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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente
Consiglieredott. Riccardo Mele dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 367/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.3.2025,
promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Baldassarra Stefano;
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea
Barbara;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo. "Con atto di citazione del 30.06.2017. [...] evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, Parte_1
l'odierna convenuta, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: i) riconoscere e dichiarare la responsabilità dell CP_1 per il contagio dell'epatite cronica dell'attore a seguito delle emotrasfusioni successiva al ricovero ospedaliero del 3.2.2007e per tutti i danni conseguenti patiti e patiendi;
Parte_1 ha patito ingenti2) riconoscere e dichiarare che danni per un ammontare che verrà quantificato in corso di causa;
3) condannare parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi, da quantificarsi in corso di causa ed a seguito di CTU medico legale, oltre interessi e rivalutazione per legge, spese e competenze di lite oltre accessori come per legge».
L'attore premetteva:
1) che a seguito di sinistro stradale, in data 37.2007, veniva ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale A. Perrino di CP_1 con la seguente diagnosi "trauma toracico chiuso con rottura di milza,
trauma del rachide in toto, trauma cranico";
2) che veniva sottoposto alle cure pratiche del caso e a numerose trasfusioni di sangue, in conseguenza delle estese lacerazioni della milza che ne avevano determinato degli spandimenti emorragici;
3) che a seguito di alcuni ricoveri successivi e con precisione a seguito di quello in data
14.4.2008, all'esito degli esami effettuati in ospedale, veniva dimesso con esito diagnostico "epatite cronica HCV correlata";'
4) che detta patologia, della quale, prima del sinistro di cui si è detto innanzi, non soffriva, doveva collegarsi esclusivamente, alle emotrasfusioni cui era stato sottoposto, per evidente responsabilità della convenuta, per non avere eseguito, in maniera, esatta la prestazione sanitaria dovuta. Con comparsa del 9.11.2017 si costituiva l'CP_1 convenuta, concludendo per il rigetto della domanda attrice, per tutte le ragioni in fatto e diritto contenute nell'indicato atto difensivo, alle quali si fa integrale riferimento.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata CTU. medica.
All'udienza del 18.10.2021, i difensori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c, per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Giudice concedeva i richiesti termini, con decorrenza dal
20.11.2021.
Scaduti detti termini questo Giudice introitava la causa per la decisione.".
Con sentenza in data 25.2.2022, il Tribunale ha rigettato la domanda.
In particolare, il primo giudice ha escluso la sussistenza, nella fattispecie, sulla base delle risultanze processuali, del rapporto di causalità fra le emotrasfusioni e la patologia lamentata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio la CP_2
[...] 1, che ha concluso per il rigetto dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura l'esclusione, da parte del Tribunale, del rapporto di causalità fra le trasfusioni e la patologia lamentata.
Sostiene, in particolare, l'appellante che, secondo la letteratura scientifica, entro i 6 mesi circa dal contagio da epatite C, la malattia da acuta diventa cronica, e, nella fattispecie, sarebbe in effetti decorso un periodo della medesima durata dalle trasfusioni al riscontro della cronicità dell'epatite C.
Invero, deduce l'attore, "dopo il contagio avvenuto, a seguito delle trasfusioni precitate, infatti, eseguite presso l'Ospedale Perrino di
CP_1 nel mese di luglio 2007, (quando non veniva rilevata alcuna patologia o alcuno dei sintomi dell'HCV nel paziente) si è avuta una fase in cui la patologia era acuta e dopo sei mesi circa l'epatite è divenuta cronica (nel mese di aprile 2008) allorquando il [...]
Parte_1 ha presentato i sintomi e si rendeva necessario il ricovero presso l'Ospedale Perrino di Brindisi... Il tempo intercorso tra il primo ed il secondo ricovero (luglio 2007 ed aprile 2008) è quello riportato in Letteratura Medica per aversi il passaggio dal contagio alla fase acuta e poi a quella cronica, al contrario di quanto si sostiene nella CTU, dove si afferma che il Parte_1 era già affetto da HCV
cronica alla data del primo ricovero senza giustificazione alcuna."
Il motivo è infondato.
Intanto, come evidenziato nella CTU e non specificamente contestato dall'attore, sulla base della documentazione agli atti non è possibile stabilire con certezza l'epoca in cui la malattia è stata contratta, in quanto alcun accertamento mirato risulta effettuato prima dell'aprile
2008.
Tuttavia, i CCTTUU hanno ipotizzato un'infezione da HCV precedente il ricovero del luglio 2007 tenuto conto di significativi elementi oggettivi, atteso che “l'epatopatia appariva sin dal momento della diagnosi "evoluta" in quanto le indagini strumentali e la biopsia testimoniavano la presenza di alterazioni della struttura epatica (in particolare la fibrosi con evoluzione in cirrosi) che, nella maggior parte dei casi di epatite virale cronica, si osservano assai più tardivamente e dopo un periodo di malattia generalmente di vari anni."
Con il secondo motivo si contesta la sentenza impugnata in quanto il
Tribunale non avrebbe considerato che le sacche di sangue utilizzate per le trasfusioni non erano state sottoposte ai controlli prescritti.
In particolare, per una sacca di sangue proveniente dall'ASL Ba di
PO mancherebbe la tracciabilità del sangue trasfuso.
Anche questo motivo è infondato.
Ed infatti, come accertato dai CCTTUU, per le sei sacche di sangue utilizzate per le trasfusioni era “negativo” l'esito dei test di due tipi diversi (HCVrna, HCVAb) effettuati per individuare l'eventuale presenza del virus C dell'epatite.
Peraltro, i sei donatori, anche quello che aveva donato presso l'ASL di
PO (sia pure quest'ultimo in epoca successiva rispetto ai primi cinque) erano stati nuovamente testati trovando una conferma del risultato "negativo".
In particolare, nella CTU si evidenzia anche che nella cartella clinica presente in atti e relativa al ricovero presso l'Ospedale A. Perrino di
CP_1 dal 03/07/2007 al 17/07/2007 si trova traccia pure dell'etichetta dell'unità di Globuli rossi concentrati proveniente dal
Servizio Trasfusionale di PO, da cui risulta l'esito negativo dei test effettuati.
Gli ulteriori motivi sono assorbiti dal rigetto delle prime due censure.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma
1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello, se dovuto.
Lecce, 24.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.ssa Anna Rita Pasca)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente
Consiglieredott. Riccardo Mele dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 367/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.3.2025,
promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Baldassarra Stefano;
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea
Barbara;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo. "Con atto di citazione del 30.06.2017. [...] evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, Parte_1
l'odierna convenuta, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: i) riconoscere e dichiarare la responsabilità dell CP_1 per il contagio dell'epatite cronica dell'attore a seguito delle emotrasfusioni successiva al ricovero ospedaliero del 3.2.2007e per tutti i danni conseguenti patiti e patiendi;
Parte_1 ha patito ingenti2) riconoscere e dichiarare che danni per un ammontare che verrà quantificato in corso di causa;
3) condannare parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi, da quantificarsi in corso di causa ed a seguito di CTU medico legale, oltre interessi e rivalutazione per legge, spese e competenze di lite oltre accessori come per legge».
L'attore premetteva:
1) che a seguito di sinistro stradale, in data 37.2007, veniva ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale A. Perrino di CP_1 con la seguente diagnosi "trauma toracico chiuso con rottura di milza,
trauma del rachide in toto, trauma cranico";
2) che veniva sottoposto alle cure pratiche del caso e a numerose trasfusioni di sangue, in conseguenza delle estese lacerazioni della milza che ne avevano determinato degli spandimenti emorragici;
3) che a seguito di alcuni ricoveri successivi e con precisione a seguito di quello in data
14.4.2008, all'esito degli esami effettuati in ospedale, veniva dimesso con esito diagnostico "epatite cronica HCV correlata";'
4) che detta patologia, della quale, prima del sinistro di cui si è detto innanzi, non soffriva, doveva collegarsi esclusivamente, alle emotrasfusioni cui era stato sottoposto, per evidente responsabilità della convenuta, per non avere eseguito, in maniera, esatta la prestazione sanitaria dovuta. Con comparsa del 9.11.2017 si costituiva l'CP_1 convenuta, concludendo per il rigetto della domanda attrice, per tutte le ragioni in fatto e diritto contenute nell'indicato atto difensivo, alle quali si fa integrale riferimento.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata CTU. medica.
All'udienza del 18.10.2021, i difensori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c, per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Giudice concedeva i richiesti termini, con decorrenza dal
20.11.2021.
Scaduti detti termini questo Giudice introitava la causa per la decisione.".
Con sentenza in data 25.2.2022, il Tribunale ha rigettato la domanda.
In particolare, il primo giudice ha escluso la sussistenza, nella fattispecie, sulla base delle risultanze processuali, del rapporto di causalità fra le emotrasfusioni e la patologia lamentata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio la CP_2
[...] 1, che ha concluso per il rigetto dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura l'esclusione, da parte del Tribunale, del rapporto di causalità fra le trasfusioni e la patologia lamentata.
Sostiene, in particolare, l'appellante che, secondo la letteratura scientifica, entro i 6 mesi circa dal contagio da epatite C, la malattia da acuta diventa cronica, e, nella fattispecie, sarebbe in effetti decorso un periodo della medesima durata dalle trasfusioni al riscontro della cronicità dell'epatite C.
Invero, deduce l'attore, "dopo il contagio avvenuto, a seguito delle trasfusioni precitate, infatti, eseguite presso l'Ospedale Perrino di
CP_1 nel mese di luglio 2007, (quando non veniva rilevata alcuna patologia o alcuno dei sintomi dell'HCV nel paziente) si è avuta una fase in cui la patologia era acuta e dopo sei mesi circa l'epatite è divenuta cronica (nel mese di aprile 2008) allorquando il [...]
Parte_1 ha presentato i sintomi e si rendeva necessario il ricovero presso l'Ospedale Perrino di Brindisi... Il tempo intercorso tra il primo ed il secondo ricovero (luglio 2007 ed aprile 2008) è quello riportato in Letteratura Medica per aversi il passaggio dal contagio alla fase acuta e poi a quella cronica, al contrario di quanto si sostiene nella CTU, dove si afferma che il Parte_1 era già affetto da HCV
cronica alla data del primo ricovero senza giustificazione alcuna."
Il motivo è infondato.
Intanto, come evidenziato nella CTU e non specificamente contestato dall'attore, sulla base della documentazione agli atti non è possibile stabilire con certezza l'epoca in cui la malattia è stata contratta, in quanto alcun accertamento mirato risulta effettuato prima dell'aprile
2008.
Tuttavia, i CCTTUU hanno ipotizzato un'infezione da HCV precedente il ricovero del luglio 2007 tenuto conto di significativi elementi oggettivi, atteso che “l'epatopatia appariva sin dal momento della diagnosi "evoluta" in quanto le indagini strumentali e la biopsia testimoniavano la presenza di alterazioni della struttura epatica (in particolare la fibrosi con evoluzione in cirrosi) che, nella maggior parte dei casi di epatite virale cronica, si osservano assai più tardivamente e dopo un periodo di malattia generalmente di vari anni."
Con il secondo motivo si contesta la sentenza impugnata in quanto il
Tribunale non avrebbe considerato che le sacche di sangue utilizzate per le trasfusioni non erano state sottoposte ai controlli prescritti.
In particolare, per una sacca di sangue proveniente dall'ASL Ba di
PO mancherebbe la tracciabilità del sangue trasfuso.
Anche questo motivo è infondato.
Ed infatti, come accertato dai CCTTUU, per le sei sacche di sangue utilizzate per le trasfusioni era “negativo” l'esito dei test di due tipi diversi (HCVrna, HCVAb) effettuati per individuare l'eventuale presenza del virus C dell'epatite.
Peraltro, i sei donatori, anche quello che aveva donato presso l'ASL di
PO (sia pure quest'ultimo in epoca successiva rispetto ai primi cinque) erano stati nuovamente testati trovando una conferma del risultato "negativo".
In particolare, nella CTU si evidenzia anche che nella cartella clinica presente in atti e relativa al ricovero presso l'Ospedale A. Perrino di
CP_1 dal 03/07/2007 al 17/07/2007 si trova traccia pure dell'etichetta dell'unità di Globuli rossi concentrati proveniente dal
Servizio Trasfusionale di PO, da cui risulta l'esito negativo dei test effettuati.
Gli ulteriori motivi sono assorbiti dal rigetto delle prime due censure.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma
1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello, se dovuto.
Lecce, 24.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.ssa Anna Rita Pasca)