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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del GOP dr. Francesco Saverio Caiazzo, all'udienza del 03/12/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6715/2023 avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”
TRA
Il sig. nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] (C.F. , in qualità di C.F._1 titolare del (P.I. ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Camillo
CE e CE IO CO, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Polla, alla Via Giardini
-Ricorrente
CONTRO
[...]
Controparte_1
in persona del Direttore dell'Ufficio
[...]
-Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta depositate all'udienza del 03/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso tempestivamente depositato in data 21/09/2023, il Part sig. quale titolare del ' Parte_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
180023/2ZGNOKSC del 13 luglio 2023, successivamente notificata in data 19/08/2023, con la quale veniva ingiunto, in proprio e nella qualità di titolare della ditta dalla , il pagamento Parte_2 CP_2 della somma di € 20.000,00, quale sanzione amministrativa oltre la chiusura dell'esercizio per giorni 30 ed € 10,55 per spese di notifica, per la violazione dell'art. 110 TULPS comma 3 e 9 lett. f), avendo la Guardia di Finanza di Sala Consilina rilevato all'interno dell'esercizio riferibile al due apparecchi da divertimento e intrattenimento non Parte_1 rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nell'art. 110 del TULPS.
Con un primo motivo, parte ricorrente deduceva la assoluta insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 110, co. 3 e 9 lett. f) eccependo CP_3 che gli stessi non rientrassero nella previsione dell'art. 110 del T.U.L.P.S., non essendo macchine “destinate, anche indirettamente a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale non rispondenti alle caratteristiche di cui ai comma 6 e 7” con un secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 18, L. n. 689 del
1981, eccependo la carenza di motivazione e di prova dell'Ordinanza opposta. concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato;
in via subordinata limitarsi l'entità della sanzione al limite edittale;
vinte le spese con attribuzione. In via istruttoria chiedeva ammettersi prova testimoniale e CTU.
Notificati il ricorso ed il decreto di fissazione, con comparsa si costituiva l la quale contestando tutto quanto Controparte_4 ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, espletata la CTU, il Giudice rinviava per discussione e decisione all'udienza dell'03/12/2025. La causa veniva assegnata allo scrivente in data 14/10/2025 e discussa all'udienza dell'03/12/2025, mediante lo scambio di note scritte.
Acquisite le note e allo scadere del termine, la causa può essere decisa. Il ricorso non è fondato e pertanto non merita accoglimento.
Giova, inizialmente, ricordare come in ogni giudizio di opposizione ex legge n. 689/81, l'Amministrazione convenuta, pur essendo formalmente parte resistente, assume la veste di attrice sostanziale, con conseguente onere, ex art. 2697 C.C., di fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e la loro riferibilità al soggetto ritenuto trasgressore, rimanendo a carico dell'opponente, convenuto in senso formale, la prova di fatti impeditivi o estintivi (Cass. civ. sez. I 7 marzo 2007). Laddove, dunque, il soggetto ritenuto responsabile della violazione, censuri il provvedimento sanzionatorio con un giudizio di opposizione, andrà accertata la fondatezza della pretesa azionata con il provvedimento gravato e la responsabilità dell'opponente che andrà provata in giudizio ad opera della PA, tenuto conto altresì che nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/81, il verbale redatto da Pubblico
Ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso dei fatti attestati dallo stesso come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, secondo la disciplina di cui all'art. 2700 c.c. (ex multis Cass. n. 6628/83; Cass. n.
3670/88; Cass. n. 7913/90).
In merito al primo motivo di opposizione rilevasi che nel caso di specie, il provvedimento censurato trae origine dal verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 09/12/2019 dagli agenti della
Guardi di Finanza di Sala Consilina, a seguito di sopralluogo presso l'esercizio commerciale gestito dal ricorrente sito in Polla alla Via Campo Part la Scala, denominato ”, ove venivano rinvenuti Parte_1
e posti sotto sequestro per la violazione dell'Art. 11 TULPS co. 9 lett. f) quater, n. 2 apparecchi da intrattenimento funzionanti, denominati Shop on Line, TOTEM, a disposizione del pubblico, che consentivano l'accesso a giochi a distanza, tramite la connessione a distanza al web, con rulli virtuali attraverso la piattaforma Lucky Red. La norma dell'Art.
11 TULPS co. 9 lett. f) quater punisce, tra gli altri, il titolare di esercizio pubblico nel quale siano rinvenuti apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai co. 6 e 7. l'installazione in un esercizio pubblico di un apparecchio che consente la vincita di premi e risulta finalizzato al gioco d'azzardo, deve ritenersi vietata ai sensi dell'art. 110 del R. D. n. 773 del 1931 e succ. mod., secondo cui si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, quelli che possono dare luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura in assenza di collegamento con la rete telematica statale. Chiarificatrice è la relazione del CTU, nella quale si legge: “i totem non possiedono caratteristiche tali da farli rientrare nel comma 6 o nel comma 7 dell'art. 110 del TULPS”. L'Ausiliario evidenziava che per i
TOTEM oggetto di sequestro non esisteva nessuna autorizzazione Contr diretta o indiretta o licenza rilasciata dall' ; che non erano collegati al Contr servizio di AAMS ora , che gli stesso non erano apparecchi meccanici o elettromeccanici, ma totalmente elettronici;
che erano privi di una scheda di gioco, ma prevedevano collegamenti a distanza per essere utilizzati;
ciò offriva, tra l'altro il collegamento con la piattaforma di gioco Lucky Red e l'accesso a siti non autorizzati da AAMS, dove era possibile giocare con vincite in denaro.
La documentazione prodotta dall'Amministrazione resistente dà pacificamente conto delle circostanze di fatto per come accertate nei relativi atti, risultando queste assistite da fede privilegiata, superabile solo con la querela di falso.
Le Sezioni Unite, Sent. n. 17355 del 24 luglio 2009, hanno affermato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso - nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del
Pubblico Ufficiale - la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.
In merito al secondo motivo di opposizione, l'odierno ricorrente lamentava il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione e del connesso verbale di contestazione dell'illecito data la carenza di motivazione, la genericità dei fatti esposti e la carente attività istruttoria svolta dagli agenti accertatori.
Sul punto, basti rilevare che, fatto salvo l'ineludibile obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, chiarito che l'ordinanza ingiunzione relativa ad una sanzione amministrativa è adeguatamente motivata quando dia conto delle ragioni di fatto poste a fondamento della decisione ed evidenzi l'esame degli eventuali scritti difensivi presentati dal trasgressore (ex pluris Cass. civ., 13/01/2005, Cass. civ., 13/04/2006, n.
8649 n. 519; Cass. civ., 16/04/2008, n. 10043; Cass. civ., 16/11/2007, n.
23747).
Atteso il contenuto del giudizio di opposizione, avente ad oggetto l'intero rapporto sanzionatorio e non unicamente il singolo atto oggetto di impugnazione, l'ordinanza ingiunzione risponde agli standard motivazionali ove, anche in via succinta, descriva la condotta sanzionata, indichi la violazione addebitata, anche rinviando per relationem al contenuto del verbale di accertamento, dia atto dell'esistenza degli scritti difensivi eventualmente presentati e delle ragioni del loro rigetto, così permettendo all'opponente di conoscere il rapporto sanzionatorio nella sua totalità e di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, garantendo al giudice di esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.
L'ordinanza opposta risponde agli standard motivazionali precisati dalla giurisprudenza, richiamando il verbale di contestazione, indicando la norma violata e la sanzione applicata, nonché specificando le corrette modalità di introduzione del giudizio di opposizione.
Inoltre, gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza risultano fare piena fede fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. e sulla cui base si è formato il provvedimento amministrativo adottato dall' . Contr Peraltro, nel provvedimento impugnato viene non solo richiamata, ma anche testualmente riportata, la norma violata rappresentata dall'art. 110 comma 9 lett. f) quater TULPS;
come pure dava atto degli scritti difensivi e dell'audizione dell'ingiunto e ne spiegava le ragioni del rigetto, dopo aver chiesto chiarimenti all'Organo verbalizzante.
Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Nulla va disposto per le spese poiché la resistente risulta costituita in giudizio mediante proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n.
180023/2ZGNOKSC del 13 luglio 2023 emessa dalla
[...]
i ; Controparte_1 CP_1
2) Nulla per le spese.
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Salerno il 03/12/2025.
Il G.O.P.
Dr. Francesco Saverio Caiazzo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del GOP dr. Francesco Saverio Caiazzo, all'udienza del 03/12/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6715/2023 avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”
TRA
Il sig. nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] (C.F. , in qualità di C.F._1 titolare del (P.I. ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Camillo
CE e CE IO CO, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Polla, alla Via Giardini
-Ricorrente
CONTRO
[...]
Controparte_1
in persona del Direttore dell'Ufficio
[...]
-Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta depositate all'udienza del 03/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso tempestivamente depositato in data 21/09/2023, il Part sig. quale titolare del ' Parte_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
180023/2ZGNOKSC del 13 luglio 2023, successivamente notificata in data 19/08/2023, con la quale veniva ingiunto, in proprio e nella qualità di titolare della ditta dalla , il pagamento Parte_2 CP_2 della somma di € 20.000,00, quale sanzione amministrativa oltre la chiusura dell'esercizio per giorni 30 ed € 10,55 per spese di notifica, per la violazione dell'art. 110 TULPS comma 3 e 9 lett. f), avendo la Guardia di Finanza di Sala Consilina rilevato all'interno dell'esercizio riferibile al due apparecchi da divertimento e intrattenimento non Parte_1 rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nell'art. 110 del TULPS.
Con un primo motivo, parte ricorrente deduceva la assoluta insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 110, co. 3 e 9 lett. f) eccependo CP_3 che gli stessi non rientrassero nella previsione dell'art. 110 del T.U.L.P.S., non essendo macchine “destinate, anche indirettamente a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale non rispondenti alle caratteristiche di cui ai comma 6 e 7” con un secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 18, L. n. 689 del
1981, eccependo la carenza di motivazione e di prova dell'Ordinanza opposta. concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato;
in via subordinata limitarsi l'entità della sanzione al limite edittale;
vinte le spese con attribuzione. In via istruttoria chiedeva ammettersi prova testimoniale e CTU.
Notificati il ricorso ed il decreto di fissazione, con comparsa si costituiva l la quale contestando tutto quanto Controparte_4 ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, espletata la CTU, il Giudice rinviava per discussione e decisione all'udienza dell'03/12/2025. La causa veniva assegnata allo scrivente in data 14/10/2025 e discussa all'udienza dell'03/12/2025, mediante lo scambio di note scritte.
Acquisite le note e allo scadere del termine, la causa può essere decisa. Il ricorso non è fondato e pertanto non merita accoglimento.
Giova, inizialmente, ricordare come in ogni giudizio di opposizione ex legge n. 689/81, l'Amministrazione convenuta, pur essendo formalmente parte resistente, assume la veste di attrice sostanziale, con conseguente onere, ex art. 2697 C.C., di fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e la loro riferibilità al soggetto ritenuto trasgressore, rimanendo a carico dell'opponente, convenuto in senso formale, la prova di fatti impeditivi o estintivi (Cass. civ. sez. I 7 marzo 2007). Laddove, dunque, il soggetto ritenuto responsabile della violazione, censuri il provvedimento sanzionatorio con un giudizio di opposizione, andrà accertata la fondatezza della pretesa azionata con il provvedimento gravato e la responsabilità dell'opponente che andrà provata in giudizio ad opera della PA, tenuto conto altresì che nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/81, il verbale redatto da Pubblico
Ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso dei fatti attestati dallo stesso come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, secondo la disciplina di cui all'art. 2700 c.c. (ex multis Cass. n. 6628/83; Cass. n.
3670/88; Cass. n. 7913/90).
In merito al primo motivo di opposizione rilevasi che nel caso di specie, il provvedimento censurato trae origine dal verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 09/12/2019 dagli agenti della
Guardi di Finanza di Sala Consilina, a seguito di sopralluogo presso l'esercizio commerciale gestito dal ricorrente sito in Polla alla Via Campo Part la Scala, denominato ”, ove venivano rinvenuti Parte_1
e posti sotto sequestro per la violazione dell'Art. 11 TULPS co. 9 lett. f) quater, n. 2 apparecchi da intrattenimento funzionanti, denominati Shop on Line, TOTEM, a disposizione del pubblico, che consentivano l'accesso a giochi a distanza, tramite la connessione a distanza al web, con rulli virtuali attraverso la piattaforma Lucky Red. La norma dell'Art.
11 TULPS co. 9 lett. f) quater punisce, tra gli altri, il titolare di esercizio pubblico nel quale siano rinvenuti apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai co. 6 e 7. l'installazione in un esercizio pubblico di un apparecchio che consente la vincita di premi e risulta finalizzato al gioco d'azzardo, deve ritenersi vietata ai sensi dell'art. 110 del R. D. n. 773 del 1931 e succ. mod., secondo cui si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, quelli che possono dare luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura in assenza di collegamento con la rete telematica statale. Chiarificatrice è la relazione del CTU, nella quale si legge: “i totem non possiedono caratteristiche tali da farli rientrare nel comma 6 o nel comma 7 dell'art. 110 del TULPS”. L'Ausiliario evidenziava che per i
TOTEM oggetto di sequestro non esisteva nessuna autorizzazione Contr diretta o indiretta o licenza rilasciata dall' ; che non erano collegati al Contr servizio di AAMS ora , che gli stesso non erano apparecchi meccanici o elettromeccanici, ma totalmente elettronici;
che erano privi di una scheda di gioco, ma prevedevano collegamenti a distanza per essere utilizzati;
ciò offriva, tra l'altro il collegamento con la piattaforma di gioco Lucky Red e l'accesso a siti non autorizzati da AAMS, dove era possibile giocare con vincite in denaro.
La documentazione prodotta dall'Amministrazione resistente dà pacificamente conto delle circostanze di fatto per come accertate nei relativi atti, risultando queste assistite da fede privilegiata, superabile solo con la querela di falso.
Le Sezioni Unite, Sent. n. 17355 del 24 luglio 2009, hanno affermato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso - nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del
Pubblico Ufficiale - la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.
In merito al secondo motivo di opposizione, l'odierno ricorrente lamentava il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione e del connesso verbale di contestazione dell'illecito data la carenza di motivazione, la genericità dei fatti esposti e la carente attività istruttoria svolta dagli agenti accertatori.
Sul punto, basti rilevare che, fatto salvo l'ineludibile obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, chiarito che l'ordinanza ingiunzione relativa ad una sanzione amministrativa è adeguatamente motivata quando dia conto delle ragioni di fatto poste a fondamento della decisione ed evidenzi l'esame degli eventuali scritti difensivi presentati dal trasgressore (ex pluris Cass. civ., 13/01/2005, Cass. civ., 13/04/2006, n.
8649 n. 519; Cass. civ., 16/04/2008, n. 10043; Cass. civ., 16/11/2007, n.
23747).
Atteso il contenuto del giudizio di opposizione, avente ad oggetto l'intero rapporto sanzionatorio e non unicamente il singolo atto oggetto di impugnazione, l'ordinanza ingiunzione risponde agli standard motivazionali ove, anche in via succinta, descriva la condotta sanzionata, indichi la violazione addebitata, anche rinviando per relationem al contenuto del verbale di accertamento, dia atto dell'esistenza degli scritti difensivi eventualmente presentati e delle ragioni del loro rigetto, così permettendo all'opponente di conoscere il rapporto sanzionatorio nella sua totalità e di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, garantendo al giudice di esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.
L'ordinanza opposta risponde agli standard motivazionali precisati dalla giurisprudenza, richiamando il verbale di contestazione, indicando la norma violata e la sanzione applicata, nonché specificando le corrette modalità di introduzione del giudizio di opposizione.
Inoltre, gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza risultano fare piena fede fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. e sulla cui base si è formato il provvedimento amministrativo adottato dall' . Contr Peraltro, nel provvedimento impugnato viene non solo richiamata, ma anche testualmente riportata, la norma violata rappresentata dall'art. 110 comma 9 lett. f) quater TULPS;
come pure dava atto degli scritti difensivi e dell'audizione dell'ingiunto e ne spiegava le ragioni del rigetto, dopo aver chiesto chiarimenti all'Organo verbalizzante.
Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Nulla va disposto per le spese poiché la resistente risulta costituita in giudizio mediante proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n.
180023/2ZGNOKSC del 13 luglio 2023 emessa dalla
[...]
i ; Controparte_1 CP_1
2) Nulla per le spese.
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Salerno il 03/12/2025.
Il G.O.P.
Dr. Francesco Saverio Caiazzo.