Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00705/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01682/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2025, proposto da Giuseppe Belpasso Florio, Alessandro Vella, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Vella, Giuseppe Belpasso Florio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 1899/2025 (R.G. n. 3055/2020) del Tribunale di Nocera Inferiore resa il 30.05.2025 e pubblicata 03/06/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa ON IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 13/10/2025 e depositato in data 25/10/2025) i ricorrenti hanno agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale sentenza il Comune di Scafati è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti avvocati dichiaratisi antistatari e liquidate “in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
I ricorrenti hanno evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
I ricorrenti hanno quindi concluso in ricorso chiedendo di accertare e dichiarare l’obbligo dell’amministrazione intimata ad ottemperare alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione e la condanna della stessa al pagamento spese ed onorari del presente giudizio oltre rimborso del contributo unificato, ordinando al Commissario ad acta di provvedere anche al pagamento delle spese di lite e del rimborso del C.U. in caso di mancata refusione dall’amministrazione resistente nel termine assegnato per l’esecuzione spontanea.
2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 24.03.2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, va detto che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:
- la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 17 ottobre 2025 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso);
- eseguita in data 3 giugno 2025 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione per mezzo dell’effettivo pagamento delle somme ivi contemplate.
5. Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere alla corresponsione in favore dei ricorrenti entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle somme indicate nella sentenza da ottemperare.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
Precisa il Collegio che dovrà comunque essere rispettata la disciplina di cui all’art. 159, comma 5, T.U.E.L., in forza del quale i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di ottemperanza non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3, previa verifica dell’esistenza e della legittimità di deliberazioni adottate ai sensi della disposizione in questione.
Va poi ricordato che, come da precedente giurisprudenza anche di questo Tribunale, non sono dovute, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle per l’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore. (T.A.R. Campania, Salerno, sez. 3, 14 gennaio 2026 n. 98). Ciò in considerazione del fatto che il creditore della p.a. può scegliere liberamente di agire in sede di esecuzione civile ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 settembre 2018, n. 5446).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di Scafati e vengono liquidate come in dispositivo.
8. Non può, invece essere accolta la richiesta ordinare al Commissario ad acta di provvedere anche al pagamento delle spese di lite e del rimborso del C.U. in caso di mancata refusione dall’amministrazione resistente nel termine assegnato per l’esecuzione spontanea.
8.1. Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. T.AR. Napoli, Sez. VIII, Sentenze n. 1791 del 15 maggio 2020, n. 1602 del 30 aprile 2020 e e n. 3995 del 14.6.2018; TAR Napoli, Sez. VII Sentenze n. 794 dell’8 febbraio 2017 e n. 4652 del 10.10.2016; e TAR Napoli Sez. IV Sent. n. 4341 del 16.9.2016), in sede di giudizio di ottemperanza i poteri del Commissario ad acta sono circoscritti all'esecuzione della sentenza oggetto dell'azione di esecuzione del giudicato e non si estendono all'ulteriore condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, per eseguire la quale si possono attivare gli ordinari rimedi esecutivi, oppure un altro ricorso ex artt. 112 – 115 cpa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Comune di Scafati al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille) per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato;
C) Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU SO, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
ON IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON IN | LU SO |
IL SEGRETARIO