Sentenza 8 novembre 2021
Parere definitivo 15 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
Inammissibile
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00976/2026REG.PROV.COLL.
N. 03177/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3177 del 2025, proposto dalla Marcopolo Engineering s.p.a. Sistemi Ecologici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Fantappiè, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Selvaggi in Roma, via Adda, n. 55;
contro
Gestore dei servizi energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Liegi, n. 32;
il Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
della Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del sindaco metropolitano pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 1025 del 10 febbraio 2025, notificata l’11 febbraio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici, del Ministero delle imprese e del made in Italy e della Città metropolitana di Roma Capitale;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025, il consigliere RA RI;
udito per Gse s.p.a. l’avvocato Raimondo d’Aquino di Caramanico, per delega dell’avvocato Aristide Police e viste le conclusioni scritte dell’avvocato Andrea Fantappiè per l’appellante;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di revocazione proposta, ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395, n. 4), c.p.c., dalla Marcopolo Engineering s.p.a. Sistemi Ecologici avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 1025 del 10 febbraio 2025, con cui è stato respinto l’appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza stralcio, n. 11464 dell’8 novembre 2021 di rigetto del ricorso per l’annullamento della nota del Gestore dei servizi energetici prot. n. GSE/P20140061163 del 20 giugno 2014, recante l’annullamento in autotutela del provvedimento prot. GSE/P2007020048 del 14 settembre 2007 di riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (“IAFR”), indicata come n. 2842, di un impianto termoelettrico dell’interessata sito nel comune di Guidonia Montecelio (Rm).
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) con nota prot. n. MP07/01721/FG del 25 giugno 2007 la Marcopolo Engineering s.p.a. Sistemi Ecologici chiese al Gestore dei servizi energetici il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (“IAFR”) per il progetto di un impianto termoelettrico di nuova costruzione denominato “Guidonia 2”, sito nel comune di Guidonia Montecelio (Rm) e di potenza nominale media annua pari a 4.260 chilowatt;
b) con nota prot. n. GSE/P2007020048 del 14 settembre 2007 il Gestore riconobbe la qualifica “IAFR” all’impianto, assegnandogli il numero identificativo 2842;
c) con lettera del 5 giugno 2023, integrata, a seguito di richiesta del Gestore dell’11 novembre 2013, con comunicazioni del 29 novembre 2013 e 16 gennaio 2014, l’interessata rappresentò al Gestore che l’impianto era entrato in funzione il 21 febbraio 2013 e di aver ottenuto tutte le autorizzazioni dall’allora provincia di Roma (attualmente Città metropolitana di Roma Capitale;
d) con nota prot. GSE/P20140047946 del 7 maggio 2014 (ricevuta il 13 maggio 2014), il Gestore comunicò all’interessata l’avvio di un procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di riconoscimento della qualifica “IAFR”, rappresentando che: i) la revisione del gruppo elettrogeno era stata effettuata da soggetto diverso dal produttore e la relativa documentazione non era idonea ad attestare la correttezza della revisione stessa; ii) il gruppo elettrogeno non poteva usufruire degli incentivi di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre 2005, siccome già in funzione per circa cinque anni presso l’impianto “Inzago” della medesima società interessata, dove aveva già beneficiato di incentivi e in particolare di certificati verdi ex art. 4, comma 3, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato dell’11 novembre 1999 per gli anni dal 2007 al 2010; iii) pertanto l’impianto “Guidonia 2” incorreva nel divieto di cumulo di incentivi di cui all’art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008); iv) inoltre il gruppo elettrogeno era stato inviato per la revisione a una società differente dalla CH (casa costruttrice del macchinario) e la documentazione trasmessa era carente della certificazione di idoneità resa dal costruttore del gruppo stesso;
e) in data 21 maggio 2014 l’interessata presentò le proprie osservazioni;
f) con provvedimento prot. n. GSE/P20140061163 del 20 giugno 2014 (ricevuto dall’interessata il 2 luglio 2014), il Gestore annullò in autotutela il provvedimento prot. n. GSE/P2007020048 del 14 settembre 2007 e, per l’effetto, rigettò l’istanza di qualifica “IAFR”.
3. Tale provvedimento è stato impugnato dalla Marcopolo Engineering s.p.a. Sistemi Ecologici con il ricorso n. 13145 del 2014 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato a due motivi, compendiati in « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 18 DICEMBRE 2008, DELL’ART. 2, COMMA 152, DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008, DEL D.LGS. 152/2006; DELL’ART. 12 PRELEGGI AL COD. CIV. » e in « ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, PER CONTRADDITTORIETÀ RISPETTO A PROVVEDIMENTI E INTERPRETAZIONI DEL GSE SU IMPIANTI TOTALMENTE ASSIMILABILI, PER ERRATO PRESUPPOSTO IN FATTO E IN DIRITTO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA ».
4. La società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici, l’allora Ministero dello sviluppo economico e l’allora provincia di Roma si sono costituiti nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con la sentenza n. 11464 dell’11 novembre 2021, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza stralcio, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore di Gse s.p.a., delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre agli accessori di legge, e le ha compensate nei confronti delle altre parti resistenti.
6. L’interessata ha proposto l’appello n. 1472 del 2022 avverso la suddetta sentenza, articolando cinque motivi, compendiati in: « ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. OMESSA PRONUNCIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 18 DICEMBRE 2008, DELL’ART. 2, COMMA 152, L.N. 244/2007, D.LGS. 152/2006 E DELL’ART. 12 PRELEGGI AL COD. CIV. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO, CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 63 E 64 C.P.A. RIPROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI E DELLE QUESTIONI NON ESAMINATE AI SENSI DELL’ART. 101, COMMA 2, C.P.A. »; « ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. OMESSA PRONUNCIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 18 DICEMBRE 2008, DELL’ART. 2, COMMA 152 L.N. 244/2007, D.LGS. 152/2006 E DELL’ART. 12 PRELEGGI AL COD.CIV. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE DEL GSE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRATO PRESUPPOSTO IN FATTO E IN DIRITTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA »; « ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. OMESSA PRONUNCIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10BIS, L.N. 241/1990, DEL D.M. 18DICEMBRE 2008, DELL’ART. 2, COMMA 152, L.N. 244/2007, D.LGS. 152/2006 E DELL’ART. 12 PRELEGGI AL COD. CIV. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE DEL GSE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRATO PRESUPPOSTO IN FATTO E IN DIRITTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA DI MOTIVAZIONE »; « ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST, DELL’ART. 42, L.N. 28/2011, DEGLI ARTT. 1, 3, 7, 10BIS. 21-NONIES, L.N. 241/1990, DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA » e « ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA. OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE ALLE RICHIESTE ISTRUTTORIE AVANZATE IN CORSO DI CAUSA E CHE QUI SI RIPROPONGONO COME MOTIVO DI APPELLO AI SENSI DELL’ART. 101 C.P.A. ».
7. La società per azioni Gse, il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Città metropolitana di Roma Capitale si sono costituiti nel giudizio di secondo grado, resistendo al gravame.
8. Con l’impugnata sentenza 1025 del 10 febbraio 2025 il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha respinto l’appello e ha compensato tra le parti le spese processuali.
9. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 11 aprile 2025 e in data 17 aprile 2025 – l’interessata ha domandato la revocazione della su menzionata sentenza, articolando due motivi rescindenti ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395, n. 4), c.p.c., e riproponendo sul versante rescissorio i cinque motivi dell’appello.
10. La società per azioni Gse si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e, riproponendo, anche ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., tutte le domande e le eccezioni, in rito ed in merito sollevate in precedenza.
11. La Città metropolitana di Roma Capitale e il Ministero delle imprese e del made in Italy si sono costituiti, in resistenza, in giudizio.
12. In vista dell’udienza di discussione la società Gse ha depositato memoria in data 24 ottobre 2025 e la ricorrente ha depositato memoria in data 24 ottobre 2025 e memoria di replica in data 4 novembre 2025. Con tali atti defensionali dette parti hanno illustrato le proprie tesi e hanno insistito sulle rispettive posizioni.
13. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 novembre 2025.
14. La revocazione è inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.
15. Va premesso che l’art. 106 c.p.a. stabilisce che le sentenze del giudice amministrativo sono impugnabili per revocazione nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 c.p.c., con ricorso da proporre allo stesso organo che ha pronunciato la decisione.
La revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Essa, in ambedue le forme, è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
La distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria si fonda sulla diversità dei vizi che legittimano la loro proposizione: invero la prima tipologia si riscontra quando i motivi posti a fondamento della revocazione sono conoscibili dalla parte soccombente dal momento della pubblicazione della sentenza [numeri 4) e 5) dell’art. 395 c.p.c.], mentre la seconda si rinviene quando i motivi sono inizialmente occulti e sono conoscibili soltanto successivamente alla predetta pubblicazione, a seguito della scoperta di fatti in precedenza sconosciuti [numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 c.p.c.].
La differente natura dei vizi impinge sul dies a quo del termine d’impugnazione.
In particolare, l’attivazione del rimedio della revocazione straordinaria soggiace al termine semestrale decorrente non dalla pubblicazione del vizio, ma dal momento della conoscenza o della conoscibilità del vizio.
15.1. Con specifico riferimento alla revocazione di cui al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., si osserva che: « a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587); b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21); c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198); d) non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3); e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099); f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5) » (Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3022).
16. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 6 a pagina 11 del gravame – la ricorrente ha lamentato « ERRORE DI FATTO REVOCATORIO EX ART. 106 C.P.A. E ART. 395, COMMA 1 N. 4 PER NON AVER TENUTO CONTO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA MPE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO ».
17. Siffatta doglianza è infondata, in quanto: i) cade su aspetti che hanno costituito espressamente punti controversi sin dal primo grado di giudizio; ii) sollecita in modo inammissibile il giudice della revocazione a rivalutare l’intero thema probandum et decidendum ; iii) non attiene a un’errata percezione di fatti, bensì a una valutazione interpretativa della fattispecie concreta.
Trattasi di ragioni ognuna di per sé determinante l’inammissibilità della domanda di revocazione.
17.1. In particolare, il precedente avvenuto impiego del gruppo elettrogeno, la sua avvenuta pregressa incentivazione, l’impossibilità di stimare integrata una ipotesi di nuova costruzione e la violazione del divieto di cumulo sono stati profili oggetto di attività difensiva in contraddittorio e costituiscono nel loro complesso un punto su cui il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, si è pronunciato. 17.2. La ricorrente, in sostanza, chiede, una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali già vagliati, con conseguente rivisitazione dell’intero compendio probatorio sotteso alla controversia e riapertura dell’iter decisorio nella sua componente prettamente valutativa.
17.3. Non si riscontra alcuna errata percezione del contenuto materiale degli atti del processo, che abbia influito, in modo determinante, sulla statuizione, la quale non è basata su erronei presupposti di fatto. Nella sentenza impugnata è stato considerato il carattere decisivo e assorbente della pacifica circostanza per cui il gruppo elettrogeno, ancorché oggetto di asserita rigenerazione, era il medesimo già utilizzato in altro impianto, che aveva già goduto di incentivi. La reputata decisività è un apprezzamento di tipo valutativo, che non è stato inficiato da un’erronea percezione di elementi fattuali oggettivi e non controversi.
Al riguardo si evidenzia che i documenti richiamati dalla ricorrente non sono idonei a smentire i fatti (concretamente pacifici) su cui è basata la sentenza impugnata e specificamente non smentiscono, a differenza di quanto sostenuto dall’interessata anche nella sua memoria di replica, che il gruppo elettrogeno fosse stato già utilizzato dall’interessata presso un altro impianto, destinatario di incentivi in virtù di tale generatore di energia.
Inoltre, la questione del divieto di cumulo in relazione a parti componenti dell’impianto (valutata in senso negativo per l’interessata dalla sentenza impugnata, in quanto anche un singolo elemento componente impiantistico già incentivato rende comunque l’impianto non suscettibile di ulteriore ammissione ai benefici) afferisce, all’evidenza, a una valutazione logica e giuridica e non è frutto, neanche in astratto, di un’erronea percezione di fatti materiali. Né il giudice è tenuto ad esprimersi esplicitamente su ogni singola argomentazione delle parti e comunque il prospettato ricondizionamento del gruppo elettrogeno non è stata escluso, bensì non espressamente riportato in sentenza, essendo evidentemente assorbita dalla generale considerazione della necessaria novità di ogni singola componente dell’impianto.
Il lamentato errore rappresenterebbe, al più e ove, in tesi, sussistente, un errore di diritto o comunque una menda dell’attività valutativa sulle risultanze processuali e in alcun modo un abbaglio dei sensi su fatti non dibattuti.
17.4. In definitiva, è radicalmente insussistente l’asserito errore di fatto revocatorio.
17.5. Soltanto per completezza e ad abundantiam , si osserva che, ferma restando l’inammissibilità dello strumento revocatorio, un componente impiantistico già incentivato non è suscettibile di ulteriore ammissione ai benefici, sicché del tutto correttamente nella sentenza impugnata è stato affermato che « il divieto di cumulo deve essere inteso non come riferito all’impianto nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, poiché, diversamente opinando, vi sarebbe spazio per possibili manovre elusive del divieto (Cons. Stato sez IV, 26 novembre 2018 n. 6664; sez II 3 giugno 2019 n. 7107/2019; 11 luglio 2023, n. 6759; 5 marzo 2024, nn. 2189, 2190 e 2191) ».
In proposito dagli atti emerge univocamente che è stato eseguito un intervento di revisione del componente già utilizzato, cosicché, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente secondo cui, a seguito di lavori di rigenerazione e di ricondizionamento, il gruppo elettrogeno sarebbe stato come nuovo, esso non può essere considerato effettivamente nuovo, nel senso di mai utilizzato.
Conseguentemente l’impianto dell’interessata è stato realizzato con l’impiego di componenti che sono state pacificamente impiegate in precedenza a fini di produzione di energia da fonte rinnovabile, beneficiando di incentivi, sicché esso non può essere ammesso al regime incentivante, incorrendo nel divieto di cumulo di incentivi di cui agli articoli 18 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e 2, comma 152, della legge della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Come puntualmente rilevato nella sentenza impugnata, è irrilevante che la precedente incentivazione sia stata percepita in relazione ad un singolo componente dell’impianto (peraltro il fondamentale gruppo elettrogeno), giacché il legislatore, attraverso il divieto di cumulo degli incentivi, vuole evitare di premiare due o più volte l’utilizzo anche di singole componenti impiantistiche che hanno già fruito degli incentivi, sicché per impianto nuovo deve intendersi un impianto costituito con nuove componenti e non una nuova installazione di componenti già utilizzate presso un vecchio impianto, dal momento che ciò che il legislatore ha inteso premiare è la creazione di un nuovo impianto produttivo, realizzato con componenti nuove, che abbiano piena ed intatta capacità produttiva di energia elettrica da fonti rinnovabili (cfr. Cons. Stato, sez. II, 21 aprile 2023, n. 4092; sez. IV, 26 novembre 2018, n. 6664, 7 aprile 2017, n. 1617 e 17 febbraio 2017, n. 721); peraltro soggiacciono al divieto di cumulo anche le componenti rigenerate e ricondizionate, siccome ipotesi derogatoria normativamente non prevista e in quanto il processo di ricondizionamento non può in ogni caso equivalere né a livello di costi, né di capacità ed efficienza produttiva all’acquisito di un motore mai utilizzato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 721/2017 cit.).
18. Mediante la seconda censura – estesa da pagina 11 a pagina 13 del gravame – l’interessata ha dedotto « ERRORE DI FATTO REVOCATORIO EX ART. 106 C.P.A. E ART. 395, COMMA 1 N. 4 PER AVER OMESSO DI PRONUNCIARSI SULL’ISTANZA ISTRUTTORIA PRESENTATA DA MPE IN GIUDIZIO ».
19. Tale motivo è infondato.
La mancata disposizione di incombenti istruttori (consistenti nel caso di specie in una verificazione o in una consulenza tecnica d’ufficio) manifestamente non rappresenta un errore di fatto revocatorio.
Si tratta di poteri istruttori esercitabili d’ufficio e rimessi al pieno apprezzamento discrezionale del giudice, sicché le parti processuali non hanno un diritto al loro espletamento, potendo soltanto sollecitarne l’utilizzo.
La verificazione e la consulenza non sono componenti dell’azione processuale, con la conseguenza che, a fronte della loro richiesta da parte dell’interessata, non è predicabile un vizio di omessa pronuncia del giudice, il quale non deve necessariamente motivare per quali ragioni non le abbia disposte (cfr. Cons. Stato, sez. II, 17 luglio 2024, n. 6417).
Ne discende, anche sotto tale profilo, la totale assenza di qualsivoglia errore percezione di fatti incontroversi e decisivi, con derivante assenza di un errore di fatto revocatorio.
20. In conclusione il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione dell’esame delle censure formulate in via rescissoria.
21. In applicazione del principio della soccombenza, alla dichiarata inammissibilità della revocazione segue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore di Gse s.p.a., delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
21.1. La posizione ancillare nella vicenda fattuale e procedimentale nonché nel presente giudizio dell’amministrazione statale di quella locale giustificano la compensazione delle spese tra esse e la ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 3177 del 2025, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna Marcopolo Engineering s.p.a. Sistemi Ecologici al pagamento, in favore di Gse s.p.a. - Gestore dei servizi energetici, delle spese di lite del presente giudizio di revocazione, liquidate in euro 5.000 (cinquemila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Compensa le spese tra la ricorrente e il Ministro delle imprese e del made in Italy e la Città metropolitana di Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
LI IO BE, Presidente
RA RI, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RI | LI IO BE |
IL SEGRETARIO