Articolo 1 della Legge 3 giugno 2003, n. 150
Articolo 2
Versione
29 giugno 2003
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999.
Entrata in vigore il 29 giugno 2003