Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/04/2026, n. 7698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7698 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07698/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09132/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9132 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Galati, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Castani, 195, presso lo studio del difensore e con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ater - Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Montellanico, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l'annullamento
del decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica (d.p.r. 30 Dicembre 1972, n. 1035, art. 18 in combinato disposto con art. 11, comma 12, l.r. 6 agosto 1999, n. 12, art. 15) numero protocollo 3-OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data 11.07.2024, con il quale il direttore generale disponeva: “il rilascio immediato dell’alloggio di cui in premessa, libero e vuoto di cose e persone, anche interposte”;
nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ater del Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il cons. NA IA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con ricorso notificato il 24 luglio 2024 (dep. 5/9) -OMISSIS- ha impugnato il decreto con cui l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comune di Roma ha ordinato il rilascio dell’alloggio occupato dalla ricorrente.
Avverso il predetto provvedimento, premesso di avere i requisiti per il subentro, la ricorrente ha articolato il seguente motivo di doglianza:
“Violazione dell’art. 14, comma 1, lett. b) del Regolamento della Regione Lazio n. 2/2000, nonché dell’art. 11 della L.R. 12/1999 per eccesso di potere, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e di motivazione, illogicità manifesta”: in quanto la ricorrente avrebbe i requisiti per ottenere l’assegnazione dell’alloggio anche mediante subentro alla precedente assegnataria e lo sgombero non sarebbe assistito da alcuna motivazione.
Il 10 aprile 2026 si è costituita l’Ater che ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
Alla pubblica udienza del 14 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
TT
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza 20 luglio 2021, n. 20761, “la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267)” (cfr. anche Cass. civ., sez. un., 15 gennaio 2021, n. 621 e più di recente, Cass., Sez. un., 26.12.2024, n. 34502).
2.1 Il suddetto orientamento è stato altresì condiviso dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2024, n. 3267, nonché sez. V, 18 luglio 2022, n. 6103 e 1° febbraio 2022, n. 684, in cui si dà atto delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto), oltreché dalla Sezione (cfr., tra le tante, le sentenze 13 marzo 2026 n. 4769; 21 marzo 2025, n. 5865; 21 gennaio 2025, n. 1092; 20 dicembre 2024, n. 23203; 29 luglio 2024, n. 15423; 15 luglio 2024, n. 14334; 5 febbraio 2024, n. 2121; 9 novembre 2023, n. 16646; 20 ottobre 2023, n. 15507; 17 ottobre 2023, n. 15329).
2.2. La vicenda si colloca comunque al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l’occupante abbia partecipato come titolare di un interesse legittimo pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria (cfr. ex multis , tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2025, n. 2143).
2.3 E’ al riguardo indifferente quale sia “il titolo più o meno plausibilmente opposto in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze, sanatoria), contrapponendosi all’atto amministrativo un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio” (così Cons. Stato n. 6103/22 cit.; cfr. sul punto anche Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2022, n. 3499 e giur. ivi richiamata).
2.4. In definitiva, l’odierna ricorrente si oppone al rilascio, contestando il diritto dell’amministrazione di agire esecutivamente, cui, a sua volta, in quanto occupante senza titolo, contrappone un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio.
3. Per tali ragioni, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale il ricorso potrà essere riproposto alle condizioni e nel rispetto dei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
4. Le spese di lite possono essere compensate in ragione del carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali in materia di giurisdizione, registratesi in passato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI LB di NE, Presidente
NA IA LE, Consigliere, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NA IA LE | RI LB di NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.