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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 3751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3751 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3489/2022
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA, ha pronunciato la seguente SENTENZA emessa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3489 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: “somministrazione”;
tra
p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Galluccio Mezio, procuratore domiciliatario;
-opponente- e
(già denominato Controparte_1 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Monterisi, procuratore domiciliatario;
-opposto-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione depositato in data 29/04/2022, (d'ora Parte_1 innanzi, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 495/2022 emesso Pt_1 dal Tribunale di Lecce con il quale veniva ingiunta al pagamento della somma di € 202.428,13, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, in favore di
[...] già denominato Controparte_1 Controparte_2
d'ora innanzi, . In particolare, sponeva: - che le fatture poste a fondamento CP_2 Pt_1 del suddetto decreto ingiuntivo non esistevano più, poiché erano state tutte medio tempore annullate da (addirittura, in epoca antecedente al ricorso monitorio, depositato in data CP_2
05/02/2022); - che la parte opposta aveva omesso di produrre le n. 52 note di credito del 15/09/2021, con le quali aveva annullato tutte le fatture rimaste ancora da pagare ed emesse in suo favore dal 2016 al 2021 per ogni contatore, stornando l'intero importo (sia IVA che imponibile); - che, con le predette note di credito, aveva altresì annullato le fatture poste CP_2
a fondamento del d.i. opposto nonché la documentazione contabile in base alla quale essa aveva chiesto ed ottenuto altri decreti ingiuntivi (nn. 2051/2019 del 03/05/2019, 1245/2020 del
1 11/06/2020 e 3012/2019 del 27/11/2019); - che, altresì, ometteva di elencare i POD CP_2
(contatori o indirizzi di fornitura), le cui relative forniture erano rimaste impagate;
- che soltanto alcuni dei POD utilizzati per alimentare la pubblica illuminazione della Città di Maglie erano dotati di un display leggibile, tali da consentire la rilevazione dei reali consumi, mentre gli altri no;
- che non si comprendeva come avesse potuto emettere delle fatture con dati di CP_2 consumo, quando, invece, all'utente era di fatto impedita la verifica dei consumi, né come questi ultimi potessero risultare standard nel periodo, dato che molti impianti erano stati efficientati di recente;
- che, pertanto, la fatturazione effettuata dalla società opposta non era veritiera, con riferimento alla quantità di energia elettrica effettivamente fornita da ciascun POD in ogni periodo considerato;
- che la domanda di era infondata e, ad ogni modo, doveva essere CP_2 rivolta al - che, con contratto rep. 22976 del 17/03/2014, quest'ultimo le Controparte_3 aveva conferito l'affidamento ventennale del servizio di gestione della pubblica illuminazione, con fornitura di energia elettrica, manutenzione degli impianti ed esecuzione di opere;
- che, altresì, il di Maglie si era impegnato a corrisponderle l'importo correlativo di energia CP_3 elettrica;
- che, ad oggi, il le è debitore della somma pari a circa un milione di euro;
- CP_3 che, tra l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio nel 2007 e la stipula del suddetto contratto, il aveva fatto prestare il servizio alla precedente Controparte_3 affidataria, autorizzandola altresì a porre in essere opere che avevano stravolto il progetto preliminare posto alla base della gara di cui era aggiudicatrice (sentenza n. 1493/2011 del Consiglio di Stato), con la conseguenza che il progetto esecutivo sarebbe stato redatto e approvato successivamente alla consegna del cantiere (come effettivamente accaduto); - che, una volta consegnato l'impianto, aveva rilevato che i punti luce effettivamente installati e allacciati erano 2.611 (e non 2.172, come indicato nel bando e nel contratto), che la potenza complessiva impegnata era da ritenersi superiore a quella prevista e che i quadri di comando maggiori e i punti di erogazione di energia (POD o indirizzi di fornitura) erano 51 e non 15; - che tutto questo aveva comportato un maggior consumo di energia per ogni anno, rispetto a quello esistente, alla data dell'offerta e rispetto a quanto preventivato, a fronte del quale il in spregio alle pattuizioni contrattuali e nonostante le reiterate richieste, non Controparte_3 aveva inteso aggiornare il canone, così determinando un credito in suo favore pari ad € 1.000.000,00; - che le somme richieste da si riferivano esclusivamente a consumi CP_2 imputabili al - che pretendeva di essere manlevata da quest'ultimo con Controparte_3 riguardo alle somme non versatele, come accertato dal lodo arbitrale del 19/10/2020; - che il contratto intercorso con il di prevedeva un meccanismo di adeguamento del CP_3 CP_3 canone relativamente ai costi di manutenzione e fornitura di energia elettrica nell'ipotesi di variazione anche delle tariffe dell'energia elettrica nonché l'incremento del canone per il rimborso dei maggiori consumi di energia;
- che si trattava di somme che attenevano ad una parte di quelle richieste da con i summenzionati decreti ingiuntivi;
- che il credito CP_2 azionato da era proprio quello derivante dai maggiori costi per l'esecuzione del contratto CP_2 con il Comune di (a carico di quest'ultimo); - che secondo il lodo arbitrale del CP_3
19/10/2020 ad essa era, pertanto, riconosciuto un credito che ammonta ad € 827.234,86, oltre interessi pari ad € 208.620,56 e, dunque, almeno € 1.035.855,42; - che era ravvisabile un abuso del diritto da parte di CP_2
Tanto premesso, concludeva chiedendo: - in via preliminare, di autorizzare ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del per essere da quest'ultimo garantito, manlevato e Controparte_3 tenuto esente;
- di revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché chiesto ed emesso in palese violazione di legge ed in assenza dei requisiti necessari;
- di rigettare la domanda posta alla base del d.i., poiché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto e, di conseguenza, di revocare
2 il d.i. opposto;
- in subordine, di condannare il a manlevarlo, tenerlo esente Controparte_3
e comunque rivalerlo, per quanto già pagato ad dopo la notifica del decreto ingiuntivo e CP_2 per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore di quest'ultimo; - di condannare, in ogni caso, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e, in subordine, ex art. 96, co. 3 CP_2
c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa depositata in data 29/07/2022, si costituiva la quale rappresentava: - che CP_2 tra le parti era esistito un rapporto di fornitura di energia elettrica cd. “disalimentabile”, nel senso che, nonostante lo stato di morosità della non aveva mai potuto interrompere Pt_1 il rapporto di fornitura in quanto quest'ultima beneficiava del cd. Regime di maggior tutela;
- che estiva il servizio di pubblica illuminazione del - che le Pt_1 Controparte_3 utenze di fornitura di energia elettrica di sua pertinenza, per loro natura, non potevano essere disalimentate in caso di morosità nel pagamento delle fatture di consumo di energia elettrica, ragion per cui la società opponente, a far data dall'01/08/2016, rientrava nel c.d. “Mercato di maggior tutela”, pur senza la sottoscrizione di un contratto di fornitura (non previsto dalla legge di settore); - che provvedeva a ratificare il rientro della fornitura nel servizio di maggior tutela a far data dall'01/08/2016, a seguito delle indicazioni fornite dal distributore competente per territorio ( ); - che pur non sussistendo alcun contratto tra le parti, l'avvio Controparte_4 della fatturazione a decorrere dall'01/08/2016 trovava la sua ragion d'essere in una fonte legale;
- che il mancato pagamento delle fatture poste a fondamento del d.i. opposto risultava essere del tutto incontestato;
- che, perciò, era da considerarsi morosa;
- che era Pt_1 completamente estranea alle vicende relative all'accertamento delle misurazioni di energia elettrica, in quanto si limitava a venderla;
- che, diversamente, la relativa attività di distribuzione era riservata ad tra l'altro esclusiva proprietaria dei contatori in custodia Controparte_4 al cliente;
- che era chiamata ad emettere le fatture sulla base dei dati di consumo messi a disposizione dal Distributore, il quale svolgeva il cd. servizio di misura;
- che non aveva alcun potere di gestione o di intervento sulla rete di distribuzione e sui relativi impianti;
- che le letture reali riferibili ai diversi punti di fornitura intestati alla e venivano comunicate dal Pt_1
Distributore, il quale provvedeva ad attestarne altresì l'effettiva titolarità alla società opponente;
- che la società di distribuzione aveva fornito la certificazione dei consumi indicativa dei dati di consumo utilizzati per l'emissione delle fatture oggetto del d.i. opposto;
- che detta certificazione rispondeva esattamente agli obblighi e agli standard imposti dalla normativa vigente in materia;
- che le note di credito, trasmesse alla società opponente, venivano emesse a seguito del verificarsi delle condizioni di cui all'art. 26, co. 2 del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 della legge n. 208/2015, ossia risoluzione contrattuale per inadempimento o chiusura procedura concorsuale/esecutiva; - che dette note di credito erano state emesse a seguito della cessazione delle utenze di pertinenza della società opponente nel pieno rispetto della normativa fiscale e non implicavano in alcun modo la rinuncia al credito non soddisfatto, né tantomeno potevano essere portate in detrazione del debito della - che questo Pt_1 veniva confermato anche dal Tribunale di Lecce nelle sentenze nn. 1913/2022 e 1914/2022, emesse nell'ambito di due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo avente il medesimo oggetto del presente giudizio;
- che le avverse contestazioni relative alla presunta illeggibilità dei misuratori erano del tutto prive di rilievo e in alcun modo a lei riferibili;
- che, altresì, detta contestazione risultava essere tardiva;
- che la società opponente mai le aveva inoltrato alcuna richiesta di verifica su alcuno dei contatori indicati nell'atto di opposizione;
- che, oltretutto, sull'utente incombeva l'obbligo di custodia del misuratore e degli apparecchi di conduzione energetica sin dal momento dell'allacciamento della fornitura e/o dall'inizio del contratto;
- che
3 aveva sempre assunto un atteggiamento corretto ed ispirato alla buona fede contrattuale;
- che l'opposizione non risultava essere fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Pertanto, concludeva chiedendo: - previa immediata concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, di rigettare l'avversa opposizione poiché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancata conferma del predetto d.i., di condannare l pagamento Pt_1 della somma complessiva di € 202.428,13, oltre interessi sino al soddisfo e le spese e i compensi del procedimento monitorio quantificati in € 2.000,00 per compensi ed € 634,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta;
- di condannare l pagamento della somma equitativamente determinata ai Pt_1 sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. in favore della società opponente, a titolo di risarcimento danni;
- di condannare lla rifusione di spese e compensi del presente giudizio. Pt_1
Con ordinanza del 03/05/2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 495/2022 emesso dal Tribunale di Lecce in data 08/03/2022. Proseguito il giudizio, con ordinanza del 07/05/2024 veniva rigettata la chiamata in causa del avanzata dalla parte opponente, atteso che quest'ultima aveva già avviato Controparte_3 un procedimento arbitrale contro lo stesso avente ad oggetto le medesime CP_3 rivendicazioni e che veniva definito con lodo arbitrale del 19/10/2020. La causa veniva istruita attraverso produzione documentale nonché l'ascolto dei testi Tes_1
e .
[...] Controparte_5
All'udienza del 10/06/2025 la causa veniva assunta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni espresse mediante il deposito di note di trattazione scritta, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
**** **** **** Il Tribunale ritiene che l'opposizione proposta in questa sede da Parte_1 non meriti di essere accolta per quanto di ragione. La presente controversia nasce dall'azione promossa dalla suddetta società, volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 495/2022 emesso dal Tribunale di Lecce in data 08/03/2022 con il quale veniva ingiunta al pagamento della somma di € 202.428,13 in favore di
[...] già denominato . Controparte_1 Controparte_2
In particolare, la società appresentava non soltanto che le fatture in contestazione Pt_1
(emesse in relazione al periodo compreso tra la seconda metà del 2020 e il mese di febbraio 2021 e poste a fondamento del su menzionato decreto ingiuntivo) fossero state oggetto di annullamento da parte della società opposta per il tramite dell'emissione di n. 52 note di credito, ma altresì che, ad ogni modo, il soggetto debitore era da identificarsi nel Comune di CP_3 nella qualità di ente che con contratto del 17/03/2014 (rep. 2296) aveva affidato alla società opponente il servizio di gestione della pubblica illuminazione, compresa la fornitura di energia elettrica. Orbene, innanzitutto, appare opportuno evidenziare come nella causa in esame assuma dirimente rilevanza la questione relativa al meccanismo di riparto dell'onere probatorio operante nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Difatti, ancorché quest'ultimo si presenti come un ordinario giudizio di cognizione “a parti invertite” – nel quale detta inversione è determinata proprio dalla provocatio ad opponendum, che ne costituisce proprio il nucleo tecnico essenziale – tale inversione delle parti non si riverbera in alcun modo sull'ordinaria ripartizione dell'onere della prova;
di talché, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la parte che voglia far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, laddove colui il quale intenda infirmare un
4 diritto fatto valere deve offrire la prova di quei fatti modificativi, impeditivi o estintivi che in tesi ne possano indebolire la pretesa. Precisamente, nel caso di specie, se da un lato è indubbia la sussistenza della prova del credito di (cfr. documentazione contabile prodotta dall'odierna opposta nell'ambito del CP_2 procedimento monitorio), dall'altro la società opponente ha omesso di produrre in atti elementi probatori, o quantomeno indiziari, idonei a confutare la pretesa creditoria vantata dalla parte opposta. In particolare, a tal proposito, vengono in rilievo due fattori di non poco conto. In primo luogo, nel rivendicare l'assenza di una situazione debitoria nei riguardi Pt_1 di ha inteso far leva, in via prioritaria, sulle note di credito del 15/09/2021 che, a suo CP_2 dire, le sarebbero state rilasciate dalla stessa in rinuncia al credito ingiunto. Invero, come già precisato e chiarito in analoghi giudizi aventi ad oggetto identiche questioni tra le parti (da ultimo, cfr. sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 327/2025, pubblicata in data 18/04/2025, allegata alla comparsa conclusionale dell'opposta) è bene precisare come alcun valore possa essere riconosciuto alle suddette note di credito, in quanto trattasi di mera documentazione emessa ai soli fini fiscali e, pertanto, in alcun modo suscettibile di rappresentare una rinuncia al credito da parte della società opposta. In secondo luogo, è da ritenersi altresì inconferente la contestazione mossa da Pt_1 sempre volta ad infirmare la pretesa creditoria della società opposta, che fa leva sull'illeggibilità di taluni contatori, ritenendo che si tratti di una condizione in concreto impeditiva del corretto espletamento dell'attività di lettura e misurazione di taluni punti di fornitura. A ben vedere, sul punto, si è espressa granitica giurisprudenza, la quale sostiene che, in tema di somministrazione di energia elettrica, nonché alla luce del principio di vicinanza della prova, costituisce un onere dell'utente consumatore quello di contestare il malfunzionamento del contatore e, al contempo, di dimostrare la reale entità dei consumi, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia (cfr. Cass. Civ., sez. VI, n. 297/2020 e Cass. Civ., sez. III, n. 17401/2024); dimostrazione che, allo stato, non appare ravvisabile al netto degli elementi probatori forniti dall'opponente, la quale, invece, ha inteso contestare la mera illeggibilità dei contatori, quale circostanza, a suo avviso, idonea a concorrere a confutare la veridicità delle letture, omettendo, ad ogni modo, di fornire la prova dei reali consumi anche solo presuntivamente sopportati. Infine, è bene prendere in considerazione la circostanza che le fatture in contestazione rappresentano il risultato di prodromiche operazioni di misurazione poste in essere non dalla società opposta (venditrice di energia elettrica), bensì da un soggetto terzo, ossia la società di distribuzione (nel caso di specie, E-Distribuzione); difatti, quest'ultima, nell'esercizio della sua attività di misurazione, provvede a comunicare le letture dei diversi punti di fornitura alla società venditrice, ossia la quale, soltanto una volta ottenuta detta comunicazione CP_2 attestante i consumi, si limita ad emettere la relativa fattura in bolletta sempre e solo sulla base di quanto rilevato dalla società distributrice (cfr. documentazione contenente la tabella certificazione titolarità e la tabella certificazione consumi allegate alla comparsa di costituzione); ragion per cui, anche sotto questo profilo, alcun rimprovero può essere mosso ad
CP_2
Da ultimo, devono essere rigettate altresì le domande di condanna ex art. 96, co. 1 e 3 c.p.c. formulate da ambo le parti, attesa la mancata prova della mala fede e della colpa grave nell'agire in giudizio. Quanto detto impone il rigetto dell'opposizione, dal quale deriva altresì la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che vengono liquidate come in
5 dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. vigente, con applicazione dello scaglione di riferimento e dei valori minimi in considerazione dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo in ordine all'opposizione proposta da
[...] nei riguardi di (già Parte_2 Controparte_1 denominato , la rigetta. Controparte_2
Condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 02/12/2025
Il Giudice Agnese DI BATTISTA
6
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA, ha pronunciato la seguente SENTENZA emessa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3489 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: “somministrazione”;
tra
p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Galluccio Mezio, procuratore domiciliatario;
-opponente- e
(già denominato Controparte_1 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Monterisi, procuratore domiciliatario;
-opposto-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione depositato in data 29/04/2022, (d'ora Parte_1 innanzi, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 495/2022 emesso Pt_1 dal Tribunale di Lecce con il quale veniva ingiunta al pagamento della somma di € 202.428,13, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, in favore di
[...] già denominato Controparte_1 Controparte_2
d'ora innanzi, . In particolare, sponeva: - che le fatture poste a fondamento CP_2 Pt_1 del suddetto decreto ingiuntivo non esistevano più, poiché erano state tutte medio tempore annullate da (addirittura, in epoca antecedente al ricorso monitorio, depositato in data CP_2
05/02/2022); - che la parte opposta aveva omesso di produrre le n. 52 note di credito del 15/09/2021, con le quali aveva annullato tutte le fatture rimaste ancora da pagare ed emesse in suo favore dal 2016 al 2021 per ogni contatore, stornando l'intero importo (sia IVA che imponibile); - che, con le predette note di credito, aveva altresì annullato le fatture poste CP_2
a fondamento del d.i. opposto nonché la documentazione contabile in base alla quale essa aveva chiesto ed ottenuto altri decreti ingiuntivi (nn. 2051/2019 del 03/05/2019, 1245/2020 del
1 11/06/2020 e 3012/2019 del 27/11/2019); - che, altresì, ometteva di elencare i POD CP_2
(contatori o indirizzi di fornitura), le cui relative forniture erano rimaste impagate;
- che soltanto alcuni dei POD utilizzati per alimentare la pubblica illuminazione della Città di Maglie erano dotati di un display leggibile, tali da consentire la rilevazione dei reali consumi, mentre gli altri no;
- che non si comprendeva come avesse potuto emettere delle fatture con dati di CP_2 consumo, quando, invece, all'utente era di fatto impedita la verifica dei consumi, né come questi ultimi potessero risultare standard nel periodo, dato che molti impianti erano stati efficientati di recente;
- che, pertanto, la fatturazione effettuata dalla società opposta non era veritiera, con riferimento alla quantità di energia elettrica effettivamente fornita da ciascun POD in ogni periodo considerato;
- che la domanda di era infondata e, ad ogni modo, doveva essere CP_2 rivolta al - che, con contratto rep. 22976 del 17/03/2014, quest'ultimo le Controparte_3 aveva conferito l'affidamento ventennale del servizio di gestione della pubblica illuminazione, con fornitura di energia elettrica, manutenzione degli impianti ed esecuzione di opere;
- che, altresì, il di Maglie si era impegnato a corrisponderle l'importo correlativo di energia CP_3 elettrica;
- che, ad oggi, il le è debitore della somma pari a circa un milione di euro;
- CP_3 che, tra l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio nel 2007 e la stipula del suddetto contratto, il aveva fatto prestare il servizio alla precedente Controparte_3 affidataria, autorizzandola altresì a porre in essere opere che avevano stravolto il progetto preliminare posto alla base della gara di cui era aggiudicatrice (sentenza n. 1493/2011 del Consiglio di Stato), con la conseguenza che il progetto esecutivo sarebbe stato redatto e approvato successivamente alla consegna del cantiere (come effettivamente accaduto); - che, una volta consegnato l'impianto, aveva rilevato che i punti luce effettivamente installati e allacciati erano 2.611 (e non 2.172, come indicato nel bando e nel contratto), che la potenza complessiva impegnata era da ritenersi superiore a quella prevista e che i quadri di comando maggiori e i punti di erogazione di energia (POD o indirizzi di fornitura) erano 51 e non 15; - che tutto questo aveva comportato un maggior consumo di energia per ogni anno, rispetto a quello esistente, alla data dell'offerta e rispetto a quanto preventivato, a fronte del quale il in spregio alle pattuizioni contrattuali e nonostante le reiterate richieste, non Controparte_3 aveva inteso aggiornare il canone, così determinando un credito in suo favore pari ad € 1.000.000,00; - che le somme richieste da si riferivano esclusivamente a consumi CP_2 imputabili al - che pretendeva di essere manlevata da quest'ultimo con Controparte_3 riguardo alle somme non versatele, come accertato dal lodo arbitrale del 19/10/2020; - che il contratto intercorso con il di prevedeva un meccanismo di adeguamento del CP_3 CP_3 canone relativamente ai costi di manutenzione e fornitura di energia elettrica nell'ipotesi di variazione anche delle tariffe dell'energia elettrica nonché l'incremento del canone per il rimborso dei maggiori consumi di energia;
- che si trattava di somme che attenevano ad una parte di quelle richieste da con i summenzionati decreti ingiuntivi;
- che il credito CP_2 azionato da era proprio quello derivante dai maggiori costi per l'esecuzione del contratto CP_2 con il Comune di (a carico di quest'ultimo); - che secondo il lodo arbitrale del CP_3
19/10/2020 ad essa era, pertanto, riconosciuto un credito che ammonta ad € 827.234,86, oltre interessi pari ad € 208.620,56 e, dunque, almeno € 1.035.855,42; - che era ravvisabile un abuso del diritto da parte di CP_2
Tanto premesso, concludeva chiedendo: - in via preliminare, di autorizzare ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del per essere da quest'ultimo garantito, manlevato e Controparte_3 tenuto esente;
- di revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché chiesto ed emesso in palese violazione di legge ed in assenza dei requisiti necessari;
- di rigettare la domanda posta alla base del d.i., poiché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto e, di conseguenza, di revocare
2 il d.i. opposto;
- in subordine, di condannare il a manlevarlo, tenerlo esente Controparte_3
e comunque rivalerlo, per quanto già pagato ad dopo la notifica del decreto ingiuntivo e CP_2 per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore di quest'ultimo; - di condannare, in ogni caso, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e, in subordine, ex art. 96, co. 3 CP_2
c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa depositata in data 29/07/2022, si costituiva la quale rappresentava: - che CP_2 tra le parti era esistito un rapporto di fornitura di energia elettrica cd. “disalimentabile”, nel senso che, nonostante lo stato di morosità della non aveva mai potuto interrompere Pt_1 il rapporto di fornitura in quanto quest'ultima beneficiava del cd. Regime di maggior tutela;
- che estiva il servizio di pubblica illuminazione del - che le Pt_1 Controparte_3 utenze di fornitura di energia elettrica di sua pertinenza, per loro natura, non potevano essere disalimentate in caso di morosità nel pagamento delle fatture di consumo di energia elettrica, ragion per cui la società opponente, a far data dall'01/08/2016, rientrava nel c.d. “Mercato di maggior tutela”, pur senza la sottoscrizione di un contratto di fornitura (non previsto dalla legge di settore); - che provvedeva a ratificare il rientro della fornitura nel servizio di maggior tutela a far data dall'01/08/2016, a seguito delle indicazioni fornite dal distributore competente per territorio ( ); - che pur non sussistendo alcun contratto tra le parti, l'avvio Controparte_4 della fatturazione a decorrere dall'01/08/2016 trovava la sua ragion d'essere in una fonte legale;
- che il mancato pagamento delle fatture poste a fondamento del d.i. opposto risultava essere del tutto incontestato;
- che, perciò, era da considerarsi morosa;
- che era Pt_1 completamente estranea alle vicende relative all'accertamento delle misurazioni di energia elettrica, in quanto si limitava a venderla;
- che, diversamente, la relativa attività di distribuzione era riservata ad tra l'altro esclusiva proprietaria dei contatori in custodia Controparte_4 al cliente;
- che era chiamata ad emettere le fatture sulla base dei dati di consumo messi a disposizione dal Distributore, il quale svolgeva il cd. servizio di misura;
- che non aveva alcun potere di gestione o di intervento sulla rete di distribuzione e sui relativi impianti;
- che le letture reali riferibili ai diversi punti di fornitura intestati alla e venivano comunicate dal Pt_1
Distributore, il quale provvedeva ad attestarne altresì l'effettiva titolarità alla società opponente;
- che la società di distribuzione aveva fornito la certificazione dei consumi indicativa dei dati di consumo utilizzati per l'emissione delle fatture oggetto del d.i. opposto;
- che detta certificazione rispondeva esattamente agli obblighi e agli standard imposti dalla normativa vigente in materia;
- che le note di credito, trasmesse alla società opponente, venivano emesse a seguito del verificarsi delle condizioni di cui all'art. 26, co. 2 del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 della legge n. 208/2015, ossia risoluzione contrattuale per inadempimento o chiusura procedura concorsuale/esecutiva; - che dette note di credito erano state emesse a seguito della cessazione delle utenze di pertinenza della società opponente nel pieno rispetto della normativa fiscale e non implicavano in alcun modo la rinuncia al credito non soddisfatto, né tantomeno potevano essere portate in detrazione del debito della - che questo Pt_1 veniva confermato anche dal Tribunale di Lecce nelle sentenze nn. 1913/2022 e 1914/2022, emesse nell'ambito di due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo avente il medesimo oggetto del presente giudizio;
- che le avverse contestazioni relative alla presunta illeggibilità dei misuratori erano del tutto prive di rilievo e in alcun modo a lei riferibili;
- che, altresì, detta contestazione risultava essere tardiva;
- che la società opponente mai le aveva inoltrato alcuna richiesta di verifica su alcuno dei contatori indicati nell'atto di opposizione;
- che, oltretutto, sull'utente incombeva l'obbligo di custodia del misuratore e degli apparecchi di conduzione energetica sin dal momento dell'allacciamento della fornitura e/o dall'inizio del contratto;
- che
3 aveva sempre assunto un atteggiamento corretto ed ispirato alla buona fede contrattuale;
- che l'opposizione non risultava essere fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Pertanto, concludeva chiedendo: - previa immediata concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, di rigettare l'avversa opposizione poiché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancata conferma del predetto d.i., di condannare l pagamento Pt_1 della somma complessiva di € 202.428,13, oltre interessi sino al soddisfo e le spese e i compensi del procedimento monitorio quantificati in € 2.000,00 per compensi ed € 634,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta;
- di condannare l pagamento della somma equitativamente determinata ai Pt_1 sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. in favore della società opponente, a titolo di risarcimento danni;
- di condannare lla rifusione di spese e compensi del presente giudizio. Pt_1
Con ordinanza del 03/05/2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 495/2022 emesso dal Tribunale di Lecce in data 08/03/2022. Proseguito il giudizio, con ordinanza del 07/05/2024 veniva rigettata la chiamata in causa del avanzata dalla parte opponente, atteso che quest'ultima aveva già avviato Controparte_3 un procedimento arbitrale contro lo stesso avente ad oggetto le medesime CP_3 rivendicazioni e che veniva definito con lodo arbitrale del 19/10/2020. La causa veniva istruita attraverso produzione documentale nonché l'ascolto dei testi Tes_1
e .
[...] Controparte_5
All'udienza del 10/06/2025 la causa veniva assunta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni espresse mediante il deposito di note di trattazione scritta, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
**** **** **** Il Tribunale ritiene che l'opposizione proposta in questa sede da Parte_1 non meriti di essere accolta per quanto di ragione. La presente controversia nasce dall'azione promossa dalla suddetta società, volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 495/2022 emesso dal Tribunale di Lecce in data 08/03/2022 con il quale veniva ingiunta al pagamento della somma di € 202.428,13 in favore di
[...] già denominato . Controparte_1 Controparte_2
In particolare, la società appresentava non soltanto che le fatture in contestazione Pt_1
(emesse in relazione al periodo compreso tra la seconda metà del 2020 e il mese di febbraio 2021 e poste a fondamento del su menzionato decreto ingiuntivo) fossero state oggetto di annullamento da parte della società opposta per il tramite dell'emissione di n. 52 note di credito, ma altresì che, ad ogni modo, il soggetto debitore era da identificarsi nel Comune di CP_3 nella qualità di ente che con contratto del 17/03/2014 (rep. 2296) aveva affidato alla società opponente il servizio di gestione della pubblica illuminazione, compresa la fornitura di energia elettrica. Orbene, innanzitutto, appare opportuno evidenziare come nella causa in esame assuma dirimente rilevanza la questione relativa al meccanismo di riparto dell'onere probatorio operante nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Difatti, ancorché quest'ultimo si presenti come un ordinario giudizio di cognizione “a parti invertite” – nel quale detta inversione è determinata proprio dalla provocatio ad opponendum, che ne costituisce proprio il nucleo tecnico essenziale – tale inversione delle parti non si riverbera in alcun modo sull'ordinaria ripartizione dell'onere della prova;
di talché, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la parte che voglia far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, laddove colui il quale intenda infirmare un
4 diritto fatto valere deve offrire la prova di quei fatti modificativi, impeditivi o estintivi che in tesi ne possano indebolire la pretesa. Precisamente, nel caso di specie, se da un lato è indubbia la sussistenza della prova del credito di (cfr. documentazione contabile prodotta dall'odierna opposta nell'ambito del CP_2 procedimento monitorio), dall'altro la società opponente ha omesso di produrre in atti elementi probatori, o quantomeno indiziari, idonei a confutare la pretesa creditoria vantata dalla parte opposta. In particolare, a tal proposito, vengono in rilievo due fattori di non poco conto. In primo luogo, nel rivendicare l'assenza di una situazione debitoria nei riguardi Pt_1 di ha inteso far leva, in via prioritaria, sulle note di credito del 15/09/2021 che, a suo CP_2 dire, le sarebbero state rilasciate dalla stessa in rinuncia al credito ingiunto. Invero, come già precisato e chiarito in analoghi giudizi aventi ad oggetto identiche questioni tra le parti (da ultimo, cfr. sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 327/2025, pubblicata in data 18/04/2025, allegata alla comparsa conclusionale dell'opposta) è bene precisare come alcun valore possa essere riconosciuto alle suddette note di credito, in quanto trattasi di mera documentazione emessa ai soli fini fiscali e, pertanto, in alcun modo suscettibile di rappresentare una rinuncia al credito da parte della società opposta. In secondo luogo, è da ritenersi altresì inconferente la contestazione mossa da Pt_1 sempre volta ad infirmare la pretesa creditoria della società opposta, che fa leva sull'illeggibilità di taluni contatori, ritenendo che si tratti di una condizione in concreto impeditiva del corretto espletamento dell'attività di lettura e misurazione di taluni punti di fornitura. A ben vedere, sul punto, si è espressa granitica giurisprudenza, la quale sostiene che, in tema di somministrazione di energia elettrica, nonché alla luce del principio di vicinanza della prova, costituisce un onere dell'utente consumatore quello di contestare il malfunzionamento del contatore e, al contempo, di dimostrare la reale entità dei consumi, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia (cfr. Cass. Civ., sez. VI, n. 297/2020 e Cass. Civ., sez. III, n. 17401/2024); dimostrazione che, allo stato, non appare ravvisabile al netto degli elementi probatori forniti dall'opponente, la quale, invece, ha inteso contestare la mera illeggibilità dei contatori, quale circostanza, a suo avviso, idonea a concorrere a confutare la veridicità delle letture, omettendo, ad ogni modo, di fornire la prova dei reali consumi anche solo presuntivamente sopportati. Infine, è bene prendere in considerazione la circostanza che le fatture in contestazione rappresentano il risultato di prodromiche operazioni di misurazione poste in essere non dalla società opposta (venditrice di energia elettrica), bensì da un soggetto terzo, ossia la società di distribuzione (nel caso di specie, E-Distribuzione); difatti, quest'ultima, nell'esercizio della sua attività di misurazione, provvede a comunicare le letture dei diversi punti di fornitura alla società venditrice, ossia la quale, soltanto una volta ottenuta detta comunicazione CP_2 attestante i consumi, si limita ad emettere la relativa fattura in bolletta sempre e solo sulla base di quanto rilevato dalla società distributrice (cfr. documentazione contenente la tabella certificazione titolarità e la tabella certificazione consumi allegate alla comparsa di costituzione); ragion per cui, anche sotto questo profilo, alcun rimprovero può essere mosso ad
CP_2
Da ultimo, devono essere rigettate altresì le domande di condanna ex art. 96, co. 1 e 3 c.p.c. formulate da ambo le parti, attesa la mancata prova della mala fede e della colpa grave nell'agire in giudizio. Quanto detto impone il rigetto dell'opposizione, dal quale deriva altresì la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che vengono liquidate come in
5 dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. vigente, con applicazione dello scaglione di riferimento e dei valori minimi in considerazione dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo in ordine all'opposizione proposta da
[...] nei riguardi di (già Parte_2 Controparte_1 denominato , la rigetta. Controparte_2
Condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 02/12/2025
Il Giudice Agnese DI BATTISTA
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