Articolo 5 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38
Articolo 4Articolo 6
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23 marzo 2001
Art. 5. (Tutela delle popolazioni germanofone
della Val Canale) 1. Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482 , e dei principi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Nota all'art. 5:
- Per l'argomento della legge 15 dicembre 1999, vedasi in note all'art. 1.
Entrata in vigore il 23 marzo 2001
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