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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/12/2025, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2063/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a segui- to della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 18.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 18.12.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa AR EL ET
N. 2063/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AR EL ET, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 1
281 sexies ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2063/2025, avente ad oggetto: lesione personale, vertente tra
, rapp.to e difeso dall'Avv. En- Parte_1 rica Laudato, (C.F. ), con studio in 80128 – Napoli, C.F._1 alla Via Giambattista Ruoppolo n. 59, presso cui elettivamente domicilia,in virtù di procura in atti;
- Appellante –
e
(C.F. ), rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Menotti Madonna ( , ed elett.te domi- CodiceFiscale_3 ciliatato presso lo studio del predetto procuratore sito San Nicola la Strada
(Caserta) alla Via Paul Harris n°20, in virtù di procura in atti;
- Appellata–
e
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._4
IO DI (C.F. ) ed elett.te domiciliato presso C.F._5 lo studio del predetto procuratore sito in Casal di Principe (Caserta) al C.so
Umberto I n°12, in virtù di procura in atti;
-Appellato –
[...]
Controparte_3
-Appellate contumace-
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da atto introduttivo note relative all'udienza del
18.12.25 trattata con modalità cartolare;
Per la come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_4 nonché note relative all'udienza del 18.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
2
18.6.2009, n. 69.
L agisce per la riforma della sentenza n. Controparte_5
139/2025 resa dal Giudice di Pace di Carinola, dott.ssa Bruna Colacicco con cui si è concluso il giudizio incardinato innanzi al Giudice di pace da
[...]
. CP_6
L'attore, in primo grado, ha agito per ottenere il risarcimento dei danni patiti in data 28 giugno 2019, alle ore 17.00 circa, in Francolise (CE), allorquando il veicolo BMW, recante targa estera RJA88968, proveniente dalla Via S.
Caterina, non avrebbe rispettato il segnale di “STOP”, immettendosi sulla
Via Purgatorio e collidendo il motociclo Honda SH, tg. EH93555, di pro- prietà del Sig. e nell'occorso condotto dal Sig. Controparte_1 [...]
. CP_2
Con sentenza n. 139/2025, il Giudice di pace di Carinola, in persona della dott.ssa Colacicco, così provvedeva : “
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Carino- la, dott.ssa Bruna Colacicco, nella causa civile n. 363/2021, promossa da
+ 1 contro + Controparte_1 Controparte_7
2 ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così decide: 1) in ac- coglimento della domanda condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di euro 1.800,00 oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal fatto ed euro 10.113,31 per Controparte_2 per le sofferte lesioni oltre interessi legali e spese CTU;
2) condanna altresì
i convenuti in solido alla refusione delle spese processuali in favore dei di- fensori antistatari dell'attore dell'interventore che liquida per parte attorea nella misura di euro 1.200,00 di cui euro 150,00 per spese oltre IVA e CPA
e per parte interventrice nella misura di euro 2.100,00 oltre IVA e CPA.”.
L ha chiesto la caducazione e la riforma della pre- Parte_1 detta sentenza, ritenendo la stessa fondata su errate considerazioni. Parte
In primo luogo, l' a evidenziato che il signor non ha Controparte_1
Parte consentito al perito regolarmente incaricato dall' l'ispezione del veico- lo di sua proprietà, mentre il Sig. non ha inviato, neppure a Controparte_2 seguito di sollecito, il certificato attestante l'avvenuta guarigione con po- stumi da valutare in sede medico legale.
In secondo luogo, l'appellante ha evidenziato che la pronuncia emessa dal giudice di prime cure violi le norme sul procedimento, i principi regolatori della responsabilità aquiliana, del risarcimento danni e dell'Assicurazione
3
obbligatoria per la RCA, i principi dettati dal codice di rito in tema di valu- tazione delle prove e formazione del libero convincimento del Giudice, i principi della Carta costituzionale in tema di congrua e adeguata motivazio- ne.
Ha concluso chiedendo: “In via assolutamente preliminare 1. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 282, 283, 351, 373 e 401 c.p.c., sospendere immediatamente, anche inaudita altera parte, l'efficacia provvi- soriamente esecutiva della sentenza n. 139/2025, resa in data 03.03.2025 dal Giudice di Pace Carinola, in persona della Dott.ssa Bruna Colacicco, depositata in Cancelleria e resa pubblica in pari data, sussistendo il pericu- lum in mora ed il fumus boni iuris, per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel presente atto;
Nel merito 2. accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 139/2025, annullando la sta- tuizione del giudice di pace, alla stregua dei motivi di appello indicati nel presente atto, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle violazioni di legge denunziate e loro rile- vanza ai fini della decisione impugnata;
3. per effetto di quanto ai capi che precedono, condannare i Sig.ri e alla Controparte_1 Controparte_2 refusione in favore di in persona Controparte_8 del l.r.p.t., delle spese e competenze di lite del primo e del secondo grado di giudizio, oltre IVA, CPA, Spese Generali in misura non inferiore al 15% come per legge professionale, come da nota spese sub doc. 07a per il primo giudizio e sub doc. 07b per il presente giudizio;
In via gradata 4. riformare in parte qua la sentenza 139/2025, riducendo il quantum di cui alla statui- zione nella misura ritenuta di giustizia, in ragione di quanto accertato come effettivamente dovuto a titolo risarcitorio, tenendo in debito conto le novelle normative in tema di lesioni micropermanenti, nonché in tema di danno non patrimoniale “omnicomprensivo”, onde scongiurare il rischio di indebito arricchimento, per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel presente atto;
5. riformare in parte qua la sentenza 139/2025, riducendo il quantum di cui alla statuizione nella misura ritenuta di giustizia alla luce delle evidenti condizioni di mora in cui versano gli istanti ex art. 1207 cod. civ., Pt_2 per tutti i fondati, gravi e rilevanti motivi di appello esposti nel presente at- to e nel corso di tutto il giudizio di prime cure;
6. riformare in parte qua la sentenza 139/2024, riducendo nella misura ritenuta di giustizia il governo
4
delle spese riconosciute in primo grado in favore di ambedue le controparti alla luce dell'effettivo ammontare del condannatorio e tenuto conto dei va- lori medi di cui al DM 147/2022 senza alcuna immotivata maggiorazione, per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi di appello esposti nel presente at- to;
7. per effetto di quanto ai capi che precedono, in accoglimento del pre- sente appello, condannare i Sig.ri e alla Controparte_1 Controparte_2 refusione in favore di in persona Controparte_8 del l.r.p.t., delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre
IVA, CPA, Spese Generali in misura non inferiore al 15% come per legge professionale, come da nota spese elaborata secondo i vigenti parametri di cui al DM 149/2022 e allegata;
8. emettere ogni altro provvedimento del caso.”
Con atto di costituzione e risposta si è costituito , il quale Controparte_1 ha impugnato le ragioni poste a fondamento dell'appello e ha concluso chiedendo : “in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza quivi appellata, n. 139/2025, emessa dal Giudice di Pace di Carinola, in persona della Dott.ssa Colacicco, pub- blicata in data 03.03.2025, all'esito del giudizio identificato con r.g.
363/2021 e confermare la sentenza n. 139/2025; II. nel merito, rigettare
l'atto d'appello promosso dall' e conferma- Controparte_9 re la sentenza n. 139/2025, emessa dal Giudice di Pace di Marano Carino- la, in persona della Dott.ssa Colacicco, pubblicata in data 03.03.2025, all'esito del giudizio identificato con r.g. 363/2021 e confermare la sentenza
n. 139/2025; III. condannare l' al Controparte_8 pagamento delle spese processuali, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario;
IV. emettere ogni altro provve- dimento ritenuto opportuno”.
Con atto di costituzione e risposta si è costituito il quale ha Controparte_2 concluso chiedendo : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, così provvedere: In via preliminare: 1) Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 139/2025 emessa dal Giudice di Pace di Carinola, per manifesta insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, in quanto non adeguatamente provati e comunque infondati nel merito, come ampiamente argomentato in atto. Nel merito: 2) Dichiarare integralmente inammissibile
5
l'appello proposto da per carenza dei requisiti di specificità, CP_8 determinatezza e autosufficienza imposti dall'art. 342 c.p.c., in quanto fon- dato su motivi generici, non circostanziati e in gran parte pretestuosi.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare va rilevata la contumacia di e CP_3 [...]
, regolarmente citati in giudi- Controparte_10 zio e non costituitisi.
Deve poi darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis appli- cabile. Infine, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione im- pugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice primo grado. Sul punto, è opportuno evidenziare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appel- lo nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devo- lutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giu- dice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devo- lutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia ap- paiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale inda- gine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi del- la statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del
10/02/2006).
Per completezza, va evidenziato che l'istanza di trattazione in presenza
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dell'udienza fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. è stata formulata soltanto nelle note relative all'udienza del 18.12.25 depositate il
17.12.25.
I motivi di appello
La vicenda, nella prospettazione offerta dagli attori, trae origine da un sini- stro verificatosi il 28 giugno 2019, ore 19.00 circa, in Francolise, allorquan- do, mentre il motociclo Honda SH condotto da , procedeva Controparte_2 lungo Via Purgatorio, veniva urtato dal veicolo BMW 320, di proprietà di
, il quale, proveniente da Via S. Caterina, non si fermava allo Parte_3
Stop, cagionando sia lesioni che danni al motociclo.
Orbene, l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto, non potendo af- fermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verificazione del sinistro e, più in particolare, della dinamica con cui lo stesso si sarebbe veri- ficato.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va considerato che la testimonianza resa all'udienza del
26.09.2023 dall'unico teste escusso nel primo grado del giudizio ( Tes_1
) appare non idonea a fornire un riferimento probatorio in grado di
[...] indurre a ritenere accertata la dinamica del sinistro.
Detta testimonianza, infatti, si presenta lacunosa sotto il profilo contenutisti- co non consentendo una puntuale ricostruzione fattuale della dinamica.
Ciò si dice in quanto non emergono indicazioni sull'intensità dell'urto, ele- mento essenziale per la valutazione della dinamica del sinistro e della coe- renza causale tra l'evento e le lesioni, né emergono dati sulla velocità dei veicoli. Di maggiore rilevanza, poi, è il fatto che il testimone non ha fornito una descrizione del comportamento tenuto dal veicolo presuntivamente in- vestitore, limitandosi ad indicarne genericamente il sesso e l'età. (ADR: A bordo della moto SH vi erano due uomini, il trasportato poteva avere 20\25 anni mentre il conducente della moto circa 50 anni.)
Secondo consolidata giurisprudenza, la valutazione della prova testimoniale deve tener conto non solo del contenuto dichiarativo, ma anche della coe- renza del contesto narrativo (Cass. Civ.,sezIII, 15 Marzo 2016,n.5065).
Tali elementi, complessivamente considerati, impediscono, da un lato, di ri- tenere attendibile il teste e impediscono, sotto altro profilo, di ricostruire la specifica dinamica del sinistro.
7
Va sul punto considerato che non sono stati escussi ulteriori testimoni, con la conseguenza che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso vanno va- lutate con particolare rigore.
L'ulteriore elemento in grado di generare incertezza in merito alla verifica- zione del sinistro va individuato dalla circostanza per cui i veicoli coinvolti nel sinistro non si sono mai resi disponibili per l'espletamento di una perizia tecnica, idonea ad accertare l'effettiva esistenza dei danni con la dinamica dell'evento allegato. Tale circostanza preclude una verifica tecnica impre- scindibile ai fini della ricostruzione del nesso eziologico tra il sinistro e i danni lamentati. In proposito la Suprema Corte ha più volte affermato che la sottoposizione dei veicoli a perizia può incidere significativamente sulla va- lutazione della prova, specie quando i danni costituiscono l'unico elemento su cui fondare la ricostruzione dell'accaduto. In particolare, la Corte di Cas- sazione ha stabilito che l'assenza di riscontri oggettivi tecnici come la do- cumentazione fotografica o la perizia, può escludere la possibilità di ritenere provata la dinamica del sinistro (Cass. Civ. , sez., III, 30 maggio 2018, n.
13578).
In linea con tale orientamento anche la sentenza Cass. Civ. , Sez. VI 18 marzo 2016, n. 5447 ha sottolineato che “l'onere della prova del danno e del suo collegamento causale con il fatto illecito non può dirsi assolto in di- fetto di riscontri peritali, soprattutto quando la parte non offre agli accer- tamenti tecnici alcuna cooperazione, omettendo la messa a disposizione del mezzo”.
In secondo luogo, questo giudice non può non rilevare la mancata allegazio- ne da parte dell'appellante nel fascicolo telematico di tutta la produzione di primo grado.
Si evidenzia, infatti, che lo stesso risulta mancante tra la restante documen- tazione, anche dei certificati di P.S. Orbene, sul punto va richiamato il prin- cipio dispositivo che regola il processo civile, che determina la necessità dell'impulso di parte per lo svolgimento delle attività non rimesse ai poteri officiosi del Giudice. Il Giudice, infatti, non può sostituirsi ad un onere della parte, cioè, produrre gli allegati necessari al riesame della controversia, lad- dove, per l'appunto, l'attività di acquisizione degli stessi abbia finalità “sal- vifiche” di eventuali carenze che comporterebbero il rigetto della sua do- manda. Inoltre, differentemente dal fascicolo d'ufficio del giudizio di primo
8
grado, che deve essere acquisito a cura della cancelleria, il deposito di quel- lo di parte è rimesso alla iniziativa della stessa che può o meno, sulla base del principio dispositivo, decidere di valersene. Sul punto, la Corte di cassa- zione con sentenza n. 8528/06, ha affermato il principio per cui, nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamen- te al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte, traendone la conse- guenza che la sua mancata acquisizione non vizia né il procedimento di se- condo grado, né la relativa sentenza.
Nella successiva sentenza n. 78 del 2007, la Suprema Corte ha inoltre riba- dito che, in materia di prova documentale nel processo civile, non esistendo un principio di "immanenza" della prova documentale nel processo e do- vendo anche il giudice del gravame decidere la causa "justa alligata et pro- bata", procedendo ad un autonomo e diretto riesame della documentazione già vagliata dal giudice di primo grado, deve escludersi che i documenti prodotti in primo grado da una delle parti che sia risultata vittoriosa debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo (Cfr. Cass. n. 15660/07; n.
6987/03).
Si evidenzia, infatti, che dalla documentazione cartacea esaminata, nonché da quella acquisita in via telematica, non risulta possibile analizzare il certi- ficato di P.S. Dunque non è possibile evincere né l'entità delle lesioni ripor- tate, né la coincidenza tra data e ora di accesso e evento del sinistro, né, in- fine i dati identificativi dei soggetti che si sarebbero recati al pronto soccor- so. Ne consegue che la mancata allegazione di P.S. non consente una valu- tazione puntuale dell'entità delle lesioni subite, né tantomeno consente di pronunciarsi sull'eccezione relativa alla mancata corrispondenza tra quanto sostenuto dal CTP e quanto risultante dal verbale di P.s.
Inoltre, va evidenziato come emerge incertezza anche in merito all'effettivo trasporto delle persone lese presso i pronto soccorso. Ciò, in quanto dalla deposizione del teste neppure tale circostanza emerge con Testimone_2 certezza. Lo stesso, infatti, si è limitato a dichiarare: Adr: “Non sono inter- venute autorità né il 1118, non ricordo da chi sono stati accompagnati in ospedale”. A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richiesto l'intervento del 118, nonostante il sinistro abbia pro-
9
vocato lesioni. Tali elementi inducono a ritenere non adeguatamente provata l'effettiva verificazione del sinistro. In definitiva, la genericità della dichia- razione resa dall'unico teste escusso e le contraddittorietà emerse, valutate unitamente all'assenza dell'intervento dei vigili o carabinieri o ambulanza, inducono a ritenere non adeguatamente provata in giudizio la verificazione del fatto storico e, in ogni caso, non possono dirsi adeguatamente provate le specifiche modalità di verificazione dello stesso, nonché i profili di respon- sabilità delle parti che sarebbero state coinvolte. Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisione. L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande di risarcimento proposte nel primo grado del giudizio.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente deci- sione.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impu- gnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n.
12963). Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soc- combenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. In particolare va considerato che nel presente grado di giudizio non è stata espletata attività istruttoria.
Le spese occorse per la CTU vanno poste in capo all'appellata in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la do- manda risarcitoria avanzata nel primo grado del giudizio da CP_6
[...]
• condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicurativa, delle spese di primo grado di giudizio che liquida in euro
10
633,00 oltre iva e cpa come per legge;
• condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicurativa, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
852,00 per compensi e in € 145,00 per spese oltre IVA e CPA come per leg- ge;
• pone le spese occorse per la CTU in primo grado a carico degli attuali ap- pellati.
Santa AR Capua Vetere, 21.12.2025
Il Giudice
AR EL ET
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a segui- to della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 18.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 18.12.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa AR EL ET
N. 2063/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AR EL ET, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 1
281 sexies ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2063/2025, avente ad oggetto: lesione personale, vertente tra
, rapp.to e difeso dall'Avv. En- Parte_1 rica Laudato, (C.F. ), con studio in 80128 – Napoli, C.F._1 alla Via Giambattista Ruoppolo n. 59, presso cui elettivamente domicilia,in virtù di procura in atti;
- Appellante –
e
(C.F. ), rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Menotti Madonna ( , ed elett.te domi- CodiceFiscale_3 ciliatato presso lo studio del predetto procuratore sito San Nicola la Strada
(Caserta) alla Via Paul Harris n°20, in virtù di procura in atti;
- Appellata–
e
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._4
IO DI (C.F. ) ed elett.te domiciliato presso C.F._5 lo studio del predetto procuratore sito in Casal di Principe (Caserta) al C.so
Umberto I n°12, in virtù di procura in atti;
-Appellato –
[...]
Controparte_3
-Appellate contumace-
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da atto introduttivo note relative all'udienza del
18.12.25 trattata con modalità cartolare;
Per la come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_4 nonché note relative all'udienza del 18.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
2
18.6.2009, n. 69.
L agisce per la riforma della sentenza n. Controparte_5
139/2025 resa dal Giudice di Pace di Carinola, dott.ssa Bruna Colacicco con cui si è concluso il giudizio incardinato innanzi al Giudice di pace da
[...]
. CP_6
L'attore, in primo grado, ha agito per ottenere il risarcimento dei danni patiti in data 28 giugno 2019, alle ore 17.00 circa, in Francolise (CE), allorquando il veicolo BMW, recante targa estera RJA88968, proveniente dalla Via S.
Caterina, non avrebbe rispettato il segnale di “STOP”, immettendosi sulla
Via Purgatorio e collidendo il motociclo Honda SH, tg. EH93555, di pro- prietà del Sig. e nell'occorso condotto dal Sig. Controparte_1 [...]
. CP_2
Con sentenza n. 139/2025, il Giudice di pace di Carinola, in persona della dott.ssa Colacicco, così provvedeva : “
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Carino- la, dott.ssa Bruna Colacicco, nella causa civile n. 363/2021, promossa da
+ 1 contro + Controparte_1 Controparte_7
2 ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così decide: 1) in ac- coglimento della domanda condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di euro 1.800,00 oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal fatto ed euro 10.113,31 per Controparte_2 per le sofferte lesioni oltre interessi legali e spese CTU;
2) condanna altresì
i convenuti in solido alla refusione delle spese processuali in favore dei di- fensori antistatari dell'attore dell'interventore che liquida per parte attorea nella misura di euro 1.200,00 di cui euro 150,00 per spese oltre IVA e CPA
e per parte interventrice nella misura di euro 2.100,00 oltre IVA e CPA.”.
L ha chiesto la caducazione e la riforma della pre- Parte_1 detta sentenza, ritenendo la stessa fondata su errate considerazioni. Parte
In primo luogo, l' a evidenziato che il signor non ha Controparte_1
Parte consentito al perito regolarmente incaricato dall' l'ispezione del veico- lo di sua proprietà, mentre il Sig. non ha inviato, neppure a Controparte_2 seguito di sollecito, il certificato attestante l'avvenuta guarigione con po- stumi da valutare in sede medico legale.
In secondo luogo, l'appellante ha evidenziato che la pronuncia emessa dal giudice di prime cure violi le norme sul procedimento, i principi regolatori della responsabilità aquiliana, del risarcimento danni e dell'Assicurazione
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obbligatoria per la RCA, i principi dettati dal codice di rito in tema di valu- tazione delle prove e formazione del libero convincimento del Giudice, i principi della Carta costituzionale in tema di congrua e adeguata motivazio- ne.
Ha concluso chiedendo: “In via assolutamente preliminare 1. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 282, 283, 351, 373 e 401 c.p.c., sospendere immediatamente, anche inaudita altera parte, l'efficacia provvi- soriamente esecutiva della sentenza n. 139/2025, resa in data 03.03.2025 dal Giudice di Pace Carinola, in persona della Dott.ssa Bruna Colacicco, depositata in Cancelleria e resa pubblica in pari data, sussistendo il pericu- lum in mora ed il fumus boni iuris, per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel presente atto;
Nel merito 2. accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 139/2025, annullando la sta- tuizione del giudice di pace, alla stregua dei motivi di appello indicati nel presente atto, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle violazioni di legge denunziate e loro rile- vanza ai fini della decisione impugnata;
3. per effetto di quanto ai capi che precedono, condannare i Sig.ri e alla Controparte_1 Controparte_2 refusione in favore di in persona Controparte_8 del l.r.p.t., delle spese e competenze di lite del primo e del secondo grado di giudizio, oltre IVA, CPA, Spese Generali in misura non inferiore al 15% come per legge professionale, come da nota spese sub doc. 07a per il primo giudizio e sub doc. 07b per il presente giudizio;
In via gradata 4. riformare in parte qua la sentenza 139/2025, riducendo il quantum di cui alla statui- zione nella misura ritenuta di giustizia, in ragione di quanto accertato come effettivamente dovuto a titolo risarcitorio, tenendo in debito conto le novelle normative in tema di lesioni micropermanenti, nonché in tema di danno non patrimoniale “omnicomprensivo”, onde scongiurare il rischio di indebito arricchimento, per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel presente atto;
5. riformare in parte qua la sentenza 139/2025, riducendo il quantum di cui alla statuizione nella misura ritenuta di giustizia alla luce delle evidenti condizioni di mora in cui versano gli istanti ex art. 1207 cod. civ., Pt_2 per tutti i fondati, gravi e rilevanti motivi di appello esposti nel presente at- to e nel corso di tutto il giudizio di prime cure;
6. riformare in parte qua la sentenza 139/2024, riducendo nella misura ritenuta di giustizia il governo
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delle spese riconosciute in primo grado in favore di ambedue le controparti alla luce dell'effettivo ammontare del condannatorio e tenuto conto dei va- lori medi di cui al DM 147/2022 senza alcuna immotivata maggiorazione, per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi di appello esposti nel presente at- to;
7. per effetto di quanto ai capi che precedono, in accoglimento del pre- sente appello, condannare i Sig.ri e alla Controparte_1 Controparte_2 refusione in favore di in persona Controparte_8 del l.r.p.t., delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre
IVA, CPA, Spese Generali in misura non inferiore al 15% come per legge professionale, come da nota spese elaborata secondo i vigenti parametri di cui al DM 149/2022 e allegata;
8. emettere ogni altro provvedimento del caso.”
Con atto di costituzione e risposta si è costituito , il quale Controparte_1 ha impugnato le ragioni poste a fondamento dell'appello e ha concluso chiedendo : “in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza quivi appellata, n. 139/2025, emessa dal Giudice di Pace di Carinola, in persona della Dott.ssa Colacicco, pub- blicata in data 03.03.2025, all'esito del giudizio identificato con r.g.
363/2021 e confermare la sentenza n. 139/2025; II. nel merito, rigettare
l'atto d'appello promosso dall' e conferma- Controparte_9 re la sentenza n. 139/2025, emessa dal Giudice di Pace di Marano Carino- la, in persona della Dott.ssa Colacicco, pubblicata in data 03.03.2025, all'esito del giudizio identificato con r.g. 363/2021 e confermare la sentenza
n. 139/2025; III. condannare l' al Controparte_8 pagamento delle spese processuali, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario;
IV. emettere ogni altro provve- dimento ritenuto opportuno”.
Con atto di costituzione e risposta si è costituito il quale ha Controparte_2 concluso chiedendo : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, così provvedere: In via preliminare: 1) Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 139/2025 emessa dal Giudice di Pace di Carinola, per manifesta insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, in quanto non adeguatamente provati e comunque infondati nel merito, come ampiamente argomentato in atto. Nel merito: 2) Dichiarare integralmente inammissibile
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l'appello proposto da per carenza dei requisiti di specificità, CP_8 determinatezza e autosufficienza imposti dall'art. 342 c.p.c., in quanto fon- dato su motivi generici, non circostanziati e in gran parte pretestuosi.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare va rilevata la contumacia di e CP_3 [...]
, regolarmente citati in giudi- Controparte_10 zio e non costituitisi.
Deve poi darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis appli- cabile. Infine, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione im- pugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice primo grado. Sul punto, è opportuno evidenziare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appel- lo nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devo- lutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giu- dice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devo- lutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia ap- paiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale inda- gine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi del- la statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del
10/02/2006).
Per completezza, va evidenziato che l'istanza di trattazione in presenza
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dell'udienza fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. è stata formulata soltanto nelle note relative all'udienza del 18.12.25 depositate il
17.12.25.
I motivi di appello
La vicenda, nella prospettazione offerta dagli attori, trae origine da un sini- stro verificatosi il 28 giugno 2019, ore 19.00 circa, in Francolise, allorquan- do, mentre il motociclo Honda SH condotto da , procedeva Controparte_2 lungo Via Purgatorio, veniva urtato dal veicolo BMW 320, di proprietà di
, il quale, proveniente da Via S. Caterina, non si fermava allo Parte_3
Stop, cagionando sia lesioni che danni al motociclo.
Orbene, l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto, non potendo af- fermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verificazione del sinistro e, più in particolare, della dinamica con cui lo stesso si sarebbe veri- ficato.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va considerato che la testimonianza resa all'udienza del
26.09.2023 dall'unico teste escusso nel primo grado del giudizio ( Tes_1
) appare non idonea a fornire un riferimento probatorio in grado di
[...] indurre a ritenere accertata la dinamica del sinistro.
Detta testimonianza, infatti, si presenta lacunosa sotto il profilo contenutisti- co non consentendo una puntuale ricostruzione fattuale della dinamica.
Ciò si dice in quanto non emergono indicazioni sull'intensità dell'urto, ele- mento essenziale per la valutazione della dinamica del sinistro e della coe- renza causale tra l'evento e le lesioni, né emergono dati sulla velocità dei veicoli. Di maggiore rilevanza, poi, è il fatto che il testimone non ha fornito una descrizione del comportamento tenuto dal veicolo presuntivamente in- vestitore, limitandosi ad indicarne genericamente il sesso e l'età. (ADR: A bordo della moto SH vi erano due uomini, il trasportato poteva avere 20\25 anni mentre il conducente della moto circa 50 anni.)
Secondo consolidata giurisprudenza, la valutazione della prova testimoniale deve tener conto non solo del contenuto dichiarativo, ma anche della coe- renza del contesto narrativo (Cass. Civ.,sezIII, 15 Marzo 2016,n.5065).
Tali elementi, complessivamente considerati, impediscono, da un lato, di ri- tenere attendibile il teste e impediscono, sotto altro profilo, di ricostruire la specifica dinamica del sinistro.
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Va sul punto considerato che non sono stati escussi ulteriori testimoni, con la conseguenza che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso vanno va- lutate con particolare rigore.
L'ulteriore elemento in grado di generare incertezza in merito alla verifica- zione del sinistro va individuato dalla circostanza per cui i veicoli coinvolti nel sinistro non si sono mai resi disponibili per l'espletamento di una perizia tecnica, idonea ad accertare l'effettiva esistenza dei danni con la dinamica dell'evento allegato. Tale circostanza preclude una verifica tecnica impre- scindibile ai fini della ricostruzione del nesso eziologico tra il sinistro e i danni lamentati. In proposito la Suprema Corte ha più volte affermato che la sottoposizione dei veicoli a perizia può incidere significativamente sulla va- lutazione della prova, specie quando i danni costituiscono l'unico elemento su cui fondare la ricostruzione dell'accaduto. In particolare, la Corte di Cas- sazione ha stabilito che l'assenza di riscontri oggettivi tecnici come la do- cumentazione fotografica o la perizia, può escludere la possibilità di ritenere provata la dinamica del sinistro (Cass. Civ. , sez., III, 30 maggio 2018, n.
13578).
In linea con tale orientamento anche la sentenza Cass. Civ. , Sez. VI 18 marzo 2016, n. 5447 ha sottolineato che “l'onere della prova del danno e del suo collegamento causale con il fatto illecito non può dirsi assolto in di- fetto di riscontri peritali, soprattutto quando la parte non offre agli accer- tamenti tecnici alcuna cooperazione, omettendo la messa a disposizione del mezzo”.
In secondo luogo, questo giudice non può non rilevare la mancata allegazio- ne da parte dell'appellante nel fascicolo telematico di tutta la produzione di primo grado.
Si evidenzia, infatti, che lo stesso risulta mancante tra la restante documen- tazione, anche dei certificati di P.S. Orbene, sul punto va richiamato il prin- cipio dispositivo che regola il processo civile, che determina la necessità dell'impulso di parte per lo svolgimento delle attività non rimesse ai poteri officiosi del Giudice. Il Giudice, infatti, non può sostituirsi ad un onere della parte, cioè, produrre gli allegati necessari al riesame della controversia, lad- dove, per l'appunto, l'attività di acquisizione degli stessi abbia finalità “sal- vifiche” di eventuali carenze che comporterebbero il rigetto della sua do- manda. Inoltre, differentemente dal fascicolo d'ufficio del giudizio di primo
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grado, che deve essere acquisito a cura della cancelleria, il deposito di quel- lo di parte è rimesso alla iniziativa della stessa che può o meno, sulla base del principio dispositivo, decidere di valersene. Sul punto, la Corte di cassa- zione con sentenza n. 8528/06, ha affermato il principio per cui, nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamen- te al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte, traendone la conse- guenza che la sua mancata acquisizione non vizia né il procedimento di se- condo grado, né la relativa sentenza.
Nella successiva sentenza n. 78 del 2007, la Suprema Corte ha inoltre riba- dito che, in materia di prova documentale nel processo civile, non esistendo un principio di "immanenza" della prova documentale nel processo e do- vendo anche il giudice del gravame decidere la causa "justa alligata et pro- bata", procedendo ad un autonomo e diretto riesame della documentazione già vagliata dal giudice di primo grado, deve escludersi che i documenti prodotti in primo grado da una delle parti che sia risultata vittoriosa debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo (Cfr. Cass. n. 15660/07; n.
6987/03).
Si evidenzia, infatti, che dalla documentazione cartacea esaminata, nonché da quella acquisita in via telematica, non risulta possibile analizzare il certi- ficato di P.S. Dunque non è possibile evincere né l'entità delle lesioni ripor- tate, né la coincidenza tra data e ora di accesso e evento del sinistro, né, in- fine i dati identificativi dei soggetti che si sarebbero recati al pronto soccor- so. Ne consegue che la mancata allegazione di P.S. non consente una valu- tazione puntuale dell'entità delle lesioni subite, né tantomeno consente di pronunciarsi sull'eccezione relativa alla mancata corrispondenza tra quanto sostenuto dal CTP e quanto risultante dal verbale di P.s.
Inoltre, va evidenziato come emerge incertezza anche in merito all'effettivo trasporto delle persone lese presso i pronto soccorso. Ciò, in quanto dalla deposizione del teste neppure tale circostanza emerge con Testimone_2 certezza. Lo stesso, infatti, si è limitato a dichiarare: Adr: “Non sono inter- venute autorità né il 1118, non ricordo da chi sono stati accompagnati in ospedale”. A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richiesto l'intervento del 118, nonostante il sinistro abbia pro-
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vocato lesioni. Tali elementi inducono a ritenere non adeguatamente provata l'effettiva verificazione del sinistro. In definitiva, la genericità della dichia- razione resa dall'unico teste escusso e le contraddittorietà emerse, valutate unitamente all'assenza dell'intervento dei vigili o carabinieri o ambulanza, inducono a ritenere non adeguatamente provata in giudizio la verificazione del fatto storico e, in ogni caso, non possono dirsi adeguatamente provate le specifiche modalità di verificazione dello stesso, nonché i profili di respon- sabilità delle parti che sarebbero state coinvolte. Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisione. L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande di risarcimento proposte nel primo grado del giudizio.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente deci- sione.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impu- gnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n.
12963). Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soc- combenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. In particolare va considerato che nel presente grado di giudizio non è stata espletata attività istruttoria.
Le spese occorse per la CTU vanno poste in capo all'appellata in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la do- manda risarcitoria avanzata nel primo grado del giudizio da CP_6
[...]
• condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicurativa, delle spese di primo grado di giudizio che liquida in euro
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633,00 oltre iva e cpa come per legge;
• condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicurativa, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
852,00 per compensi e in € 145,00 per spese oltre IVA e CPA come per leg- ge;
• pone le spese occorse per la CTU in primo grado a carico degli attuali ap- pellati.
Santa AR Capua Vetere, 21.12.2025
Il Giudice
AR EL ET
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