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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LANDOLFI VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1243/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720110012525286 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 01720249002695347000 IVA 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 01720249002695347000 notificatogli in data 18.10.2024, emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente alla cartella di pagamento n. 01720110012525286000, avente ad oggetto l'omesso pagamento dei diritti camerali per l'anno
2009, con applicazione di sanzione, interessi ed altri oneri, per un importo complessivo di € 99,63. Ha sostenuto l'annullamento automatico delle cartelle esattoriali inferiori a 1.000 euro, antecedenti al 2015, a partire dal 31 marzo 2023, ai sensi della Legge di Bilancio 2023; il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
la nullità della notifica dell'atto prodromico;
la prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo l'infondatezza delle avverse deduzioni.
All'esito dell'udienza del 19.12.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento n. 01720110012525286000, posta alla base del sollecito di pagamento impugnato, risulta notificata al ricorrente, mediante consegna al destinatario, n data 20.1.2012 (cfr. relata di notifica allegata alla produzione di parte resistente).
Stante la regolarità della notifica della suddetta cartella di pagamento, le eccezioni relative al merito della presesa tributaria, compresa quella di prescrizione (maturata prima della notifica del 20.1.2012), andavano proposte con la tempestiva impugnazione della cartella medesima, che non risulta essere avvenuta, e sono, pertanto, precluse in questa sede ai sensi dell'art. 19 co. 3 d.lgs. 546/1992, a norma del quale gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri, e solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente all'atto notificato.
La notifica della cartella ha interrotto i termini di prescrizione della pretesa tributaria, decennale per quanto rigiarda il diritto camerale, facendo decorrere nuovi termini di prescrizione della stessa durata. Tali termini sono stati successivamente interrotti mediante il sollecito di pagamento n. 01720149004525209000, notificato l'11.11.2014, l'intimazione di pagamento n. 01720179000834666000, notificata il 21.7.2017,
l'intimazione di pagamento n. 01720199004354981000, notificato il 17.1.2020, l'intimazione di pagamento n. 01720239003777404000, notificata il 9.5.2024 (cfr. atti e relative relate di notifica allegati alla produzione di parte resistente). I termini di prescrizione sono inoltre rimasti sospesi per 85 giorni, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, ex art. 67 D.L. n. 18/2020 (emanato per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al Covid).
Sono stati nuovamente interrotti attraverso la notifica dell'atto impugnato, in data 28.5.2024.
L'atto impugnato contiene una sufficiente indicazione dei presupposti della pretesa tributaria mediante il richiamo dell'atto prodromico precedentemente notificato al ricorrente.
L'omessa indicazione delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente possibilità di remissione in termini.
Non ricorre la lamentata violazione della legge n. 197/2022, in quanto lo stralcio previsto da tale normativa riguarda i carichi residui fino a 1000 euro e, per la AM di OM (ente diverso dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti pubblici previdenziali), ha ad oggetto solo sanzioni ed interessi ricompresi in affidi all'agente della riscossione avvenuti fino al 31.12.2015, ai sensi dell'art. 1 co. 227 legge n. 197/2022.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte resistente, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite, liquidate in 400 euro per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA, come per legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LANDOLFI VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1243/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720110012525286 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 01720249002695347000 IVA 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 01720249002695347000 notificatogli in data 18.10.2024, emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente alla cartella di pagamento n. 01720110012525286000, avente ad oggetto l'omesso pagamento dei diritti camerali per l'anno
2009, con applicazione di sanzione, interessi ed altri oneri, per un importo complessivo di € 99,63. Ha sostenuto l'annullamento automatico delle cartelle esattoriali inferiori a 1.000 euro, antecedenti al 2015, a partire dal 31 marzo 2023, ai sensi della Legge di Bilancio 2023; il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
la nullità della notifica dell'atto prodromico;
la prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo l'infondatezza delle avverse deduzioni.
All'esito dell'udienza del 19.12.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento n. 01720110012525286000, posta alla base del sollecito di pagamento impugnato, risulta notificata al ricorrente, mediante consegna al destinatario, n data 20.1.2012 (cfr. relata di notifica allegata alla produzione di parte resistente).
Stante la regolarità della notifica della suddetta cartella di pagamento, le eccezioni relative al merito della presesa tributaria, compresa quella di prescrizione (maturata prima della notifica del 20.1.2012), andavano proposte con la tempestiva impugnazione della cartella medesima, che non risulta essere avvenuta, e sono, pertanto, precluse in questa sede ai sensi dell'art. 19 co. 3 d.lgs. 546/1992, a norma del quale gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri, e solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente all'atto notificato.
La notifica della cartella ha interrotto i termini di prescrizione della pretesa tributaria, decennale per quanto rigiarda il diritto camerale, facendo decorrere nuovi termini di prescrizione della stessa durata. Tali termini sono stati successivamente interrotti mediante il sollecito di pagamento n. 01720149004525209000, notificato l'11.11.2014, l'intimazione di pagamento n. 01720179000834666000, notificata il 21.7.2017,
l'intimazione di pagamento n. 01720199004354981000, notificato il 17.1.2020, l'intimazione di pagamento n. 01720239003777404000, notificata il 9.5.2024 (cfr. atti e relative relate di notifica allegati alla produzione di parte resistente). I termini di prescrizione sono inoltre rimasti sospesi per 85 giorni, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, ex art. 67 D.L. n. 18/2020 (emanato per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al Covid).
Sono stati nuovamente interrotti attraverso la notifica dell'atto impugnato, in data 28.5.2024.
L'atto impugnato contiene una sufficiente indicazione dei presupposti della pretesa tributaria mediante il richiamo dell'atto prodromico precedentemente notificato al ricorrente.
L'omessa indicazione delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente possibilità di remissione in termini.
Non ricorre la lamentata violazione della legge n. 197/2022, in quanto lo stralcio previsto da tale normativa riguarda i carichi residui fino a 1000 euro e, per la AM di OM (ente diverso dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti pubblici previdenziali), ha ad oggetto solo sanzioni ed interessi ricompresi in affidi all'agente della riscossione avvenuti fino al 31.12.2015, ai sensi dell'art. 1 co. 227 legge n. 197/2022.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte resistente, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite, liquidate in 400 euro per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA, come per legge.