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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/04/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1073/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 22 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1073/2020 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione avverso avviso di addebito”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Parte_1
Tommasini;
- OPPONENTE -
Contro
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti, dagli Avv.ti Marina Olla e Laura Furcas;
-OPPOSTO-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto in data 24.02.2020, spiegava opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 595 2019 00048231 13 000, notificatogli il 28.01.2020, con il quale l' gli intimava il pagamento di € 4.067,48 a titolo di contributi previdenziali a CP_2
percentuale sul reddito eccedente il minimale per il periodo di imposta 2010.
Esponeva di essere usufruttuario del 33,00% del capitale sociale della ASSI. AGRI.
[...]
partecipata anche da per il 33.333% e da per il CP_3 Parte_2 Parte_3
33,667% e di aver cessato dalla carica di amministratore unico della società, detenuta solo formalmente e a titolo gratuito, in data 14 giugno 2012, restando esclusivamente usufruttuario della suddetta quota;
la società, operante nel settore assicurativo, si avvaleva della prestazione d'opera di due dipendenti ai quali era demandata l'intera attività
1 lavorativa, in particolare assunta nel gennaio 2001, e , Persona_1 Controparte_4
assunta nel giugno 2008, non svolgendo, invece, i soci alcuna prestazione lavorativa.
Precisava che le somme dichiarate nella propria dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2010, corrispostegli dalla Società, derivavano esclusivamente da importi percepiti a titolo di dividendi.
Eccepiva, preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali richiesti con l'avviso di addebito impugnato.
Nel merito, eccepiva l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione all'
[...]
posto che l'obbligo previdenziale consegue solo dall'espletamento di Controparte_5
una attività lavorativa da parte del socio lavoratore e non dal semplice guadagno economico derivante dalla percezione degli utili da partecipazione al capitale sociale.
Chiedeva, pertanto: “In via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia dell'avviso di addebito n. 595 2019 00048231 13 000 comunicato il 28 gennaio 2020.
Ritenere e dichiarare l'insussistenza dei presupposti in capo al ricorrente per l'iscrizione all' – Cassa e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'avviso di CP_2 CP_5
addebito n. 595 2019 00048231 13 000 comunicato il 28 gennaio 2020 per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione. Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che il ricorrente per l'anno 2010 non deve alcuna somma a titolo di contributi eccedenti il minimale”. Instava per le spese e i compensi di giudizio. CP_
2. L in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio con memoria del 22.10.2020, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3. Con provvedimento del 5.11.2020, ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 24 comma 6 d.lgs. 46/1999, veniva sospesa l'esecuzione del ruolo sotteso all'avviso di addebito opposto.
4. La causa veniva istruita documentalmente.
5. L'udienza del 22.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
6. Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione attorea di prescrizione quinquennale del credito contributivo.
L'eccezione va rigettata.
In tema di decorrenza della prescrizione, è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, ancorché l'efficacia del
2 predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento.
Orbene, posto che il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale va individuato,
CP_ anche in forza della Circolare n. 73 del 14 giugno 2010, nel termine di scadenza per il pagamento dei contributi e trattandosi, nel caso di specie, della prima e della seconda rata dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per l'anno 2010, le stesse avrebbero dovuto essere versate rispettivamente, entro il 16 giugno 2010 o il 16 luglio
2010 con maggiorazione dello 0,40, ed entro il 30 novembre 2010.
Dagli atti di causa risulta provato che la notifica dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti nei confronti del ricorrente è stata notificata in data 21.12.2012 e l'avviso bonario di pagamento da parte dell' resistente in data 12 luglio 2016, interrompendo CP_1
la prescrizione che, pertanto, non può ritenersi maturata.
7. Nel merito, l'opponente chiede che venga dichiarata la non debenza dei contributi IVS CP_ gestione commercianti relativi al c.d. eccedente il minimale contributivo, richiesti dall' con l'avviso di addebito impugnato, in quanto socio e amministratore unico, non esecutore di alcuna attività lavorativa, della ASSI. AGRI. CP_3
Ai fini della decisione appare sufficiente richiamare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza n. 1921/2023, con cui è stato definito, presso questo Tribunale, il procedimento n. R.G.
2390/2017 incardinato tra le medesime parti e avente ad oggetto l'impugnazione del CP_ provvedimento con cui l' ha proceduto d'ufficio ad iscrivere alla Gestione
Commercianti, con imposizione contributiva dal gennaio 2008, l'odierno ricorrente, a seguito di verbale di accertamento n. 4800000272707 del 26 giugno 2012 e riguardante il periodo compreso tra l'1.4.2007 ed il 31.3.2012.
L'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti risulta illegittima in quanto l'Istituto previdenziale non ha assolto l'onere, su di esso gravante quale attore in senso sostanziale, di allegare e provare la fondatezza della sua pretesa, ossia l'esistenza del diritto azionato e i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (v. in genere Cass. n.
19273/2018, n. 23600/2009).
Si premette che l'art. 1, comma 203, della L. 662/1996 prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che,
a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con
3 il lavoro proprio dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”. In ordine all'interpretazione di tale norma, l'art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010, conv. con mod. in L. n. 122/2010, in senso contrario alla precedente giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che esso si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i
CP_ quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 (v. S.U. Cass. n.
17076/2011).
Quindi l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività, di licenze e qualifiche professionali (v.
Cass. n. 19273/2018).
Di recente (v. Cass. n. 20259/2021) la S.C. ha ribadito che, in tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata - operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza - e che il relativo onere probatorio è
4 a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte.
Nella fattispecie, per dato pacifico la pretesa trae fondamento dal verbale del 26 giugno
2012 redatto dagli ispettori di vigilanza dell' a seguito di accertamenti effettuati nei CP_2
confronti della ASSI.AGRI. nel corso dei quali sarebbe emerso - che il CP_3 [...]
sia stato trovato intento al lavoro dagli ispettori. Pt_1
Tuttavia dalla lettura del verbale emerge che esso si riferisce a e non al Parte_3 ricorrente, e notificato a quest'ultimo. Si evidenzia poi che l'ente non ha allegato le dichiarazioni acquisite dagli ispettori, né la documentazione da questi esaminata, menzionata in memoria.
L'evidenziata insufficienza probatoria non può essere colmata dall'articolata generica prova per testi, che mirerebbe solo a provare che il giorno dell'accertamento il
[...]
fosse stato trovato intento a lavorare e quindi, in mancanza di alcun altro Pt_1
elemento, non potrebbe fungere da accertamento dello svolgimento di attività lavorativa per l'intero periodo.
Il invece, ha asserito in ricorso di non svolgere e di non avere svolto nel corso sin Pt_3 dal 2008 alcuna attività lavorativa in favore della società, essendo tutta l'attività aziendale seguita da assunta nel gennaio 2001, e , assunta nel Persona_1 Controparte_4 giugno 2008; ha inoltre precisato che l'incarico formale di amministratore non ha comportato alcun impegno dal punto di vista lavorativo, ed è stato sempre ricoperto a titolo esclusivamente gratuito.
Pertanto, in mancanza di elementi oggettivi di riscontro, non è possibile ritenere sussistenti i presupposti di abitualità e prevalenza richiesti per l'iscrizione nella gestione previdenziale in questione.
CP_ Nel caso di specie, l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti operata dall' nei confronti del ricorrente con conseguente obbligo contributivo in capo allo stesso, ha costituito atto presupposto dell'avviso di addebito impugnato avente ad oggetto i contributi eccedenti il minimale per l'anno contributivo 2010.
Alla luce delle superiori ragioni, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, l'avviso di addebito n. 595 2019 00048231 13 000 va annullato.
8. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della serialità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
5 Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti dell'opponente, che liquida in complessivi euro 43,00 per spese ed euro 1.310,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 23.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 22 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1073/2020 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione avverso avviso di addebito”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Parte_1
Tommasini;
- OPPONENTE -
Contro
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti, dagli Avv.ti Marina Olla e Laura Furcas;
-OPPOSTO-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto in data 24.02.2020, spiegava opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 595 2019 00048231 13 000, notificatogli il 28.01.2020, con il quale l' gli intimava il pagamento di € 4.067,48 a titolo di contributi previdenziali a CP_2
percentuale sul reddito eccedente il minimale per il periodo di imposta 2010.
Esponeva di essere usufruttuario del 33,00% del capitale sociale della ASSI. AGRI.
[...]
partecipata anche da per il 33.333% e da per il CP_3 Parte_2 Parte_3
33,667% e di aver cessato dalla carica di amministratore unico della società, detenuta solo formalmente e a titolo gratuito, in data 14 giugno 2012, restando esclusivamente usufruttuario della suddetta quota;
la società, operante nel settore assicurativo, si avvaleva della prestazione d'opera di due dipendenti ai quali era demandata l'intera attività
1 lavorativa, in particolare assunta nel gennaio 2001, e , Persona_1 Controparte_4
assunta nel giugno 2008, non svolgendo, invece, i soci alcuna prestazione lavorativa.
Precisava che le somme dichiarate nella propria dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2010, corrispostegli dalla Società, derivavano esclusivamente da importi percepiti a titolo di dividendi.
Eccepiva, preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali richiesti con l'avviso di addebito impugnato.
Nel merito, eccepiva l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione all'
[...]
posto che l'obbligo previdenziale consegue solo dall'espletamento di Controparte_5
una attività lavorativa da parte del socio lavoratore e non dal semplice guadagno economico derivante dalla percezione degli utili da partecipazione al capitale sociale.
Chiedeva, pertanto: “In via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia dell'avviso di addebito n. 595 2019 00048231 13 000 comunicato il 28 gennaio 2020.
Ritenere e dichiarare l'insussistenza dei presupposti in capo al ricorrente per l'iscrizione all' – Cassa e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'avviso di CP_2 CP_5
addebito n. 595 2019 00048231 13 000 comunicato il 28 gennaio 2020 per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione. Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che il ricorrente per l'anno 2010 non deve alcuna somma a titolo di contributi eccedenti il minimale”. Instava per le spese e i compensi di giudizio. CP_
2. L in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio con memoria del 22.10.2020, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3. Con provvedimento del 5.11.2020, ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 24 comma 6 d.lgs. 46/1999, veniva sospesa l'esecuzione del ruolo sotteso all'avviso di addebito opposto.
4. La causa veniva istruita documentalmente.
5. L'udienza del 22.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
6. Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione attorea di prescrizione quinquennale del credito contributivo.
L'eccezione va rigettata.
In tema di decorrenza della prescrizione, è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, ancorché l'efficacia del
2 predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento.
Orbene, posto che il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale va individuato,
CP_ anche in forza della Circolare n. 73 del 14 giugno 2010, nel termine di scadenza per il pagamento dei contributi e trattandosi, nel caso di specie, della prima e della seconda rata dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per l'anno 2010, le stesse avrebbero dovuto essere versate rispettivamente, entro il 16 giugno 2010 o il 16 luglio
2010 con maggiorazione dello 0,40, ed entro il 30 novembre 2010.
Dagli atti di causa risulta provato che la notifica dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti nei confronti del ricorrente è stata notificata in data 21.12.2012 e l'avviso bonario di pagamento da parte dell' resistente in data 12 luglio 2016, interrompendo CP_1
la prescrizione che, pertanto, non può ritenersi maturata.
7. Nel merito, l'opponente chiede che venga dichiarata la non debenza dei contributi IVS CP_ gestione commercianti relativi al c.d. eccedente il minimale contributivo, richiesti dall' con l'avviso di addebito impugnato, in quanto socio e amministratore unico, non esecutore di alcuna attività lavorativa, della ASSI. AGRI. CP_3
Ai fini della decisione appare sufficiente richiamare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza n. 1921/2023, con cui è stato definito, presso questo Tribunale, il procedimento n. R.G.
2390/2017 incardinato tra le medesime parti e avente ad oggetto l'impugnazione del CP_ provvedimento con cui l' ha proceduto d'ufficio ad iscrivere alla Gestione
Commercianti, con imposizione contributiva dal gennaio 2008, l'odierno ricorrente, a seguito di verbale di accertamento n. 4800000272707 del 26 giugno 2012 e riguardante il periodo compreso tra l'1.4.2007 ed il 31.3.2012.
L'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti risulta illegittima in quanto l'Istituto previdenziale non ha assolto l'onere, su di esso gravante quale attore in senso sostanziale, di allegare e provare la fondatezza della sua pretesa, ossia l'esistenza del diritto azionato e i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (v. in genere Cass. n.
19273/2018, n. 23600/2009).
Si premette che l'art. 1, comma 203, della L. 662/1996 prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che,
a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con
3 il lavoro proprio dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”. In ordine all'interpretazione di tale norma, l'art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010, conv. con mod. in L. n. 122/2010, in senso contrario alla precedente giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che esso si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i
CP_ quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 (v. S.U. Cass. n.
17076/2011).
Quindi l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività, di licenze e qualifiche professionali (v.
Cass. n. 19273/2018).
Di recente (v. Cass. n. 20259/2021) la S.C. ha ribadito che, in tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata - operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza - e che il relativo onere probatorio è
4 a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte.
Nella fattispecie, per dato pacifico la pretesa trae fondamento dal verbale del 26 giugno
2012 redatto dagli ispettori di vigilanza dell' a seguito di accertamenti effettuati nei CP_2
confronti della ASSI.AGRI. nel corso dei quali sarebbe emerso - che il CP_3 [...]
sia stato trovato intento al lavoro dagli ispettori. Pt_1
Tuttavia dalla lettura del verbale emerge che esso si riferisce a e non al Parte_3 ricorrente, e notificato a quest'ultimo. Si evidenzia poi che l'ente non ha allegato le dichiarazioni acquisite dagli ispettori, né la documentazione da questi esaminata, menzionata in memoria.
L'evidenziata insufficienza probatoria non può essere colmata dall'articolata generica prova per testi, che mirerebbe solo a provare che il giorno dell'accertamento il
[...]
fosse stato trovato intento a lavorare e quindi, in mancanza di alcun altro Pt_1
elemento, non potrebbe fungere da accertamento dello svolgimento di attività lavorativa per l'intero periodo.
Il invece, ha asserito in ricorso di non svolgere e di non avere svolto nel corso sin Pt_3 dal 2008 alcuna attività lavorativa in favore della società, essendo tutta l'attività aziendale seguita da assunta nel gennaio 2001, e , assunta nel Persona_1 Controparte_4 giugno 2008; ha inoltre precisato che l'incarico formale di amministratore non ha comportato alcun impegno dal punto di vista lavorativo, ed è stato sempre ricoperto a titolo esclusivamente gratuito.
Pertanto, in mancanza di elementi oggettivi di riscontro, non è possibile ritenere sussistenti i presupposti di abitualità e prevalenza richiesti per l'iscrizione nella gestione previdenziale in questione.
CP_ Nel caso di specie, l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti operata dall' nei confronti del ricorrente con conseguente obbligo contributivo in capo allo stesso, ha costituito atto presupposto dell'avviso di addebito impugnato avente ad oggetto i contributi eccedenti il minimale per l'anno contributivo 2010.
Alla luce delle superiori ragioni, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, l'avviso di addebito n. 595 2019 00048231 13 000 va annullato.
8. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della serialità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
5 Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti dell'opponente, che liquida in complessivi euro 43,00 per spese ed euro 1.310,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 23.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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