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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/12/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1282/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
19.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1282/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
(C.F. nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Luca Fortunato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), via Angelo Bargoni n. 8, come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
MA AL, RT RA e UE AR, come da procura generale alle liti a rogito
Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente Persona_1 domiciliati in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1 RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile alla pensione di inabilità civile, all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario come da domanda.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
All'udienza odierna, tenutasi in modalità di trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il c.t.u. non avrebbe tenuto conto della gravità del quadro patologico da cui risulterebbe affetta la parte ricorrente, contestando, in particolar modo, la discrepanza tra la bozza di relazione inviata alle parti e recante un accertamento di totale inabilità e la relazione definitiva depositata al fascicolo per ATPO, contenente, invece, una percentuale di invalidità del 95%.
Fatta questa premessa, le censure sono fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella fase di A.T.P., ha depositato in questa fase una relazione di chiarimenti, nella quale ha espresso il seguente giudizio: “RELAZIONE DI CHIARIMENTI
(come richiesto dal Giudice)
La scrivente si scusa per non aver tenuto conto, nella precedente relazione, del crollo vertebrale di
D3 e di aver valutato erroneamente il periziando.
Si chiede l'ammissione della presente relazione con la seguente CONCLUSIONE “Alla luce degli accertamenti medico-legali espletati, il sig. presenta le patologie sopra elencate Parte_1 che determinano riduzione della capacità lavorativa pari al 100%, allo stato, come all'epoca dell'istanza e successiva visita di accertamento (08/09/2023)”.”
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che è invalido al 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa. Parte_1
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Luca
Fortunato dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto accerta e dichiara che è invalido al Parte_1
100% dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di CP_1 Pt_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Luca Fortunato dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.;
Si comunichi.
Paola, 22.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1282/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
19.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1282/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
(C.F. nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Luca Fortunato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), via Angelo Bargoni n. 8, come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
MA AL, RT RA e UE AR, come da procura generale alle liti a rogito
Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente Persona_1 domiciliati in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1 RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile alla pensione di inabilità civile, all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario come da domanda.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
All'udienza odierna, tenutasi in modalità di trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il c.t.u. non avrebbe tenuto conto della gravità del quadro patologico da cui risulterebbe affetta la parte ricorrente, contestando, in particolar modo, la discrepanza tra la bozza di relazione inviata alle parti e recante un accertamento di totale inabilità e la relazione definitiva depositata al fascicolo per ATPO, contenente, invece, una percentuale di invalidità del 95%.
Fatta questa premessa, le censure sono fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella fase di A.T.P., ha depositato in questa fase una relazione di chiarimenti, nella quale ha espresso il seguente giudizio: “RELAZIONE DI CHIARIMENTI
(come richiesto dal Giudice)
La scrivente si scusa per non aver tenuto conto, nella precedente relazione, del crollo vertebrale di
D3 e di aver valutato erroneamente il periziando.
Si chiede l'ammissione della presente relazione con la seguente CONCLUSIONE “Alla luce degli accertamenti medico-legali espletati, il sig. presenta le patologie sopra elencate Parte_1 che determinano riduzione della capacità lavorativa pari al 100%, allo stato, come all'epoca dell'istanza e successiva visita di accertamento (08/09/2023)”.”
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che è invalido al 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa. Parte_1
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Luca
Fortunato dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto accerta e dichiara che è invalido al Parte_1
100% dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di CP_1 Pt_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Luca Fortunato dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.;
Si comunichi.
Paola, 22.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso