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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 15/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 323/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 322/2023 promossa da:
c f ) , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio De Benedittis
ATTORE contro
( c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Zeroli
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 17.02.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi l' intestato Tribunale la , affermando di avere Controparte_1 concluso con tale istituto bancario - in data 05.04.2018 - un contratto di finanziamento ( n. 18975306 ) nella cui esecuzione erano stati applicati interessi di natura usurari con il sistema – vietato – dell' ammortamento alla francese, assistito da due polizze assicurative, di cui una dell' importo di € 1.239,84 (polizza MET Life) e l'altra di € 1.008,00 ( polizza Europe Personal Protection).
Sulla scorta dell' asserita nullità ai sensi dell' art 1815 cc delle pattuizioni sopra richiamate l' attore chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti domande: “ 1) accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso d'interesse corrispettivo del contratto di finanziamento per cui è causa, stipulato dall'attore con la soc. compass banca s.p.a., perché il t.a.e.g. rilevato alla stipula dello stesso contratto risulta superiore al tasso soglia rilevato nello stesso periodo ai sensi della l. 108/96 e ,per gli effetti, 2) dichiarare non dovuto alcun interesse per il finanziamento stipulato dall'attore con la soc. Compass ai sensi dell'art. 1815 c.c. e,per gli effetti, 3) CP_1 condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 7.295,08, quali interessi corrisposti fino all'ultima rata pagata;
4) accertare che, a causa della applicazione del piano di ammortamento “alla francese” al contratto di mutuo di cui è causa, il tasso di interesse pattuito contrattualmente (t.a.n.) non è stato rispettato dalla banca in conseguenza di un tasso effettivo applicato superiore e diverso, determinando, di fatto, un maggior esborso di interessi da parte della mutuataria e, per l'effetto, 5) dichiarare illegittimo, in violazione degli artt.821 e 1283 c.c., il sistema di calcolo “alla francese” in capitalizzazione composta del piano di ammortamento di rimborso rateale applicato al contratto di finanziamento, in conseguenza della applicazione della formula matematica dell'interesse composto per la determinazione della rata e della conseguente capitalizzazione degli interessi;
6) dichiarare nulla, ai sensi degli artt.1418,1346,1419,2°comma,e 1284 c.c. 117 4° comma tub, per indeterminatezza, in conseguenza della applicazione del tasso ultra-legale, la clausola relativa alla pattuizione del saggio di interessi del suddetto contratto di finanziamento; 7) dichiarare che, a causa della indeterminatezza della clausola di previsione degli interessi di cui al punto 3) per effetto della applicazione del tasso ultra-legale, è dovuto alla convenuta il solo tasso di cui all'art 117 7° comma t.u.b e, per l'effetto;8) condannare la convenuta alla percezione del solo tasso previsto ai sensi dell' art 117 7° co tub, calcolato in capitalizzazione semplice, in luogo di quello contrattuale indeterminato , per tutto l'ammortamento delle rate e, per gli effetti, 9) condannare la convenuta a rimborsare in favore dell'attore la complessiva somma di € 7.171,86 ,fino all'ultima rata pagata e accertata del piano di ammortamento, quale differenza degli interessi pagati in più sino alla concorrenza del tasso legale ovvero quello di cui all'art 117 7° comma t.u.b., per effetto della applicazione dell'ammortamento “alla francese” in capitalizzazione composta al contratto di finanziamento di cui è causa, riconoscendo, quindi, alla banca la percezione del solo tasso di cui all'art 117 7° comma t.u.b. , calcolato in capitalizzazione semplice, in luogo di quello contrattuale indeterminato;
10) condannare la convenuta al pagamento degli interessi legali dalla domanda sulle somme in restituzione di cui al punto 9); 11) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa , oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge”.
Si costituiva in giudizio la , con comparsa di costituzione e di Controparte_1 risposta in cui affermava di essere comportata correttamente nell' esecuzione del contratto di finanziamento concluso con l' attore e di non avere quindi applicato interessi di natura usuraria e comunque illegittima e nemmeno di avere violato la normativa in tema di trasparenza bancaria, aggiungeva che il costo delle polizze assicurative – non avendo queste natura obbligatoria – non rilevava ai fini del calcolo del TAEG e che in ogni caso la domanda non era adeguatamente provata, non avendo l' attore “ curato di dedurre specificamente quali somme ed in quali date abbia eventualmente pagato di volta in volta a titolo di interessi usurari”. Sulla base delle argomentazioni appena sintetizzate la Controparte_1 chiedeva in via principale il rigetto della domanda, in via riconvenzionale la condanna dell' attore “ al pagamento della somma di € 11.758,94.-, oltre a ulteriori interessi convenzionali come da contratto con decorrenza dall'12 maggio 2023, rendendosi tale soma dovuta a fronte della morosità maturata a carico del Signor nel rimborso di quanto dovuto a fronte del contratto di Parte_1 finanziamento n. 18975306”, ed in via subordinata ed in caso di accoglimento della domanda “l' accertamento della intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento per morosità del Signor el versamento delle rate mensili e Pt_1 conseguentemente condannare l'attore al pagamento, in favore di
[...]
della differenza tra quanto richiesto in atto di citazione e quanto CP_1 dovuto a fronte della decadenza dal beneficio del termine”.
Il procedimento veniva istruito attraverso una ctu contabile espletata dalla dott ssa , di cui lo scrivente giudice ritiene di dovere condividere Persona_1 metodo d' indagine e conclusioni, in quanto in linea con i principi generale della materia ed immuni da vizi logici .
In primis va rilevato che la dott ssa ha evidenziato l' efficacia del contratto Per_1 stipulato tra le parti sotto il profilo della pattuizione relativa agli interessi ( si veda la pag. 9 dell' elaborato peritale : “ Dall'analisi svolta non sono emersi elementi tali da poter affermare che dal punto di vista tecnico la convenzione non sia efficace sotto il profilo della validità della clausola relativa alla pattuizione del tasso di interessi, risultando tra l'altro quest'ultima precisa e non generica, trattandosi di prestito a tasso fisso ed essendo indicati nel contratto il tasso di interesse annuo nominale, nonché il TAEG del prestito con l'indicazione degli oneri inclusi nel calcolo di quest'ultimo indicatore rappresentativo, secondo la normativa sulla trasparenza, del costo effettivo del finanziamento in termini percentuali su base annua”).
L' indagine circa l' eventuale applicazione di interessi di natura usuraria è stata sviluppata secondo due diverse ipotesi : nella prima la consulente non ha preso in considerazione le somme versate dal Conti a titolo di corrispettivo per le polizze assicurative, mentre nella seconda le somme in questione sono state considerate spese concorrenti a determinare l' importo complessivo sulla cui base calcolare l' interesse applicato dalla CP_1
Nell' effettuare il calcolo in base alla prima ipotesi la ctu ha accertato un TEG pari al 15,96%, inferiore rispetto al tasso soglia del 16,425%, rilevato per la categoria di credito prestito personale, ai sensi della L. 108/96 e successive modifiche, con conseguente esclusione della natura usuraria degli interessi. Invece il secondo calcolo – che ha tenuto conto delle spese sostenute dall'attore per le due polizze assicurative collegate al finanziamento – ha evidenziato l' applicazione di un TEG nella misura del 18,32%, quindi superiore al tasso soglia del 16,425%, rilevato per la categoria di credito Prestito personale, ai sensi della L. 108/96 e successive modifiche.
Risulta quindi di rilievo decisivo accertare se i corrispettivi versato dal a Pt_1 fronte delle coperture assicurative debbano o meno essere presi in considerazione al fine della determinazione del totale degli oneri sulla cui base quantificare l' interesse applicato al rapporto contrattuale per cui è causa.
Va richiamato sul punto l' ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le spese di assicurazione concorrono a determinare l' importo utile al fine del calcolo degli interessi in tutti i casi in cui vi sia un collegamento tra le suddette spese e l'erogazione del finanziamento, che è presunto nel caso di contestualità tra la conclusione del contratto di assicurazione e quello di finanziamento, con la precisazione che tale presunzione non esaurisce comunque la valutazione discrezionale del giudice in ordine alla natura del contratto e alla sua causa ( cfr ex aliis e recentemente Cass III n. 17187/2023 ).
L' indagine quindi deve necessariamente spostarsi sul contenuto del contratto di assicurazione e sulla relazione tra lo stesso ed il contratto di finanziamento.
Quest' ultimo risulta sottoscritto in data 05.04.2018 , così come entrambe le polizze assicurative.
Si deve quindi presumere che – attesa la contestualità della conclusione del contratto di finanziamento e di quelli assicurativi – gli stessi siano collegati.
Occorre conseguentemente accertare – in linea con il principio sopra enunciato
– se sussistano nel caso di specie degli elementi da cui possa dedursi l' assenza di collegamento tra i contratti.
Va rilevato che parte convenuta ha sottoposto all' attenzione del Tribunale una serie di elementi che – secondo l' orientamento giurisprudenziale dominante – sono sintomatici dell' assenza di collegamento tra il contratto di finanziamento e quello assicurativo, quali la mancata parametrazione dell'indennizzo al debito residuo, il fatto che il beneficiario delle polizze sia l' attore e non esso intermediario finanziatore ( cfr Cass. n. 9298/2018), la facoltatività della polizze ed infine la facoltà di recesso in esse prevista in favore dell' assicurato.
Ed in effetti la sussistenza degli elementi di cui sopra risulta dalla lettura dei contratti: in particolare la facoltà di recesso è prevista dall'art. 9 delle condizioni generali di polizza MetLife e dall' art 13 delle condizioni generali di polizza Europ Assistance, mentre la natura facoltativa delle polizze risulta – per quanto concerne quella Metlife – dalla pag. 1 del modulo di adesione e, più in generale e per entrambe, dal fatto che la stipula delle polizze assicurative è obbligatoria ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950 solo nel caso di finanziamento con cessione di quota dello stipendio, ipotesi che non ricorre nel caso in esame.
L' idoneità degli elementi in parola ad escludere il collegamento tra i due contratti appare evidente: in particolare il diritto di recesso dai contratti assicurativi ne rende l' esercizio privo di qualsiasi conseguenza in ordine alle condizioni economiche del finanziamento pattuite tra le parti, mentre la facoltatività della garanzia assicurativa la rende autonoma rispetto all' erogazione del credito ed infine il fatto che l'assicurato coincida con il beneficiario, comporta che l' eventuale indennizzo spetta a costui, con conseguente esclusione della funzione di copertura del credito ( cfr al riguardo Cass. n. 8806/2017, secondo cui le spese di assicurazione devono essere prese in considerazione al fine della determinazione del tasso d' interesse alla condizione che siano finalizzate ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito ).
A tanto si aggiunga che dall' esame del contenuto dei contratti di assicurazione emergono ulteriori circostanze sintomatiche dell' assenza di connessione tra gli stessi ed il contratto di finanziamento, quali la diversa durata dei tre contratti , l' estraneità degli eventi garantiti (decesso, invalidità permanente totale a seguito di infortunio o malattia e di perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo) rispetto all' oggetto del contratto di finanziamento ed il mancato richiamo nelle polizze assicurative del contratto di mutuo.
Si deve dunque escludere – sulla scorta delle argomentazioni che precedono – che sussista un collegamento tra il contratto di finanziamento e quelli di assicurazione e conseguentemente che le spese inerenti ai secondi non possano essere conteggiate al fine di determinare l' importo sulla cui base calcolare gli interessi applicati in esecuzione del primo.
Ed il calcolo effettuato dalla ctu in sintonia con tale assunto ha evidenziato – come si è premesso – l' applicazione di un TEG pari al 15,96%, inferiore rispetto al tasso soglia del 16,425%, con conseguente esclusione della natura usuraria degli interessi ed ha anche escluso l' applicazione di interessi difformi da quelli pattuiti ( si legga la pag. 11 dell' elaborato peritale : “ ricorre il fenomeno anatocistico solo nel caso in cui gli interessi maturati alle singole scadenze siano maggiori degli interessi esigibili, ma questa ipotesi non riguarda quei finanziamenti, come il prestito in esame, in cui il rimborso è stato previsto secondo un piano di ammortamento standard tradizionale” e inoltre “ anche con riferimento agli interessi moratori non si ravvisa il fenomeno anatocistico in quanto detti interessi sono stati calcolati sul solo debito in linea capitale”).
Ed infine per completezza di indagine si rileva come il richiamo contenuto nell' atto di citazione all' utilizzazione da parte della del c d sistema di CP_1 ammortamento alla francese al fine di sostenere che nell' esecuzione del contratto di finanziamento siano stati applicati interessi illegittimi non possa essere condiviso, e tanto in forza del principio enunciato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 15130/2024), secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
La domanda deve quindi essere rigettata.
Deve a questo punto essere esaminata la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, diretta ad ottenere il pagamento da parte del Conti delle somme non versate in esecuzione del contratto di finanziamento, e cioè di quelle relative alle rate non onorate.
Si rileva al riguardo che l' esistenza del contratto di finanziamento è pacifica ed indiscussa, e l' attore non ha mai contestato di avere ricevuto la somma mutuata e nemmeno ha documentato di avere versato le somme richieste in via riconvenzionale dall' istituto bancario.
Trova applicazione il principio generale per cui il creditore che agisce per l' adempimento deve soltanto provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell' inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dalla prova del fatto estintivo dell' altrui pretesa (cfr ex aliis Cass SS UU n 13533 / 01).
Dalla trasposizione del principio in parola al caso che ci impegna si deduce che, mentre l' istituto bancario ha soddisfatto l' onere probatorio su di esso gravante attraverso la produzione del contratto di finanziamento e del documento di sintesi (da cui risulta l' importo totale finanziato , il numero delle rate , l' ammontare di ciascuna di esse , il tasso di interesse annuo ed il TEG ), il on Pt_1 ha dimostrato di avere provveduto al pagamento delle somme ex adverso pretese.
La domanda riconvenzionale viene quindi accolta e l' attore viene condannato a corrispondere alla convenuta l' importo di € 8.606,67, come accertato dalla ctu alla pag. 18.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti ai sensi dell' art 92 cpc, essendo stata risolta da una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervenuta nel corso del presente procedimento la questione relativa alla legittimità della utilizzazione nel contratto di mutuo del sistema di ammortamento c d alla francese, posta dall' attore a fondamento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti di , così decide: Parte_2 Controparte_1
rigetta la domanda, accoglie la riconvenzionale e per l' effetto condanna l' attore al pagamento dell' importo di € 8.606,67 in favore della convenuta, maggiorato di interessi nella misura legale a far data dal deposito della presente domanda;
spese interamente compensate tra le parti.
Larino, 14 maggio 2025
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 322/2023 promossa da:
c f ) , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio De Benedittis
ATTORE contro
( c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Zeroli
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 17.02.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi l' intestato Tribunale la , affermando di avere Controparte_1 concluso con tale istituto bancario - in data 05.04.2018 - un contratto di finanziamento ( n. 18975306 ) nella cui esecuzione erano stati applicati interessi di natura usurari con il sistema – vietato – dell' ammortamento alla francese, assistito da due polizze assicurative, di cui una dell' importo di € 1.239,84 (polizza MET Life) e l'altra di € 1.008,00 ( polizza Europe Personal Protection).
Sulla scorta dell' asserita nullità ai sensi dell' art 1815 cc delle pattuizioni sopra richiamate l' attore chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti domande: “ 1) accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso d'interesse corrispettivo del contratto di finanziamento per cui è causa, stipulato dall'attore con la soc. compass banca s.p.a., perché il t.a.e.g. rilevato alla stipula dello stesso contratto risulta superiore al tasso soglia rilevato nello stesso periodo ai sensi della l. 108/96 e ,per gli effetti, 2) dichiarare non dovuto alcun interesse per il finanziamento stipulato dall'attore con la soc. Compass ai sensi dell'art. 1815 c.c. e,per gli effetti, 3) CP_1 condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 7.295,08, quali interessi corrisposti fino all'ultima rata pagata;
4) accertare che, a causa della applicazione del piano di ammortamento “alla francese” al contratto di mutuo di cui è causa, il tasso di interesse pattuito contrattualmente (t.a.n.) non è stato rispettato dalla banca in conseguenza di un tasso effettivo applicato superiore e diverso, determinando, di fatto, un maggior esborso di interessi da parte della mutuataria e, per l'effetto, 5) dichiarare illegittimo, in violazione degli artt.821 e 1283 c.c., il sistema di calcolo “alla francese” in capitalizzazione composta del piano di ammortamento di rimborso rateale applicato al contratto di finanziamento, in conseguenza della applicazione della formula matematica dell'interesse composto per la determinazione della rata e della conseguente capitalizzazione degli interessi;
6) dichiarare nulla, ai sensi degli artt.1418,1346,1419,2°comma,e 1284 c.c. 117 4° comma tub, per indeterminatezza, in conseguenza della applicazione del tasso ultra-legale, la clausola relativa alla pattuizione del saggio di interessi del suddetto contratto di finanziamento; 7) dichiarare che, a causa della indeterminatezza della clausola di previsione degli interessi di cui al punto 3) per effetto della applicazione del tasso ultra-legale, è dovuto alla convenuta il solo tasso di cui all'art 117 7° comma t.u.b e, per l'effetto;8) condannare la convenuta alla percezione del solo tasso previsto ai sensi dell' art 117 7° co tub, calcolato in capitalizzazione semplice, in luogo di quello contrattuale indeterminato , per tutto l'ammortamento delle rate e, per gli effetti, 9) condannare la convenuta a rimborsare in favore dell'attore la complessiva somma di € 7.171,86 ,fino all'ultima rata pagata e accertata del piano di ammortamento, quale differenza degli interessi pagati in più sino alla concorrenza del tasso legale ovvero quello di cui all'art 117 7° comma t.u.b., per effetto della applicazione dell'ammortamento “alla francese” in capitalizzazione composta al contratto di finanziamento di cui è causa, riconoscendo, quindi, alla banca la percezione del solo tasso di cui all'art 117 7° comma t.u.b. , calcolato in capitalizzazione semplice, in luogo di quello contrattuale indeterminato;
10) condannare la convenuta al pagamento degli interessi legali dalla domanda sulle somme in restituzione di cui al punto 9); 11) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa , oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge”.
Si costituiva in giudizio la , con comparsa di costituzione e di Controparte_1 risposta in cui affermava di essere comportata correttamente nell' esecuzione del contratto di finanziamento concluso con l' attore e di non avere quindi applicato interessi di natura usuraria e comunque illegittima e nemmeno di avere violato la normativa in tema di trasparenza bancaria, aggiungeva che il costo delle polizze assicurative – non avendo queste natura obbligatoria – non rilevava ai fini del calcolo del TAEG e che in ogni caso la domanda non era adeguatamente provata, non avendo l' attore “ curato di dedurre specificamente quali somme ed in quali date abbia eventualmente pagato di volta in volta a titolo di interessi usurari”. Sulla base delle argomentazioni appena sintetizzate la Controparte_1 chiedeva in via principale il rigetto della domanda, in via riconvenzionale la condanna dell' attore “ al pagamento della somma di € 11.758,94.-, oltre a ulteriori interessi convenzionali come da contratto con decorrenza dall'12 maggio 2023, rendendosi tale soma dovuta a fronte della morosità maturata a carico del Signor nel rimborso di quanto dovuto a fronte del contratto di Parte_1 finanziamento n. 18975306”, ed in via subordinata ed in caso di accoglimento della domanda “l' accertamento della intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento per morosità del Signor el versamento delle rate mensili e Pt_1 conseguentemente condannare l'attore al pagamento, in favore di
[...]
della differenza tra quanto richiesto in atto di citazione e quanto CP_1 dovuto a fronte della decadenza dal beneficio del termine”.
Il procedimento veniva istruito attraverso una ctu contabile espletata dalla dott ssa , di cui lo scrivente giudice ritiene di dovere condividere Persona_1 metodo d' indagine e conclusioni, in quanto in linea con i principi generale della materia ed immuni da vizi logici .
In primis va rilevato che la dott ssa ha evidenziato l' efficacia del contratto Per_1 stipulato tra le parti sotto il profilo della pattuizione relativa agli interessi ( si veda la pag. 9 dell' elaborato peritale : “ Dall'analisi svolta non sono emersi elementi tali da poter affermare che dal punto di vista tecnico la convenzione non sia efficace sotto il profilo della validità della clausola relativa alla pattuizione del tasso di interessi, risultando tra l'altro quest'ultima precisa e non generica, trattandosi di prestito a tasso fisso ed essendo indicati nel contratto il tasso di interesse annuo nominale, nonché il TAEG del prestito con l'indicazione degli oneri inclusi nel calcolo di quest'ultimo indicatore rappresentativo, secondo la normativa sulla trasparenza, del costo effettivo del finanziamento in termini percentuali su base annua”).
L' indagine circa l' eventuale applicazione di interessi di natura usuraria è stata sviluppata secondo due diverse ipotesi : nella prima la consulente non ha preso in considerazione le somme versate dal Conti a titolo di corrispettivo per le polizze assicurative, mentre nella seconda le somme in questione sono state considerate spese concorrenti a determinare l' importo complessivo sulla cui base calcolare l' interesse applicato dalla CP_1
Nell' effettuare il calcolo in base alla prima ipotesi la ctu ha accertato un TEG pari al 15,96%, inferiore rispetto al tasso soglia del 16,425%, rilevato per la categoria di credito prestito personale, ai sensi della L. 108/96 e successive modifiche, con conseguente esclusione della natura usuraria degli interessi. Invece il secondo calcolo – che ha tenuto conto delle spese sostenute dall'attore per le due polizze assicurative collegate al finanziamento – ha evidenziato l' applicazione di un TEG nella misura del 18,32%, quindi superiore al tasso soglia del 16,425%, rilevato per la categoria di credito Prestito personale, ai sensi della L. 108/96 e successive modifiche.
Risulta quindi di rilievo decisivo accertare se i corrispettivi versato dal a Pt_1 fronte delle coperture assicurative debbano o meno essere presi in considerazione al fine della determinazione del totale degli oneri sulla cui base quantificare l' interesse applicato al rapporto contrattuale per cui è causa.
Va richiamato sul punto l' ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le spese di assicurazione concorrono a determinare l' importo utile al fine del calcolo degli interessi in tutti i casi in cui vi sia un collegamento tra le suddette spese e l'erogazione del finanziamento, che è presunto nel caso di contestualità tra la conclusione del contratto di assicurazione e quello di finanziamento, con la precisazione che tale presunzione non esaurisce comunque la valutazione discrezionale del giudice in ordine alla natura del contratto e alla sua causa ( cfr ex aliis e recentemente Cass III n. 17187/2023 ).
L' indagine quindi deve necessariamente spostarsi sul contenuto del contratto di assicurazione e sulla relazione tra lo stesso ed il contratto di finanziamento.
Quest' ultimo risulta sottoscritto in data 05.04.2018 , così come entrambe le polizze assicurative.
Si deve quindi presumere che – attesa la contestualità della conclusione del contratto di finanziamento e di quelli assicurativi – gli stessi siano collegati.
Occorre conseguentemente accertare – in linea con il principio sopra enunciato
– se sussistano nel caso di specie degli elementi da cui possa dedursi l' assenza di collegamento tra i contratti.
Va rilevato che parte convenuta ha sottoposto all' attenzione del Tribunale una serie di elementi che – secondo l' orientamento giurisprudenziale dominante – sono sintomatici dell' assenza di collegamento tra il contratto di finanziamento e quello assicurativo, quali la mancata parametrazione dell'indennizzo al debito residuo, il fatto che il beneficiario delle polizze sia l' attore e non esso intermediario finanziatore ( cfr Cass. n. 9298/2018), la facoltatività della polizze ed infine la facoltà di recesso in esse prevista in favore dell' assicurato.
Ed in effetti la sussistenza degli elementi di cui sopra risulta dalla lettura dei contratti: in particolare la facoltà di recesso è prevista dall'art. 9 delle condizioni generali di polizza MetLife e dall' art 13 delle condizioni generali di polizza Europ Assistance, mentre la natura facoltativa delle polizze risulta – per quanto concerne quella Metlife – dalla pag. 1 del modulo di adesione e, più in generale e per entrambe, dal fatto che la stipula delle polizze assicurative è obbligatoria ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950 solo nel caso di finanziamento con cessione di quota dello stipendio, ipotesi che non ricorre nel caso in esame.
L' idoneità degli elementi in parola ad escludere il collegamento tra i due contratti appare evidente: in particolare il diritto di recesso dai contratti assicurativi ne rende l' esercizio privo di qualsiasi conseguenza in ordine alle condizioni economiche del finanziamento pattuite tra le parti, mentre la facoltatività della garanzia assicurativa la rende autonoma rispetto all' erogazione del credito ed infine il fatto che l'assicurato coincida con il beneficiario, comporta che l' eventuale indennizzo spetta a costui, con conseguente esclusione della funzione di copertura del credito ( cfr al riguardo Cass. n. 8806/2017, secondo cui le spese di assicurazione devono essere prese in considerazione al fine della determinazione del tasso d' interesse alla condizione che siano finalizzate ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito ).
A tanto si aggiunga che dall' esame del contenuto dei contratti di assicurazione emergono ulteriori circostanze sintomatiche dell' assenza di connessione tra gli stessi ed il contratto di finanziamento, quali la diversa durata dei tre contratti , l' estraneità degli eventi garantiti (decesso, invalidità permanente totale a seguito di infortunio o malattia e di perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo) rispetto all' oggetto del contratto di finanziamento ed il mancato richiamo nelle polizze assicurative del contratto di mutuo.
Si deve dunque escludere – sulla scorta delle argomentazioni che precedono – che sussista un collegamento tra il contratto di finanziamento e quelli di assicurazione e conseguentemente che le spese inerenti ai secondi non possano essere conteggiate al fine di determinare l' importo sulla cui base calcolare gli interessi applicati in esecuzione del primo.
Ed il calcolo effettuato dalla ctu in sintonia con tale assunto ha evidenziato – come si è premesso – l' applicazione di un TEG pari al 15,96%, inferiore rispetto al tasso soglia del 16,425%, con conseguente esclusione della natura usuraria degli interessi ed ha anche escluso l' applicazione di interessi difformi da quelli pattuiti ( si legga la pag. 11 dell' elaborato peritale : “ ricorre il fenomeno anatocistico solo nel caso in cui gli interessi maturati alle singole scadenze siano maggiori degli interessi esigibili, ma questa ipotesi non riguarda quei finanziamenti, come il prestito in esame, in cui il rimborso è stato previsto secondo un piano di ammortamento standard tradizionale” e inoltre “ anche con riferimento agli interessi moratori non si ravvisa il fenomeno anatocistico in quanto detti interessi sono stati calcolati sul solo debito in linea capitale”).
Ed infine per completezza di indagine si rileva come il richiamo contenuto nell' atto di citazione all' utilizzazione da parte della del c d sistema di CP_1 ammortamento alla francese al fine di sostenere che nell' esecuzione del contratto di finanziamento siano stati applicati interessi illegittimi non possa essere condiviso, e tanto in forza del principio enunciato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 15130/2024), secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
La domanda deve quindi essere rigettata.
Deve a questo punto essere esaminata la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, diretta ad ottenere il pagamento da parte del Conti delle somme non versate in esecuzione del contratto di finanziamento, e cioè di quelle relative alle rate non onorate.
Si rileva al riguardo che l' esistenza del contratto di finanziamento è pacifica ed indiscussa, e l' attore non ha mai contestato di avere ricevuto la somma mutuata e nemmeno ha documentato di avere versato le somme richieste in via riconvenzionale dall' istituto bancario.
Trova applicazione il principio generale per cui il creditore che agisce per l' adempimento deve soltanto provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell' inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dalla prova del fatto estintivo dell' altrui pretesa (cfr ex aliis Cass SS UU n 13533 / 01).
Dalla trasposizione del principio in parola al caso che ci impegna si deduce che, mentre l' istituto bancario ha soddisfatto l' onere probatorio su di esso gravante attraverso la produzione del contratto di finanziamento e del documento di sintesi (da cui risulta l' importo totale finanziato , il numero delle rate , l' ammontare di ciascuna di esse , il tasso di interesse annuo ed il TEG ), il on Pt_1 ha dimostrato di avere provveduto al pagamento delle somme ex adverso pretese.
La domanda riconvenzionale viene quindi accolta e l' attore viene condannato a corrispondere alla convenuta l' importo di € 8.606,67, come accertato dalla ctu alla pag. 18.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti ai sensi dell' art 92 cpc, essendo stata risolta da una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervenuta nel corso del presente procedimento la questione relativa alla legittimità della utilizzazione nel contratto di mutuo del sistema di ammortamento c d alla francese, posta dall' attore a fondamento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti di , così decide: Parte_2 Controparte_1
rigetta la domanda, accoglie la riconvenzionale e per l' effetto condanna l' attore al pagamento dell' importo di € 8.606,67 in favore della convenuta, maggiorato di interessi nella misura legale a far data dal deposito della presente domanda;
spese interamente compensate tra le parti.
Larino, 14 maggio 2025
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis