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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/11/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RPD
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 1582/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. FA MURDACA
Ricorrente contro
Controparte_1 AT NU e
[...] Controparte_2
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 5.5.2023, Parte_1
adiva in giudizio il , chiedendo la condanna dello
[...] Controparte_1 stesso al pagamento della somma lorda di euro 4.040,22,84 oltre interessi legali;
in particolare sosteneva di avere svolto negli anni scolastici indicati in atti introduttivi mansioni di docente supplente in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, senza percepire l'indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 denominata “retribuzione professionale docenti”;
- che si costituiva il per il tramite di funzionari, contestando la fondatezza della CP_1 pretesa attorea e chiedendo la reiezione del ricorso;
- che, dopo una lunga serie di differimenti, il nuovo giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione ed alla trattazione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea sono pacifiche: in particolare, emerge documentalmente che la ricorrente abbia svolto negli anni de quibus
(aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022) attività di insegnante supplente nei periodi indicati in atto introduttivo, senza percepire l'indennità richiesta nel presente giudizio e svolgendo mansioni analoghe a quelle delle colleghe a tempo determinato e/o indeterminato.
1 Ciò detto in punto fatto, ritiene questo Tribunale di dover aderire all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (vds. Cass. Sez. L -,
Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti"
a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “una volta escluse… significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, deve ritenersi che l'attrice avesse diritto a percepire l'indennità de qua, anche se docente titolare di supplenze saltuarie e brevi.
Ciò detto in punto an, in punto quantum, non sussistendo alcun elemento per ritenere l'erroneità dei conteggi allegati agli atti introduttivi ed il mancato rispetto dei principi di cui
2 sopra e delle disposizioni dei contratti collettivi applicabili, il ricorso può trovare integrale accoglimento, anche in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'onerato.
In conclusione, quindi, il dovrà essere condannato al Controparte_1 pagamento della somma di euro 4.040,22 lordi in favore di , oltre Parte_1 interessi dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, e possono essere liquidate come in dispositivo, in misura pari ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (da euro
1.100,00 ad euro 5.200,00), stante la serialità della causa, senza tener conto della fase istruttoria, ma operato l'aumento per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento del ricorso, condanna il al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma lorda di euro 4.040,22 oltre interessi legali Parte_1 dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b) condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.339,00 per compensi, oltre
15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione delle medesime in favore dell'avv.
FA UR dichiaratosi antistatario.
(Così deciso in Aosta/Locri il 21/11/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
3
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RPD
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 1582/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. FA MURDACA
Ricorrente contro
Controparte_1 AT NU e
[...] Controparte_2
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 5.5.2023, Parte_1
adiva in giudizio il , chiedendo la condanna dello
[...] Controparte_1 stesso al pagamento della somma lorda di euro 4.040,22,84 oltre interessi legali;
in particolare sosteneva di avere svolto negli anni scolastici indicati in atti introduttivi mansioni di docente supplente in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, senza percepire l'indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 denominata “retribuzione professionale docenti”;
- che si costituiva il per il tramite di funzionari, contestando la fondatezza della CP_1 pretesa attorea e chiedendo la reiezione del ricorso;
- che, dopo una lunga serie di differimenti, il nuovo giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione ed alla trattazione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea sono pacifiche: in particolare, emerge documentalmente che la ricorrente abbia svolto negli anni de quibus
(aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022) attività di insegnante supplente nei periodi indicati in atto introduttivo, senza percepire l'indennità richiesta nel presente giudizio e svolgendo mansioni analoghe a quelle delle colleghe a tempo determinato e/o indeterminato.
1 Ciò detto in punto fatto, ritiene questo Tribunale di dover aderire all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (vds. Cass. Sez. L -,
Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti"
a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “una volta escluse… significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, deve ritenersi che l'attrice avesse diritto a percepire l'indennità de qua, anche se docente titolare di supplenze saltuarie e brevi.
Ciò detto in punto an, in punto quantum, non sussistendo alcun elemento per ritenere l'erroneità dei conteggi allegati agli atti introduttivi ed il mancato rispetto dei principi di cui
2 sopra e delle disposizioni dei contratti collettivi applicabili, il ricorso può trovare integrale accoglimento, anche in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'onerato.
In conclusione, quindi, il dovrà essere condannato al Controparte_1 pagamento della somma di euro 4.040,22 lordi in favore di , oltre Parte_1 interessi dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, e possono essere liquidate come in dispositivo, in misura pari ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (da euro
1.100,00 ad euro 5.200,00), stante la serialità della causa, senza tener conto della fase istruttoria, ma operato l'aumento per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento del ricorso, condanna il al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma lorda di euro 4.040,22 oltre interessi legali Parte_1 dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b) condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.339,00 per compensi, oltre
15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione delle medesime in favore dell'avv.
FA UR dichiaratosi antistatario.
(Così deciso in Aosta/Locri il 21/11/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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