CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 735/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1524/2019 depositato il 04/03/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - IO - Siracusa
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 55/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 10/01/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150012248650 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150012248650 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150012248650 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in data 11 dicembre 2015 e depositato il 14 dicembre 2015, la società
Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 29820150012248650, relativa a IRPEF-ALTRO 2012 e IRAP 2012, per l'importo complessivo di euro 14.936,30, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n.
633/1972.
Si costituiva la IO Sicilia S.p.A., con chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate
– Direzione Provinciale di Siracusa, che si costituiva resistendo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa – Sezione VI – con sentenza n. 55/06/2019, depositata il 10 gennaio 2019, dichiarava inammissibile il ricorso per tardività, rilevata d'ufficio, e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente, insistendo per l'esame delle questioni di merito. Si costituivano l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle -R, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese;
l'ADER ribadiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze di merito.
MOTIVI DELLA DECISONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado ha correttamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, con motivazione puntuale e conforme al dato normativo e ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il giudice di prime cure ha accertato che la cartella di pagamento impugnata era stata ricevuta in data 9 ottobre 2015, con conseguente decorrenza del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, termine che scadeva in data 9 dicembre 2015.
È stato correttamente chiarito che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla ricezione dell'atto e che la disciplina di cui all'art. 155, comma 5, c.p.c. opera esclusivamente con riferimento alla scadenza del termine e non alla sua decorrenza.
Il ricorso, spedito in data 11 dicembre 2015 e depositato il 14 dicembre 2015, risulta pertanto tardivo.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la tardività del ricorso tributario costituisce questione preliminare ed assorbente, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, e preclude l'esame di ogni questione di merito, determinando la definitività dell'atto impugnato (Cass. n. 5154/2015; Cass. n. 11394/2015; Cass. n. 5164/2017).
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e che l'appello, volto a sollecitare un riesame del merito della pretesa tributaria, risulta giuridicamente infondato. Quanto alla posizione dell'Agenzia delle -R, va ribadita la carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze afferenti il merito della pretesa tributaria, atteso che la titolarità del credito spetta all'Ente impositore, mentre all'Agente della
IO compete esclusivamente l'attività esecutiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione staccata di
Siracusa – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
Ricorrente_1da :
— rigetta l'appello;
— conferma integralmente la sentenza n. 55/06/2019 della Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa – Sezione VI – depositata il 10 gennaio 2019;
— condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, che liquida in € 1.000,00, oltre CPA e IVA se dovute;
— condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle -R (già IO Sicilia S.p.A.), che liquida in €
1.000,00, oltre CPA e IVA se dovute.
Così deciso in Siracusa, il 2 dicembre 2024
Il Presidente est.
IO IA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1524/2019 depositato il 04/03/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - IO - Siracusa
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 55/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 10/01/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150012248650 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150012248650 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150012248650 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in data 11 dicembre 2015 e depositato il 14 dicembre 2015, la società
Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 29820150012248650, relativa a IRPEF-ALTRO 2012 e IRAP 2012, per l'importo complessivo di euro 14.936,30, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n.
633/1972.
Si costituiva la IO Sicilia S.p.A., con chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate
– Direzione Provinciale di Siracusa, che si costituiva resistendo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa – Sezione VI – con sentenza n. 55/06/2019, depositata il 10 gennaio 2019, dichiarava inammissibile il ricorso per tardività, rilevata d'ufficio, e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente, insistendo per l'esame delle questioni di merito. Si costituivano l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle -R, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese;
l'ADER ribadiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze di merito.
MOTIVI DELLA DECISONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado ha correttamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, con motivazione puntuale e conforme al dato normativo e ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il giudice di prime cure ha accertato che la cartella di pagamento impugnata era stata ricevuta in data 9 ottobre 2015, con conseguente decorrenza del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, termine che scadeva in data 9 dicembre 2015.
È stato correttamente chiarito che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla ricezione dell'atto e che la disciplina di cui all'art. 155, comma 5, c.p.c. opera esclusivamente con riferimento alla scadenza del termine e non alla sua decorrenza.
Il ricorso, spedito in data 11 dicembre 2015 e depositato il 14 dicembre 2015, risulta pertanto tardivo.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la tardività del ricorso tributario costituisce questione preliminare ed assorbente, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, e preclude l'esame di ogni questione di merito, determinando la definitività dell'atto impugnato (Cass. n. 5154/2015; Cass. n. 11394/2015; Cass. n. 5164/2017).
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e che l'appello, volto a sollecitare un riesame del merito della pretesa tributaria, risulta giuridicamente infondato. Quanto alla posizione dell'Agenzia delle -R, va ribadita la carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze afferenti il merito della pretesa tributaria, atteso che la titolarità del credito spetta all'Ente impositore, mentre all'Agente della
IO compete esclusivamente l'attività esecutiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione staccata di
Siracusa – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
Ricorrente_1da :
— rigetta l'appello;
— conferma integralmente la sentenza n. 55/06/2019 della Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa – Sezione VI – depositata il 10 gennaio 2019;
— condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, che liquida in € 1.000,00, oltre CPA e IVA se dovute;
— condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle -R (già IO Sicilia S.p.A.), che liquida in €
1.000,00, oltre CPA e IVA se dovute.
Così deciso in Siracusa, il 2 dicembre 2024
Il Presidente est.
IO IA