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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 30371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30371/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BALLA PAOLA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LICCESE ROSALBA che Controparte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 PA MO il 05/09/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PA MO (atto n. 1 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20/11/2004 e il 31/07/2008. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/02/2016. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 28/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...] i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PA MO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver già regolamentato le ulteriori questioni patrimoniali e di non aver nulla reciprocamente a pretendere.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare reciprocamente alcuna richiesta di assegno divorzile.
DISPONE che la figlia minore rimanga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_2 esercizio separato dell'ordinaria amministrazione, ma con residenza e dimora abituale presso la madre.
PRENDE ATTO che il figlio , maggiorenne ma non indipendente economicamente studente Per_1 universitario, manterrà la residenza presso la madre.
DISPONE che , stante l'età, possa incontrare e stare con il padre accordandosi direttamente con Per_2 lo stesso dandone però comunicazione alla madre.
PRENDE ATTO che i ricorrenti si impegnano in caso di malattia dei figli a consentire la visita dell'altro genitore presso il domicilio in cui si trovano. pagina 2 di 3 DISPONE che, in considerazione dei rispettivi redditi, il Sig. continui a Parte_1 corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese alla Sig.ra un contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli di 300,00 € per ciascun figlio, da aggiornare annualmente secondo indice Istat con riferimento al mese di ottobre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli.
DISPONE che le spese straordinarie, in parte di seguito riportate, continuino ad essere suddivise nella misura del 70% a carico del Sig. e 30 % a carico della Sig.ra spese Pt_1 CP_1 scolastiche (rette, tasse, assicurazioni, spese trasporto, spese lezioni private, cancelleria non corrente, libri, corredi, gite scolastiche e attività scolastiche a pagamento), abbigliamento ordinario e cambi di stagione, ludico – sportive (almeno una), spese per la patente, spese mediche e in ogni caso tutte le eventuali spese straordinarie necessitate o previamente concordate e documentate. L'accredito del contributo al mantenimento e delle spese straordinarie sarà disposto dal Sig. con bonifico Pt_1 bancario sul conto corrente della Sig.ra CP_1
PRENDE ATTO che i Sigg.ri e prestano sin d'ora reciproco consenso al CP_1 Pt_1 rilascio dei rispettivi documenti e della figlia (carta identità, passaporti..) anche validi per Per_2
l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30371/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BALLA PAOLA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LICCESE ROSALBA che Controparte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 PA MO il 05/09/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PA MO (atto n. 1 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20/11/2004 e il 31/07/2008. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/02/2016. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 28/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...] i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PA MO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver già regolamentato le ulteriori questioni patrimoniali e di non aver nulla reciprocamente a pretendere.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare reciprocamente alcuna richiesta di assegno divorzile.
DISPONE che la figlia minore rimanga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_2 esercizio separato dell'ordinaria amministrazione, ma con residenza e dimora abituale presso la madre.
PRENDE ATTO che il figlio , maggiorenne ma non indipendente economicamente studente Per_1 universitario, manterrà la residenza presso la madre.
DISPONE che , stante l'età, possa incontrare e stare con il padre accordandosi direttamente con Per_2 lo stesso dandone però comunicazione alla madre.
PRENDE ATTO che i ricorrenti si impegnano in caso di malattia dei figli a consentire la visita dell'altro genitore presso il domicilio in cui si trovano. pagina 2 di 3 DISPONE che, in considerazione dei rispettivi redditi, il Sig. continui a Parte_1 corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese alla Sig.ra un contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli di 300,00 € per ciascun figlio, da aggiornare annualmente secondo indice Istat con riferimento al mese di ottobre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli.
DISPONE che le spese straordinarie, in parte di seguito riportate, continuino ad essere suddivise nella misura del 70% a carico del Sig. e 30 % a carico della Sig.ra spese Pt_1 CP_1 scolastiche (rette, tasse, assicurazioni, spese trasporto, spese lezioni private, cancelleria non corrente, libri, corredi, gite scolastiche e attività scolastiche a pagamento), abbigliamento ordinario e cambi di stagione, ludico – sportive (almeno una), spese per la patente, spese mediche e in ogni caso tutte le eventuali spese straordinarie necessitate o previamente concordate e documentate. L'accredito del contributo al mantenimento e delle spese straordinarie sarà disposto dal Sig. con bonifico Pt_1 bancario sul conto corrente della Sig.ra CP_1
PRENDE ATTO che i Sigg.ri e prestano sin d'ora reciproco consenso al CP_1 Pt_1 rilascio dei rispettivi documenti e della figlia (carta identità, passaporti..) anche validi per Per_2
l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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