Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 167
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Annullamento automatico cartelle inferiori a 1.000 euro

    Non ricorre la lamentata violazione della legge n. 197/2022, in quanto lo stralcio previsto da tale normativa riguarda i carichi residui fino a 1000 euro e, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti pubblici previdenziali, ha ad oggetto solo sanzioni ed interessi ricompresi in affidi all'agente della riscossione avvenuti fino al 31.12.2015, ai sensi dell'art. 1 co. 227 legge n. 197/2022.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    L'atto impugnato contiene una sufficiente indicazione dei presupposti della pretesa tributaria mediante il richiamo dell'atto prodromico precedentemente notificato al ricorrente.

  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'atto prodromico

    La cartella di pagamento n. 01720110012525286000, posta alla base del sollecito di pagamento impugnato, risulta notificata al ricorrente, mediante consegna al destinatario, in data 20.1.2012. Stante la regolarità della notifica della suddetta cartella di pagamento, le eccezioni relative al merito della pretesa tributaria, compresa quella di prescrizione (maturata prima della notifica del 20.1.2012), andavano proposte con la tempestiva impugnazione della cartella medesima, che non risulta essere avvenuta, e sono, pertanto, precluse in questa sede ai sensi dell'art. 19 co. 3 d.lgs. 546/1992.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La notifica della cartella ha interrotto i termini di prescrizione della pretesa tributaria, decennale per quanto rigiarda il diritto camerale, facendo decorrere nuovi termini di prescrizione della stessa durata. Tali termini sono stati successivamente interrotti mediante il sollecito di pagamento n. 01720149004525209000, notificato l'11.11.2014, l'intimazione di pagamento n. 01720179000834666000, notificata il 21.7.2017, l'intimazione di pagamento n. 01720199004354981000, notificato il 17.1.2020, l'intimazione di pagamento n. 01720239003777404000, notificata il 9.5.2024. I termini di prescrizione sono inoltre rimasti sospesi per 85 giorni, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, ex art. 67 D.L. n. 18/2020. Sono stati nuovamente interrotti attraverso la notifica dell'atto impugnato, in data 28.5.2024.

  • Inammissibile
    Impugnazione atto non autonomamente impugnabile

    La Corte, preliminarmente, dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso l'invito al pagamento, in quanto atto non autonomamente impugnabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 167
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento
    Numero : 167
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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