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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente e Relatore
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Matteotti 1 75100 Associazione_1 MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020-3T-001157-000-001-001 REGISTRO 2020 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020-3T-001157-000-001-002 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessazione materia contendere
Resistente/Appellato: cessazione materia contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24/03/2025 e depositato il 16/04/2025, la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore, sig. Ricorrente_1, che agisce anche in proprio, rappresentati e difesi come in atti, chiedono l'annullamento degli avvisi di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Matera, nn. 2020/3T/001157/000/001/001 e 2020/3T/001157/000/001/002, notificati in data 21.1.2025, con i quali l'Ufficio ha preteso il pagamento di complessivi € 4.271,60, di cui € 3.456,00 a titolo di sanzioni ed il residuo per interessi e imposta di bollo (Sanzioni imposta di registro - anno 2020).
Premette che, con contratto di locazione di immobile ad uso commerciale del 16.4.2020, il sig. Ricorrente_1
concedeva in locazione alla Ricorrente_1 srl, con sede in Matera, n. 4 unità immobiliari con relative pertinenze, site in Matera. L'Ufficio notificava gli avvisi di liquidazione in epigrafe indicati, infliggendo la sanzione per “tardiva registrazione contratto”.
Deduce pertanto che l'Ufficio sarebbe incorso in errore non essendosi avveduto della seguente norma, di cui quindi si invoca l'applicazione: “l'art. 62 del D.l. n. 18/2020 cit., così disponeva: «Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo
2020 e il 31 maggio 2020».
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato e per la condanna di controparte alle spese di giudizio.
In data 22/05/2025, l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Matera, si costituisce in giudizio al fine di eccepire la cessazione della materia del contendere avendo provveduto in autotutela, in data
21/05/2025, notificato via pec in data 22/05/2025 al contribuente, ad annullare gli avvisi di liquidazione oggetto di impugnazione, nn. 2020/3T/001157/000/001/001 e 2020/3T/001157/000/001/002.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto, in via preliminare ed assorbente, che, in data, 22/05/2025, l'Agenzia delle entrate ha depositato in atti motivata istanza di cessazione della materia del contendere a seguito dell'accoglimento dell'istanza di autotutela.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 46 c.p.t., il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente e Relatore
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Matteotti 1 75100 Associazione_1 MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020-3T-001157-000-001-001 REGISTRO 2020 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020-3T-001157-000-001-002 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessazione materia contendere
Resistente/Appellato: cessazione materia contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24/03/2025 e depositato il 16/04/2025, la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore, sig. Ricorrente_1, che agisce anche in proprio, rappresentati e difesi come in atti, chiedono l'annullamento degli avvisi di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Matera, nn. 2020/3T/001157/000/001/001 e 2020/3T/001157/000/001/002, notificati in data 21.1.2025, con i quali l'Ufficio ha preteso il pagamento di complessivi € 4.271,60, di cui € 3.456,00 a titolo di sanzioni ed il residuo per interessi e imposta di bollo (Sanzioni imposta di registro - anno 2020).
Premette che, con contratto di locazione di immobile ad uso commerciale del 16.4.2020, il sig. Ricorrente_1
concedeva in locazione alla Ricorrente_1 srl, con sede in Matera, n. 4 unità immobiliari con relative pertinenze, site in Matera. L'Ufficio notificava gli avvisi di liquidazione in epigrafe indicati, infliggendo la sanzione per “tardiva registrazione contratto”.
Deduce pertanto che l'Ufficio sarebbe incorso in errore non essendosi avveduto della seguente norma, di cui quindi si invoca l'applicazione: “l'art. 62 del D.l. n. 18/2020 cit., così disponeva: «Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo
2020 e il 31 maggio 2020».
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato e per la condanna di controparte alle spese di giudizio.
In data 22/05/2025, l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Matera, si costituisce in giudizio al fine di eccepire la cessazione della materia del contendere avendo provveduto in autotutela, in data
21/05/2025, notificato via pec in data 22/05/2025 al contribuente, ad annullare gli avvisi di liquidazione oggetto di impugnazione, nn. 2020/3T/001157/000/001/001 e 2020/3T/001157/000/001/002.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto, in via preliminare ed assorbente, che, in data, 22/05/2025, l'Agenzia delle entrate ha depositato in atti motivata istanza di cessazione della materia del contendere a seguito dell'accoglimento dell'istanza di autotutela.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 46 c.p.t., il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.