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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/07/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1314/2022 R.G. tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Carla Parisi;
attori
e
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura Controparte_1 C.F._4 in atti dagli Avv.ti Antonio Giovanni Amato e Francesco Chiaranza;
convenuta
OGGETTO: impugnazione testamento.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare dell'11.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190, co. 1 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente
1 ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni
(v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
1.1. Ciò posto, nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con atto di citazione notificato ritualmente, gli attori hanno chiesto di: - accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o invalidità del testamento olografo del de cuius ER
, deceduto il 15.10.2017; - aprire la successione testamentaria ope legis;
- condannare
[...] la convenuta alla restituzione dei beni ereditari acquistati e dei frutti spettanti agli attori, in virtù dell'invalidità delle disposizioni testamentarie, a far data dall'apertura della successione;
vinte le spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
vinte le spese, in distrazione.
Istruita mediante documentazione e ctu e assegnata allo scrivente, all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.2.2025 (con ordinanza di pari data) la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co. 1 c.p.c..
3. IN VIA PRELIMINARE.
3.1. Va, innanzitutto, osservato che la controversia rientra nell'ipotesi prevista dal primo comma n. 6 (“cause di impugnazione dei testamenti”) dell'art. 50 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, ed è quindi riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale
(trattandosi di causa già pendente alla data dell'1.3.2023).
3.2. Ciò premesso, devono rigettarsi le richieste istruttorie reiterate da parte convenuta, stante la loro superfluità ai fini decisori a fronte delle allegazioni difensive e della documentazione in atti. Ed invero, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. NEL MERITO.
2 4.1. La domanda di nullità del testamento olografo per cui è causa è fondata e quindi va accolta.
L'art. 602 c.c. individua i requisiti essenziali di validità del testamento olografo, costituiti dall'autografia, dalla data e dalla sottoscrizione del testatore.
In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà al testatore (Cass., 27.7.2017, n. 18616).
Quanto all'impugnazione del testamento olografo per cui è causa, apparentemente riconducibile alla mano del de cuius , al Collegio non resta che prendere atto Persona_1 delle univoche conclusioni formulate dal CTU, il quale, previo esame del testamento in questione, si è così espresso: “all'esito degli accertamenti compiuti e sulla base della documentazione esaminata si risponde che: il contenuto e la firma apposta sul testamento olografo d a data 15/08/2017 non sono riconducibili alla mano del signo Persona_1 ER
” (cfr. relazione peritale depositata in atti); pertanto, il testamento è da ritenersi
[...] apocrifo.
Tali conclusioni vengono integralmente condivise dal Collegio, considerato che l'accertamento peritale è stato svolto con una corretta metodologia di indagine, che ha riguardato la rilevazione del ritmo grafico, della struttura grafica, della pressione di scrittura, pendenza e posizione delle lettere, di tutte le caratteristiche grafiche nonché delle analisi comparative di tratti, gestualità, dimensione, dinamicità delle scritture.
Si ritiene, pertanto, di richiamare integralmente la ctu anche in relazione alle deduzioni offerte in risposta alle osservazioni formulate dal ctp di parte convenuta.
In particolare, il fiduciario del Giudice ha analizzato le schede testamentarie e le scritture in comparazione esibite dalle parti mediante apposita strumentazione (cfr. pag. 11 relazione), appurando che: “nell'analisi della grafia del testo in verifica risalta una diversa formazione letterale che mostra una maggiore precisione nella costruzione dei grafemi nella parte iniziale, dal sesto rigo, si riscontrano anomalie di forma e movimento. Dal confronto con la
3 grafia autografa relativa alle firme e scritti in comparazione datate e coeve alle verificande, emergono divergenze sostanziali nella tipologia del gesto scrittorio che in verifica appare irregolare e in tensione con tendenza a maggiori spazi, mentre nelle autografe risulta più costante nella sua dinamicità con minori spazi”.
L'elaborato consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata.
Pertanto, questo Tribunale non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni di cui alla ctu in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti e agli atti di causa e, come tale, da condividersi integralmente (per la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, laddove il CTU già si sia fatto carico di replicare alle contrarie deduzioni delle parti, proprio perché tale richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi, cfr. Cass. n. 10123/2009, Cass. n. 282/2009, Cass. n. 8355/2007, Cass. n.
15134/2006, Cass. n. 7485/2003, Cass. n. 15028/2001, Cass. Lav. n. 3519/2001, Cass. n.
12080/2000, Cass. n. 4138/1999, Cass. n. 7806/1998).
Alla luce delle ragioni che precedono, deve ritenersi provato che la scheda testamentaria de qua, datata 15.8.2017 e pubblicata il 17.5.2018 per notaio dott. , è apocrifa e, Persona_2 conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità del testamento in esame.
4.2. Né coglie nel segno l'eccezione di usucapione sollevata dalla convenuta.
A prescindere dall'irrilevanza ai presenti fini, va osservato che la doglianza in parola è rimasta sfornita di adeguata prova.
In particolare, in disparte i profili di inammissibilità dei capitoli di prova orale articolati nella memoria istruttoria n. 2 della convenuta, stante il loro tenore generico e valutativo, tali capitoli si appalesano del tutto inidonei a fornire la prova concreta degli elementi costitutivi dell'usucapione, con conseguente irrilevanza giuridica di una relativa ammissione, essendo privi di riferimenti a specifiche e concrete attività comportamentali asseritamente compiute nel tempo necessario ad usucapire il bene e a escludere che la relazione materiale con la res sia in realtà espressione di una relazione di detenzione qualificata del bene, quanto piuttosto quale esercizio di un possesso pieno ed esclusivo svolto uti dominus.
Ed invero, allorché un comproprietario o coerede utilizzi ed amministri un bene comune o ereditario, provvedendo anche alla sua gestione e manutenzione, sussiste la presunzione juris tantum che egli agisca proprio nella detta qualità di comproprietario o coerede per la
4 gestione della cosa comune;
pertanto, colui che invochi l'usucapione ha l'onere di provare,
a norma dell'art. 1102 c.c., il mutamento del titolo del possesso, ossia che il rapporto materiale con il bene si sia atteggiato in modo tale da escludere, con palese manifestazione di volontà, gli altri comproprietari o coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene comune o ereditario, non essendo all'uopo sufficiente neanche la sola prova che gli altri comproprietari o coeredi si siano astenuti dall'uso della cosa (cfr. ex ceteris, Cass.,
n. 5006/93, n. 7075/1999, n. 8120/2000).
Né può assumere, sul punto, rilievo la documentazione versata in atti dalla essendo CP_1 essa inidonea a sorreggere la prospettazione dei fatti da costei offerta. Ed invero, deve precisarsi, a titolo esemplificativo, che: - la dichiarazione di successione rappresenta una mera dichiarazione proveniente dalle parti e rilevante ai soli fini fiscali;
- il certificato di destinazione urbanistica ha carattere meramente dichiarativo, non costitutivo di posizioni giuridiche, risolvendosi in una mera certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale competente in ordine ai dati catastali e ai parametri urbanistici dell'immobile; - il pagamento di tasse e tributi si sostanzia in meri atti "neutri" agli odierni fini, non contrastanti con la semplice detenzione e privi, quindi, di quella necessaria e inequivocabile valenza idonea a sorreggere l'animus possidendi.
4.3. Ciò posto, gli attori chiedono, altresì, che sia dichiarata aperta la successione ab intestato del de cuius . Persona_1
Tale domanda può essere accolta, in quanto la successione legittima deve essere dichiarata aperta, quando non vi siano lasciti testamentari, in favore di tutti gli aventi diritto.
4.4. La domanda attorea di restituzione dei beni ereditari acquistati e dei frutti formulata va invece rigettata, in quanto la stessa presupporrebbe altresì la sussistenza di una domanda di divisione ereditaria dei beni, che non è stata formulata e sarebbe comunque inammissibile in assenza di produzione della documentazione rilevante al riguardo (v. Trib. Latina n.
647/2023).
Peraltro, tale domanda non merita accoglimento anche perché nel caso di specie la convenuta, contro cui l'azione è proposta, è legittimata, in quanto pacificamente coniuge del de cuius, a utilizzare i beni ereditari.
Pertanto, deve ritenersi che la domanda attorea, peraltro priva di specifiche allegazioni a sostegno, risulti infondata, non potendosi disporre la restituzione dei beni in favore degli
5 attori e a scapito della convenuta, in quanto ciò importerebbe la perdita della disponibilità dei beni in capo alla convenuta stessa.
Dunque, non sussistendo in capo agli attori un titolo giuridico prevalente su quello della convenuta in relazione alla titolarità dei beni ereditari, la domanda di parte attrice volta alla restituzione dei beni ereditari e alla corresponsione dei frutti maturati non può essere accolta.
5. Parimenti, va reietta la domanda attorea di condanna della convenuta per mancata ingiustificata partecipazione alle due procedure di mediazione instaurate prima del presente giudizio, sia perché introdotta soltanto con la memoria istruttoria n. 1 e sia perché avente ad oggetto mediazioni non inerenti all'odierna domanda giudiziale.
Ogni altra questione è assorbita.
6. Le spese processuali vanno compensate in ragione delle risultanze decisorie.
Le spese di ctu, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, vanno invece definitivamente poste a carico della convenuta, stante l'esito dell'accertamento.
P.t.m. il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 c.c., la nullità e quindi la radicale inefficacia giuridica del testamento olografo per cui è causa, apparentemente riconducibile alla mano del de cuius;
Persona_1
- dichiara, per l'effetto, aperta, in favore di tutte le persone fisiche aventi titolo a succedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 572 c.c., la successione legittima del de cuius;
Persona_1
- rigetta le ulteriori domande attoree;
- compensa le spese;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu, come liquidate con decreto emesso in corso di causa.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1314/2022 R.G. tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Carla Parisi;
attori
e
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura Controparte_1 C.F._4 in atti dagli Avv.ti Antonio Giovanni Amato e Francesco Chiaranza;
convenuta
OGGETTO: impugnazione testamento.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare dell'11.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190, co. 1 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente
1 ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni
(v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
1.1. Ciò posto, nei limiti di quanto strettamente ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con atto di citazione notificato ritualmente, gli attori hanno chiesto di: - accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o invalidità del testamento olografo del de cuius ER
, deceduto il 15.10.2017; - aprire la successione testamentaria ope legis;
- condannare
[...] la convenuta alla restituzione dei beni ereditari acquistati e dei frutti spettanti agli attori, in virtù dell'invalidità delle disposizioni testamentarie, a far data dall'apertura della successione;
vinte le spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
vinte le spese, in distrazione.
Istruita mediante documentazione e ctu e assegnata allo scrivente, all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.2.2025 (con ordinanza di pari data) la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co. 1 c.p.c..
3. IN VIA PRELIMINARE.
3.1. Va, innanzitutto, osservato che la controversia rientra nell'ipotesi prevista dal primo comma n. 6 (“cause di impugnazione dei testamenti”) dell'art. 50 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, ed è quindi riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale
(trattandosi di causa già pendente alla data dell'1.3.2023).
3.2. Ciò premesso, devono rigettarsi le richieste istruttorie reiterate da parte convenuta, stante la loro superfluità ai fini decisori a fronte delle allegazioni difensive e della documentazione in atti. Ed invero, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. NEL MERITO.
2 4.1. La domanda di nullità del testamento olografo per cui è causa è fondata e quindi va accolta.
L'art. 602 c.c. individua i requisiti essenziali di validità del testamento olografo, costituiti dall'autografia, dalla data e dalla sottoscrizione del testatore.
In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà al testatore (Cass., 27.7.2017, n. 18616).
Quanto all'impugnazione del testamento olografo per cui è causa, apparentemente riconducibile alla mano del de cuius , al Collegio non resta che prendere atto Persona_1 delle univoche conclusioni formulate dal CTU, il quale, previo esame del testamento in questione, si è così espresso: “all'esito degli accertamenti compiuti e sulla base della documentazione esaminata si risponde che: il contenuto e la firma apposta sul testamento olografo d a data 15/08/2017 non sono riconducibili alla mano del signo Persona_1 ER
” (cfr. relazione peritale depositata in atti); pertanto, il testamento è da ritenersi
[...] apocrifo.
Tali conclusioni vengono integralmente condivise dal Collegio, considerato che l'accertamento peritale è stato svolto con una corretta metodologia di indagine, che ha riguardato la rilevazione del ritmo grafico, della struttura grafica, della pressione di scrittura, pendenza e posizione delle lettere, di tutte le caratteristiche grafiche nonché delle analisi comparative di tratti, gestualità, dimensione, dinamicità delle scritture.
Si ritiene, pertanto, di richiamare integralmente la ctu anche in relazione alle deduzioni offerte in risposta alle osservazioni formulate dal ctp di parte convenuta.
In particolare, il fiduciario del Giudice ha analizzato le schede testamentarie e le scritture in comparazione esibite dalle parti mediante apposita strumentazione (cfr. pag. 11 relazione), appurando che: “nell'analisi della grafia del testo in verifica risalta una diversa formazione letterale che mostra una maggiore precisione nella costruzione dei grafemi nella parte iniziale, dal sesto rigo, si riscontrano anomalie di forma e movimento. Dal confronto con la
3 grafia autografa relativa alle firme e scritti in comparazione datate e coeve alle verificande, emergono divergenze sostanziali nella tipologia del gesto scrittorio che in verifica appare irregolare e in tensione con tendenza a maggiori spazi, mentre nelle autografe risulta più costante nella sua dinamicità con minori spazi”.
L'elaborato consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata.
Pertanto, questo Tribunale non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni di cui alla ctu in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti e agli atti di causa e, come tale, da condividersi integralmente (per la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, laddove il CTU già si sia fatto carico di replicare alle contrarie deduzioni delle parti, proprio perché tale richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi, cfr. Cass. n. 10123/2009, Cass. n. 282/2009, Cass. n. 8355/2007, Cass. n.
15134/2006, Cass. n. 7485/2003, Cass. n. 15028/2001, Cass. Lav. n. 3519/2001, Cass. n.
12080/2000, Cass. n. 4138/1999, Cass. n. 7806/1998).
Alla luce delle ragioni che precedono, deve ritenersi provato che la scheda testamentaria de qua, datata 15.8.2017 e pubblicata il 17.5.2018 per notaio dott. , è apocrifa e, Persona_2 conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità del testamento in esame.
4.2. Né coglie nel segno l'eccezione di usucapione sollevata dalla convenuta.
A prescindere dall'irrilevanza ai presenti fini, va osservato che la doglianza in parola è rimasta sfornita di adeguata prova.
In particolare, in disparte i profili di inammissibilità dei capitoli di prova orale articolati nella memoria istruttoria n. 2 della convenuta, stante il loro tenore generico e valutativo, tali capitoli si appalesano del tutto inidonei a fornire la prova concreta degli elementi costitutivi dell'usucapione, con conseguente irrilevanza giuridica di una relativa ammissione, essendo privi di riferimenti a specifiche e concrete attività comportamentali asseritamente compiute nel tempo necessario ad usucapire il bene e a escludere che la relazione materiale con la res sia in realtà espressione di una relazione di detenzione qualificata del bene, quanto piuttosto quale esercizio di un possesso pieno ed esclusivo svolto uti dominus.
Ed invero, allorché un comproprietario o coerede utilizzi ed amministri un bene comune o ereditario, provvedendo anche alla sua gestione e manutenzione, sussiste la presunzione juris tantum che egli agisca proprio nella detta qualità di comproprietario o coerede per la
4 gestione della cosa comune;
pertanto, colui che invochi l'usucapione ha l'onere di provare,
a norma dell'art. 1102 c.c., il mutamento del titolo del possesso, ossia che il rapporto materiale con il bene si sia atteggiato in modo tale da escludere, con palese manifestazione di volontà, gli altri comproprietari o coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene comune o ereditario, non essendo all'uopo sufficiente neanche la sola prova che gli altri comproprietari o coeredi si siano astenuti dall'uso della cosa (cfr. ex ceteris, Cass.,
n. 5006/93, n. 7075/1999, n. 8120/2000).
Né può assumere, sul punto, rilievo la documentazione versata in atti dalla essendo CP_1 essa inidonea a sorreggere la prospettazione dei fatti da costei offerta. Ed invero, deve precisarsi, a titolo esemplificativo, che: - la dichiarazione di successione rappresenta una mera dichiarazione proveniente dalle parti e rilevante ai soli fini fiscali;
- il certificato di destinazione urbanistica ha carattere meramente dichiarativo, non costitutivo di posizioni giuridiche, risolvendosi in una mera certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale competente in ordine ai dati catastali e ai parametri urbanistici dell'immobile; - il pagamento di tasse e tributi si sostanzia in meri atti "neutri" agli odierni fini, non contrastanti con la semplice detenzione e privi, quindi, di quella necessaria e inequivocabile valenza idonea a sorreggere l'animus possidendi.
4.3. Ciò posto, gli attori chiedono, altresì, che sia dichiarata aperta la successione ab intestato del de cuius . Persona_1
Tale domanda può essere accolta, in quanto la successione legittima deve essere dichiarata aperta, quando non vi siano lasciti testamentari, in favore di tutti gli aventi diritto.
4.4. La domanda attorea di restituzione dei beni ereditari acquistati e dei frutti formulata va invece rigettata, in quanto la stessa presupporrebbe altresì la sussistenza di una domanda di divisione ereditaria dei beni, che non è stata formulata e sarebbe comunque inammissibile in assenza di produzione della documentazione rilevante al riguardo (v. Trib. Latina n.
647/2023).
Peraltro, tale domanda non merita accoglimento anche perché nel caso di specie la convenuta, contro cui l'azione è proposta, è legittimata, in quanto pacificamente coniuge del de cuius, a utilizzare i beni ereditari.
Pertanto, deve ritenersi che la domanda attorea, peraltro priva di specifiche allegazioni a sostegno, risulti infondata, non potendosi disporre la restituzione dei beni in favore degli
5 attori e a scapito della convenuta, in quanto ciò importerebbe la perdita della disponibilità dei beni in capo alla convenuta stessa.
Dunque, non sussistendo in capo agli attori un titolo giuridico prevalente su quello della convenuta in relazione alla titolarità dei beni ereditari, la domanda di parte attrice volta alla restituzione dei beni ereditari e alla corresponsione dei frutti maturati non può essere accolta.
5. Parimenti, va reietta la domanda attorea di condanna della convenuta per mancata ingiustificata partecipazione alle due procedure di mediazione instaurate prima del presente giudizio, sia perché introdotta soltanto con la memoria istruttoria n. 1 e sia perché avente ad oggetto mediazioni non inerenti all'odierna domanda giudiziale.
Ogni altra questione è assorbita.
6. Le spese processuali vanno compensate in ragione delle risultanze decisorie.
Le spese di ctu, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, vanno invece definitivamente poste a carico della convenuta, stante l'esito dell'accertamento.
P.t.m. il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 c.c., la nullità e quindi la radicale inefficacia giuridica del testamento olografo per cui è causa, apparentemente riconducibile alla mano del de cuius;
Persona_1
- dichiara, per l'effetto, aperta, in favore di tutte le persone fisiche aventi titolo a succedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 572 c.c., la successione legittima del de cuius;
Persona_1
- rigetta le ulteriori domande attoree;
- compensa le spese;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu, come liquidate con decreto emesso in corso di causa.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
6