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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 8065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8065 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14881/2024
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14881/2024
Oggi 15/9/25 lette le note di trattazione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in PCT.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 22
N. R.G. 14881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES CPC nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14881/2024 promossa da:
( , ( e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), tutti in proprio e quali eredi di ( ), C.F._3 Persona_1 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Maria Lettera ( ) e dall'Avv. Giulio Costanzo C.F._5
( ). C.F._6
Ricorrenti
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Napoli alla via Leonardo Bianchi - P. IVA: rappresentata e difesa dagli P.IVA_1 avv.ti Rita Castaldi, Raffaele Cuccurullo e Anna Rega.
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per l'udienza del 15.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , tutti in proprio e quali eredi di con Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato, convenivano in giudizio
[...] al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_1 non patrimoniali asseritamente patiti e patendi in relazione al decesso della de cuius, Persona_1 ricondotto a negligenza, imprudenza ed imperizia della parte resistente.
I ricorrenti evidenziavano: pagina 2 di 22 - che in data 17.08.2019 in seguito ad insorgenza di cardiopalmo aritmico con Persona_1 presenza di fibrillazione atriale, veniva sottoposta a cardioversione elettrica con amiodarone e ripristino del ritmo sinusale sottoposta a terapia anticoagulante con Lixiana 60mg 1 compressa al giorno;
- che in tale sede l'anamnesi risultava di difficile esecuzione per mancanza di documentazione e scarsa compliance della paziente e, che comunque, venivano annotati precedenti accessi in PS per cardiopalmo sottoposti ad holter ecg e precedente evento ischemico cerebrale, in paziente ipertesa;
- che veniva, dunque, posta diagnosi di Fibrillazione Atriale persistente con CHAD2VASC 2 score, che in caso di conferma del precedente episodio ischemico cerebrale sarebbe stato di 4;
- che alla paziente veniva effettuato ulteriore controllo TC cerebrale, negativa per segni di ischemia ed emorragia in atto, ecocardiogramma, e successiva infusione di amiodarone con ripristino del ritmo sinusale;
- che si prendeva successivamente visone della documentazione neurologica, che documentava la pregressa emorragia nucleo capsulare pregressa da rottura dei vasi perforanti per episodio ipertensivo in ipertensione non controllata nel 2015;
- che in data 18.08.2019 veniva dimessa con indicazione ad eseguire controllo cardiologico dopo 15 giorni e terapia anticoagulante con lixiana 60 mg 1 cp/die, nonché controllo per eventuale indicazione a chiusura dell'auricola previo appuntamento e controllo neurologico;
- che veniva, inoltre emesso piano terapeutico per la prescrizione della terapia anticoagulante di12 mesi (52 settimane);
- che in data 26.08.2019 (8 giorni dopo la dimissione), la paziente veniva ricoverata presso l'Azienda
Ospedaliera dei Colli nel reparto di cardiologia per essere sottoposta a chiusura CP_2 dell'auricola;
- che il giorno successivo, in data 27.08.2019 veniva, sottoposta a chiusura percutanea dell'auricola sinistra con dispositivo Amulet n. 25 mediante ausilio dell'ecocardiogramma transesofageo che mostrava ectasia dell'arteria polmonare 40 mm (valori medi di circa 30 mm) in assenza di versamento pericardico alla fine della procedura;
- che alle ore 13:20, la paziente arrivava in reparto stabile;
- che alle ore 13:30 veniva trasferita in UTIC per desaturazione e sottoposta alle ore 13:40 a ecocardiogramma che mostrava la presenza di tamponamento cardiaco con posizionamento di drenaggio pericardico (drenati 800 ml) e somministrazione di colloidi, con intubazione ed emotrasfusione e successivo trasferimento in sala operatoria di cardiochirurgia;
pagina 3 di 22 - che dal cartellino di anestesia veniva annotato alle ore 14:40 la presenza di condizioni cliniche gravi in arresto cardiaco in corso manovre rianimatorie e terapia di supporto con noradrenalina 0,2 gamma/ kg/ min.
- che la paziente veniva posizionata su tavolo operatorio e si procedeva ad incannulazione della vena succlavia destra e sottoposta ad intervento di chiusura breccia arteria polmonare in tamponamento cardiaco in condizione di emergenza durante le manovre rianimatorie (inizio alle ore 14,55 con fine alle ore 16.30);
- che il decorso post-operatorio fu poi caratterizzato da stato di coma irreversibile con GCC di 3 e tracheostomia;
- che la paziente veniva trasferita presso centro di riabilitazione Neuromed dal 10.10.2019 al
23.04.2020 con diagnosi di: “stato di coma post anossico, GCS: 4 secondario ad arresto cardiaco da emopericardio e tamponamento in respiro spontaneo attraverso cannula tracheostomica. In alimentazione enterale tramite PEG” e successivamente ricoverata presso in data 23.04.2020; Controparte_3
- che, in data 08.11.2020, si verificava il decesso della paziente a seguito di episodio febbrile e polmonite (dal referto autoptico si evinceva “esiti di ipossia cerebrale manifestatasi nel corso di intervento chirurgico di chiusura auricola sinistra eseguito in data 27.8.2019 è da ricondurre alla insufficienza cardiocircolatoria e respiratoria aggravata da una broncopneumopatia acuta insorta in un soggetto in condizioni generali scadute, allettato da più di un anno, affetto da insufficienza multiorgano cronica”);
- che, pertanto, dalla narrazione della vicenda clinica emergevano evidenti profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' di Napoli, che avevano avuto in cura Controparte_4 Persona_1
- che ravvisata la responsabilità dei sanitari della struttura sanitaria, le parti ricorrenti proponeva procedura per ATP ex art. 696 bis c.p.c., convenendo in giudizio dell Controparte_5
[...]
- che la causa veniva iscritta a ruolo generale del Tribunale di Napoli con numero di 13408/2023 e assegnata alla cognizione della scrivente, la quale disponeva la CTU richiesta nominando il collegio peritale composto dai Dottori e Persona_2 Persona_3
- che dall'elaborato peritale i C.C.T.T.U.U. nominati, eseguite le opportune indagini ed esaminata la documentazione in atti, accertavano che vi fossero profili di responsabilità a carico dei sanitari operanti presso l' per aver agito con imperizia e negligenza e per non essersi Controparte_6 attenuti alle Linee Guida e alle buone pratiche;
Tutto quanto sopra premesso i ricorrenti chiedevano di:
pagina 4 di 22 - Accertare e dichiarare la responsabilità dei medici dell di Napoli, in persona Controparte_4 del legale rappresentante p.t., nella causazione del prematuro decesso di e dei Persona_1 conseguenti danni riportati dalla de cuius e dai ricorrenti, in proprio e nella loro qualità di eredi, tenendo conto che il decesso della e che i danni rivendicati dai ricorrenti erano riconducibili, Per_1 con un nesso di causalità diretto ed immediato, alla condotta colposa, negligente ed imperita dei medesimi medici della struttura sanitaria resistente e, comunque, alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti e delle regole mediche e deontologiche vigenti. Nello specifico si faceva riferimento al:
1. danno biologico terminale inteso come il pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, era massimo nella sua entità e intensità per il tempo della permanenza in vita, indipendentemente dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa;
2. danno da perdita di chance in senso puro, ovvero quale perdita di possibilità di sopravvivenza;
3. danno da mancato consenso informato e da autodeterminazione dovuto a due aspetti: l'errore deontologico commesso dai medici che non avevano minimamente informato la paziente in merito ai gravi rischi connessi alla pratica chirurgica di chiusura della LAA e il consenso informato dell'intervento chirurgico del 27.08.2019 presente in atti in forma scritta ma mancante della data e della firma del sanitario proponente l'intervento;
4. danno da perdita del rapporto parentale in presenza dell'incontestato e strettissimo vincolo di parentela che legava la agli odierni ricorrenti;
Persona_1
5. danno psicofisici poiché tale evento luttuoso (prematuro ed inaspettato) cagionava violenti e profondi contraccolpi sul loro “essere” e sulla loro psiche, tanto da provocare un'inesorabile alterazione in peius delle loro condizioni psico-fisiche ed un netto e patologico peggioramento della qualità di vita;
6. danno morale inteso come danno intimo ed interiore conseguente al tragico epilogo della vita della loro adorata madre, deceduta in giovane età in ragione dell'insipienza e della negligenza dei medici e della struttura sanitaria;
- Per l'effetto, condannare la struttura sanitaria resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni cagionati ai ricorrenti, in proprio e quali eredi di così Persona_1 come indicati ed individuati nella premessa espositiva a titolo meramente esemplificativo, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto nella massima personalizzazione, nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e seguenti c.c., tenendo pagina 5 di 22 conto di tutti gli elementi della fattispecie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- Condannare la struttura sanitaria resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni ovvero al pagamento di quella somma ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, primo e/o terzo comma, c.p.c.;
- Condannare la struttura sanitaria resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa sia della presente procedura che di quella di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c., il tutto oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. Si chiede altresì la condanna della controparte al pagamento delle spese sostenute dai ricorrenti per la CTU e per la consulenza medica di parte, quale spesa indispensabile e necessaria per l'instaurazione del presente giudizio.
Con comparsa del 22.01.25 si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del giudizio ex art. 281 decies c.p.c., attesa la complessità del giudizio. Deduceva la nullità dell'elaborato peritale, espletato in sede di ATP, attesa la contraddittorietà ed incongruenza dello stesso.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto non si ravvisano profili di responsabilità professionale e/o apprezzabili errori tecnici a carico dei sanitari che ebbero in cura la e pertanto Per_1 chiedeva il rigetto di tutte le domande dell'istante, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
All'udienza del 15.09.2025 raccolte le conclusioni delle parti si il Giudice riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando alla disamina delle questioni preliminari, la resistente struttura sanitaria eccepiva l'inammissibilità del giudizio ex art. 281 decies c.p.c., attesa la complessità del giudizio tale da necessitare di ordinario procedimento al fine di consentire la rinnovazione della ctu.
Ebbene, il procedimento in epigrafe è stato instaurato successivamente al 28/02/2023 e, dunque, è regolato dalle disposizioni introdotte dalla riforma Cartabia;
riforma che ha generalizzato il rito semplificato di cognizione per la trattazione dei giudizi affidati al Giudice monocratico. Più precisamente, ai sensi dell'art. 281 decies co. 2 c.p.c., “nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma”. Non ricorrono, del resto, fattori rilevanti di complessità della lite
(venendo un rilievo un intervento chirurgico di routine) e dell'istruzione probatoria (limitata all'espletamento di una consulenza tecnico d'ufficio), di talché la Scrivente ha già ritenuto implicitamente, alla prima udienza, di non disporre la conversione del rito e la conseguente prosecuzione del processo nelle pagina 6 di 22 forme del rito ordinario, come pure sarebbe stato consentito dall'art. 281 duodecies co. 1 c.p.c. (cfr. Cass. ord. 17.10.2024 n. 26931). Pertanto, non avendo la scrivente ritenuto di mutare il ritola relativa eccezione deve essere rigettata.
Passando al merito della presente controversia occorre il preliminare inquadramento del regime applicabile in materia di responsabilità sanitaria, per fatti antecedenti all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24, la legge “Gelli”. In particolare, la normativa de qua mentre ha innovato sotto il profilo della qualificazione extracontrattuale della responsabilità del sanitario (salvo il caso dell'assunzione di una obbligazione contrattuale nei confronti del paziente), lascia sostanzialmente invariato lo statuto di responsabilità dell'ente sanitario, in rapporto alle elaborazioni giurisprudenziali precedenti alla riforma (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988,
n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass.
11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr.
Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).
pagina 7 di 22 L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, quando la prestazione è stata resa nell'ambito di un rapporto diretto medico-paziente che si è sviluppato privatamente, è pacifico che la responsabilità del sanitario vada ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, anche in questa sede, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del 2017.
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico
– paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione pagina 8 di 22 del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo Giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità pagina 9 di 22 di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_7 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito pagina 10 di 22 civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, pagina 11 di 22 secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e
Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198)
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo
Giudice. Occorre all'uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegioritale composto dal dott. (specialista in Medicina Persona_2
Legale e delle Assicurazioni) e dal dott.ssa (specialista in Cardiochirurgia); relazione che, Persona_3 per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
pagina 12 di 22 - Il caso concerne una lamentata responsabilità professionale dei Sanitari dell Controparte_1
“ , che ebbero in cura deceduta in data 8.11.2020, presso CP_4 CP_8 Persona_1
l' di Santa Maria Capua Vetere, a seguito di episodio febbrile e polmonite da Controparte_3 ricondursi all'intervento chirurgico del 27.08.2019. Le doglianze dei ricorrenti riguardavano i
Sanitari della struttura convenuta nei confronti dei quali venivano mossi addebiti per non aver adeguatamente applicato le Linee Guida e le buone pratiche assistenziali, che avrebbe impedito il decesso della de cuius;
- in data 17.08.2019, una cinquantottenne, a causa dell'insorgenza di cardiopalmo Persona_1 aritmico con presenza di fibrillazione atriale, veniva sopposta a cardioversione elettrica e sottoposta a terapia anticoagulante con Lixiana 60 mg 1 compressa al giorno presso con diagnosi di
“Fibrillazione Atriale persistente con CHAD2VASC 2 score”;
- la paziente veniva, ulteriormente, assoggettata a controllo TC celebrale negativa per segni di ischemia ed emorragia in atto, ad ecocardiogramma e successiva infusione di amiodarone con ripristino del ritmo sinusale;
inoltre, si prendeva successivamente visone della documentazione neurologica, che documentava la pregressa emorragia nucleo capsulare pregressa da rottura dei vasi perforanti per episodio ipertensivo in ipertensione non controllata nel 2015;
- in data 18.08.2019 veniva dimessa con indicazione ad eseguire un controllo cardiologico dopo 15 giorni e terapia anticoagulante;
- la in data 26.08.2019, veniva ricoverata presso l'azienda Ospedaliera Per_1 Controparte_9 reparto di cardiochirurgia, per essere sottoposta a chiusura dell'auricola che avveniva nel giorno seguente con dispositivo Amulet n. 25 mediante ausilio dell'ecocardiogramma transesofageo che mostrava “ectasia dell'arteria polmonare 40 mm (valori medi di circa 30 mm) in assenza di versamento pericardico”;
- dopo tale intervento chirurgico la paziente giungeva in reparto alle ore 13:20 stabile per poi alle
13:40 essere in stato di “shock ipovolemico, SPO2 85% tachicardica” ed essere trasportata d'urgenza in sala operatoria;
- Il decorso post operatorio fu caratterizzato da stato di coma irreversibile, infatti la paziente veniva trasferita presso un centro di riabilitazione Neuromed con diagnosi di: “stato di coma post anossico,
GCS: 4 secondario ad arresto cardiaco da emopericardio e tamponamento in respiro spontaneo attraverso cannula tracheostomica. In alimentazione enterale tramite PEG”;
pagina 13 di 22 - successivamente, in data 23/04/2020, veniva ricoverata presso per “minimo Controparte_3 stato di coscienza postanossico secondario a tamponamento cardiaco a seguito di lesione dell'arteria polmonare post chiusura dell'auricola sinistra” con successivo exitus in data 08/11/2020 a seguito di episodio febbrile e polmonite;
- orbene, sulla base dalla documentazione medica si può ritenere sussistente il nesso causale tra l'exitus della ed il comportamento messo in atto dai sanitari dell' convenuto. Infatti, Per_1 CP_6 il decesso della paziente era avvenuto a distanza di oltre un anno (08.11.2020) dopo l'intervento di chiusura della auricola sinistra del 27.08.2019, complicato da emopericardio da lesione della arteria polmonare trattato intempestivamente, cui è residuato uno stato di coma post anossico.
- pertanto, la condotta dei sanitari riguardava, fondamentalmente, due aspetti della vicenda: la non corretta indicazione a trattamento di chiusura percutanea dell'auricola sinistra in disaccordo con le linee guida non essendovi controindicazioni all'assunzione dei NAO, indicati nel caso in oggetto con livello di evidenza II;
l'intempestivo trattamento della breccia della arteria polmonare con tamponamento cardiaco, tempestivamente diagnosticato ha determinato arresto cardiaco che se pur sottoposto a manovre cardiorianimatorie ha determinato danno cerebrale anossico con conseguente stato di coma post anossico ed insufficienza cardiocircolatoria e respiratoria in flogosi polmonare. (cfr. CTU pag. 59);
- inoltre, riguardo il consenso informato il collegio segnalava la presenza dello stesso in forma scritta, ma la mancanza in calce della firma da parte del sanitario che aveva proposto l'intervento e della data, essendo presente la sola firma della Per_1
- l'attività chirurgica svolta può considerarsi di facile e routinaria esecuzione ed i danni riportati dal paziente possono considerarsi come conseguenza di responsabilità dei sanitari operanti secondo il criterio del “più probabile che non”; (cfr. pag. 57 CTU).
In conclusione, osservato che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del Giudice di merito (sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto cfr. Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799); verificato il carattere completo ed esaustivo e la chiarezza argomentativa della perizia di ufficio depositata nel giudizio, - che viene fatta propria da questo Giudice - si ritiene che si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso l' Controparte_10 di Napoli che hanno prestato assistenza medica alla Inoltre, del tutto esaustiva è la Persona_1 relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate sia dai CCTT delle parti ritenute dal Collegio Peritale non condivisibili ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (cfr. CTU pag. 89 e ss.). pagina 14 di 22 Per quanto concerne la domanda iure successionis del danno biologico terminale subito da Persona_1 giova osservare che i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità ( cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n.4998 ) hanno chiarito come a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto:
"danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Ebbene, nel caso in esame dalla documentazione medica agli atti risulta che la entrava in coma Per_1 anossico subito dopo l'intervento chirurgico del 27.08.2019 e successivamente decedeva senza mai riprendere coscienza in data 08.11.2020 (cfr. CTU 94.) Ciò posto, il danno terminale non è riconoscibile ( cfr lettera C) dei criteri orientativi per la liquidazione del danno terminale).
Parte ricorrente domandava, inoltre, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quale azionato iure proprio, nella qualità di figli di Persona_1
Tale istanza necessita tuttavia una verifica preliminare in ordine alla effettiva titolarità attiva quale riferibile solo ai soggetti che provino – anche in termini presuntivi – esistenza e consistenza dei legami affettivi invocati quali titolo risarcitorio. Ed allora, in atti sussiste la prova del rapporto parentale con la de cuius (i ricorrenti erano figli della compianta cfr. cert. anagrafici prod ricorrente). Persona_1
Acclarata la titolarità attiva, si osserva come l'azione esperita è volta a ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico- relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. La Giurisprudenza di legittimità ha specificato, infatti, che la facoltà di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto pagina 15 di 22 al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass.
n. 907/2018 Cass 21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n.
907/2018.); tuttavia la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto genitore-figlio, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva.
Tutto quanto innanzi posto, la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale, spiegata dai figli di è fondata e deve essere accolta con i limiti di seguito indicati in Persona_1 applicazione delle indicazioni delle Tabelle del 2024 quali elaborate dal Tribunale di Milano.
In relazione al parametro della convivenza: non è presente documentazione relativa alla residenza del de cuius in vita (né di alcuno dei ricorrenti); per l'effetto nessun punto per tale parametro può essere attribuito.
In relazione al parametro della residualità affettiva: la famiglia è ancora composta 3 figli con conseguente attribuibilità di zero punti anche per tale voce tabellare.
In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva”: ( - punto E delle tabelle milanesi e per il quale è prevista la attribuibilità di un massimo di 30 punti) si osserva:
1) le prove orali articolate dai ricorrenti avevano carattere valutativo e generico (e pertanto non potevano ritenersi ammissibili in questa sede);
2) le prove per come articolate non sarebbero state ex se idonee a sorreggere la valutazione di cui al capo
E delle Tabelle di Milano 2024; per l'effetto, per tale voce tabellare non è possibile attribuire punteggi aggiuntivi;
In base agli elementi valutativi innanzi esplicitati ed in applicazione dei richiamati criteri tabellari, per
(figlia) sono configurabili punti 49 di cui: 18 per l'età della vittima primaria (59), 22 punti Parte_1 per l'età dell'istante (38); 0 per la convivenza;
9 per la presenza di tre superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 191.639,00.
Per quanto concerne (figlio) sono configurabili 49 punti, di cui: 18 per l'età della vittima Parte_2 primaria (59), 22 per l'età dell'istante (36); 0 per la convivenza;
9 per la presenza di tre superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva;
considerato il valore punto (€
3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 191.639,00.
Per (figlio) sono configurabili 51 punti, di cui: 18 per l'età della vittima primaria (59), 24 Parte_3 per l'età dell'istante (22); 0 per la convivenza;
9 per la presenza di tre superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3.911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 199.461,00.
pagina 16 di 22 Quanto alla domanda di risarcimento per perdita di chance di sopravvivenza, il riconoscimento della responsabilità della struttura convenuta per la morte della assorbe l'esame di tale domanda essendo Per_1 stato accertato il nesso pieno.
Passando alla domanda di risarcimento per lesione del diritto di autodeterminazione per mancanza di una adeguata informazione circa l'intervento a cui era stata sottoposta la deve osservarsi che parte attrice Per_1 lamentava che i sanitari operanti presso la struttura convenuta non avevano adeguatamente informato la Cont in merito ai gravi rischi connessi alla pratica chirurgica di chiusura della , tenuto conto che la Per_1 paziente era un soggetto affetto da un'anomalia anatomica (arteria polmonare dilatata) nota ai chirurghi già in fase peri-operatoria, il che aggravava il rischio operatorio in maniera sensibile ed esponenziale.
A ciò doveva aggiungersi che, in ogni caso, così come avvalorato anche dai CCTTUU, “Il consenso informato dell'intervento chirurgico del 27.08.2019, presente in atti in forma scritta, era mancante della data e della firma del sanitario proponente l'intervento, essendo presente la sola firma della perizianda”, il che determinava la sua invalidità ed inefficacia considerata l'evidenza documentale correlata all'assenza di firma del medico proprio nella parte in cui il prestampato prevede la firma del Cardiologo interventista che avrebbe dovuto discutere il consenso informato con la paziente (vedasi modello in cartella clinica).
Ciò posto, giova osservare che, non ignora questo Giudice che sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. Cass. 20984/2012) come il consenso informato costituisca, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Questo, infatti, ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell'eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla;
e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte
Cass. 16.10.2007 n. 21748). Secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
In merito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell'obbligo del consenso informato discende a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto b) dal verificarsi - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa - di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente. Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato pagina 17 di 22 messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (v. anche Cass.28.7.2011 n. 16543). In ordine alle modalità e caratteri del consenso, è stato affermato che il consenso deve essere, anzitutto, personale: deve, cioè provenire dal paziente, (ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente); deve poi essere specifico e esplicito (Cass. 23.5.2001 n.7027); inoltre reale ed effettivo;
ciò che vuoi significare che non è consentito il consenso presunto;
ed, ancora, nei casi in cui ciò sia possibile, anche attuale (v. per le relative implicazioni Cass. 16.10.2007 n. 21748). Infine, il consenso deve essere pienamente consapevole, ossia deve essere "informato", dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico. Si ha consenso presunto - come tale inammissibile - nel caso in cui si ritiene che il soggetto in quel dato contesto situazionale avrebbe sicuramente dato il consenso se gli fosse stato richiesto. Si ha, invece, prova mediante indizi del consenso prestato quando realmente in un certo momento temporalmente definito c'è stata effettiva richiesta ed effettiva prestazione del consenso. Solo che la prova di tale consenso viene data, non attraverso un documento scritto, ma attraverso testimonianze ed indizi (si faccia il caso che il documento con cui il paziente prestava il suo consenso è andato distrutto). Il consenso deve, infatti, necessariamente tradursi in una manifestazione di volontà effettiva e reale. La finalità dell'informazione che il medico è tenuto a dare è quella di assicurare il diritto all'autodeterminazione del paziente, il quale sarà libero di accettare o rifiutare la prestazione medica (v. anche Cass. 9.2.2010, n. 2847).
L'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento - al fine di ottenere il necessario consenso all'esecuzione della prestazione terapeutica - costituisce un'obbligazione, il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l'altra affermi inadempiente;
dunque, dal medico a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente (v. anche Cass.
9.2.2010 n. 16543; Cass.
9.2.2010 n. 2847). Corollario di quanto fin qui detto è che il rispetto dell'autodeterminazione del paziente - che è ciò che si vuole tutelare, con il conseguente risarcimento del danno per mancato consenso - deve essere valutato in concreto, tenendo presenti le reali possibilità di scelta che si ponevano di fronte al paziente, nel caso in cui fosse stato adeguatamente informato. A ciò consegue che la rilevanza causale del mancato consenso sussiste soltanto quando una tale disinformazione abbia comportato una scelta terapeutica che, altrimenti, sarebbe stata, con alta probabilità, rifiutata o modificata dal paziente stesso (v. anche Cass. 13.7.2010 n.
16394; Cass.
9.2.2010 n. 2847). Ciò vuol dire che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno, nelle obbligazioni così dette di comportamento, non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Il che comporta: a) da un lato, la necessità, per la parte istante, di allegare un inadempimento, per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno;
b) che la sussistenza del nesso eziologico va indagata, non solo in relazione al rapporto di consequenzialità tra intervento o terapia pagina 18 di 22 adottata e pregiudizio della salute, ma - ove sia allegata la violazione del consenso informato - anche in relazione al rapporto tra attività omissiva del medico, per non aver informato il paziente, ed esecuzione dell'intervento o adozione di una determinata terapia. Ciò sempre nell'ottica che il diritto all'autodeterminazione è diverso dal diritto alla salute (Cass. 13.7.2010 n. 16394; Cass.
9.2.2010 n. 2847;
Cass. 11.5.2009 n. 10741; Cass.
3.9.2007 n. 18513); con la conseguenza dì un risarcimento fondato su diverso titolo in ipotesi di violazione del primo, ma non del secondo.
Da ultimo la Cassazione ha ulteriormente chiarito che deve essere il paziente stesso ad allegare e dimostrare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, circostanza la cui “prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr., da ultimo, Cass. n.
1936/23). Ciò in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., per la quale è colui che assume di essere danneggiato a dover dimostrare la sussistenza del pregiudizio per il quale domanda il risarcimento, dovendosi escludere ogni possibile automatismo che conduca a configurare l'assenza di consenso informato come danno in re ipsa, che prescinde dall'allegazione delle conseguenze negative che potrebbe aver determinato.
Ed allora:
- seppur irregolare perché manchevole della firma del medico che aveva proposto l'intervento (cfr.
CTU pag. 96) un consenso scritto veniva firmato dalla paziente;
- parte attrice si duole genericamente dell'assenza di una completa informazione senza tuttavia allegare e provare che, se adeguatamente informata circa le possibili conseguenze, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento oggetto della presente controversia (anche tenuto conto che si trattava di un intervento necessario e non differibile ed eseguito in una struttura ad alta specializzazione); consegue che alcun risarcimento potrà essere corrisposto per l'omessa insufficiente acquisizione del consenso. Pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento di un danno psichico riflesso subito dai ricorrenti a seguito della perdita della madre deve osservarsi che alcuna documentazione è stata depositata al fine di assolvere l'onere probatorio posto a loro carico. Nè avrebbe potuto essere disposta dalla scrivente CTU sulle persone dei ricorrenti ciò atteso che le parti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
In particolare, il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr amplius Cass. 06/12/2019, n. 31886). Dati non presenti nel caso in esame.
pagina 19 di 22 Per l'effetto, la domanda di risarcimento del danno biologico psichico deve essere rigettata per assenza di compiuta allegazione e di prova.
Tutto quanto innanzi posto, in relazione alle somme in concreto liquidate poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni
Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, la pur risalente Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del
17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (08.11.2020) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Per quanto concerne la domanda di riconoscimento delle spese di CTP sostenute deve osservarsi che considerato che la Giurisprudenza di legittimità ha ribadito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n.
84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380) si riconosce la somma € 500,00 per spese CTP quali sostenute da parte ricorrente (somma ritenuta congrua rispetto all'attività prestata).
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della sesta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione) - con esclusione della fase istruttoria
- nonché, con riferimento alla fase di istruzione preventiva, in applicazione della corrispondente fascia 5 della tabella n. 9 (procedimenti di istruzione preventiva) del D.M. n. 55/2014 come modificato dal
D.M.147/2022 per tutte le fasi. Su tali somme deve essere applicato un aumento del 30% ex art 4 comma ii del dm cit per la difesa di più parti con medesimo disegno defensionale (unico aumento attesa la piena omogeneità del contenuto difensivo); aumento che viene tuttavia annullato per una pari compensazione dovuta al rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico terminale e della domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ( cfr Cass. 6486/25; Cass. 33147/2024;
Cass 18929/2024). Non viene inoltre applicato l'aumento ex art 4 comma 1 bis del DM cit. atteso che non sono presenti strumenti per agevolare la ricerca testuale e la navigazione interna ( i collegamenti ipertestuali pagina 20 di 22 sono relativi a sentenze di legittimità). In ordine alla base di calcolo si osserva quanto segue: Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari (Cfr da ultimo Cass. n. 10367 del 17 aprile del 2024 e conforme Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983); ciò dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c.
(ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962, Rv. 254645 – 01); tale consolidata conclusione è oggi confermata dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (rectius del relativo decisum, cfr Cass 10367 cit e n. 26614 del 21/12/2016).
In merito alla domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. , si osserva quanto segue. Essa presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell' art. 24 Cost ( Corte appello , Napoli , sez. VII , 22/01/2025 , n. 277). Ebbene, tali presupposti soggettivi non risultano compiutamente allegati e provati in questa sede;
per l'effetto la relativa domanda è da rigettare.
Le spese di CTU sono poste definitivamente ed integralmente a carico della Controparte_12
CTO di Napoli.
[...]
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda dei ricorrenti, e per l'effetto, condanna la
[...]
, in persona del legale Controparte_13 rapp.te p.t., P. IVA: , al pagamento in favore di della somma di € P.IVA_1 Parte_1
191.639,00; in favore di della somma di € 191.639,00; in favore di Parte_2 Parte_3
della somma di € 199.461,00; sulle somme de qua decorrono interessi compensativi ad un
[...] tasso dello 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (08/11/2020) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Rigetta le residue domande dei ricorrenti;
- Condanna la , Controparte_13
, in persona del legale rapp.te p.t. P. IVA: al pagamento delle spese processuali in P.IVA_1 pagina 21 di 22 favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
spese che liquida complessivamente in € 12260,00 per compensi, € 1331,00 per spese vive, oltre spese generali al
15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
- Spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_14 in persona del legale rappresentate p.t. P. IVA:
[...]
. P.IVA_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT.
Napoli 15/9/25 Il Giudice dott. Francesca Console
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Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14881/2024
Oggi 15/9/25 lette le note di trattazione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in PCT.
Il Giudice
dott. Francesca Console
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N. R.G. 14881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES CPC nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14881/2024 promossa da:
( , ( e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), tutti in proprio e quali eredi di ( ), C.F._3 Persona_1 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Maria Lettera ( ) e dall'Avv. Giulio Costanzo C.F._5
( ). C.F._6
Ricorrenti
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Napoli alla via Leonardo Bianchi - P. IVA: rappresentata e difesa dagli P.IVA_1 avv.ti Rita Castaldi, Raffaele Cuccurullo e Anna Rega.
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per l'udienza del 15.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , tutti in proprio e quali eredi di con Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato, convenivano in giudizio
[...] al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_1 non patrimoniali asseritamente patiti e patendi in relazione al decesso della de cuius, Persona_1 ricondotto a negligenza, imprudenza ed imperizia della parte resistente.
I ricorrenti evidenziavano: pagina 2 di 22 - che in data 17.08.2019 in seguito ad insorgenza di cardiopalmo aritmico con Persona_1 presenza di fibrillazione atriale, veniva sottoposta a cardioversione elettrica con amiodarone e ripristino del ritmo sinusale sottoposta a terapia anticoagulante con Lixiana 60mg 1 compressa al giorno;
- che in tale sede l'anamnesi risultava di difficile esecuzione per mancanza di documentazione e scarsa compliance della paziente e, che comunque, venivano annotati precedenti accessi in PS per cardiopalmo sottoposti ad holter ecg e precedente evento ischemico cerebrale, in paziente ipertesa;
- che veniva, dunque, posta diagnosi di Fibrillazione Atriale persistente con CHAD2VASC 2 score, che in caso di conferma del precedente episodio ischemico cerebrale sarebbe stato di 4;
- che alla paziente veniva effettuato ulteriore controllo TC cerebrale, negativa per segni di ischemia ed emorragia in atto, ecocardiogramma, e successiva infusione di amiodarone con ripristino del ritmo sinusale;
- che si prendeva successivamente visone della documentazione neurologica, che documentava la pregressa emorragia nucleo capsulare pregressa da rottura dei vasi perforanti per episodio ipertensivo in ipertensione non controllata nel 2015;
- che in data 18.08.2019 veniva dimessa con indicazione ad eseguire controllo cardiologico dopo 15 giorni e terapia anticoagulante con lixiana 60 mg 1 cp/die, nonché controllo per eventuale indicazione a chiusura dell'auricola previo appuntamento e controllo neurologico;
- che veniva, inoltre emesso piano terapeutico per la prescrizione della terapia anticoagulante di12 mesi (52 settimane);
- che in data 26.08.2019 (8 giorni dopo la dimissione), la paziente veniva ricoverata presso l'Azienda
Ospedaliera dei Colli nel reparto di cardiologia per essere sottoposta a chiusura CP_2 dell'auricola;
- che il giorno successivo, in data 27.08.2019 veniva, sottoposta a chiusura percutanea dell'auricola sinistra con dispositivo Amulet n. 25 mediante ausilio dell'ecocardiogramma transesofageo che mostrava ectasia dell'arteria polmonare 40 mm (valori medi di circa 30 mm) in assenza di versamento pericardico alla fine della procedura;
- che alle ore 13:20, la paziente arrivava in reparto stabile;
- che alle ore 13:30 veniva trasferita in UTIC per desaturazione e sottoposta alle ore 13:40 a ecocardiogramma che mostrava la presenza di tamponamento cardiaco con posizionamento di drenaggio pericardico (drenati 800 ml) e somministrazione di colloidi, con intubazione ed emotrasfusione e successivo trasferimento in sala operatoria di cardiochirurgia;
pagina 3 di 22 - che dal cartellino di anestesia veniva annotato alle ore 14:40 la presenza di condizioni cliniche gravi in arresto cardiaco in corso manovre rianimatorie e terapia di supporto con noradrenalina 0,2 gamma/ kg/ min.
- che la paziente veniva posizionata su tavolo operatorio e si procedeva ad incannulazione della vena succlavia destra e sottoposta ad intervento di chiusura breccia arteria polmonare in tamponamento cardiaco in condizione di emergenza durante le manovre rianimatorie (inizio alle ore 14,55 con fine alle ore 16.30);
- che il decorso post-operatorio fu poi caratterizzato da stato di coma irreversibile con GCC di 3 e tracheostomia;
- che la paziente veniva trasferita presso centro di riabilitazione Neuromed dal 10.10.2019 al
23.04.2020 con diagnosi di: “stato di coma post anossico, GCS: 4 secondario ad arresto cardiaco da emopericardio e tamponamento in respiro spontaneo attraverso cannula tracheostomica. In alimentazione enterale tramite PEG” e successivamente ricoverata presso in data 23.04.2020; Controparte_3
- che, in data 08.11.2020, si verificava il decesso della paziente a seguito di episodio febbrile e polmonite (dal referto autoptico si evinceva “esiti di ipossia cerebrale manifestatasi nel corso di intervento chirurgico di chiusura auricola sinistra eseguito in data 27.8.2019 è da ricondurre alla insufficienza cardiocircolatoria e respiratoria aggravata da una broncopneumopatia acuta insorta in un soggetto in condizioni generali scadute, allettato da più di un anno, affetto da insufficienza multiorgano cronica”);
- che, pertanto, dalla narrazione della vicenda clinica emergevano evidenti profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' di Napoli, che avevano avuto in cura Controparte_4 Persona_1
- che ravvisata la responsabilità dei sanitari della struttura sanitaria, le parti ricorrenti proponeva procedura per ATP ex art. 696 bis c.p.c., convenendo in giudizio dell Controparte_5
[...]
- che la causa veniva iscritta a ruolo generale del Tribunale di Napoli con numero di 13408/2023 e assegnata alla cognizione della scrivente, la quale disponeva la CTU richiesta nominando il collegio peritale composto dai Dottori e Persona_2 Persona_3
- che dall'elaborato peritale i C.C.T.T.U.U. nominati, eseguite le opportune indagini ed esaminata la documentazione in atti, accertavano che vi fossero profili di responsabilità a carico dei sanitari operanti presso l' per aver agito con imperizia e negligenza e per non essersi Controparte_6 attenuti alle Linee Guida e alle buone pratiche;
Tutto quanto sopra premesso i ricorrenti chiedevano di:
pagina 4 di 22 - Accertare e dichiarare la responsabilità dei medici dell di Napoli, in persona Controparte_4 del legale rappresentante p.t., nella causazione del prematuro decesso di e dei Persona_1 conseguenti danni riportati dalla de cuius e dai ricorrenti, in proprio e nella loro qualità di eredi, tenendo conto che il decesso della e che i danni rivendicati dai ricorrenti erano riconducibili, Per_1 con un nesso di causalità diretto ed immediato, alla condotta colposa, negligente ed imperita dei medesimi medici della struttura sanitaria resistente e, comunque, alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti e delle regole mediche e deontologiche vigenti. Nello specifico si faceva riferimento al:
1. danno biologico terminale inteso come il pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, era massimo nella sua entità e intensità per il tempo della permanenza in vita, indipendentemente dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa;
2. danno da perdita di chance in senso puro, ovvero quale perdita di possibilità di sopravvivenza;
3. danno da mancato consenso informato e da autodeterminazione dovuto a due aspetti: l'errore deontologico commesso dai medici che non avevano minimamente informato la paziente in merito ai gravi rischi connessi alla pratica chirurgica di chiusura della LAA e il consenso informato dell'intervento chirurgico del 27.08.2019 presente in atti in forma scritta ma mancante della data e della firma del sanitario proponente l'intervento;
4. danno da perdita del rapporto parentale in presenza dell'incontestato e strettissimo vincolo di parentela che legava la agli odierni ricorrenti;
Persona_1
5. danno psicofisici poiché tale evento luttuoso (prematuro ed inaspettato) cagionava violenti e profondi contraccolpi sul loro “essere” e sulla loro psiche, tanto da provocare un'inesorabile alterazione in peius delle loro condizioni psico-fisiche ed un netto e patologico peggioramento della qualità di vita;
6. danno morale inteso come danno intimo ed interiore conseguente al tragico epilogo della vita della loro adorata madre, deceduta in giovane età in ragione dell'insipienza e della negligenza dei medici e della struttura sanitaria;
- Per l'effetto, condannare la struttura sanitaria resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni cagionati ai ricorrenti, in proprio e quali eredi di così Persona_1 come indicati ed individuati nella premessa espositiva a titolo meramente esemplificativo, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto nella massima personalizzazione, nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e seguenti c.c., tenendo pagina 5 di 22 conto di tutti gli elementi della fattispecie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- Condannare la struttura sanitaria resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni ovvero al pagamento di quella somma ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, primo e/o terzo comma, c.p.c.;
- Condannare la struttura sanitaria resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa sia della presente procedura che di quella di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c., il tutto oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. Si chiede altresì la condanna della controparte al pagamento delle spese sostenute dai ricorrenti per la CTU e per la consulenza medica di parte, quale spesa indispensabile e necessaria per l'instaurazione del presente giudizio.
Con comparsa del 22.01.25 si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del giudizio ex art. 281 decies c.p.c., attesa la complessità del giudizio. Deduceva la nullità dell'elaborato peritale, espletato in sede di ATP, attesa la contraddittorietà ed incongruenza dello stesso.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto non si ravvisano profili di responsabilità professionale e/o apprezzabili errori tecnici a carico dei sanitari che ebbero in cura la e pertanto Per_1 chiedeva il rigetto di tutte le domande dell'istante, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
All'udienza del 15.09.2025 raccolte le conclusioni delle parti si il Giudice riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando alla disamina delle questioni preliminari, la resistente struttura sanitaria eccepiva l'inammissibilità del giudizio ex art. 281 decies c.p.c., attesa la complessità del giudizio tale da necessitare di ordinario procedimento al fine di consentire la rinnovazione della ctu.
Ebbene, il procedimento in epigrafe è stato instaurato successivamente al 28/02/2023 e, dunque, è regolato dalle disposizioni introdotte dalla riforma Cartabia;
riforma che ha generalizzato il rito semplificato di cognizione per la trattazione dei giudizi affidati al Giudice monocratico. Più precisamente, ai sensi dell'art. 281 decies co. 2 c.p.c., “nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma”. Non ricorrono, del resto, fattori rilevanti di complessità della lite
(venendo un rilievo un intervento chirurgico di routine) e dell'istruzione probatoria (limitata all'espletamento di una consulenza tecnico d'ufficio), di talché la Scrivente ha già ritenuto implicitamente, alla prima udienza, di non disporre la conversione del rito e la conseguente prosecuzione del processo nelle pagina 6 di 22 forme del rito ordinario, come pure sarebbe stato consentito dall'art. 281 duodecies co. 1 c.p.c. (cfr. Cass. ord. 17.10.2024 n. 26931). Pertanto, non avendo la scrivente ritenuto di mutare il ritola relativa eccezione deve essere rigettata.
Passando al merito della presente controversia occorre il preliminare inquadramento del regime applicabile in materia di responsabilità sanitaria, per fatti antecedenti all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24, la legge “Gelli”. In particolare, la normativa de qua mentre ha innovato sotto il profilo della qualificazione extracontrattuale della responsabilità del sanitario (salvo il caso dell'assunzione di una obbligazione contrattuale nei confronti del paziente), lascia sostanzialmente invariato lo statuto di responsabilità dell'ente sanitario, in rapporto alle elaborazioni giurisprudenziali precedenti alla riforma (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988,
n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass.
11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr.
Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).
pagina 7 di 22 L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, quando la prestazione è stata resa nell'ambito di un rapporto diretto medico-paziente che si è sviluppato privatamente, è pacifico che la responsabilità del sanitario vada ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, anche in questa sede, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del 2017.
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico
– paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione pagina 8 di 22 del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo Giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità pagina 9 di 22 di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_7 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito pagina 10 di 22 civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, pagina 11 di 22 secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e
Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198)
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo
Giudice. Occorre all'uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegioritale composto dal dott. (specialista in Medicina Persona_2
Legale e delle Assicurazioni) e dal dott.ssa (specialista in Cardiochirurgia); relazione che, Persona_3 per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
pagina 12 di 22 - Il caso concerne una lamentata responsabilità professionale dei Sanitari dell Controparte_1
“ , che ebbero in cura deceduta in data 8.11.2020, presso CP_4 CP_8 Persona_1
l' di Santa Maria Capua Vetere, a seguito di episodio febbrile e polmonite da Controparte_3 ricondursi all'intervento chirurgico del 27.08.2019. Le doglianze dei ricorrenti riguardavano i
Sanitari della struttura convenuta nei confronti dei quali venivano mossi addebiti per non aver adeguatamente applicato le Linee Guida e le buone pratiche assistenziali, che avrebbe impedito il decesso della de cuius;
- in data 17.08.2019, una cinquantottenne, a causa dell'insorgenza di cardiopalmo Persona_1 aritmico con presenza di fibrillazione atriale, veniva sopposta a cardioversione elettrica e sottoposta a terapia anticoagulante con Lixiana 60 mg 1 compressa al giorno presso con diagnosi di
“Fibrillazione Atriale persistente con CHAD2VASC 2 score”;
- la paziente veniva, ulteriormente, assoggettata a controllo TC celebrale negativa per segni di ischemia ed emorragia in atto, ad ecocardiogramma e successiva infusione di amiodarone con ripristino del ritmo sinusale;
inoltre, si prendeva successivamente visone della documentazione neurologica, che documentava la pregressa emorragia nucleo capsulare pregressa da rottura dei vasi perforanti per episodio ipertensivo in ipertensione non controllata nel 2015;
- in data 18.08.2019 veniva dimessa con indicazione ad eseguire un controllo cardiologico dopo 15 giorni e terapia anticoagulante;
- la in data 26.08.2019, veniva ricoverata presso l'azienda Ospedaliera Per_1 Controparte_9 reparto di cardiochirurgia, per essere sottoposta a chiusura dell'auricola che avveniva nel giorno seguente con dispositivo Amulet n. 25 mediante ausilio dell'ecocardiogramma transesofageo che mostrava “ectasia dell'arteria polmonare 40 mm (valori medi di circa 30 mm) in assenza di versamento pericardico”;
- dopo tale intervento chirurgico la paziente giungeva in reparto alle ore 13:20 stabile per poi alle
13:40 essere in stato di “shock ipovolemico, SPO2 85% tachicardica” ed essere trasportata d'urgenza in sala operatoria;
- Il decorso post operatorio fu caratterizzato da stato di coma irreversibile, infatti la paziente veniva trasferita presso un centro di riabilitazione Neuromed con diagnosi di: “stato di coma post anossico,
GCS: 4 secondario ad arresto cardiaco da emopericardio e tamponamento in respiro spontaneo attraverso cannula tracheostomica. In alimentazione enterale tramite PEG”;
pagina 13 di 22 - successivamente, in data 23/04/2020, veniva ricoverata presso per “minimo Controparte_3 stato di coscienza postanossico secondario a tamponamento cardiaco a seguito di lesione dell'arteria polmonare post chiusura dell'auricola sinistra” con successivo exitus in data 08/11/2020 a seguito di episodio febbrile e polmonite;
- orbene, sulla base dalla documentazione medica si può ritenere sussistente il nesso causale tra l'exitus della ed il comportamento messo in atto dai sanitari dell' convenuto. Infatti, Per_1 CP_6 il decesso della paziente era avvenuto a distanza di oltre un anno (08.11.2020) dopo l'intervento di chiusura della auricola sinistra del 27.08.2019, complicato da emopericardio da lesione della arteria polmonare trattato intempestivamente, cui è residuato uno stato di coma post anossico.
- pertanto, la condotta dei sanitari riguardava, fondamentalmente, due aspetti della vicenda: la non corretta indicazione a trattamento di chiusura percutanea dell'auricola sinistra in disaccordo con le linee guida non essendovi controindicazioni all'assunzione dei NAO, indicati nel caso in oggetto con livello di evidenza II;
l'intempestivo trattamento della breccia della arteria polmonare con tamponamento cardiaco, tempestivamente diagnosticato ha determinato arresto cardiaco che se pur sottoposto a manovre cardiorianimatorie ha determinato danno cerebrale anossico con conseguente stato di coma post anossico ed insufficienza cardiocircolatoria e respiratoria in flogosi polmonare. (cfr. CTU pag. 59);
- inoltre, riguardo il consenso informato il collegio segnalava la presenza dello stesso in forma scritta, ma la mancanza in calce della firma da parte del sanitario che aveva proposto l'intervento e della data, essendo presente la sola firma della Per_1
- l'attività chirurgica svolta può considerarsi di facile e routinaria esecuzione ed i danni riportati dal paziente possono considerarsi come conseguenza di responsabilità dei sanitari operanti secondo il criterio del “più probabile che non”; (cfr. pag. 57 CTU).
In conclusione, osservato che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del Giudice di merito (sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto cfr. Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799); verificato il carattere completo ed esaustivo e la chiarezza argomentativa della perizia di ufficio depositata nel giudizio, - che viene fatta propria da questo Giudice - si ritiene che si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso l' Controparte_10 di Napoli che hanno prestato assistenza medica alla Inoltre, del tutto esaustiva è la Persona_1 relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate sia dai CCTT delle parti ritenute dal Collegio Peritale non condivisibili ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (cfr. CTU pag. 89 e ss.). pagina 14 di 22 Per quanto concerne la domanda iure successionis del danno biologico terminale subito da Persona_1 giova osservare che i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità ( cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n.4998 ) hanno chiarito come a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto:
"danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Ebbene, nel caso in esame dalla documentazione medica agli atti risulta che la entrava in coma Per_1 anossico subito dopo l'intervento chirurgico del 27.08.2019 e successivamente decedeva senza mai riprendere coscienza in data 08.11.2020 (cfr. CTU 94.) Ciò posto, il danno terminale non è riconoscibile ( cfr lettera C) dei criteri orientativi per la liquidazione del danno terminale).
Parte ricorrente domandava, inoltre, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quale azionato iure proprio, nella qualità di figli di Persona_1
Tale istanza necessita tuttavia una verifica preliminare in ordine alla effettiva titolarità attiva quale riferibile solo ai soggetti che provino – anche in termini presuntivi – esistenza e consistenza dei legami affettivi invocati quali titolo risarcitorio. Ed allora, in atti sussiste la prova del rapporto parentale con la de cuius (i ricorrenti erano figli della compianta cfr. cert. anagrafici prod ricorrente). Persona_1
Acclarata la titolarità attiva, si osserva come l'azione esperita è volta a ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico- relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. La Giurisprudenza di legittimità ha specificato, infatti, che la facoltà di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto pagina 15 di 22 al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass.
n. 907/2018 Cass 21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n.
907/2018.); tuttavia la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto genitore-figlio, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva.
Tutto quanto innanzi posto, la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale, spiegata dai figli di è fondata e deve essere accolta con i limiti di seguito indicati in Persona_1 applicazione delle indicazioni delle Tabelle del 2024 quali elaborate dal Tribunale di Milano.
In relazione al parametro della convivenza: non è presente documentazione relativa alla residenza del de cuius in vita (né di alcuno dei ricorrenti); per l'effetto nessun punto per tale parametro può essere attribuito.
In relazione al parametro della residualità affettiva: la famiglia è ancora composta 3 figli con conseguente attribuibilità di zero punti anche per tale voce tabellare.
In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva”: ( - punto E delle tabelle milanesi e per il quale è prevista la attribuibilità di un massimo di 30 punti) si osserva:
1) le prove orali articolate dai ricorrenti avevano carattere valutativo e generico (e pertanto non potevano ritenersi ammissibili in questa sede);
2) le prove per come articolate non sarebbero state ex se idonee a sorreggere la valutazione di cui al capo
E delle Tabelle di Milano 2024; per l'effetto, per tale voce tabellare non è possibile attribuire punteggi aggiuntivi;
In base agli elementi valutativi innanzi esplicitati ed in applicazione dei richiamati criteri tabellari, per
(figlia) sono configurabili punti 49 di cui: 18 per l'età della vittima primaria (59), 22 punti Parte_1 per l'età dell'istante (38); 0 per la convivenza;
9 per la presenza di tre superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 191.639,00.
Per quanto concerne (figlio) sono configurabili 49 punti, di cui: 18 per l'età della vittima Parte_2 primaria (59), 22 per l'età dell'istante (36); 0 per la convivenza;
9 per la presenza di tre superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva;
considerato il valore punto (€
3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 191.639,00.
Per (figlio) sono configurabili 51 punti, di cui: 18 per l'età della vittima primaria (59), 24 Parte_3 per l'età dell'istante (22); 0 per la convivenza;
9 per la presenza di tre superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3.911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 199.461,00.
pagina 16 di 22 Quanto alla domanda di risarcimento per perdita di chance di sopravvivenza, il riconoscimento della responsabilità della struttura convenuta per la morte della assorbe l'esame di tale domanda essendo Per_1 stato accertato il nesso pieno.
Passando alla domanda di risarcimento per lesione del diritto di autodeterminazione per mancanza di una adeguata informazione circa l'intervento a cui era stata sottoposta la deve osservarsi che parte attrice Per_1 lamentava che i sanitari operanti presso la struttura convenuta non avevano adeguatamente informato la Cont in merito ai gravi rischi connessi alla pratica chirurgica di chiusura della , tenuto conto che la Per_1 paziente era un soggetto affetto da un'anomalia anatomica (arteria polmonare dilatata) nota ai chirurghi già in fase peri-operatoria, il che aggravava il rischio operatorio in maniera sensibile ed esponenziale.
A ciò doveva aggiungersi che, in ogni caso, così come avvalorato anche dai CCTTUU, “Il consenso informato dell'intervento chirurgico del 27.08.2019, presente in atti in forma scritta, era mancante della data e della firma del sanitario proponente l'intervento, essendo presente la sola firma della perizianda”, il che determinava la sua invalidità ed inefficacia considerata l'evidenza documentale correlata all'assenza di firma del medico proprio nella parte in cui il prestampato prevede la firma del Cardiologo interventista che avrebbe dovuto discutere il consenso informato con la paziente (vedasi modello in cartella clinica).
Ciò posto, giova osservare che, non ignora questo Giudice che sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. Cass. 20984/2012) come il consenso informato costituisca, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Questo, infatti, ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell'eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla;
e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte
Cass. 16.10.2007 n. 21748). Secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
In merito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell'obbligo del consenso informato discende a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto b) dal verificarsi - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa - di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente. Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato pagina 17 di 22 messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (v. anche Cass.28.7.2011 n. 16543). In ordine alle modalità e caratteri del consenso, è stato affermato che il consenso deve essere, anzitutto, personale: deve, cioè provenire dal paziente, (ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente); deve poi essere specifico e esplicito (Cass. 23.5.2001 n.7027); inoltre reale ed effettivo;
ciò che vuoi significare che non è consentito il consenso presunto;
ed, ancora, nei casi in cui ciò sia possibile, anche attuale (v. per le relative implicazioni Cass. 16.10.2007 n. 21748). Infine, il consenso deve essere pienamente consapevole, ossia deve essere "informato", dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico. Si ha consenso presunto - come tale inammissibile - nel caso in cui si ritiene che il soggetto in quel dato contesto situazionale avrebbe sicuramente dato il consenso se gli fosse stato richiesto. Si ha, invece, prova mediante indizi del consenso prestato quando realmente in un certo momento temporalmente definito c'è stata effettiva richiesta ed effettiva prestazione del consenso. Solo che la prova di tale consenso viene data, non attraverso un documento scritto, ma attraverso testimonianze ed indizi (si faccia il caso che il documento con cui il paziente prestava il suo consenso è andato distrutto). Il consenso deve, infatti, necessariamente tradursi in una manifestazione di volontà effettiva e reale. La finalità dell'informazione che il medico è tenuto a dare è quella di assicurare il diritto all'autodeterminazione del paziente, il quale sarà libero di accettare o rifiutare la prestazione medica (v. anche Cass. 9.2.2010, n. 2847).
L'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento - al fine di ottenere il necessario consenso all'esecuzione della prestazione terapeutica - costituisce un'obbligazione, il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l'altra affermi inadempiente;
dunque, dal medico a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente (v. anche Cass.
9.2.2010 n. 16543; Cass.
9.2.2010 n. 2847). Corollario di quanto fin qui detto è che il rispetto dell'autodeterminazione del paziente - che è ciò che si vuole tutelare, con il conseguente risarcimento del danno per mancato consenso - deve essere valutato in concreto, tenendo presenti le reali possibilità di scelta che si ponevano di fronte al paziente, nel caso in cui fosse stato adeguatamente informato. A ciò consegue che la rilevanza causale del mancato consenso sussiste soltanto quando una tale disinformazione abbia comportato una scelta terapeutica che, altrimenti, sarebbe stata, con alta probabilità, rifiutata o modificata dal paziente stesso (v. anche Cass. 13.7.2010 n.
16394; Cass.
9.2.2010 n. 2847). Ciò vuol dire che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno, nelle obbligazioni così dette di comportamento, non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Il che comporta: a) da un lato, la necessità, per la parte istante, di allegare un inadempimento, per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno;
b) che la sussistenza del nesso eziologico va indagata, non solo in relazione al rapporto di consequenzialità tra intervento o terapia pagina 18 di 22 adottata e pregiudizio della salute, ma - ove sia allegata la violazione del consenso informato - anche in relazione al rapporto tra attività omissiva del medico, per non aver informato il paziente, ed esecuzione dell'intervento o adozione di una determinata terapia. Ciò sempre nell'ottica che il diritto all'autodeterminazione è diverso dal diritto alla salute (Cass. 13.7.2010 n. 16394; Cass.
9.2.2010 n. 2847;
Cass. 11.5.2009 n. 10741; Cass.
3.9.2007 n. 18513); con la conseguenza dì un risarcimento fondato su diverso titolo in ipotesi di violazione del primo, ma non del secondo.
Da ultimo la Cassazione ha ulteriormente chiarito che deve essere il paziente stesso ad allegare e dimostrare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, circostanza la cui “prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr., da ultimo, Cass. n.
1936/23). Ciò in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., per la quale è colui che assume di essere danneggiato a dover dimostrare la sussistenza del pregiudizio per il quale domanda il risarcimento, dovendosi escludere ogni possibile automatismo che conduca a configurare l'assenza di consenso informato come danno in re ipsa, che prescinde dall'allegazione delle conseguenze negative che potrebbe aver determinato.
Ed allora:
- seppur irregolare perché manchevole della firma del medico che aveva proposto l'intervento (cfr.
CTU pag. 96) un consenso scritto veniva firmato dalla paziente;
- parte attrice si duole genericamente dell'assenza di una completa informazione senza tuttavia allegare e provare che, se adeguatamente informata circa le possibili conseguenze, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento oggetto della presente controversia (anche tenuto conto che si trattava di un intervento necessario e non differibile ed eseguito in una struttura ad alta specializzazione); consegue che alcun risarcimento potrà essere corrisposto per l'omessa insufficiente acquisizione del consenso. Pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento di un danno psichico riflesso subito dai ricorrenti a seguito della perdita della madre deve osservarsi che alcuna documentazione è stata depositata al fine di assolvere l'onere probatorio posto a loro carico. Nè avrebbe potuto essere disposta dalla scrivente CTU sulle persone dei ricorrenti ciò atteso che le parti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
In particolare, il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr amplius Cass. 06/12/2019, n. 31886). Dati non presenti nel caso in esame.
pagina 19 di 22 Per l'effetto, la domanda di risarcimento del danno biologico psichico deve essere rigettata per assenza di compiuta allegazione e di prova.
Tutto quanto innanzi posto, in relazione alle somme in concreto liquidate poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni
Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, la pur risalente Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del
17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (08.11.2020) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Per quanto concerne la domanda di riconoscimento delle spese di CTP sostenute deve osservarsi che considerato che la Giurisprudenza di legittimità ha ribadito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n.
84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380) si riconosce la somma € 500,00 per spese CTP quali sostenute da parte ricorrente (somma ritenuta congrua rispetto all'attività prestata).
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della sesta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione) - con esclusione della fase istruttoria
- nonché, con riferimento alla fase di istruzione preventiva, in applicazione della corrispondente fascia 5 della tabella n. 9 (procedimenti di istruzione preventiva) del D.M. n. 55/2014 come modificato dal
D.M.147/2022 per tutte le fasi. Su tali somme deve essere applicato un aumento del 30% ex art 4 comma ii del dm cit per la difesa di più parti con medesimo disegno defensionale (unico aumento attesa la piena omogeneità del contenuto difensivo); aumento che viene tuttavia annullato per una pari compensazione dovuta al rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico terminale e della domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ( cfr Cass. 6486/25; Cass. 33147/2024;
Cass 18929/2024). Non viene inoltre applicato l'aumento ex art 4 comma 1 bis del DM cit. atteso che non sono presenti strumenti per agevolare la ricerca testuale e la navigazione interna ( i collegamenti ipertestuali pagina 20 di 22 sono relativi a sentenze di legittimità). In ordine alla base di calcolo si osserva quanto segue: Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari (Cfr da ultimo Cass. n. 10367 del 17 aprile del 2024 e conforme Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983); ciò dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c.
(ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962, Rv. 254645 – 01); tale consolidata conclusione è oggi confermata dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (rectius del relativo decisum, cfr Cass 10367 cit e n. 26614 del 21/12/2016).
In merito alla domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. , si osserva quanto segue. Essa presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell' art. 24 Cost ( Corte appello , Napoli , sez. VII , 22/01/2025 , n. 277). Ebbene, tali presupposti soggettivi non risultano compiutamente allegati e provati in questa sede;
per l'effetto la relativa domanda è da rigettare.
Le spese di CTU sono poste definitivamente ed integralmente a carico della Controparte_12
CTO di Napoli.
[...]
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda dei ricorrenti, e per l'effetto, condanna la
[...]
, in persona del legale Controparte_13 rapp.te p.t., P. IVA: , al pagamento in favore di della somma di € P.IVA_1 Parte_1
191.639,00; in favore di della somma di € 191.639,00; in favore di Parte_2 Parte_3
della somma di € 199.461,00; sulle somme de qua decorrono interessi compensativi ad un
[...] tasso dello 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (08/11/2020) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Rigetta le residue domande dei ricorrenti;
- Condanna la , Controparte_13
, in persona del legale rapp.te p.t. P. IVA: al pagamento delle spese processuali in P.IVA_1 pagina 21 di 22 favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
spese che liquida complessivamente in € 12260,00 per compensi, € 1331,00 per spese vive, oltre spese generali al
15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
- Spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_14 in persona del legale rappresentate p.t. P. IVA:
[...]
. P.IVA_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT.
Napoli 15/9/25 Il Giudice dott. Francesca Console
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