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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/01/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6971/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. MUSTO ANNUNZIATA Parte_1
come da procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 29.1.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione.
Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento dell'assegno sociale sulla base revocato con comunicazione del 4.1.2023 sulla base della mancanza della condizione di non autosufficienza economica e della seguente motivazione “l'art. 438 c.c. stabilisce un preciso obbligo del donatario di prestare alimenti al donante che si trova in condizioni di bisogno. Il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico. Qualora la situazione di bisogno sia conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito, l'assegno sociale, che ha natura meramente sussidiaria e spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito, non può essere riconosciuto”.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto:
- di essere in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 3, comma 6, della L. n.
335 del 1995;
- come da n. 2 certificati dell'Agenzia delle Entrate del 02/05/2023 versati in atti, “viene acclarato che, per l'anno interessato 2022, la sig.ra ha un reddito Parte_1 personale pari a zero, mentre inferiore ai limiti stabiliti dalla legge di € 11.967,28, in riferimento al computo del reddito del coniuge, sig. . Persona_1
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda evidenziando che CP_1 difetta lo stato di bisogno di sostegno sociale, “avendo la ricorrente stipulato una donazione di un fabbricato nel maggio del 2021 (v. doc allegato), in un arco temporale ravvicinato alla proposizione della domanda di assegno sociale (gennaio 2023), donazione, oltretutto, di un importo cospicuo di € 100.000,00”.
2 2. L'assegno sociale costituisce una prestazione assistenziale a favore dei soggetti ultrasessantacinquenni il cui reddito, personale e coniugale, sia inferiore alle soglie previste dalla legge.
Il dato normativo di riferimento è l'art. 3 co. 6 l. 335/1995 secondo cui “con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: requisito anagrafico
(inizialmente di 65 anni, poi parametrato all'aspettativa di vita in base all'art. 18 co. 4 l.
111/2011); stato di bisogno economico e cittadinanza italiana o, per i cittadini comunitari,
l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa
3 per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico,
l'onere della prova è a carico di parte ricorrente. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 23477/2010) secondo cui “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”.
La Corte di Cassazione ha affermato che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n.
335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza” (cfr. Cass.
N.7235/23, Cass. n. 24954 del 2021).
Ciò posto, nel merito, l' ha sostenuto che la donazione effettuata ha privato la parte CP_1
ricorrente di un patrimonio e di una sicura fonte di reddito per cui il suo stato di bisogno non è involontario bensì palesemente precostituito, in quanto deriva da una condotta volontaria del soggetto che chiede di essere ammesso all'assistenza. In altri termini, a dire dell' il ricorrente non sarebbe indigente perché le vicende della vita lo hanno posto in CP_1
4 tale condizione;
lo è diventato per atto proprio: per personale, libera, volontaria e consapevole decisione.
Avuto riguardo al tema d'indagine, va detto che la legge non impone come requisito per ottenere l'assegno sociale quello di aver preventivamente richiesto ai propri parenti quanto eventualmente dovuto per legge. Tant'è vero che la norma non richiede neanche che il soggetto richiedente l'assegno sociale si sia premurato di richiedere preventivamente gli alimenti ai soggetti obbligati ex art. 433 c.c. Diversamente opinando, si introdurrebbe un requisito ulteriore, non richiesto dalla L. n. 335 del 1995, ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale. In altri termini, se è vero che ci si può sempre rivolgere al coniuge separato per ottenere l'assegno di mantenimento o ai parenti elencati nell'art. 433 c.c. per chiedere gli alimenti, è altrettanto vero che la L. n. 335 del 1995 non richiede, tra i requisiti espressamente elencati, che il soggetto interessato si rivolga in primis al nucleo familiare e solo in subordine all' CP_1
Tuttavia, anche in assenza di una siffatta esplicita disposizione normativa, si può convenire che risultano quantomeno anomali, quegli atti di donazione tali da cancellare o depauperare gravemente il proprio patrimonio in prossimità della domanda di assegno sociale, giacché il donante manifesta una condizione di autosufficienza economica incompatibile con il requisito dello stato di bisogno, che costituisce il fondamento giuridico dell'assegno sociale. Ne consegue che, nel caso di domanda di assegno sociale presentata dopo un breve lasso di tempo rispetto a tali atti di disposizione, la prestazione non può di norma essere concessa anche perché il richiedente aveva la possibilità, anche se non l'obbligo, di richiedere i mezzi di sostentamento ai figli, per dare una prova della situazione reddituale, anche al fine di confermare la genuinità delle donazioni effettuate.
Tuttavia, nel caso concreto, il motivo del diniego dell' è immeritevole di CP_1 condivisione, in relazione alla specifica situazione dedotta in giudizio.
E' pacifico oltre che documentato, che il ricorrente ha effettuato una donazione per un valore complessivo di oltre € 100.000,00 in data 5.5.2021 e, dunque, non in prossimità della domanda amministrativa rivolta all' ma circa due anni prima. CP_1
5 Inoltre, parte ricorrente ha allegato e documentato di possedere redditi compatibili con lo stato di bisogno fin dalla data della domanda amministrativa del 4.1.2023 (cfr. attestati dell'Agenzia delle Entrate della parte ricorrente e del coniuge depositati in data 13.1.2025).
La documentazione reddituale depositata dalla parte ricorrente non risulta contestata nè smentita dall' In assenza di ulteriori elementi di segno contrario che l' era CP_1 CP_1
tenuto a fornire, deve presumersi che la situazione del nucleo reddituale sia rimasta invariata anche nell'anno 2024.
Pertanto, l va condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo CP_1 richiesto a titolo di assegno sociale nella misura reclamata dalla domanda amministrativa del 4.1.2023 e l' va condannato al pagamento dei ratei maturati e non riscossi oltre CP_1
accessori come per legge.
3. Le spese di lite di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa (4.1.2023) e per l'effetto condanna l' a corrispondere CP_1
alla parte ricorrente il relativo importo, oltre accessori come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente che CP_1
liquida in € 850,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art, 93 c.p.c.
Aversa, 30.1.2025 IL GIUDICE
D.SSA STEFANIA COPPO
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