Articolo 14 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108
Articolo 13Articolo 15
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21 marzo 1968
Art. 14. Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale
I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
Nei comuni ripartiti in due o piu' sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curera' il successivo inoltro.
Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.
Entrata in vigore il 21 marzo 1968
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