Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 882
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza dell'atto impugnato per vizio di notifica

    La Corte ha ritenuto che tutti gli atti prodromici, inclusa la cartella di pagamento, risultano regolarmente notificati al ricorrente tramite PEC e posta raccomandata, smentendo l'eccezione di vizio di notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero

    La Corte ha ritenuto che i termini di decadenza e prescrizione non siano maturati, considerando le proroghe normative e i periodi di sospensione applicabili ai carichi affidati entro il 07.03.2020. Tutti gli atti risultano notificati nei termini previsti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 882
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 882
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo