Articolo 6 bis della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 6Articolo 9
Versione
10 marzo 1984
Art. 6-bis. (((Variazioni al numero dei giudici popolari).

Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23))
Entrata in vigore il 10 marzo 1984
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