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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/07/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 112/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere ha pronunciato, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 112/2023 R.G. Lav. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. N. Mancini, elettivamente domiciliato come Parte_1
in atti appellante
contro
:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Vaccari, CP_1
elettivamente domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
1 Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Campobasso in data 20/1/2022, l ha CP_1
convenuto in giudizio , spiegando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, per i fatti e le ragioni sopraesposte, 1) accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione da parte del convenuto della somma netta di € 283.136,57 per quota del TFS CP_1
per onorari e compensi professionali, sussistendo l'indebito pagamento oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. e per l'effetto, voglia 2) condannare il convenuto al pagamento in favore dell'Istituto ricorrente della somma netta di € 283.136,57 indebitamente percepita, oltre agli interessi dalla ricezione della diffida di pagamento del 28.6.2021, o in subordine dalla data della domanda giudiziale;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio. Con ogni riserva di legge.”.
In particolare, l' ha dedotto che: CP_1
“1. L'Avvocato è stato dipendente dell' presso la Direzione Regionale del Parte_1 CP_1
Molise con la qualifica di professionista II Livello Diff. a decorrere dal 26.8.1974 sino al 30.4.2010, data in cui il rapporto di lavoro è cessato per raggiungimento dei limiti di età, con una anzianità pensionistica utile di anni 44, 4 mesi e 11 giorni.
2. Al convenuto, quale professionista avvocato dell'Istituto, nel calcolo del trattamento di fine servizio sono stati riconosciuti, oltre allo stipendio per 13 mensilità, al salario di anzianità, alla R.I.A. ed all'indennità di coordinamento, l'integrazione per le somme percepite per onorari e compensi professionali.
3. Il trattamento di fine servizio, pari ad € 676.678,42 al lordo delle trattenute fiscali e contributive, è stato erogato all'avv. nella Pt_1 misura di € 363.713,70 al netto delle trattenute fiscali e contributive ed al netto dei contributi sospesi ed (docc. 1-2).
4. Nella nota di liquidazione del TFS è stata prevista la riserva di CP_2 CP_3
ripetizione per la quota relativa ad onorari legali e compensi professionali liquidati, ai sensi della circolare n. 66 del 22.9.2004, punto 3 (doc. 3).
5. Il TFS era oggetto di riliquidazione in applicazione dei nuovi parametri retributivi per il personale dirigente e per i professionisti previsti dal CCNL
Dirigenza Area VI quadriennio 2006/2009 con integrazione dell'importo corrisposto al dipendente pari ad € 12.524,56 come da nota del 16.2.2011 (doc. 4).
6. Una ulteriore riliquidazione era operata per la media dei compensi professionali e onorari legali relativi all'anno 2010 non conteggiati in precedenza, con integrazione dell'importo corrisposto di € 2.398,18, come da comunicazione del
2.5.2012 (doc. 5-6).
7. Successivamente era operata una riliquidazione dell'Irpef a favore del dipendente cessato dal servizio, applicando la clausola di salvaguardia di cui alla legge finanziaria del 2007, in base all'indirizzo comunicato dall'Agenzia delle Entrate in favore dei dipendenti cessati
2 dal servizio a decorrere dal 2009, con il versamento al convenuto della somma di € 54,31 (docc. 7-
8).
8. In data 6.6.2014 era inviata dall' all'Avv. la lettera raccomandata a.r. ricevuta CP_1 Pt_1
il 16.6.2014, con la quale sono stati interrotti i termini di prescrizione relativi al recupero delle somme versate nel trattamento di fine rapporto per onorari e compensi professionali (doc. 9). Nella lettera suindicata è stato fatto presente che le SS.UU. della Cassazione, con la sentenza n.
7158/2010, avevano affermato l'inderogabilità della disposizione di cui all'art. 13 della legge n.
70/1975 che prevede, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'erogazione di una indennità
a carico dell'ente pari a dodici mesi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestati, essendo altresì precisato che doveva essere preso a base del calcolo del TFS lo stipendio tabellare e la sua integrazione mediante gli scatti di anzianità e voci retributive similari, non essendo applicabili a tale fine voci retributive previste dal regolamento dell' .
9. L , nella lettera, ha precisato CP_4 CP_1 che nel CCNL dell'area VI Dirigenza degli enti pubblici non economici 2006-2009, sottoscritto il
21.7.2010 (doc. 10), all'art. 42, era stato previsto che per il personale dipendente a tempo indeterminato appartenente ai professionisti, con rapporto di lavoro già istaurato alla data del
31.12.2000 e quindi non destinatario della disciplina del TFR prevista dall'accordo quadro del
29.7.1999, restava ferma la disciplina in atto presso gli enti per la determinazione della indennità di anzianità ex art. 13 della legge n. 70 del 1975. Tale disciplina si riferiva a quanto previsto dall'art. 30 del d.P.R. 411/1976, dalla delibera commissariale n. 788 del 25.9.2003 (doc. 11), dalla circolare n. 66/2004 (doc. 3 citato), dal contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 2003, art.
6 - disposizioni per l'avvocatura (doc. 12), integrativo del CCNL 1998-2001 del 16 febbraio 1999 (doc.
13). Tuttavia, considerata la pronuncia delle SS.UU. citata, che pure non aveva deciso in ordine alla questione della applicazione della contrattazione collettiva, era formulata riserva di ripetizione della quota di TFS relativa alle voci predette. 10. Poiché la sentenza di Cassazione n. 3775/2012 aveva confermato il principio stabilito dalle SS.UU. con la sentenza del 2010 citata, con la lettera in oggetto era interrotta la prescrizione del diritto dell'Istituto di ripetere quanto ritenuto indebitamente versato. 11. Successivamente, con raccomandata a.r. del 19.5.2020, ricevuta il 25.5.2020, l' , CP_1
visti gli orientamenti restrittivi della giurisprudenza, ha inviato al convenuto il prospetto negativo di riliquidazione del TFS con esclusione della quota erogata per onorari e compensi professionali.
Dal ricalcolo era emerso un importo di indebito di € 459.802,31 di cui era richiesta la restituzione nel termine di 60 giorni dal ricevimento della raccomandata. Era anche allegato il prospetto del
3 ricalcolo (doc. 14). 12. Con raccomandata a.r. datata 16 giugno 2021 del sottoscritto difensore, incaricato dall' , a seguito di apposita selezione, di procedere al recupero dell'indebito erogato CP_1
a dipendenti professionisti legali per onorari e compensi professionali, era inviata al convenuto la diffida e messa in mora ricevuta in data 28.6.2021 (doc. 15). L'atto era sottoscritto per l' dal CP_1
Direttore Centrale delle Risorse Umane. 13. Nel ripercorrere sommariamente i fatti, si faceva presente che la giurisprudenza formatasi nel tempo e confermata anche da recenti pronunce della
Cassazione, aveva stabilito, interpretando l'art. 13 della legge n. 70/1975, che le voci di liquidazione della indennità di fine servizio si riferiscono esclusivamente allo stipendio tabellare ed agli scatti di anzianità o componenti retributive similari. Si esponeva altresì che, ai sensi dell'art. 150 del D.L.
34/2020 convertito con modificazioni con la legge n. 77/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le somme assoggettate a tassazione negli anni precedenti sono restituite al soggetto erogatore al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. 14. Era pertanto diffidato l'avv. Pt_1
alla restituzione della quota di trattamento di fine servizio liquidata per onorari e compensi professionali dell'importo lordo di € 459.802,31, nell'importo netto di € 283.136,57 ed il legale veniva altresì informato che la restituzione poteva avvenire anche con modalità rateali da concordare con l'Istituto. 15. Il convenuto non ha adempiuto all'obbligo di restituire quanto indebitamente percepito e, pertanto, l' è tenuto a procedere nei confronti dell'ex dipendente professionista CP_1
avvocato, per sentirlo condannare alla restituzione in suo favore della somma indebitamente incassata con il trattamento di fine servizio, per onorari e compensi professionali.”
Si è costituito in giudizio il il quale ha dedotto: Pt_1
-che è irripetibile l'indebito previdenziale, -che l' è decaduto dal potere di recupero, -che la CP_1 pretesa è prescritta per il decorso di 5 anni dall'ultima liquidazione del 16.5.12; -che si è estinto per prescrizione il diritto all'azione di annullamento ex art. 1442 cc, -che l'indebito è irripetibile per assenza di errore nella erogazione riconoscibile dall'accipiens, -che si era perfezionato al giugno
2020 il suo legittimo affidamento, -che l' aveva manifestato per facta concludentia una CP_4
volontà opposta al recupero, -che l'art. 13 della legge del 20 marzo 1975 n. 70 ai fini del calcolo della indennità di anzianità fa riferimento allo stipendio annuo complessivo in godimento, -che ai fini dell'individuazione dello “stipendio annuo complessivo in godimento” degli Avvocati del ruolo professionale rileva l'art. 26, comma 4, della stessa legge, -che la finalità perequatrice di cui alla pronuncia della SC invocata non riguarda la quota onorari come da lettura combinata dei predetti artt. 13 e 26, comma 4, legge citata, -che il regime retributivo di attività rientra nelle materie definite
4 dai contratti collettivi ex D.Lgs. 165 del 2001, mentre la S.C. del del 2010 ha erroneamente sostenuto che l'art. 13 abbia dettato una disciplina “rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego” e “non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti”, - che, pertanto, era stato correttamente applicato l'art. 42 del CCNL dell'Area VI Dirigenti e
Professionisti degli Enti Pubblici non Economici quadriennio 2006-2009 stipulato il 27 luglio 2010, nonché delle fonti regolamentari che hanno derogato all'art.13 citato, -che il quantum richiesto è errato atteso che sottraendo dalla differenza lorda indebita pari ad euro 459.802,31, l'IRPEF trattenuta a suo tempo su detto importo pari ad euro 191.296,65, risulta un presunto indebito netto di euro 268.505,66 e non di euro 283.136,57 come invece richiesto e che la trattenuta di euro
13.840,73 a titolo di Contr. Prev. (contribuzione aggiuntiva L. 297/82) è illegittima in quanto applicabile solo ai trattamenti di “fine rapporto” e non di “fine servizio”.
Con sentenza in data 5/4/2023 il Giudice del Lavoro ha accolto la domanda e, per l'effetto, ha condannato il resistente alla restituzione in favore dell' della somma netta di €283.136,57, CP_1
oltre interessi dal 28/6/2021, compensando tra le parti le spese di lite.
In particolare, il GL ha richiamato la pronuncia delle SSUU n.7154/2010 che ha affermato il nuovo orientamento incentrato sull'interpretazione dell'art. 13 L. n. 70/1975, che ha escluso che le componenti “accessorie” alla retribuzione - ovvero tutte quelle voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti applicabili – possano legittimamente concorrere alla determinazione del TFS.
2. L'appello e le difese dell'appellato.
Avverso siffatta sentenza ha proposto appello il il quale ha spiegato le seguenti Pt_1
conclusioni:
- riformare e/o annullare la sentenza n. 87/23 (emessa dal Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Scarlatelli e pubblicata in data 5.04.2023) per tutti i motivi esposti e: - in via preliminare accogliere i motivi formulati ai punti 1) e 2) dell'appello; - in subordine respingere la pretesa restitutoria dell' ex artt.1175 e 1375 c.c. CP_1
in quanto completamente infondata e per essersi medio-tempore perfezionato il legittimo affidamento dell'appellante professionista sulla definitività della indennità di buonuscita dal medesimo percepita ricorrendo tutte le condizioni al riguardo previste dalla giurisprudenza in materia e per la irripetibilità del presunto indebito oggettivo dedotta, punto 3) dell'appello; - in ulteriore subordine sollevare in via incidentale, ritenendola rilevante e non manifestamente
5 infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 70 del 20/03/1975 per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione così come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 243/93 e 159/2019 ove si ritenga applicabile detto articolo anche agli onorari legali, con conseguente rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, punto 4) dell'appello; -in ulteriore subordine sospendere il giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci in ordine alla Ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 40004 del 2021 ed alla
Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Lecce n.9 del 2022 (punto 3 dell'appello); -in ulteriore subordine sospendere il giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci in ordine alla
Ordinanza interlocutoria del Tribunale del Lavoro di Roma del 5 aprile 2023 (punto 4 dell'appello); NEL MERITO -accogliere l'appello per tutti i motivi esposti (in particolare punti 4
e 5 dell'appello); - in via subordinata ridurre il preteso indebito TFS da quantificarsi previa nomina di un CTU contabile;
-sempre e in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione”.
Ha ampiamente argomentato in ordine ai motivi di doglianza, come da atto di appello, che in parte qua si richiama ed abbiasi come qui riportato e trascritto.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse prospettazioni e chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello con ampie argomentazioni che, del pari, si richiamano ed abbiansi come qui riportate e trascritte.
Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
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3. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e non merita, perciò, accoglimento.
Va premesso che la Corte Costituzionale, con la sentenza N°73/24 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza del 5/4/2023, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2023.
Va precisato che privo di fondamento è l'assunto dell'appellante secondo il quale si applica l'art.30 del d.p.r. d.P.R.1032/1973 e artt.205 e 206 del d.P.R. 1092/1973 e norme conseguenziali.
6 Correttamente il primo giudice ha applicato all'indennità di anzianità dei dipendenti degli enti pubblici non economici l'art.13 della L. n. 70/1975, aderendo all'orientamento della Cass. S.U.
7158/2010 e sentenze conformi. Balza, infatti, evidente che il DPR n. 1032/1973 contiene l'approvazione del testo unico delle norme previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato.
L'avvocato in quanto dipendente professionista di è soggetto alla normativa di Pt_1 CP_1
cui alla legge 70/1975, il cui articolo 13 è stato, come dianzi accennato, ritenuto immune da censure di costituzionalità.
Si richiama e si riporta anche quale precedente conforme ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., in tale materia la motivazione della sentenza n. 211/2024 della Corte di Appello di Genova, le cui argomentazioni, mutatis mutandis, si attagliano al caso di specie: “…Costituisce ormai diritto vivente l'interpretazione dell'art. 13 l.n. 70/1975 secondo cui dalla base di calcolo del trattamento di fine servizio per i dipendenti degli enti pubblici economici devono escludersi le voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari, e devono ritenersi illegittime, abrogate o comunque non applicabili le disposizioni dei regolamenti degli enti che, in contrasto con detta previsione normativa, che prevedono il computo delle componenti a carattere fisso e continuativo nel calcolo del trattamento di quiescenza comunque denominato. La sentenza appellata si è uniformata a tale consolidato orientamento evidenziandone la ratio, e facendone applicazione con riguardo alle specifiche indennità oggetto di causa, che ha ritenuto di dover escludere dal computo del TFS in quanto non integranti né lo stipendio tabellare né scatti strettamente dipendenti dall'anzianità di servizio. Pendente il giudizio, a fronte di siffatto “stabile approdo ermeneutico”, con ordinanza in data 5 aprile 2023 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 l.n. 70/1975 per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., e - su istanza dell'appellante - è stato disposto rinvio in attesa della decisione del giudice delle leggi.
Con sentenza n 73/2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato la questione non fondata. Nella motivazione della suddetta sentenza trovano risposta le molteplici censure sollevate dall'appellante in relazione all'interpretazione consolidata dell'art. 13 in esame. La Corte
Costituzionale ha ritenuto infatti che: 1) il concetto di “stipendio” utile ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità è stato delineato dalla Suprema Corte in termini coerenti con la ratio della disposizione in scrutinio;
2) la ricostruzione sistematica e la considerazione delle caratteristiche proprie del pubblico impiego non contrattualizzato, nella cui
7 logica si inserisce la disposizione in esame, comporta la correttezza dell'interpretazione che esclude la possibilità che detta disposizione venga derogata dalla fonte regolamentare o dall'autonomia collettiva;
3) in mancanza di un accantonamento in senso tecnico, ed essendo preso in considerazione lo stipendio dell'ultimo anno di servizio, si comprende la necessità che il termine “stipendio” venga valorizzato per le sue “specificità connotative”, non indentificandosi con il concetto di “retribuzione”; 4) la conformità all'art. 36 Cost di una disciplina incidente sulla retribuzione, e nelle specie sulla retribuzione cosiddetta differita, va apprezzata non atomisticamente, ma considerando il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso, e nella specie la disciplina deve ritenersi congrua rispetto al parametro;
5) la preminenza della fonte legale per la disciplina del TFS si coniuga con l'indole pubblicistica del rapporto di lavoro non contrattualizzato, e risponde ad esigenze di razionalizzazione e di chiarezza, di prevedibilità
e di controllabilità della spesa pubblica. 6) La comparazione tra dipendenti di ente pubblico economico appartenente ad una professione (nel caso esaminato dalla Corte Cost, alla professione legale;
nel caso di specie, alla professione medica) ed i lavoratori dello stesso ente con qualifica dirigenziale, non considera che le posizioni in comparazione sono del tutto eterogenee. La deliberazione del C.d.A. dell ... del 13 settembre1982 è stata emessa nel CP_1 vigore dell'art. 13 L.n. 70/1975 e deve pertanto ritenersi illegittima, in quanto l'ente non aveva il potere di derogare la disciplina del computo del TFS dettata dalla suddetta disposizione. Alcun rilievo possono pertanto assumere le argomentazioni difensive spese dall'appellante con riferimento a discipline normative successive. La decisione impugnata appare pertanto, sul punto, corretta e condivisibile. Passando all'esame del terzo motivo di appello, deve rilevarsi che con sentenza 8/2023 la Corte Costituzionale ha precisato che, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività della attribuzione, non è consentito l'esercizio dell'azione di ripetizione senza tener conto della sfera di interessi del percettore, per evitare una ingerenza non proporzionata nel diritto al rispetto dei suoi beni. In particolare, la Corte Costituzionale evidenzia che “la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art.1 Prot. addiz. CEDU volta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva. A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che,
8 se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ.
e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto […] si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, così come si ravvisa un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.. Il perno della disciplina risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona – dando rilievo agli interessi in gioco e alle circostanze concrete – l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ. […] Rispetto a tali coordinate generali, è doveroso, in primo luogo, indagare le condizioni che consentono di dare rilevanza, nelle fattispecie in esame, a un affidamento legittimo […] In sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation. Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione – titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto -, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed
è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o
9 fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
Oltre a quanto precisato nella sentenza dianzi riportata, si impongono nel caso in esame alcune considerazioni.
Va evidenziato che, alla luce dei predetti principi, deve escludersi in capo all'odierno appellante un legittimo affidamento in quanto il pagamento del TFS è stato eseguito con espressa riserva di ripetizione, come giustamente evidenziato dal primo giudice.
Va altresì precisato che al punto 7.3 la sentenza della Corte Costituzionale N. 73/2024 aderisce alla interpretazione della Cassazione secondo la quale “la quota onorari costituendo una attribuzione di carattere accessorio e variabile che si aggiunge alla retribuzione contrattuale (Cass. sez. lav. sentenze 11 dicembre 2018 n.31989, 5 luglio 2017 n.16579)” non è computabile nella indennità di anzianità. Il carattere accessorio degli onorari era stato, peraltro, già affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 2009.
La Corte ha rilevato inoltre che nessuna norma dell'autonomia collettiva ha disciplinato l'indennità di anzianità dei dipendenti professionisti degli enti del parastato tra cui gli avvocati, ed anzi con l'art. 42 del c.c.n.l. 2006-2009 (doc.10 di primo grado) proprio tale autonomia, nel non disciplinare l'istituto (che peraltro necessita di un accordo di sistema come accaduto per il T.F.R. - v. ordinanza
Cass. 5892/2020 e sent. Corte Cost.73/2024) ha fatto riferimento alla normativa di legge. L'art.42 del C.C.N.L. del settore, infatti, prevede che l'indennità di anzianità per i dipendenti professionisti, come l'avv. debba essere regolata dall'art.13 della legge 70/1975, ciò in mancanza di un Pt_1
accordo di sistema, che, diversamente che per i dipendenti soggetti al T.F.R. perché assunti dopo il 31/12/2000, non è stato stipulato. La Corte Costituzionale ha affermato altresì che “Una disciplina organica di fine rapporto non è però fino a questo momento intervenuta, tanto che l'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha riprodotto il contenuto del citato art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993
.... La Corte di Cassazione ha anche precisato che, in attesa di tale intervento, la disciplina legislativa rimane non derogabile, neanche dalla fonte collettiva nel senso che i contratti collettivi non possono prevedere con disposizioni isolate e frammentarie singole voci retributive da computare nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e, ove ciò accada, la disposizione deve essere disapplicata”.
Dall'applicazione alla fattispecie in esame dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella prefata sentenza discende che al dipendente avvocato professionista di -l'avv. si CP_1 Pt_1
10 applica la normativa in oggetto e non quella della buonuscita dei dipendenti civili e militari dello
Stato che, come la stessa Corte ha evidenziato, sono soggetti a diversa disciplina nonché che gli onorari e competenze erogati all'avvocato nella sua attività non sono computabili nella indennità di anzianità che si basa esclusivamente sullo stipendio base o tabellare ed ai suoi incrementi per scatti di anzianità o similari.
Quanto alla pretesa disparità di trattamento tra dipendenti professionisti e dirigenti dell'ente la
Consulta ha affermato nella sentenza cit. n.73/2024 che il diverso status giuridico ed economico delle categorie di lavoratori poste a raffronto inficia il giudizio di comparazione richiesto dal rimettente (sentenza n.200 del 2023).
Va al riguardo osservato che il principio espresso dal D.Lgs. n. 165/2001, art. 45, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni del trattamento economico operate, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete -cfr. ex multis
Cass. n. 6553/2019; Cass. n. 32157/2018; Cass. n. 12334/2018; Cass. n. 19043/2017-.
Peraltro, l'esercizio della discrezionalità collettiva impedisce ogni sindacato finalizzato a comparazioni tra le distinte aree ed il principio, affermato in relazione alla dirigenza di diversi comparti (Cass. n. 15110/2020), e, a maggior ragione, impedisce di comparare, ai fini di adeguatezza e proporzionalità ex art. 36 Cost., il personale non dirigenziale a quello dirigenziale, atteso che, come è noto, anche a parità di mansioni e di funzioni esercitate, possono essere previsti trattamenti differenziati in ragione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate, delle carriere professionali nonché delle dinamiche negoziali dei diversi comparti (Cass.
n. 19043/2017).
Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione, atteso che nella fattispecie è stata esercitata l'azione di recupero dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c. la quale, come precisato da costante giurisprudenza, è soggetta al termine di prescrizione decennale -cfr. ad es. ex multis Cass.
40004/2021 e Cass. 28436/2019-, nel caso di specie pienamente rispettato.
Dalle considerazioni che precedono, in cui deve ritenersi assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
11 4. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo, in particolare, al contrasto giurisprudenziale in materia, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
5.Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 5/4/2023 e con ricorso qui depositato il 12/7/2023 da Parte_1 nei confronti di , CP_1 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 22/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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