Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 13/03/2026, n. 4768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4768 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04768/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16026/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16026 del 2025, proposto da
A.s.d. Club Nautico di Capodimonte, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Cardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del presidente p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Angela Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Capodimonte, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio-diniego formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, della l. n. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. della medesima legge a mezzo pec dall’A.s.d. Club Nautico di Capodimonte in data 29.10.2025, con la quale l’Associazione chiedeva alla Regione Lazio di prendere visione e di avere copia di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo n. EQ-2678, aperto presso gli uffici regionali a seguito della domanda di rilascio della concessione demaniale relativa a una porzione di specchio acqueo e di costa demaniale del Lago di Bolsena in Loc. Pajeto nel Comune di Capodimonte (VT) individuata dal mappale 39 del foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di Capodimonte e precisamente:
1. copia della istanza presentata con relativa documentazione tecnica;
2. copia della intera istruttoria (completa di documentazione ed atti) svolta dalla Regione Lazio;
3. copia della nota di trasmissione della domanda e della istruttoria espletata al Comune di Capodimonte completa delle ricevute attestanti il predetto invio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa AL AR;
Rilevato che:
- con ricorso notificato il 27.12.2025 (dep. il 31.12.2025), l’A.s.d. Club Nautico di Capodimonte ha impugnato il silenzio-diniego formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, della l. n. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti in epigrafe indicata;
- nel costituirsi in giudizio, con memoria depositata in data 2.2.2026, la Regione Lazio ha rappresentato di aver dato riscontro all’istanza di accesso in data 28.1.2026, eccependo la cessazione della materia del contendere;
- con atto depositato il 4.3.2026, parte ricorrente, nel confermare di aver avuto accesso agli atti del fascicolo n. EQ-2678, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e alla decisione dello stesso, chiedendo al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di condannare alle spese l’Amministrazione resistente, motivando quest’ultima istanza in ragione del fatto che, pur riconoscendo la fondatezza dell’istanza, la Regione l’avrebbe riscontrata con ritardo, ovverosia oltre il termine di legge e, comunque, dopo la notifica e il deposito del ricorso;
- all’odierna camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto:
- di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso ex art. 34, co. 5, c.p.a. ( “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere” );
- che, tuttavia, considerato che alla domanda di accesso è stato dato riscontro oltre il termine di legge e, comunque, dopo la notifica e il deposito del ricorso in epigrafe, le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico della Regione Lazio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna la Regione Lazio alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO LB di ZZ, Presidente
AL AR, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AR | IO LB di ZZ |
IL SEGRETARIO