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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3782/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Sergio Massimo Mancusi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 25.06.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del CP_1
pagina 1 di 4 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla visita di revisione a cui veniva sottoposta dalla CMC dell' , a causa delle patologie di CP_1 cui è affetta, va ritenuta invalida civile al 100 % ed ha, quindi, diritto alla pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della L. 118/1971. Riferisce di essere stata riconosciuta invalidità al 100% dal Tribunale di Velletri all'esito del procedimento di ATPO n.
4565/2019 e che, stante l'esito negativo della visita di revisione del 7.02.2023, presentava un secondo ricorso di ATPO, iscritto al n. 1062/2023 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri non riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per accedere alla prestazione richiesta. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incaico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 1062/2023. L'istanza di rinnovazione della medico-legale non veniva accolta per le ragioni di seguito esposte.
All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO, il CTU, Dr. previo esame Persona_1 della documentazione sanitaria in atti e sottoposta la ricorrente a visita medico-legale, pone la diagnosi di: “Esiti di quadrantectomia e linfoadenectomia destra per ca duttale già trattata con radio e chemioterapia. Osteoporosi. Artrosi polidistrettuale a media incidenza funzionale. Sindrome depressiva endoreattiva di grave entità”. Ciò posto, e premesso che la prestazione assistenziale in parola viene concessa agli invalidi civili in età lavorativa che presentino una totale permanente inabilità al lavoro, riferisce che: la ricorrente è stata sottoposta ad intervento chirurgico all'apparato mammario pagina 2 di 4 consistente nell'asportazione di una fetta (quadrante) della mammella che comprende la parte di ghiandola interessata dalla malattia;
è, altresì, affetta da osteoporosi che si caratterizza per una perdita di massa ossea, ossia della componente della minerale contenuta nelle ossa;
nonché da artrosi polidistrettuale, patologia che riguarda l'apparato osteoarticolare interessato da un'alterazione degenerativa delle cartilagini articolari, che assume valore medico-legale quando il processo artrosico risulta più marcato rispetto ai parametri fisiologici rapportati all'età del soggetto;
ed è infine affetta da sindrome depressiva endoreattiva di grave entità, patologia psichiatrica -o disturbo dell'umore- caratterizzata da episodi di umore depresso, accompagnati principalmente da una bassa autostima e perdita di interesse.
Afferma, quindi, che il quadro clinico da lui obiettivato comporta un'invalidità in termini di inabilità lavorativa certamente più grave rispetto a quella riconosciuta dalla CMC dell' in data 7.02.2023 (46%), purtuttavia, facendo riferimento alle tabelle di cui al CP_1
DM del 5.02.1992, valutate le percentuali di invalidità delle singole infermità, nonché tenuto conto che in presenza di concorso coesistente in uno stesso soggetto di più minorazione il danno complessivo alla capacità lavorativa va valutato non addizionando i valori percentuali delle singole patologie ma va valutando globalmente la ripercussione disfunzionale delle stesse sulla complessiva validità del soggetto, la ricorrente va riconosciuta invalida con riduzione permanente alla capacità lavorativa nella misura del
75%. Quanto alla decorrenza, ossia alla stabilizzazione del predetto quadro clinico, riferisce che non è agevole indicare una data certa, tuttavia, in base alla documentazione sanitaria in atti e alle comuni conoscenze mediche sulla naturale evoluzione delle patologie di cui affetta la paziente, conclude che il quadro clinico rilevato durante le operazioni peritali fosse già presente alla visita di revisione.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalle parti ricorrenti e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Il ricorso di merito è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese processuali vengono regolate tenuto conto della presenza dei requisiti per l'esonero della parte ricorrente dal loro pagamento, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c.,
pagina 3 di 4 come risulta dall'autocertificazione prodotta in atti in relazione ai redditi del nucleo familiare.
Velletri, 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3782/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Sergio Massimo Mancusi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 25.06.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del CP_1
pagina 1 di 4 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla visita di revisione a cui veniva sottoposta dalla CMC dell' , a causa delle patologie di CP_1 cui è affetta, va ritenuta invalida civile al 100 % ed ha, quindi, diritto alla pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della L. 118/1971. Riferisce di essere stata riconosciuta invalidità al 100% dal Tribunale di Velletri all'esito del procedimento di ATPO n.
4565/2019 e che, stante l'esito negativo della visita di revisione del 7.02.2023, presentava un secondo ricorso di ATPO, iscritto al n. 1062/2023 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri non riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per accedere alla prestazione richiesta. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incaico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 1062/2023. L'istanza di rinnovazione della medico-legale non veniva accolta per le ragioni di seguito esposte.
All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO, il CTU, Dr. previo esame Persona_1 della documentazione sanitaria in atti e sottoposta la ricorrente a visita medico-legale, pone la diagnosi di: “Esiti di quadrantectomia e linfoadenectomia destra per ca duttale già trattata con radio e chemioterapia. Osteoporosi. Artrosi polidistrettuale a media incidenza funzionale. Sindrome depressiva endoreattiva di grave entità”. Ciò posto, e premesso che la prestazione assistenziale in parola viene concessa agli invalidi civili in età lavorativa che presentino una totale permanente inabilità al lavoro, riferisce che: la ricorrente è stata sottoposta ad intervento chirurgico all'apparato mammario pagina 2 di 4 consistente nell'asportazione di una fetta (quadrante) della mammella che comprende la parte di ghiandola interessata dalla malattia;
è, altresì, affetta da osteoporosi che si caratterizza per una perdita di massa ossea, ossia della componente della minerale contenuta nelle ossa;
nonché da artrosi polidistrettuale, patologia che riguarda l'apparato osteoarticolare interessato da un'alterazione degenerativa delle cartilagini articolari, che assume valore medico-legale quando il processo artrosico risulta più marcato rispetto ai parametri fisiologici rapportati all'età del soggetto;
ed è infine affetta da sindrome depressiva endoreattiva di grave entità, patologia psichiatrica -o disturbo dell'umore- caratterizzata da episodi di umore depresso, accompagnati principalmente da una bassa autostima e perdita di interesse.
Afferma, quindi, che il quadro clinico da lui obiettivato comporta un'invalidità in termini di inabilità lavorativa certamente più grave rispetto a quella riconosciuta dalla CMC dell' in data 7.02.2023 (46%), purtuttavia, facendo riferimento alle tabelle di cui al CP_1
DM del 5.02.1992, valutate le percentuali di invalidità delle singole infermità, nonché tenuto conto che in presenza di concorso coesistente in uno stesso soggetto di più minorazione il danno complessivo alla capacità lavorativa va valutato non addizionando i valori percentuali delle singole patologie ma va valutando globalmente la ripercussione disfunzionale delle stesse sulla complessiva validità del soggetto, la ricorrente va riconosciuta invalida con riduzione permanente alla capacità lavorativa nella misura del
75%. Quanto alla decorrenza, ossia alla stabilizzazione del predetto quadro clinico, riferisce che non è agevole indicare una data certa, tuttavia, in base alla documentazione sanitaria in atti e alle comuni conoscenze mediche sulla naturale evoluzione delle patologie di cui affetta la paziente, conclude che il quadro clinico rilevato durante le operazioni peritali fosse già presente alla visita di revisione.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalle parti ricorrenti e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Il ricorso di merito è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese processuali vengono regolate tenuto conto della presenza dei requisiti per l'esonero della parte ricorrente dal loro pagamento, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c.,
pagina 3 di 4 come risulta dall'autocertificazione prodotta in atti in relazione ai redditi del nucleo familiare.
Velletri, 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4