Ordinanza cautelare 27 febbraio 2023
Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00291/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2023, proposto da
I Sapori del Grano S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Camerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via Garibaldi ,62;
per l'annullamento,
- dell'ordinanza sindacale del Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi n. 5 del 17 novembre 2022 che intima la cessazione di attività commerciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il dott. MO PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Con l’ordinanza n. 5 del 17.11.2022 il sindaco del Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, viste le note del N.A.S. e della Asl, ha ordinato alla Sapori del Grano S.r.l.s,, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del D.Lgs 114/1998, la cessazione di ogni attività commerciale, senza averne fatta la preventiva comunicazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 114/98 (ora SCIA – ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i.), nei locali siti in Villa Santa Lucia degli Abruzzi, frazione Carrufo, via Rola n. 6.
2. La società ricorrente ha proposto i seguenti motivi di doglianza:
I) Violazione e falsa applicazione dei principi dell’Ordinamento e degli artt. 1 e 7 della L. 241/1990
II) Eccesso di potere sotto il profilo della carenza ed errore nei presupposti, dello sviamento, dell’illogicità e dell’irragionevolezza manifesta
III) Considerazioni sull’opportunità del provvedimento amministrativo e sull’esercizio dell’attività amministrativa dell’Ente territoriale
3. Il 14.02.2023, si è costituito il Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi con atto di stile e il 18.02.2023 ha depositato memoria con la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, nonché la sua infondatezza nel merito.
4. Alla camera di consiglio del 22.02.2023 è stata respinta la domanda cautelare di sospensiva.
5. Le parti ex art. 73 c.p.a. hanno depositato memorie nelle quali hanno ribadito le argomentazioni già rassegnate negli atti introduttivi.
6. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17.04.2026, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
7. Il ricorso, in disparte l’eccezione di inammissibilità del Comune resistente, è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
7.1. Il Tribunale rileva:
i ) in relazione al primo motivo di ricorso:
- la ricorrente non ha contestato di non essere in possesso di provvedimento amministrativo autorizzativo dell’attività di somministrazione di cibi e bevande all’interno dell’unità immobiliare di via Rola 16, all’interno del quale il divieto unicamente si estende, inoltre non ha indicato quale effettivo apporto partecipativo avrebbe potuto fornire qualora l’ordinanza fosse stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento;
- il divieto di svolgimento di qualsiasi attività commerciale di somministrazione di cibi e bevande all’interno dell’immobile era già stato impartito dalla Asl con il verbale del 9.8.2022 non impugnato dalla ricorrente;
- alla ricorrente è consentito svolgere solo attività di somministrazione di alimenti e bevande “su ruota”, esclusivamente utilizzando l’automezzo targato FA909NV;
- risulta irrilevante che all’interno dell’immobile sia consentito ad altro soggetto di svolgere attività di ristorazione;
- alla ricorrente è stata vietata la prosecuzione dell’attività ricettiva diversa da quella per la quale è autorizzata, da svolgere solamente con vendita “su strada” ai propri avventori, e non ospitando gli stessi all’interno di un immobile altrui, peraltro risultato privo di ogni requisito igienico e sanitario.
ii ) in relazione al secondo motivo di ricorso:
- ciò che risulta essere vietato dall’ordinanza sindacale impugnata è lo svolgimento di attività, senza autorizzazione, all’interno di un immobile privo dei necessari requisiti igienico sanitari al di là della specifica autorizzazione posseduta esclusivamente per svolgere attività di ristorazione con vendita “su strada” ai clienti.
iii ) in relazione al terzo motivo di ricorso:
- le dimensioni territoriali dell’ente resistente non possono legittimare l’esercizio di attività commerciale non specificamente assentite all’interno di immobili non autorizzati;
- la promozione di attività commerciali nel territorio non possono essere realizzate violando le regole poste a presidio dell’interesse pubblico e senza le necessarie autorizzazioni.
8. Per tutto quanto dedotto, il ricorso va complessivamente rigettato.
9. Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC Di Vita, Presidente
Francesca Dello Sbarba, Referendario
MO PP, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| MO PP | UC Di Vita |
IL SEGRETARIO