Articolo 1 della Legge 10 agosto 1950, n. 725
Articolo 2
Versione
3 ottobre 1950
Art. 1.
E' concessa, da parte dello Stato, a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara una anticipazione nella misura di lire 1400 milioni, senza gravami di interessi, rimborsabili in quindici annualita' costanti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1950