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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/12/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1079/2023
Verbale di udienza del 5/12/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Luca Cecere che chiede la rinnovazione della CTU e in subordine che la causa venga decisa con irripetibilità delle spese ex art. 152 d.a. c.p.c..
E' presente per parte resistente l'avv. Parrella che chiede la decisione, concludendo per il rigetto della domanda avversaria anche alla luce delle conclusioni rassegnate dal C.t.u.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del giorno 5.12.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1079/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi” e CP_1 vertente;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in atti, dall'avv. Luca Cecere ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Circumvallazione n. 159 (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(P.IVA e C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Regionale p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. CP_3
GI Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Iannaccone, n. 12/14,
(indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.4.2023 la parte in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di: “1) dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale denunziata e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente;
2) dichiarare che, per la malattia professionale denunziata il 22-12-2021 (n. 510758414), la Sig.ra ha subito una Parte_1
2 menomazione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del 6%, e che alla luce della percentuale del 5% già riconosciuta per un precedente infortunio/malattia professionale, il danno biologico complessivo è pari al 11% o, quanto meno, superiore alla percentuale del
5% già riconosciuta per il suddetto precedente infortunio/malattia professionale, così come sarà accertato a mezzo di CTU, del quale si chiede sin da ora la nomina;
3) condannare, conseguentemente, l' , in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale CP_1 in Roma, alla Via IV Novembre n. 144, Codice Fiscale , a corrispondere alla P.IVA_2 ricorrente l'indennizzo per i postumi permanenti, così come previsto dal D. Lgs. N°
38/2000, rapportato alla percentuale di danno biologico complessivo che risulterà in corso di causa sempre a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione”.
La ricorrente, titolare di una pizzeria, esponeva di svolgere l'attività prevalentemente a mano e di impiegare con frequenza le spalle e le braccia con la movimentazione manuale di carichi, dalle ore 16.00 alle ore 23.00 per sei giorni a settimana e l'intera giornata di domenica.
Riferiva di aver presentato domanda all per il riconoscimento della malattia CP_1 professionale tabellata per essere affetta da “patologia della spalla dx con tendinopatia associata da sovraccarico biomeccanico…”, rigettata per insussistenza del rischio lavorativo.
Contestava, dunque, il giudizio dell' ritenendo la sussistenza di un danno biologico pari CP_1 al 6%, percentuale da sommarsi al 5% di inabilità permanente, conseguenza di un infortunio occorso in precedenza e regolarmente riconosciuto dall' resistente. CP_2
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 5.2.2024 si costituiva l' instando per il rigetto del ricorso perché infondato in CP_1 fatto e in diritto.
Deduceva l'assenza di prova circa l'esposizione dell'assicurata ad un rischio professionale potenzialmente idoneo a causare la malattia denunciata.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito al dott. (cfr. udienza del 27.4.2024), all'esito dell'odierna Persona_1 udienza, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3.Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento dell'origine professionale della malattia lamentata dalla ricorrente e la condanna dell' resistente al riconoscimento CP_2 dell'indennizzo del danno biologico in relazione alla percentuale di invalidità accertata.
3 In via preliminare, deve osservarsi che la malattia professionale può definirsi come un evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa, pur potendo la malattia essere riconducibile anche al concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto in grado di produrre da sole l'infermità.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Affinché si possa parlare di malattia professionale, dunque, non basta l'occasione di lavoro, come avviene in caso di infortuni, ma è necessaria la sussistenza di un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Invero, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, sicché va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass., n. 13959/2014).
Deve soggiungersi che la malattia professionale può comportare un danno biologico e quindi un'invalidità temporanea o una menomazione permanente, indennizzabile secondo i criteri stabiliti dalle tabelle di cui al D.M. 45/2019.
In particolare, secondo tali criteri, per un'invalidità inferiore al 6%, non è previsto alcun ristoro (cosiddetta franchigia); per le menomazioni pari o superiori al 6% e inferiori al 16%,
l'indennizzo è erogato in capitale;
per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%,
l'indennizzo è erogato come rendita.
La sussistenza della malattia professionale presuppone, dunque, la verifica della natura professionale della malattia accertata, nonché del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia stessa.
Ciò premesso, nel caso in esame, la parte ricorrente ritiene che la patologia della spalla dx con tendinopatia associata da sovraccarico biomeccanico sia stata causata dall'attività lavorativa “…svolta prevalentemente a mano, con l'ausilio della macchina impastatrice, dove viene caricata la farina e da dove successivamente viene tirata fuori la pasta;
successivamente si provvede a stendere la pasta sulla teglia, al condimento ed all'infornamento, nonché a ritirare le teglie dal forno e posizionarle nel bancone/vetrina per la vendita…utilizza anche pale per infornare e per girare i prodotti nel forno durante
4 la cottura;
che la richiamata attività lavorativa viene svolta con l'impegno delle spalle e delle braccia sopra il livello delle spalle, in maniera ripetitiva durante il ciclo lavorativo quotidiano, con la movimentazione manuale di carichi ed il mantenimento di posture incongrue…”.
Va poi dato atto delle risultanze della prova orale, espletata in corso di giudizio.
Queste le dichiarazioni rese dai testi escussi.
Nella specie, il teste ha dichiarato: “Conosco la sig.ra Tes_1 Parte_1 perché è una mia compaesana. Inoltre, ero cliente della pasticceria presso la quale lei lavorava in Sant'Angelo. Poi, la sig.ra ha acquistato una pizzeria in Lioni dove Parte_1 pure mi recavo come cliente ad acquistare polli arrosto poi ho visto che faceva anche la pizza e quindi sono andato qualche sera ad acquistare anche la pizza.” AD “Presso
l'esercizio commerciale di Lioni, ho sempre visto la sig.ra lavorare da sola, Parte_1 qualche volta ho visto il marito che entrava e usciva, ma non so se aiutasse”. AD “Nella pizzeria a Lioni c'era un forno elettrico a vista ed era dietro al bancone. Invece i polletti li teneva davanti, vicino la vetrina.” AD “ricordo che il forno aveva due scomparti: quello superiore era abbastanza in alto, quindi per utilizzarlo la signora doveva alzare le braccia e qualche volta utilizzare uno sgabello, anche perché la è piuttosto bassina.” AD Parte_1
“preciso che si trattava di una pizzeria da asporto. Ricordo che ho visto la Parte_1 infornare le pizze e riscaldare i pezzi di pizza già esposti in vetrina. Non ero un cliente assiduo, anche perché io abito a Sant'Angelo, mentre la pizzeria, come detto, si trovava a
Lioni e il pollo lo acquistavo almeno due-tre volte al mese.”AD “preciso che ho visto che la signora toglieva anche la teglia dal forno, la posizionava sul banco e Parte_1 provvedeva a tagliare le porzioni di pizza mediante l'uso di una rotellina.” AD “se ricordo bene, la signora gestisce la pizzeria da più di dieci anni.” AD “prima che Parte_1 diventasse titolare della pizzeria, ho visto la signora lavorare presso il Bar- Parte_1 pasticceria-rosticceria di Sant'Angelo e in questo caso lavorava nel laboratorio e la vedevo solo quando portava fuori le paste. Preciso di averla vista soltanto poche volte”.
Il teste , ha dichiarato “Sono il genero della ricorrente”. AD “so che Testimone_2 la ricorrente ha gestito una pizzeria sita in Lioni in qualità di titolare dal mese di aprile
2011 fino a luglio/agosto 2023”. AD “frequentavo spesso la pizzeria di Lioni, sia perché a volte acquistavo la pizza, sia per motivi familiari, in quanto portavo il nipotino dalla nonna. Ricordo che mia suocera faceva tutto il lavoro della pizzeria, non avendo mai avuto assistenti. Provvedeva a tutto lei, comprese le pulizie del locale e dell'attrezzatura.”. AD
“ricordo, in particolare, che impastava la farina con l'acqua usando una impastatrice e
5 quindi procedeva a formare le palline di impasto che poneva in un recipiente per la lievitazione. Quando arrivava un cliente prelevava l'impasto necessario e provvedeva a stenderlo sul tavolo di lavoro. Condiva quindi la pizza che infornava direttamente con l'ausilio di una pala nel forno elettrico.”. AD “preciso che il forno era a due piani;
il secondo era abbastanza alto e risultava piuttosto scomodo, soprattutto perché mia suocera
è di bassa statura. Per infornare la pizza con la pala mia suocera doveva alzare le braccia, mettendosi spesso in punta di piedi. A me risulta che non ha mai usato sgabelli per raggiungere il forno. Riponeva, poi, la pizza nel cartone per l'asporto e la porzionava utilizzando l'apposita rotella.”. AD “la ricorrente faceva anche le pizze in teglia e quindi vedevo che provvedeva anche a manovrare la teglia per controllare la cottura.”. AD
“preciso che la pizzeria era aperta tutti i giorni, compresa la domenica, quando c'era anche la vendita dei polli arrosto.”. AD “essendo situata davanti al cinema multisala di Lioni, la pizzeria era molto affollata nei primi anni di attività. In seguito molto di meno, in quanto
è stata aperta un'altra pizzeria in centro”.
È stata quindi disposta la C.T.U. per la verifica dei presupposti medico-legali dell'indennizzo richiesto;
il consulente incaricato, dott. è stato chiamato a rispondere ai Persona_1 seguenti quesiti: “1. Se la ricorrente sia affetto dalla malattia per cui è causa e se detta malattia si ponga in comprovato rapporto causale diretto e prevalente con l'esercizio di una delle lavorazioni elencate nelle tabelle del D.M. 9.4.08. 2. Quali siano i fatti che costituiscono il fondamento della ricostruzione del nesso di causale tra esercizio della lavorazione e malattia denunciata;
3. Qualora la malattia sia ammissibile come professionale ai sensi di legge e qualora dalla stessa sia derivato un danno permanente, lo descriva e ne indichi il grado di danno biologico secondo i codici di riferimento medicolegale delle tabelle allegate al D.Lgs. 38/00” (cfr. verbale d'udienza del 27.4.2025).
In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che risulta pienamente attendibile e da cui non vi è motivo di discostarsi, non può ritenersi provata la correlazione tra la patologia sofferta dal ricorrente e l'esposizione al rischio professionale allegato.
In specie, il C.T.U. nominato, in seguito alla documentazione prodotta e all'esame obiettivo, formulava la diagnosi di “Artrosi acromion-claveare bilaterale con tendinosi degenerativa del tendine del sovraspinato bilateralmente” osservando, in particolare, quanto segue: “Per quanto concerne le osteoartropatie (polso, gomito, spalla), tale D.M. inserisce nella lista I al gruppo 2 (agenti fisici) i seguenti agenti: vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio. Come già detto, tale condizione non rientra tra i rischi lavorativi a cui è stata esposta la ricorrente. L'assicurata è affetta da una iniziale patologia degenerativa a
6 carico dell'articolazione acromion-claveare di ambedue le articolazioni, come riportato nella documentazione in atti. L'etiopatogenesi della suddetta patologia è principalmente di natura idiopatica, ossia legata al naturale processo di invecchiamento della cartilagine articolare. L'etiologia professionale della suddetta patologia è frequente nel caso di compiti lavorativi caratterizzati da movimenti ripetuti degli arti superiori. In particolare, il rischio lavorativo deriva da una modalità di lavoro chiamata “a cicli con movimenti e/o sforzi ripetuti” la quale, per essere considerata pericolosa, deve essere caratterizzata dai seguenti fattori di rischio che, spesso, si ritrovano variamente combinati: carenza di periodi di recupero;
elevata frequenza d'azione; impiego di forza;
postura e movimenti incongrui (o estremi) degli arti superiori;
stereotipia dei movimenti (elevata ripetitività di movimenti uguali). Altri fattori in grado di amplificare il rischio, quando concomitanti, sono l'utilizzo di strumenti vibranti e di utensili con impugnatura inadeguata, il contatto con il freddo, l'esecuzione di lavori di precisione, l'uso di guanti inadeguati e i ritmi di lavoro determinati dalla macchina. La parte ricorrente, su cui si riversa l'onere della prova in caso di malattia professionale non tabellata, non fa alcun riferimento a deduzioni scientifiche supportate dai suddetti parametri e/o a metodiche analoghe. L'attività svolta dalla ricorrente non comporta significative e continuative movimentazioni di carichi né le stesse posture assunte dal lavoratore giustificano l'origine professionale della degenerazione artrosica dell'articolazione acromion-claveare bilaterale con l'esposizione al rischio professionale allegato dal ricorrente”.
Formulava, dunque, le seguenti conclusioni medico-legali: “La Sig.ra , Parte_1 nata il [...] a [...] ed ivi residente alla C.da Gesualdo
s.n.c., è affetta da artrosi acromion-claveare bilaterale con tendinosi degenerativa del tendine del sovraspinato bilateralmente. PREESISTENZA LAVORATIVA: trauma contusivo spalla destra in soggetto con evidente degenerazione del tendine sovraspinoso ed artrosi dell'articolazione acromionclaveare strumentalmente accertate. Le suddette patologie invocate nel ricorso introduttivo non possono essere considerate malattie di origine professionale, per i motivi esposti nella parte dell'elaborato peritale dedicato alla valutazione medico-legale. In ossequio a quanto disposto dalla Dr.ssa Daniela di Gennaro nell'udienza di giuramento del 27/04/2025, ho provveduto in data 30/07/2025 a trasmettere la bozza del presente elaborato peritale agli indirizzi PEC dei difensori delle parti in causa, rammentando loro il termine assegnato dal Giudice adito per consentire alle parti di formulare eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 195 del codice di procedura civile (ricevute informatiche allegate). Mentre dal convenuto istituto previdenziale non
7 ricevevo alcuna osservazione alla bozza peritale, il difensore della parte ricorrente trasmetteva a mezzo PEC in data 30/09/2025 le unite controdeduzioni al mio elaborato peritale redatte dalla Dr.ssa , consulente tecnico della periziata. Dopo Persona_2 attenta analisi delle predette osservazioni, ho ritenuto di confermare la bozza inviata per le motivazioni di cui alla sintetica valutazione di seguito riportata e parte integrante della presente Consulenza Tecnica d'Ufficio”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma del dott. si Persona_1 presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Il medico incaricato, invero, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo, anche in punto di accertamento del nesso eziologico.
Il consulente ha, peraltro, specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di doversi discostare dalle valutazioni effettuate dal consulente tecnico di parte, dott.ssa
, motivando in maniera esaustiva le proprie conclusioni medico-legali (cfr. Persona_2 la “sintetica valutazione alle osservazioni formulate dalle parti ai sensi dell'art.195 c.p.c. a margine dell'elaborato peritale”).
4.In definitiva, ritenuto di dover condividere il giudizio espresso dal consulente nominato, il presente ricorso deve essere rigettato.
5. Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ai fini reddituali ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1079/2023 R.G Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 19/04/2023 nei confronti Parte_1 dell' ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita così CP_1 provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese, ex art. 152 Disp. att. c.p.c..
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della parte resistente.
Così deciso in Avellino, lì 5.12.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
8
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1079/2023
Verbale di udienza del 5/12/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Luca Cecere che chiede la rinnovazione della CTU e in subordine che la causa venga decisa con irripetibilità delle spese ex art. 152 d.a. c.p.c..
E' presente per parte resistente l'avv. Parrella che chiede la decisione, concludendo per il rigetto della domanda avversaria anche alla luce delle conclusioni rassegnate dal C.t.u.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del giorno 5.12.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1079/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi” e CP_1 vertente;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in atti, dall'avv. Luca Cecere ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Circumvallazione n. 159 (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(P.IVA e C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Regionale p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. CP_3
GI Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Iannaccone, n. 12/14,
(indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.4.2023 la parte in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di: “1) dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale denunziata e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente;
2) dichiarare che, per la malattia professionale denunziata il 22-12-2021 (n. 510758414), la Sig.ra ha subito una Parte_1
2 menomazione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del 6%, e che alla luce della percentuale del 5% già riconosciuta per un precedente infortunio/malattia professionale, il danno biologico complessivo è pari al 11% o, quanto meno, superiore alla percentuale del
5% già riconosciuta per il suddetto precedente infortunio/malattia professionale, così come sarà accertato a mezzo di CTU, del quale si chiede sin da ora la nomina;
3) condannare, conseguentemente, l' , in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale CP_1 in Roma, alla Via IV Novembre n. 144, Codice Fiscale , a corrispondere alla P.IVA_2 ricorrente l'indennizzo per i postumi permanenti, così come previsto dal D. Lgs. N°
38/2000, rapportato alla percentuale di danno biologico complessivo che risulterà in corso di causa sempre a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione”.
La ricorrente, titolare di una pizzeria, esponeva di svolgere l'attività prevalentemente a mano e di impiegare con frequenza le spalle e le braccia con la movimentazione manuale di carichi, dalle ore 16.00 alle ore 23.00 per sei giorni a settimana e l'intera giornata di domenica.
Riferiva di aver presentato domanda all per il riconoscimento della malattia CP_1 professionale tabellata per essere affetta da “patologia della spalla dx con tendinopatia associata da sovraccarico biomeccanico…”, rigettata per insussistenza del rischio lavorativo.
Contestava, dunque, il giudizio dell' ritenendo la sussistenza di un danno biologico pari CP_1 al 6%, percentuale da sommarsi al 5% di inabilità permanente, conseguenza di un infortunio occorso in precedenza e regolarmente riconosciuto dall' resistente. CP_2
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 5.2.2024 si costituiva l' instando per il rigetto del ricorso perché infondato in CP_1 fatto e in diritto.
Deduceva l'assenza di prova circa l'esposizione dell'assicurata ad un rischio professionale potenzialmente idoneo a causare la malattia denunciata.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito al dott. (cfr. udienza del 27.4.2024), all'esito dell'odierna Persona_1 udienza, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3.Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento dell'origine professionale della malattia lamentata dalla ricorrente e la condanna dell' resistente al riconoscimento CP_2 dell'indennizzo del danno biologico in relazione alla percentuale di invalidità accertata.
3 In via preliminare, deve osservarsi che la malattia professionale può definirsi come un evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa, pur potendo la malattia essere riconducibile anche al concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto in grado di produrre da sole l'infermità.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Affinché si possa parlare di malattia professionale, dunque, non basta l'occasione di lavoro, come avviene in caso di infortuni, ma è necessaria la sussistenza di un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Invero, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, sicché va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass., n. 13959/2014).
Deve soggiungersi che la malattia professionale può comportare un danno biologico e quindi un'invalidità temporanea o una menomazione permanente, indennizzabile secondo i criteri stabiliti dalle tabelle di cui al D.M. 45/2019.
In particolare, secondo tali criteri, per un'invalidità inferiore al 6%, non è previsto alcun ristoro (cosiddetta franchigia); per le menomazioni pari o superiori al 6% e inferiori al 16%,
l'indennizzo è erogato in capitale;
per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%,
l'indennizzo è erogato come rendita.
La sussistenza della malattia professionale presuppone, dunque, la verifica della natura professionale della malattia accertata, nonché del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia stessa.
Ciò premesso, nel caso in esame, la parte ricorrente ritiene che la patologia della spalla dx con tendinopatia associata da sovraccarico biomeccanico sia stata causata dall'attività lavorativa “…svolta prevalentemente a mano, con l'ausilio della macchina impastatrice, dove viene caricata la farina e da dove successivamente viene tirata fuori la pasta;
successivamente si provvede a stendere la pasta sulla teglia, al condimento ed all'infornamento, nonché a ritirare le teglie dal forno e posizionarle nel bancone/vetrina per la vendita…utilizza anche pale per infornare e per girare i prodotti nel forno durante
4 la cottura;
che la richiamata attività lavorativa viene svolta con l'impegno delle spalle e delle braccia sopra il livello delle spalle, in maniera ripetitiva durante il ciclo lavorativo quotidiano, con la movimentazione manuale di carichi ed il mantenimento di posture incongrue…”.
Va poi dato atto delle risultanze della prova orale, espletata in corso di giudizio.
Queste le dichiarazioni rese dai testi escussi.
Nella specie, il teste ha dichiarato: “Conosco la sig.ra Tes_1 Parte_1 perché è una mia compaesana. Inoltre, ero cliente della pasticceria presso la quale lei lavorava in Sant'Angelo. Poi, la sig.ra ha acquistato una pizzeria in Lioni dove Parte_1 pure mi recavo come cliente ad acquistare polli arrosto poi ho visto che faceva anche la pizza e quindi sono andato qualche sera ad acquistare anche la pizza.” AD “Presso
l'esercizio commerciale di Lioni, ho sempre visto la sig.ra lavorare da sola, Parte_1 qualche volta ho visto il marito che entrava e usciva, ma non so se aiutasse”. AD “Nella pizzeria a Lioni c'era un forno elettrico a vista ed era dietro al bancone. Invece i polletti li teneva davanti, vicino la vetrina.” AD “ricordo che il forno aveva due scomparti: quello superiore era abbastanza in alto, quindi per utilizzarlo la signora doveva alzare le braccia e qualche volta utilizzare uno sgabello, anche perché la è piuttosto bassina.” AD Parte_1
“preciso che si trattava di una pizzeria da asporto. Ricordo che ho visto la Parte_1 infornare le pizze e riscaldare i pezzi di pizza già esposti in vetrina. Non ero un cliente assiduo, anche perché io abito a Sant'Angelo, mentre la pizzeria, come detto, si trovava a
Lioni e il pollo lo acquistavo almeno due-tre volte al mese.”AD “preciso che ho visto che la signora toglieva anche la teglia dal forno, la posizionava sul banco e Parte_1 provvedeva a tagliare le porzioni di pizza mediante l'uso di una rotellina.” AD “se ricordo bene, la signora gestisce la pizzeria da più di dieci anni.” AD “prima che Parte_1 diventasse titolare della pizzeria, ho visto la signora lavorare presso il Bar- Parte_1 pasticceria-rosticceria di Sant'Angelo e in questo caso lavorava nel laboratorio e la vedevo solo quando portava fuori le paste. Preciso di averla vista soltanto poche volte”.
Il teste , ha dichiarato “Sono il genero della ricorrente”. AD “so che Testimone_2 la ricorrente ha gestito una pizzeria sita in Lioni in qualità di titolare dal mese di aprile
2011 fino a luglio/agosto 2023”. AD “frequentavo spesso la pizzeria di Lioni, sia perché a volte acquistavo la pizza, sia per motivi familiari, in quanto portavo il nipotino dalla nonna. Ricordo che mia suocera faceva tutto il lavoro della pizzeria, non avendo mai avuto assistenti. Provvedeva a tutto lei, comprese le pulizie del locale e dell'attrezzatura.”. AD
“ricordo, in particolare, che impastava la farina con l'acqua usando una impastatrice e
5 quindi procedeva a formare le palline di impasto che poneva in un recipiente per la lievitazione. Quando arrivava un cliente prelevava l'impasto necessario e provvedeva a stenderlo sul tavolo di lavoro. Condiva quindi la pizza che infornava direttamente con l'ausilio di una pala nel forno elettrico.”. AD “preciso che il forno era a due piani;
il secondo era abbastanza alto e risultava piuttosto scomodo, soprattutto perché mia suocera
è di bassa statura. Per infornare la pizza con la pala mia suocera doveva alzare le braccia, mettendosi spesso in punta di piedi. A me risulta che non ha mai usato sgabelli per raggiungere il forno. Riponeva, poi, la pizza nel cartone per l'asporto e la porzionava utilizzando l'apposita rotella.”. AD “la ricorrente faceva anche le pizze in teglia e quindi vedevo che provvedeva anche a manovrare la teglia per controllare la cottura.”. AD
“preciso che la pizzeria era aperta tutti i giorni, compresa la domenica, quando c'era anche la vendita dei polli arrosto.”. AD “essendo situata davanti al cinema multisala di Lioni, la pizzeria era molto affollata nei primi anni di attività. In seguito molto di meno, in quanto
è stata aperta un'altra pizzeria in centro”.
È stata quindi disposta la C.T.U. per la verifica dei presupposti medico-legali dell'indennizzo richiesto;
il consulente incaricato, dott. è stato chiamato a rispondere ai Persona_1 seguenti quesiti: “1. Se la ricorrente sia affetto dalla malattia per cui è causa e se detta malattia si ponga in comprovato rapporto causale diretto e prevalente con l'esercizio di una delle lavorazioni elencate nelle tabelle del D.M. 9.4.08. 2. Quali siano i fatti che costituiscono il fondamento della ricostruzione del nesso di causale tra esercizio della lavorazione e malattia denunciata;
3. Qualora la malattia sia ammissibile come professionale ai sensi di legge e qualora dalla stessa sia derivato un danno permanente, lo descriva e ne indichi il grado di danno biologico secondo i codici di riferimento medicolegale delle tabelle allegate al D.Lgs. 38/00” (cfr. verbale d'udienza del 27.4.2025).
In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che risulta pienamente attendibile e da cui non vi è motivo di discostarsi, non può ritenersi provata la correlazione tra la patologia sofferta dal ricorrente e l'esposizione al rischio professionale allegato.
In specie, il C.T.U. nominato, in seguito alla documentazione prodotta e all'esame obiettivo, formulava la diagnosi di “Artrosi acromion-claveare bilaterale con tendinosi degenerativa del tendine del sovraspinato bilateralmente” osservando, in particolare, quanto segue: “Per quanto concerne le osteoartropatie (polso, gomito, spalla), tale D.M. inserisce nella lista I al gruppo 2 (agenti fisici) i seguenti agenti: vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio. Come già detto, tale condizione non rientra tra i rischi lavorativi a cui è stata esposta la ricorrente. L'assicurata è affetta da una iniziale patologia degenerativa a
6 carico dell'articolazione acromion-claveare di ambedue le articolazioni, come riportato nella documentazione in atti. L'etiopatogenesi della suddetta patologia è principalmente di natura idiopatica, ossia legata al naturale processo di invecchiamento della cartilagine articolare. L'etiologia professionale della suddetta patologia è frequente nel caso di compiti lavorativi caratterizzati da movimenti ripetuti degli arti superiori. In particolare, il rischio lavorativo deriva da una modalità di lavoro chiamata “a cicli con movimenti e/o sforzi ripetuti” la quale, per essere considerata pericolosa, deve essere caratterizzata dai seguenti fattori di rischio che, spesso, si ritrovano variamente combinati: carenza di periodi di recupero;
elevata frequenza d'azione; impiego di forza;
postura e movimenti incongrui (o estremi) degli arti superiori;
stereotipia dei movimenti (elevata ripetitività di movimenti uguali). Altri fattori in grado di amplificare il rischio, quando concomitanti, sono l'utilizzo di strumenti vibranti e di utensili con impugnatura inadeguata, il contatto con il freddo, l'esecuzione di lavori di precisione, l'uso di guanti inadeguati e i ritmi di lavoro determinati dalla macchina. La parte ricorrente, su cui si riversa l'onere della prova in caso di malattia professionale non tabellata, non fa alcun riferimento a deduzioni scientifiche supportate dai suddetti parametri e/o a metodiche analoghe. L'attività svolta dalla ricorrente non comporta significative e continuative movimentazioni di carichi né le stesse posture assunte dal lavoratore giustificano l'origine professionale della degenerazione artrosica dell'articolazione acromion-claveare bilaterale con l'esposizione al rischio professionale allegato dal ricorrente”.
Formulava, dunque, le seguenti conclusioni medico-legali: “La Sig.ra , Parte_1 nata il [...] a [...] ed ivi residente alla C.da Gesualdo
s.n.c., è affetta da artrosi acromion-claveare bilaterale con tendinosi degenerativa del tendine del sovraspinato bilateralmente. PREESISTENZA LAVORATIVA: trauma contusivo spalla destra in soggetto con evidente degenerazione del tendine sovraspinoso ed artrosi dell'articolazione acromionclaveare strumentalmente accertate. Le suddette patologie invocate nel ricorso introduttivo non possono essere considerate malattie di origine professionale, per i motivi esposti nella parte dell'elaborato peritale dedicato alla valutazione medico-legale. In ossequio a quanto disposto dalla Dr.ssa Daniela di Gennaro nell'udienza di giuramento del 27/04/2025, ho provveduto in data 30/07/2025 a trasmettere la bozza del presente elaborato peritale agli indirizzi PEC dei difensori delle parti in causa, rammentando loro il termine assegnato dal Giudice adito per consentire alle parti di formulare eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 195 del codice di procedura civile (ricevute informatiche allegate). Mentre dal convenuto istituto previdenziale non
7 ricevevo alcuna osservazione alla bozza peritale, il difensore della parte ricorrente trasmetteva a mezzo PEC in data 30/09/2025 le unite controdeduzioni al mio elaborato peritale redatte dalla Dr.ssa , consulente tecnico della periziata. Dopo Persona_2 attenta analisi delle predette osservazioni, ho ritenuto di confermare la bozza inviata per le motivazioni di cui alla sintetica valutazione di seguito riportata e parte integrante della presente Consulenza Tecnica d'Ufficio”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma del dott. si Persona_1 presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Il medico incaricato, invero, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo, anche in punto di accertamento del nesso eziologico.
Il consulente ha, peraltro, specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di doversi discostare dalle valutazioni effettuate dal consulente tecnico di parte, dott.ssa
, motivando in maniera esaustiva le proprie conclusioni medico-legali (cfr. Persona_2 la “sintetica valutazione alle osservazioni formulate dalle parti ai sensi dell'art.195 c.p.c. a margine dell'elaborato peritale”).
4.In definitiva, ritenuto di dover condividere il giudizio espresso dal consulente nominato, il presente ricorso deve essere rigettato.
5. Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ai fini reddituali ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1079/2023 R.G Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 19/04/2023 nei confronti Parte_1 dell' ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita così CP_1 provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese, ex art. 152 Disp. att. c.p.c..
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della parte resistente.
Così deciso in Avellino, lì 5.12.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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