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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/07/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10373/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Andrea Gaboardi Giudice
letto il ricorso depositato in data 29 agosto 2024; all'esito della udienza di trattazione scritta del 27 febbraio 2025; pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
, (C.F. ), nato a Benin City in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianluca Monti dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine del ricorso
RICORRENTE
e
, in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Brescia, Via Santa Caterina n. 6, che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazione all'indirizzo p.e.c.: Email_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29 agosto 2024 , nato in [...] il [...], ha Parte_1 impugnato il provvedimento Prot. Cat.A12/2024/am/N.336, emesso il 23 luglio 2024, notificato il 30 luglio 2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della Protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2 (come modificato dal D.L. 130/2020).
In particolare, ricostruiva la sua vicenda rappresentando i seguenti fatti:
- di aver presentato domanda di asilo ad Agrigento e, dopo l'iniziale diniego della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani, in data 30 settembre 2014 il Tribunale di Palermo, gli riconosceva la protezione umanitaria con ordinanza del 13 febbraio 2018 nell'ambito del procedimento RG n. 34/2015;
- che alla scadenza del permesso di soggiorno per 'casi speciali' ne chiedeva il rinnovo ma otteneva un rigetto che impugnava tardivamente e di conseguenza il Tribunale di Brescia ne dichiarava l'inammissibilità nell'ambito del procedimento RG n. 14407/2021;
- di aver fatto istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per 'protezione speciale' direttamente al Questore di Cremona ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.lgs 286/1998 chiedendo appuntamento precedentemente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, tuttavia, la domanda veniva rigettata con provvedimento adottato, previo parere della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia, il 23 luglio 2024
e notificato il successivo 30 luglio 2024.
In diritto richiamava la normativa in materia di protezione speciale. Nel merito parte ricorrente evidenziava di aver fatto ingresso in Italia nel settembre del 2013 e di aver avviato un percorso di integrazione sul territorio nazionale attraverso l'apprendimento della lingua italiana e mediante lo svolgimento di attività lavorativa.
Nelle more giudizio il ricorrente ha formulato domanda cautelare di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato che è stata accolta con provvedimento del 30 agosto 2024.
Il convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la CP_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso.
***
La causa è quindi stata istruita con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e con le note depositate in data 3 febbraio 2025 è stata prodotta ulteriore documentazione relativa all'integrazione del ricorrente e alle dedotte circostanze dell'inserimento lavorativo. La domanda di protezione speciale è fondata e deve essere accolta.
Alla fattispecie è applicabile ratione temporis la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n.
130/2020. In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'art. 19, comma 1.1, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine». Il legislatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo
117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
Nel caso di specie ricorrono gli estremi della protezione richiesta rispetto alla seconda ipotesi normativa di cui all'articolo 19, comma 1.1, D.Lvo n. 286/1998 “ Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine”. Il ricorrente, giunto in Italia nel 2013, si è ormai radicato da tempo nel contesto italiano come dimostra il percorso lavorativo intrapreso. Risulta infatti dalle CU 2022, 2023 e 2024 che il sig. Pt_1
, ha svolto attività lavorativa in maniera pressoché continuativa. Egli ha da ultimo ottenuto
[...] la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro instaurato il 6 marzo 2023 con la ditta
'Millenium S.r.l.' e dalle relative buste paga (gennaio 2024 – novembre 2024) risulta una retribuzione mensile media di circa 1.184,00 euro.
Gli elementi citati provano la volontà di realizzare un percorso di effettiva integrazione nel paese di accoglienza, tale che un eventuale suo allontanamento dal territorio nazionale a questo punto verrebbe a determinare una violazione del principio del rispetto della vita privata e familiare, come interpretato dalla Corte di Strasburgo con riferimento all'art. 8 della Convenzione, secondo la quale “Deve essere accettato che la totalità dei legami sociali tra i migranti stanziali e la comunità in cui vivono costituisce parte del concetto di 'vita privata' ai sensi dell'art. 8” (sentenza G.C., Üner v. The
Netherlands, 18 ottobre 2006, ric. n. no. 46410/99, § 59).
In conclusione, la continuità dell'attività lavorativa svolta unitamente al radicamento sul territorio consentono di ritenere sussistenti i presupposti della protezione speciale in relazione all'ipotesi della violazione del diritto alla vita privata così come declinato anche ai sensi dell'art. 8 CEDU1. Il richiedente, pertanto, risulta oggi ampiamente inserito nel contesto italiano, in cui è presente ormai da un decennio e dove ha costruito un nuovo percorso che sarebbe irrimediabilmente pregiudicato in caso di rimpatrio vieppiù in presenza di un completo sradicamento dal Paese di origine, né
l'Amministrazione resistente ha dedotto la sussistenza di circostanze ostative alla permanenza del ricorrente sul territorio nazionale.
Alla luce di quanto precede, il ricorrente ha, quindi, diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Si osserva peraltro che dalla documentazione prodotta in giudizio ( sub. allegato 2) risulta che, diversamente da quanto evidenziato nel parere (peraltro solo genericamente motivato della
Commissione Territoriale), il ricorrente risulta aver inoltrato insieme alla richiesta di permesso di soggiorno ampia documentazione lavorativa.
Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Per_ 1 Corte EDU Sez. 1, 14/2/2019, ric. n. 57433/15, c. Italia. - in accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F. ), nato in Parte_1 C.F._1
Nigeria il 10 agosto 1984, il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma
1, lettera e), numeri 1) e 2), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130;
- dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1500,00 CP_1 per compensi, oltre spese generali al 15% oltre Iva e cpa se ed in quanto dovuti .
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025
Il presidente Est. Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Andrea Gaboardi Giudice
letto il ricorso depositato in data 29 agosto 2024; all'esito della udienza di trattazione scritta del 27 febbraio 2025; pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
, (C.F. ), nato a Benin City in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianluca Monti dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine del ricorso
RICORRENTE
e
, in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Brescia, Via Santa Caterina n. 6, che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazione all'indirizzo p.e.c.: Email_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29 agosto 2024 , nato in [...] il [...], ha Parte_1 impugnato il provvedimento Prot. Cat.A12/2024/am/N.336, emesso il 23 luglio 2024, notificato il 30 luglio 2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della Protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2 (come modificato dal D.L. 130/2020).
In particolare, ricostruiva la sua vicenda rappresentando i seguenti fatti:
- di aver presentato domanda di asilo ad Agrigento e, dopo l'iniziale diniego della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani, in data 30 settembre 2014 il Tribunale di Palermo, gli riconosceva la protezione umanitaria con ordinanza del 13 febbraio 2018 nell'ambito del procedimento RG n. 34/2015;
- che alla scadenza del permesso di soggiorno per 'casi speciali' ne chiedeva il rinnovo ma otteneva un rigetto che impugnava tardivamente e di conseguenza il Tribunale di Brescia ne dichiarava l'inammissibilità nell'ambito del procedimento RG n. 14407/2021;
- di aver fatto istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per 'protezione speciale' direttamente al Questore di Cremona ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.lgs 286/1998 chiedendo appuntamento precedentemente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, tuttavia, la domanda veniva rigettata con provvedimento adottato, previo parere della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia, il 23 luglio 2024
e notificato il successivo 30 luglio 2024.
In diritto richiamava la normativa in materia di protezione speciale. Nel merito parte ricorrente evidenziava di aver fatto ingresso in Italia nel settembre del 2013 e di aver avviato un percorso di integrazione sul territorio nazionale attraverso l'apprendimento della lingua italiana e mediante lo svolgimento di attività lavorativa.
Nelle more giudizio il ricorrente ha formulato domanda cautelare di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato che è stata accolta con provvedimento del 30 agosto 2024.
Il convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la CP_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso.
***
La causa è quindi stata istruita con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e con le note depositate in data 3 febbraio 2025 è stata prodotta ulteriore documentazione relativa all'integrazione del ricorrente e alle dedotte circostanze dell'inserimento lavorativo. La domanda di protezione speciale è fondata e deve essere accolta.
Alla fattispecie è applicabile ratione temporis la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n.
130/2020. In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'art. 19, comma 1.1, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine». Il legislatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo
117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
Nel caso di specie ricorrono gli estremi della protezione richiesta rispetto alla seconda ipotesi normativa di cui all'articolo 19, comma 1.1, D.Lvo n. 286/1998 “ Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine”. Il ricorrente, giunto in Italia nel 2013, si è ormai radicato da tempo nel contesto italiano come dimostra il percorso lavorativo intrapreso. Risulta infatti dalle CU 2022, 2023 e 2024 che il sig. Pt_1
, ha svolto attività lavorativa in maniera pressoché continuativa. Egli ha da ultimo ottenuto
[...] la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro instaurato il 6 marzo 2023 con la ditta
'Millenium S.r.l.' e dalle relative buste paga (gennaio 2024 – novembre 2024) risulta una retribuzione mensile media di circa 1.184,00 euro.
Gli elementi citati provano la volontà di realizzare un percorso di effettiva integrazione nel paese di accoglienza, tale che un eventuale suo allontanamento dal territorio nazionale a questo punto verrebbe a determinare una violazione del principio del rispetto della vita privata e familiare, come interpretato dalla Corte di Strasburgo con riferimento all'art. 8 della Convenzione, secondo la quale “Deve essere accettato che la totalità dei legami sociali tra i migranti stanziali e la comunità in cui vivono costituisce parte del concetto di 'vita privata' ai sensi dell'art. 8” (sentenza G.C., Üner v. The
Netherlands, 18 ottobre 2006, ric. n. no. 46410/99, § 59).
In conclusione, la continuità dell'attività lavorativa svolta unitamente al radicamento sul territorio consentono di ritenere sussistenti i presupposti della protezione speciale in relazione all'ipotesi della violazione del diritto alla vita privata così come declinato anche ai sensi dell'art. 8 CEDU1. Il richiedente, pertanto, risulta oggi ampiamente inserito nel contesto italiano, in cui è presente ormai da un decennio e dove ha costruito un nuovo percorso che sarebbe irrimediabilmente pregiudicato in caso di rimpatrio vieppiù in presenza di un completo sradicamento dal Paese di origine, né
l'Amministrazione resistente ha dedotto la sussistenza di circostanze ostative alla permanenza del ricorrente sul territorio nazionale.
Alla luce di quanto precede, il ricorrente ha, quindi, diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Si osserva peraltro che dalla documentazione prodotta in giudizio ( sub. allegato 2) risulta che, diversamente da quanto evidenziato nel parere (peraltro solo genericamente motivato della
Commissione Territoriale), il ricorrente risulta aver inoltrato insieme alla richiesta di permesso di soggiorno ampia documentazione lavorativa.
Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Per_ 1 Corte EDU Sez. 1, 14/2/2019, ric. n. 57433/15, c. Italia. - in accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F. ), nato in Parte_1 C.F._1
Nigeria il 10 agosto 1984, il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma
1, lettera e), numeri 1) e 2), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130;
- dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1500,00 CP_1 per compensi, oltre spese generali al 15% oltre Iva e cpa se ed in quanto dovuti .
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025
Il presidente Est. Dott.ssa Mariarosa Pipponzi