TAR Bari, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 352
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del silenzio per violazione dei termini procedurali

    Il Tribunale ha accertato l'inadempimento delle Amministrazioni, evidenziando il superamento dei termini perentori previsti per l'espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e per l'adozione del provvedimento finale di VIA. Ha sottolineato che le disfunzioni organizzative interne non possono giustificare il ritardo.

  • Accolto
    Obbligo di conclusione del procedimento

    Il Tribunale, accertata l'illegittimità del silenzio, ordina alle Amministrazioni resistenti di provvedere nei sensi e nei termini indicati in motivazione, fissando un termine perentorio per la Commissione tecnica PNRR-PNIEC e per gli altri organi ministeriali coinvolti.

  • Accolto
    Istanza di nomina commissario ad acta

    La nomina del commissario ad acta è disposta in via provvisoria e avverrà su istanza di parte qualora, dopo il termine fissato per la conclusione del procedimento, si protragga l'inadempimento delle Amministrazioni.

  • Accolto
    Diritto al rimborso degli oneri istruttori per mancato rispetto dei termini

    Il Tribunale ha riconosciuto il diritto al rimborso, in quanto conseguenza diretta e automatica dello spirare dei termini perentori previsti per la conclusione del procedimento. Ha condannato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al rimborso, previa verifica dell'importo originariamente versato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 352
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 352
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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