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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2151/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Maccarone Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: ANF Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 1/10/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di essere beneficiaria di pensione categoria VO e di aver inoltrato, il 29.6.2022, domanda per ottenere l'Assegno del Nucleo Familiare in relazione al figlio
[...]
, con decorrenza dal 1°/7/2017, ottenendo esito negativo perché: “il familiare Persona_1
, per il quale sono state richieste le quote di maggiorazione, non Persona_1 risulta a suo carico. Risulta già sposato con prole”. Parte ricorrente deduceva di essere in possesso dei requisiti per ottenere il beneficio richiesto e non ottenuto, specie in ragione dell'avvenuta separazione del figlio alla coniuge, in virtù della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, Per_1 emessa nel 2004. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) dichiarare che parte ricorrente, ha diritto all'assegno per il nucleo familiare, composto dall'interessato e dal figlio
1 maggiorenne inabile, a decorrere dal 01/07/2017; b) per l'effetto, condannare l
[...]
, in persona del Presidente pro-tempore, legale rappresentante, domiciliato Controparte_1 per la carica, presso la sede provinciale dell'Istituto in Vibo Valentia, in via Murmura, alla liquidazione e corresponsione del suddetto assegno con interessi legali fino al soddisfo;
c) condannare l , in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 legale rappresentante, domiciliato per la carica, presso la sede provinciale dell'Istituto in Vibo Valentia, in via Murmura, al pagamento, per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2024 della somma di € 13.151,30, o della somma minore o maggiore che sarà stabilita nel corso del giudizio, oltre interessi legali fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c., i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Nel caso di specie trova applicazione la L. n. 153/1988 e successive modificazioni ed integrazioni diretta a disciplinare l'assegno per il nucleo familiare – riepilogata anche nella circolare n. 12 del 12.1.1990 – prevedendo la concessione della prestazione di cui si tratta CP_1 ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente […]. Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno tengono conto del numero dei componenti del nucleo familiare e del relativo reddito complessivo, i cui livelli di reddito sono stabiliti in un'apposita tabella allegata alla legge. “Circa la composizione del nucleo, la legge vi comprende i coniugi ed i figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R 26 aprile 1957, n. 818 (2), di età inferiore ai 18 anni ovvero senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro;
ne esclude invece il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Possono, inoltre, far parte del nucleo, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Avuto riguardo al reddito familiare, assume rilievo quello assoggettabile all'IRPEF (nonché' i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a due milioni di lire) che sia stato conseguito dai predetti componenti nell'anno solare immediatamente precedente il 1 luglio di ciascun anno;
esso ha valore per la corresponsione delle prestazioni fino al 30 giugno dell'anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare. Sempre con riferimento al reddito è da notare che l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare”.
3. Pertanto, la legge ammette la presunzione di considerare come compartecipe del nucleo familiare il figlio inabile assolutamente, tuttavia, dall'ultimo verbale allegato dalla parte ricorrente, relativo alla visita dell'accertamento dell'invalidità riconducibile al figlio, risulta
2 come sia “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. Per_1
118/71” (all. 10 del ricorso).
3.1. La legge, tuttavia, richiede un'inabilità assoluta e permanente al proficuo lavoro che richiama i connotati di cui alla L. n. 222/84.
4. Nel caso di specie, dunque, manca la condizione sanitaria richiesta dalla legge.
5. Al contempo, parte ricorrente non ha provato l'ulteriore elemento necessario ai fini dell'assegnazione della prestazione in discorso: il requisito reddituale.
6. Infatti, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente non si evince che i redditi del nucleo familiare rientrante nei limiti previsti dalle disposizioni normative.
7. Si aggiunge, peraltro, che dal 1°.3.2022, è stato istituito l'Assegno unico, diretto a sostituire i trattamenti posti a sostegno dei nuclei familiari, tra cui l'ANF.
8. Per tutto quanto fin qui detto il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Maccarone Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: ANF Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 1/10/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di essere beneficiaria di pensione categoria VO e di aver inoltrato, il 29.6.2022, domanda per ottenere l'Assegno del Nucleo Familiare in relazione al figlio
[...]
, con decorrenza dal 1°/7/2017, ottenendo esito negativo perché: “il familiare Persona_1
, per il quale sono state richieste le quote di maggiorazione, non Persona_1 risulta a suo carico. Risulta già sposato con prole”. Parte ricorrente deduceva di essere in possesso dei requisiti per ottenere il beneficio richiesto e non ottenuto, specie in ragione dell'avvenuta separazione del figlio alla coniuge, in virtù della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, Per_1 emessa nel 2004. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) dichiarare che parte ricorrente, ha diritto all'assegno per il nucleo familiare, composto dall'interessato e dal figlio
1 maggiorenne inabile, a decorrere dal 01/07/2017; b) per l'effetto, condannare l
[...]
, in persona del Presidente pro-tempore, legale rappresentante, domiciliato Controparte_1 per la carica, presso la sede provinciale dell'Istituto in Vibo Valentia, in via Murmura, alla liquidazione e corresponsione del suddetto assegno con interessi legali fino al soddisfo;
c) condannare l , in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 legale rappresentante, domiciliato per la carica, presso la sede provinciale dell'Istituto in Vibo Valentia, in via Murmura, al pagamento, per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2024 della somma di € 13.151,30, o della somma minore o maggiore che sarà stabilita nel corso del giudizio, oltre interessi legali fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c., i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Nel caso di specie trova applicazione la L. n. 153/1988 e successive modificazioni ed integrazioni diretta a disciplinare l'assegno per il nucleo familiare – riepilogata anche nella circolare n. 12 del 12.1.1990 – prevedendo la concessione della prestazione di cui si tratta CP_1 ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente […]. Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno tengono conto del numero dei componenti del nucleo familiare e del relativo reddito complessivo, i cui livelli di reddito sono stabiliti in un'apposita tabella allegata alla legge. “Circa la composizione del nucleo, la legge vi comprende i coniugi ed i figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R 26 aprile 1957, n. 818 (2), di età inferiore ai 18 anni ovvero senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro;
ne esclude invece il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Possono, inoltre, far parte del nucleo, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Avuto riguardo al reddito familiare, assume rilievo quello assoggettabile all'IRPEF (nonché' i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a due milioni di lire) che sia stato conseguito dai predetti componenti nell'anno solare immediatamente precedente il 1 luglio di ciascun anno;
esso ha valore per la corresponsione delle prestazioni fino al 30 giugno dell'anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare. Sempre con riferimento al reddito è da notare che l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare”.
3. Pertanto, la legge ammette la presunzione di considerare come compartecipe del nucleo familiare il figlio inabile assolutamente, tuttavia, dall'ultimo verbale allegato dalla parte ricorrente, relativo alla visita dell'accertamento dell'invalidità riconducibile al figlio, risulta
2 come sia “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. Per_1
118/71” (all. 10 del ricorso).
3.1. La legge, tuttavia, richiede un'inabilità assoluta e permanente al proficuo lavoro che richiama i connotati di cui alla L. n. 222/84.
4. Nel caso di specie, dunque, manca la condizione sanitaria richiesta dalla legge.
5. Al contempo, parte ricorrente non ha provato l'ulteriore elemento necessario ai fini dell'assegnazione della prestazione in discorso: il requisito reddituale.
6. Infatti, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente non si evince che i redditi del nucleo familiare rientrante nei limiti previsti dalle disposizioni normative.
7. Si aggiunge, peraltro, che dal 1°.3.2022, è stato istituito l'Assegno unico, diretto a sostituire i trattamenti posti a sostegno dei nuclei familiari, tra cui l'ANF.
8. Per tutto quanto fin qui detto il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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