Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00352/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00355/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2025, proposto da:
- EN EN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dagli avvocati Massimiliano Rosignoli, Mario Bucello e Simona Emanuela Anna Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- Ministero della cultura;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
nei confronti
- Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e, ove occorrer possa, anche di quello del Ministero della cultura, rispetto all’istanza di VIA presentata dalla ricorrente per un progetto di impianto eolico denominato “Conca d'Oro”, da realizzare nei Comuni di Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri e Deliceto, per una potenza complessiva di 48 MW, istanza cui è stato attribuito il codice ID_VIP: 11292;
per la condanna
del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e, ove occorrer possa, anche del Ministero della cultura, a concludere il procedimento di cui alla precedente lettera entro un breve termine perentorio;
per la nomina
di un commissario ad acta cui la ricorrente potrà rivolgersi in caso di perdurante inerzia delle Amministrazioni;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente a ottenere il rimborso della metà degli oneri istruttori corrisposti per l’istanza di VIA di cui supra e conseguentemente per la condanna del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al rimborso della somma di 14.360,32 € (in lettere quattordicimila-trecentosessanta/32 euro).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. LO TE e uditi per le parti i difensori l'avvocato Nicola Gambino, su delega dell'avvocato Simona Viola, per la ricorrente, e l'avvocato dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. EN EN s.r.l. (di seguito anche Società) ha agito per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) a fronte dell’istanza avanzata in data 28 marzo 2024, concernente il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale – di seguito anche TUA), per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico, denominato “Conca d’Oro”, della potenza nominale pari a 48 MW, da realizzarsi nei territori comunali di Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri e Deliceto, tutti quanti ricadenti in Provincia di Foggia.
1.1. I passaggi procedimentali all’esito dei quali si sarebbe determinata l’inerzia per cui è causa sono stati così esposti dalla ricorrente:
i) in data 28 marzo 2024, la Società ha trasmesso, al MASE, l’istanza di avvio del procedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del TUA, mentre in data 15 aprile 2024, la stessa Società ha trasmesso, alla Regione Puglia, l’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003;
ii) in data 24 maggio 2024, l’Amministrazione centrale ha dichiarato la procedibilità dell’istanza, dando contestualmente avvio alla consultazione del pubblico per una durata di 30 giorni; l’avviso pubblico segnalava:
a) che il progetto è affidato alla valutazione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all’art. 8, comma 2- bis , del TUA;
b) che il termine di conclusione del procedimento è stabilito dal combinato disposto degli articoli 24, 25 e 8, comma 2- bis , del TUA;
c) che la Società ha corrisposto l’onere istruttorio all’uopo previsto;
iii) con nota del 25 luglio 2024 n. 21699-P, il Ministero della cultura ha indicato la necessità di acquisire ulteriori elaborati tecnici per poter esprimere il proprio parere tecnico e ha dunque trasmesso “al MASE, per il seguito di competenza, la (…) richiesta di integrazioni, chiedendo a [quel] Ministero di fissare un termine per la presentazione degli elaborati da parte della Società” ;
iv) in data 29 ottobre 2024 sono state riversate nel procedimento le integrazioni richieste e circa un mese più tardi il Ministero dell’ambiente ha disposto una nuova consultazione pubblica, della durata di quindici giorni;
v) in data 20 febbraio 2025, la Società ha diffidato il MASE a concludere il procedimento e a rimborsare, ai sensi dell’art. 25, comma 2- ter , del TUA, la metà degli oneri istruttori versati.
1.2. Atteso quanto sopra, con il ricorso in epigrafe, la EN EN s.r.l. ha agito in giudizio per reagire all’ingiustificata stasi del procedimento di VIA, deducendo che allo stato perdura l’inerzia, in particolare, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC la quale – nonostante il decorso dei termini previsti dalla normativa di riferimento – non si è ancora espressa.
1.3. Per quanto dedotto in fatto, la Società ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio lamentando: violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 20 della l. n. 241/1990, degli artt. 5, 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 (TUA) nonché dell’art. 1 della direttiva 2011/92/UE. Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l’obbligo del MASE di concludere il procedimento di VIA, con la contestuale nomina, per l’ipotesi di perdurante silenzio, di un commissario ad acta cui la ricorrente potrà rivolgersi in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
2. Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero della cultura (MIC) che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, la quale non ha inteso produrre documenti né memorie difensive.
3. All’udienza del 10 febbraio 2026, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Innanzitutto, come si è già avuto modo di affermare in precedenti pronunce di questa Sezione ( cfr., ex multis, sentt. n. 1063/2025 e n. 1356/2025), va subito chiarito che tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ( cfr. art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006) e che le norme in materia ambientale “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali” (art. 3- bis del citato d.lgs. n. 152/2006). Ciò non può essere scalfito, peraltro, neppure dalla sussistenza di “criteri di priorità” nella gestione e trattazione dei diversi progetti presentati, tenuto anche conto che, lo stesso legislatore, con la novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei cd. “progetti prioritari” (d.l. n. 153/2024, conv. dalla l. n. 191/2024), ha precisato come tale nuova disciplina non pregiudichi “il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1- ter , d.lgs. n. 152/2006). Si osserva, peraltro, che l’esistenza di un cospicuo numero di istanze sottoposte all’esame dei competenti uffici non può assumere rilievo posto che ‹‹ così come “non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione” (art. 10-bis, ultimo periodo, legge n. 241 del 1990), allo stesso modo non possono essere addotti tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva di un procedimento eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici, potendo queste assumere un qualche rilievo solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale in capo al singolo funzionario o dirigente›› (Cons. Stato n. 9791/2024) .
5. Aggiungasi che in relazione al rilascio del provvedimento VIA, l’art. 25, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006 (applicabile nel procedimento per cui è causa) prevede la seguente scansione temporale: espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’art. 24 e comunque entro 130 dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23; nei successivi 30 giorni il direttore generale del Ministero della transizione ecologica (oggi MASE, cioè Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura (MIC) entro il termine di 20 giorni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma, 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021. Ciò detto, deve pure evidenziarsi che il “concerto” con il MIC si inserisce in una fase successiva rispetto alla stasi procedurale qui censurata, posto che nel presente contenzioso si lamenta innanzitutto la mancata determinazione da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (quale atto presupposto del provvedimento finale di VIA, il quale, a sua volta “intercetta” anche l’intervento del MIC).
Posta tale cornice normativa, non può quindi residuare alcun dubbio sul fatto che l’Amministrazione sia incorsa certamente in un’ipotesi di inerzia censurabile, atteso che:
- il 23 maggio 2024, la Direzione generale valutazioni ambientali del MASE ha comunicato la procedibilità dell’istanza, con annessa pubblicazione del progetto sul sito web dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 24 del TUA, dando così avvio alla fase di consultazione pubblica;
- il 7 novembre 2024, dopo l’acquisizione al procedimento delle integrazioni richieste, è stata rinnovata la consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del TUA, dalla quale hanno iniziato a decorrere i 15 giorni per la presentazione delle osservazioni e per la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni, quindi gli ulteriori 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente;
- i termini di 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione e di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione di progetto ( cfr. art. 25, comma 2- bis , del TUA) sono ampiamente decorsi senza che vi sia stata l’espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC così integrandosi e perpetuandosi la stasi procedurale per cui è causa.
6. Da tali presupposti fattuali deriva, oltre all’obbligo di conclusione del procedimento di VIA, anche il connesso obbligo restitutorio gravante sull’Amministrazione statale, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 25, comma 2- ter , del d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale: “Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica [oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica] ” . La ricorrente ha dichiarato di aver corrisposto gli oneri istruttori nella misura di € 28.720,65 con bonifico bancario del 20 marzo 2024, di cui è stata anche versata in atti la relativa copia contabile. Risulta pertanto evidente che, a fronte dello spirare del termine perentorio previsto dal comma 2- bis ( “comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23”), va riconosciuto, quale conseguenza diretta e automatica, il rimborso reclamato dalla ricorrente. L’art. 25, comma 2- ter del TUA introduce, infatti, una speciale figura di indennizzo per ritardo procedimentale di cui all’articolo 2- bis , comma 1- bis , della l. n. 241/1990 e prevede che il rimborso avvenga “mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica” ( cfr. , in termini, T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 527/2025).
7. In conclusione, i termini procedimentali di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 non sono stati rispettati, pertanto, il ricorso va accolto e le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, devono determinarsi sull’istanza della Società ricorrente. In particolare, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC del MASE deve predisporre – senza vincolo di contenuto – lo schema di provvedimento di VIA entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza; inoltre, gli altri Organi del Ministero della cultura e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica coinvolti – in successione – nel procedimento di VIA in questione devono esprimersi nei termini procedimentali di cui all’art. 25, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006.
Sussistono, inoltre, i presupposti per condannare il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica anche al rimborso del 50% degli oneri istruttori corrisposti, previa verifica dell’importo versato originariamente dalla Società.
La nomina del commissario ad acta avverrà – ad istanza di parte – nell’eventualità in cui, dopo il predetto termine, si protragga l’inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- accerta l’illegittimità del silenzio;
- ordina alle Amministrazioni resistenti di provvedere nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna, ex art. 25, comma 2- ter , del d.lgs. n. 152/2006, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al rimborso del 50% degli oneri istruttori corrisposti, previa verifica dell’importo versato originariamente dalla Società;
- condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IA PA, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
LO TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO TE | IA PA |
IL SEGRETARIO