Articolo 14 della Legge 26 ottobre 1957, n. 1047
Articolo 13Articolo 15
Versione
26 novembre 1957
Art. 14.
A favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni i contributi di cui alla presente legge sono accreditati distintamente da quelli relativi ai periodi di lavoro che i componenti delle famiglie coltivatrici, mezzadrili o coloniche abbiano eventualmente effettuato alle dipendenze di terzi, sia in agricoltura, sia in altri settori.
Entrata in vigore il 26 novembre 1957
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