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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Crisanti
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 13730/2024 R.G. cont. vertente
TRA
nonché Parte_1 [...]
in proprio e quale legale rappresentante della società, elettivamente Parte_1
domiciliati in Roma, Via Appia Nuova n. 199/G, presso lo studio dell'Avv. Daniela
Mozzato che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale in via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Aquilone, per procura generale alle liti rep. n. 77778/19476 del 23 dicembre 2011 a rogito per notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione; all'udienza del 12 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0I-000487527 e n. 0I-00048752 notificate dall il 12 marzo 2024 sulla base di avvisi di accertamento relativi CP_1
all'annualità 2019, asseritamente mai notificati alle odierne parti attrici.
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto l'illegittimità delle ordinanze impugnate per mancata notifica degli atti presupposti, costituiti dagli avvisi di accertamento, per violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981 e conseguente estinzione dell'obbligazione per mancata notifica della contestazione nei termini di legge, eccependo la prescrizione di cui all'art. 28 L. n. 689/1981, l'illegittimità della pretesa di cui alle due ordinanze opposte, aventi identico contenuto, la nullità dei provvedimenti per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 7 l. n.
241/1990 "riguardanti, nell'ordine, il termine entro cui deve concludersi il procedimento amministrativo e le indicazioni che i provvedimenti amministrativi debbono contenere;
• l' "indeterminatezza del provvedimento impugnato ",
l'"omessa indicazione dei criteri di determinazione della sanzione "; l'“omessa allegazione degli atti presupposti;
la "nullità per carenza di motivazione ", la violazione del principio di intellegibilita' degli atti amministrativi e di quelli ad essi equipollenti;
l'illegittimita' della procedura applicata, l'illegittimità del provvedimento "per duplicazione della pretesa sanzionatoria ", Il difetto di prova nel merito della debenza degli importi contributivi asseritamente omessi,
l'illegittima determinazione della misura della sanzione, i cui criteri di determinazione non risultano indicati, con violazione dell'art. 11 della legge
689/1981, ferma restando la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni applicate rispetto gli importi asseritamente omessi.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di “A) disporre, anche con decreto inaudita altera parte, la sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva delle ordinanze impugnate ai sensi dell'art. 6 L. n. 689/81, in forza dell'ingiusto oltre che grave ed irreparabile danno che provocherebbe l'esecuzione dei suddetti atti a carico dei ricorrenti;
Nel merito: A) in via principale: Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, previa eventuale sospensione degli atti impugnati, dichiarare nulli
e/o inesistenti o invalidi e/o revocare e/o disporre l'annullamento totale e/o annullare le ordinanze ingiunzione impugnate e tutti gli eventuali atti ad esse presupposti e consequenziali;
B) in via subordinata, Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento anche parziale del presente ricorso, previa sospensione e annullamento, anche parziale, degli atti gravati, dichiarare la non debenza, anche parziale, delle somme pretese dall' di cui ai gravati atti, ovvero disporre la CP_1
riduzione delle somme ingiunte e la decurtazione delle sanzioni irrogate, e per
l'effetto, dichiarare la non debenza, anche in parte, delle somme pretese dall' a CP_1
titolo di sanzioni con le gravate ordinanze. In ogni caso con vittoria delle spese di lite, comprensive di contributo unificato, rimborso forfettario ex art. 2, c.2 DM
55/14 e accessori di legge, disponendone ex art 93 c.p.c. la distrazione a favore dello scrivente difensore antistatario.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' deducendo CP_1
l'infondatezza della domanda proposta dalle odierne parti attrici, ribadendo la correttezza dell'operato dell'istituto previdenziale e concludendo per il rigetto della domanda. All'udienza del 26 giugno 2024, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato quanto segue: “disconosce ai sensi dell'art. 2729 c.c. la conformità agli originali delle copie fotostatiche ex adverso prodotte rilevando che la prima cartolina relativa al primo avviso non riporta la firma del destinatario mentre la seconda reca una sigla del postino non riconducibile al destinatario.”
All'odierna udienza, autorizzato il deposito di note scritte, la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale.
La corte di cassazione, con ordinanza del 10 gennaio 2020, n. 311, ha affermato che
“in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass., Sez. 2, Sentenza n.
28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3,
Sentenza n. 7175 del 03/04/2014, , la quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, , quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione“. (Cass 23902/17 e Cass
24323/18).”
Ciò posto, non può che prendersi atto della genericità della contestazione mossa in prima udienza dal difensore della parte ricorrente che ha contestato il contenuto delle copie fotostatiche prodotte in giudizio dell' senza segnalare in che parte CP_1
tali documenti fossero difformi dall'originale.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Costituisce circostanza pacifica tra le parti il fatto che la pretesa su cui si fondano le due ordinanze ingiunzione per cui è causa riguardi l'annualità 2019 e che l' CP_1
abbia notificato gli atti di accertamento ad esse presupposti nel 2021(tenuto conto della inefficacia del disconoscimento della conformità all'originale delle cartoline di ricevimento riguardanti i predetti atti presupposti, per le ragioni innanzi illustrate).
Osserva il giudicante che l'eccezione di decadenza è fondata.
Va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre
1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare
numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di CP_1
archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, deve dunque ritenersi nella specie che l' sia incorso nella eccepita CP_1
decadenza. L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l.
689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023).
Nella fattispecie in esame, il dies a quo può essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, trattandosi di violazione agevolmente riscontrabile dall' senza che possano palesarsi necessità di particolari accertamenti di tipo CP_1
istruttorio.
Sul punto, l' non ha allegato elementi da cui evincere che l'attività da CP_1
compiere ai fini della verifica della omissione fosse particolarmente complessa o laboriosa trattandosi peraltro di omissioni contributive alla scadenza automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Ciò in quanto la contestazione, anche se non immediata, deve comunque avvenire entro termini ragionevoli. Se è vero, come rilevato dall' che il dies a quo del CP_1
termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, va individuato nel momento in cui sono acquisiti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione, nel caso di specie, trattandosi di contributi riferiti al 2019 deve rilevarsi la tardività della contestazione della violazione notificata in data 25/11/2021 (cfr. documentazione prodotta dall' ), con evidente inosservanza del prescritto CP_1 termine di 90 giorni, anche tenuto contro del periodo di sospensione per emergenza
COVID.
Peraltro, pur ammettendo di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente essendo intervenute solo nel mese di novembre 2021.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
I provvedimenti impugnati vanno, pertanto, annullati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione oggetto di giudizio;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 3.200,00, oltre spese generali al 15%, Iva
e cpa come per legge, nonché contributo unificato se dovuto, da distrarsi.
Roma 12 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
SEZ. IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Crisanti
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 13730/2024 R.G. cont. vertente
TRA
nonché Parte_1 [...]
in proprio e quale legale rappresentante della società, elettivamente Parte_1
domiciliati in Roma, Via Appia Nuova n. 199/G, presso lo studio dell'Avv. Daniela
Mozzato che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale in via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Aquilone, per procura generale alle liti rep. n. 77778/19476 del 23 dicembre 2011 a rogito per notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione; all'udienza del 12 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0I-000487527 e n. 0I-00048752 notificate dall il 12 marzo 2024 sulla base di avvisi di accertamento relativi CP_1
all'annualità 2019, asseritamente mai notificati alle odierne parti attrici.
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto l'illegittimità delle ordinanze impugnate per mancata notifica degli atti presupposti, costituiti dagli avvisi di accertamento, per violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981 e conseguente estinzione dell'obbligazione per mancata notifica della contestazione nei termini di legge, eccependo la prescrizione di cui all'art. 28 L. n. 689/1981, l'illegittimità della pretesa di cui alle due ordinanze opposte, aventi identico contenuto, la nullità dei provvedimenti per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 7 l. n.
241/1990 "riguardanti, nell'ordine, il termine entro cui deve concludersi il procedimento amministrativo e le indicazioni che i provvedimenti amministrativi debbono contenere;
• l' "indeterminatezza del provvedimento impugnato ",
l'"omessa indicazione dei criteri di determinazione della sanzione "; l'“omessa allegazione degli atti presupposti;
la "nullità per carenza di motivazione ", la violazione del principio di intellegibilita' degli atti amministrativi e di quelli ad essi equipollenti;
l'illegittimita' della procedura applicata, l'illegittimità del provvedimento "per duplicazione della pretesa sanzionatoria ", Il difetto di prova nel merito della debenza degli importi contributivi asseritamente omessi,
l'illegittima determinazione della misura della sanzione, i cui criteri di determinazione non risultano indicati, con violazione dell'art. 11 della legge
689/1981, ferma restando la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni applicate rispetto gli importi asseritamente omessi.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di “A) disporre, anche con decreto inaudita altera parte, la sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva delle ordinanze impugnate ai sensi dell'art. 6 L. n. 689/81, in forza dell'ingiusto oltre che grave ed irreparabile danno che provocherebbe l'esecuzione dei suddetti atti a carico dei ricorrenti;
Nel merito: A) in via principale: Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, previa eventuale sospensione degli atti impugnati, dichiarare nulli
e/o inesistenti o invalidi e/o revocare e/o disporre l'annullamento totale e/o annullare le ordinanze ingiunzione impugnate e tutti gli eventuali atti ad esse presupposti e consequenziali;
B) in via subordinata, Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento anche parziale del presente ricorso, previa sospensione e annullamento, anche parziale, degli atti gravati, dichiarare la non debenza, anche parziale, delle somme pretese dall' di cui ai gravati atti, ovvero disporre la CP_1
riduzione delle somme ingiunte e la decurtazione delle sanzioni irrogate, e per
l'effetto, dichiarare la non debenza, anche in parte, delle somme pretese dall' a CP_1
titolo di sanzioni con le gravate ordinanze. In ogni caso con vittoria delle spese di lite, comprensive di contributo unificato, rimborso forfettario ex art. 2, c.2 DM
55/14 e accessori di legge, disponendone ex art 93 c.p.c. la distrazione a favore dello scrivente difensore antistatario.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' deducendo CP_1
l'infondatezza della domanda proposta dalle odierne parti attrici, ribadendo la correttezza dell'operato dell'istituto previdenziale e concludendo per il rigetto della domanda. All'udienza del 26 giugno 2024, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato quanto segue: “disconosce ai sensi dell'art. 2729 c.c. la conformità agli originali delle copie fotostatiche ex adverso prodotte rilevando che la prima cartolina relativa al primo avviso non riporta la firma del destinatario mentre la seconda reca una sigla del postino non riconducibile al destinatario.”
All'odierna udienza, autorizzato il deposito di note scritte, la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale.
La corte di cassazione, con ordinanza del 10 gennaio 2020, n. 311, ha affermato che
“in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass., Sez. 2, Sentenza n.
28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3,
Sentenza n. 7175 del 03/04/2014, , la quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, , quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione“. (Cass 23902/17 e Cass
24323/18).”
Ciò posto, non può che prendersi atto della genericità della contestazione mossa in prima udienza dal difensore della parte ricorrente che ha contestato il contenuto delle copie fotostatiche prodotte in giudizio dell' senza segnalare in che parte CP_1
tali documenti fossero difformi dall'originale.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Costituisce circostanza pacifica tra le parti il fatto che la pretesa su cui si fondano le due ordinanze ingiunzione per cui è causa riguardi l'annualità 2019 e che l' CP_1
abbia notificato gli atti di accertamento ad esse presupposti nel 2021(tenuto conto della inefficacia del disconoscimento della conformità all'originale delle cartoline di ricevimento riguardanti i predetti atti presupposti, per le ragioni innanzi illustrate).
Osserva il giudicante che l'eccezione di decadenza è fondata.
Va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre
1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare
numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di CP_1
archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, deve dunque ritenersi nella specie che l' sia incorso nella eccepita CP_1
decadenza. L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l.
689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023).
Nella fattispecie in esame, il dies a quo può essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, trattandosi di violazione agevolmente riscontrabile dall' senza che possano palesarsi necessità di particolari accertamenti di tipo CP_1
istruttorio.
Sul punto, l' non ha allegato elementi da cui evincere che l'attività da CP_1
compiere ai fini della verifica della omissione fosse particolarmente complessa o laboriosa trattandosi peraltro di omissioni contributive alla scadenza automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Ciò in quanto la contestazione, anche se non immediata, deve comunque avvenire entro termini ragionevoli. Se è vero, come rilevato dall' che il dies a quo del CP_1
termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, va individuato nel momento in cui sono acquisiti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione, nel caso di specie, trattandosi di contributi riferiti al 2019 deve rilevarsi la tardività della contestazione della violazione notificata in data 25/11/2021 (cfr. documentazione prodotta dall' ), con evidente inosservanza del prescritto CP_1 termine di 90 giorni, anche tenuto contro del periodo di sospensione per emergenza
COVID.
Peraltro, pur ammettendo di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente essendo intervenute solo nel mese di novembre 2021.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
I provvedimenti impugnati vanno, pertanto, annullati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione oggetto di giudizio;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 3.200,00, oltre spese generali al 15%, Iva
e cpa come per legge, nonché contributo unificato se dovuto, da distrarsi.
Roma 12 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti