CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 15/01/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3236/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N.242 84127 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - 03516070632
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007885187000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6276/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento avviso, con vittoria di spese
Resistenti: rigetto ricorso, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto, tra l'altro, la richiesta di pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2011 in relazione alla cartella di pagamento n.
10020170000213855000 asseritamente notificata in data17.01.2017, con la richiesta del complessivo importo di € 218,39. Ha contestato:
1) L'omessa notifica degli atti prodromici, non avendo la ricorrente mai ricevuto la propedeutica cartella di pagamento.
2) La prescrizione delle somme intimate, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra la presunta notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento, in quanto, trattandosi di tasse automobilistiche riferite all'anno 2011, era intervenuta ex lege la prescrizione delle somme richieste, considerato che l'art. 5 del D.l. 953/82, come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86, fissava la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia della Riscossione ha eccepito: a) preliminarmente l'incompetenza territoriale;
b) l'inammissibilità per tardività essendo stata regolarmente notificata la cartella a mezzo Pec in data 17.01.2017, come da documentazione allegata;
c) la propria carenza di legittimazione passiva per gli atti propedeutici alla cartella;
d) la non decorrenza del termine di prescrizione tenuto conto dei termini di sospensione Covid.
La Regione Campania ha a sua volta eccepito: 1) l'incompetenza territoriale;
2) l'inammissibilità dei motivi di ricorso non essendo stata impugnata la cartella;
3) quanto alla prescrizione, l'avviso di accertamento era stato notificato nei termini, mentre per le ulteriori successive vicende, l'Ente ha fatto rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza la causa passa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla incompetenza territoriale eccepita dagli uffici resistenti in relazione al credito contestato, essendo la tassa auto tributo dovuto alla Regione Campania, questo Giudicante ritiene di radicare la propria competenza in considerazione della provenienza della intimazione impugnata dalla Agenzia delle Entrate
Riscossione di Salerno, Ufficio posto nella circoscrizione di competenza di questa CTP di I° grado di Salerno.
Riguardo quindi alla omessa notifica degli atti prodromici contestata da parte ricorrente, l'Agenzia della Riscossione ha prodotto documentazione (file html) inerente l'avvenuta notifica della cartella n.
10020170000213855000 in data 17.01.2017 a mezzo posta elettronica certificata, per cui va rigettata l'eccezione della contribuente sul punto.
Va invece rilevata l'intervenuta prescrizione della pretesa, considerato il decorso del tempo passato tra la notifica della cartella di pagamento in data 11.01.2017 e la notifica della intimazione impugnata avvenuta in data 23.05.2025, considerato il termine di prescrizione triennale vigente in materia di tasse auto, ampiamente scaduto anche considerate eventuali sospensioni dettate dalla normativa Covid.
Va pertanto annullata l'intimazione impugnata in relazione alla pretesa in questa sede contestata, con le spese di lite poste a carico dell'Agente della Riscossione, cui spettava la gestione della fase di riscossione, nulla risultando imputabile alla regione Campania.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3236/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N.242 84127 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - 03516070632
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007885187000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6276/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento avviso, con vittoria di spese
Resistenti: rigetto ricorso, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto, tra l'altro, la richiesta di pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2011 in relazione alla cartella di pagamento n.
10020170000213855000 asseritamente notificata in data17.01.2017, con la richiesta del complessivo importo di € 218,39. Ha contestato:
1) L'omessa notifica degli atti prodromici, non avendo la ricorrente mai ricevuto la propedeutica cartella di pagamento.
2) La prescrizione delle somme intimate, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra la presunta notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento, in quanto, trattandosi di tasse automobilistiche riferite all'anno 2011, era intervenuta ex lege la prescrizione delle somme richieste, considerato che l'art. 5 del D.l. 953/82, come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86, fissava la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia della Riscossione ha eccepito: a) preliminarmente l'incompetenza territoriale;
b) l'inammissibilità per tardività essendo stata regolarmente notificata la cartella a mezzo Pec in data 17.01.2017, come da documentazione allegata;
c) la propria carenza di legittimazione passiva per gli atti propedeutici alla cartella;
d) la non decorrenza del termine di prescrizione tenuto conto dei termini di sospensione Covid.
La Regione Campania ha a sua volta eccepito: 1) l'incompetenza territoriale;
2) l'inammissibilità dei motivi di ricorso non essendo stata impugnata la cartella;
3) quanto alla prescrizione, l'avviso di accertamento era stato notificato nei termini, mentre per le ulteriori successive vicende, l'Ente ha fatto rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza la causa passa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla incompetenza territoriale eccepita dagli uffici resistenti in relazione al credito contestato, essendo la tassa auto tributo dovuto alla Regione Campania, questo Giudicante ritiene di radicare la propria competenza in considerazione della provenienza della intimazione impugnata dalla Agenzia delle Entrate
Riscossione di Salerno, Ufficio posto nella circoscrizione di competenza di questa CTP di I° grado di Salerno.
Riguardo quindi alla omessa notifica degli atti prodromici contestata da parte ricorrente, l'Agenzia della Riscossione ha prodotto documentazione (file html) inerente l'avvenuta notifica della cartella n.
10020170000213855000 in data 17.01.2017 a mezzo posta elettronica certificata, per cui va rigettata l'eccezione della contribuente sul punto.
Va invece rilevata l'intervenuta prescrizione della pretesa, considerato il decorso del tempo passato tra la notifica della cartella di pagamento in data 11.01.2017 e la notifica della intimazione impugnata avvenuta in data 23.05.2025, considerato il termine di prescrizione triennale vigente in materia di tasse auto, ampiamente scaduto anche considerate eventuali sospensioni dettate dalla normativa Covid.
Va pertanto annullata l'intimazione impugnata in relazione alla pretesa in questa sede contestata, con le spese di lite poste a carico dell'Agente della Riscossione, cui spettava la gestione della fase di riscossione, nulla risultando imputabile alla regione Campania.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.