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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n 5629/2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8848/2019 del Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, in composizione collegiale, pubblicata in data 8 ottobre 2019, vertente
TRA
(codice fiscale ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Rosa Di Caprio, in virtù della procura in atti -APPELLANTE-
E
la (codice fiscale ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Paolo Napolitano,
in virtù della procura in atti
-APPELLATA-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 28 giugno 2010, notificato il 12 maggio 2010, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli la esponendo che: Controparte_2
A. “La sig.ra è titolare di conto corrente nr 604267 Parte_1
presso la nella filiale di Pozzuoli via Controparte_2
Capomazza, 5”.
B. “Su tale conto corrente non esistono deleghe o procure a terzi per compiere operazioni di alcun tipo. Pertanto esclusivamente l'istante può compiere operazioni, salvo legittime deleghe per singole operazioni (ove
consentito)”.
C. “Tale conto veniva usato dalla sig.ra per il deposito di risparmi Pt_1
personali, frutto del proprio lavoro, e per spese personali o per la famiglia”; D. “la sig.ra provvedeva al versamento di assegni bancari e Pt_1
denaro presso gli sportelli della filiale di Pozzuoli. In tali occasioni, nulla le veniva richiesto circa la compilazione di moduli per il versamento”.
E. “Nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente, in data 10.02.2006,
la sig.ra sottoscriveva titoli per un importo pari ad Pt_1
€ 100.000,00”;
F. “Il 13 maggio 2009, la sig.ra si reca presso gli sportelli della Pt_1
filiale della di di Pozzuoli, al fine di prelevare contanti CP_3 CP_2
per l'acquisto di un' autovettura e scopre che sul conto ha un saldo pari ad
€ 280.00; che i suoi risparmi sono spariti;
che i valori acquistati sono stati
venduti; che € 30.000,00 sono stati vincolati a garanzia di un presunto fido bancario in favore del marito ”; Parte_2
G. “l'istante, nello sconforto più totale, chiedeva spiegazioni al direttore della filiale, il quale nulla sapeva riferire in quanto da poco assegnato alla sede. Nulla sapeva riferire il direttore del ramo imprese, in merito al danaro a deposito a garanzia di un fido di ”; Parte_2
H. “alla richiesta dell'istante di poter visionare ogni documentazione, nulla le veniva esibito. Né le veniva svincolata la somma a garanzia”.
I. “L'istante provvedeva, dunque, di sua sponte, ad un estratto storico di conto corrente, dal quale evinceva che dal 2003 fino alla scoperta (maggio
2009) la filiale dell'istituto bancario convenuto aveva dolosamente e/o
negligentemente permesso che un terzo effettuasse movimentazioni sul conto corrente della sig.ra causandole una perdita di liquidità Pt_1
pari ad € 906.229,50”. J. “In particolare è possibile riscontrare che periodicamente, a cadenza quasi giornaliera, venivano effettuati prelievi allo sportello (anche per somme elevate), emissioni di assegni circolari, trasferimenti di fondi ad altri conti correnti”;
K. “Non solo, in data 09.03.07 veniva vendute quote sottoscritte per un importo pari ad € 51.750,00; in data 30.04.2007 risulta una nuova sottoscrizione di quote per € 30.000,00 per deposito a garanzia in favore di;
in data 23.05.2007 e 22.06.2007 si riscontra un nuovo Parte_2
rimborso di quote senza alcuna autorizzazione della titolare del conto la sig.ra per un importo complessivo pari ad € 102.278,46 Pt_1
comprensiva degli interessi attivi maturati sulla somma sottoscritta”;
L. “In data 30.04.2007, si specifica, ancora senza alcuna autorizzazione della sig.ra veniva effettuato un deposito a garanzia di titoli in Pt_1
favore del fido bancario di , per un importo pari ad € Parte_2
30.000,00”;
M. “A ciò si aggiunge che non le sono stati inviati gli estratti di conto corrente
da cui avrebbe potuto controllate le numerose operazioni bancarie che venivano effettuate sul suo conto, senza alcuna autorizzazione ed a totale sua insaputa”.
N. “Nonostante lettera raccomandata del 28.07.09, nessun riscontro si otteneva dall'istituto Bancario”.
O. “In seguito alla perdita dei risparmi di tanti anni di lavoro, la sig.ra ha subito e sta subendo una grave crisi depressiva.” Parte_1
(cfr. pagg.
1-3 dell'atto di citazione). Tanto premesso, nell'assunto della responsabilità Parte_1
dell' per aver violato gli Controparte_4
obblighi scaturenti dal contratto di conto corrente, nonché i canoni di correttezza e buona fede, chiedeva all'adito Tribunale di:
1. “accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell' ”; Controparte_5
2. “Per l'effetto, accertare il danno subito dalla attrice Parte_1
per i gravi inadempimenti contrattuali e di conseguenza condannare
l'istituto bancario convenuto al reintegra del conto nonché al risarcimento
del danno subito dalla istante, nella somma che sarà precisata nel corso del giudizio il tutto nel limite della competenza del giudice adito”;
3. “Condannare la società , al risarcimento del Controparte_5
danno morale arrecato all'istante per i comportamenti illeciti assunti nell'esecuzione contrattuale”;
4. “Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre il
rimborso forfetario del 12,5% per le spese generali, nonché CPA ed IVA come per legge” (cfr. ult. pagg. dell'atto di citazione).
I.2. In data 26 giugno 2010 si costituiva in giudizio la Controparte_2
deducendo l'infondatezza delle avverse domande. In particolare,
[...]
chiedeva di rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare, le pretese formulate dall'attrice Parte_1
nei confronti della istante, condannando essa attrice al pagamento
[...] delle spese del giudizio ed onorario di difesa (cfr. ult. pag. della comparsa di costituzione e risposta).
I.3. All'udienza del 10 aprile 2013, l'attrice Parte_1
proponeva querela di falso in via incidentale, avente ad oggetto la documentazione bancaria prodotta dalla convenuta e recante la propria firma, assumendo che fosse apocrifa.
Il Giudice della Sezione Distaccata di Pozzuoli, in pari data, trasmetteva il fascicolo al Tribunale di Napoli, essendo la decisione riservata al Collegio. Il
Tribunale di Napoli in composizione collegiale veniva investito sia della querela di falso incidentale, sia della decisione nel merito.
Nel prosieguo, una volta prodotti a cura della querelante una serie di documenti di cui assumeva la falsità, nonché ulteriori documenti dalla stessa sottoscritti con firma autentica, ai fini della comparazione, il Tribunale disponeva due consulenze tecniche grafologiche d'ufficio, la prima a firma della dott.ssa la seconda a firma della dott.ssa (cui Persona_1 Persona_2
veniva assegnato il seguente quesito: “Dica il CTU se le firme apposte in calce
ai documenti oggetto di querela di falso sono state apposte dalla sig.ra
, ovvero sono apocrife"). Parte_1
I.4. All'esito delle espletate CTU, il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, in composizione collegiale, con sentenza n. 8848/2019, emessa in data 8 ottobre 2019, così decideva: 1. “Dichiara inammissibile la querela di falso, con riferimento agli assegni circolari della banca di Roman. 02599660-03 e n.02336635-06 del
10.5.2005”;
2. “Rigetta la querela di falso con riferimento a tutti i restanti documenti
impugnati”;
3. “Ordina la restituzione dei documenti impugnati alla e Controparte_2
dispone che a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale”;
4. “Condanna la querelante al pagamento della pena pecuniaria di euro
20,00”;
5. “Rigetta la domanda nel merito”;
6. “Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che si liquidano in euro 100,00 per esborsi ed euro 5.077,80 per competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, nonché al pagamento delle spese per l'espletamento delle CTU, così come liquidate con decreti in atti”;
7. “Rigetta la domanda di risarcimento ex art.96 c.p.c.” (cfr. ult. pag. della sentenza gravata).
II.1. Avverso la predetta sentenza – con citazione per l'udienza del 18 maggio 2020, notificata il 16 dicembre 2019 – proponeva Parte_1
appello con il quale, in primo luogo, si doleva che il Tribunale, a fronte delle contestazioni di illegittimità, avesse omesso ogni “ pronuncia” in ordine al mancato assolvimento da parte della banca dell'onere di prova circa la corretta esecuzione contrattuale di tutti i prelievi effettuati, in secondo luogo, si doleva che il Tribunale non avesse accertato l'apocrifia delle firme sui documenti in verifica.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di:
“a) Annullare e riformare la sentenza di appello quivi impugnata e per
l'effetto
In via principale:
1. accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell' ; Controparte_4
2. Per l'effetto, accertare il danno subito dalla attrice Parte_1
per i gravi inadempimenti contrattuali e di conseguenza condannare
l'istituto bancario convenuto alla reintegra del conto nonché al risarcimento del danno subito dalla istante, nella somma pari ad €
906.229,50 o altra somma ritenuta di giustizia;
3. condannare l'appellato alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
4. Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre il rimborso forfetario del 15% per le spese generali, nonché CPA ed
IVA come per legge
In via istruttoria: Si chiede sin da ora voglia disporsi rinnova di consulenza calligrafica sulle firme apposte ai documenti di cui alla querela di falso
ripotata agli atti” (cfr. ult. pag. atto di appello). II.2. Con comparsa di risposta all'appello depositata il 4 novembre 2020 si costituiva in giudizio la deducendo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Pertanto, formulava le seguenti conclusioni:
“che piaccia alla Corte Ecc.ma, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - Quarta Parte_1
Sezione Civile n. 13311/2019 dell'08/10/2019 e questa confermare, rigettando in ogni ipotesi le "domande" formulate dalla appellante e condannando la stessa
al pagamento delle spese del giudizio ed onorario di difesa del doppio grado di giudizio.” (cfr. ult. pagg. della comparsa di costituzione in appello).
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 30 gennaio 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (50 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 15 aprile 2025.
Infine, depositati la comparsa conclusionale ad opera della sola parte appellata, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello.
L'atto di appello, infatti, contiene espressamente l'indicazione delle parti del provvedimento specificamente gravate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come
è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012
non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte.
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
2. Venendo al merito, il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, all'esito della espletata istruttoria, ha rigettato le domande proposte da nei confronti della intese: a) ad Parte_1 Controparte_1 accertare il grave inadempimento dell'istituto bancario convenuto, per aver violato gli obblighi scaturenti dal contratto di conto corrente, nonché i canoni di correttezza e buona fede (avendo essa consentito ad un terzo soggetto, diverso dall'attrice, di operare sul suo conto corrente), b) alla condanna del predetto sia alla “reintegra del proprio conto corrente”, c) che al risarcimento del danno compreso il danno morale subito, e ciò sulla base dell'accertata riferibilità all'attrice delle sottoscrizioni apposte sui documenti impugnati, ad esclusione dei due assegni del 10 maggio 2005 (così come ricavato dalle conclusioni del CTU, dott.ssa ). Persona_2
Nello specifico, il Giudice ha escluso l'inadempimento contrattuale della banca lamentato dall'attrice perché, all'esito delle due perizie grafologiche, era emerso che “mai la banca convenuta ha consentito ad un soggetto terzo, diverso dall'attrice, di operare sul suo conto corrente” (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado): dal chè, implicitamente ha rigettato l'ulteriore pretesa di danno.
2. Avverso detta sentenza, ha proposto appello Parte_1
articolando diverse censure, che però vanno respinte per quanto appresso si dirà.
3. Innanzitutto l'appellante deduce l' “illegittimità della sentenza” per avere omesso “qualsiasi pronuncia”, a fronte delle contestazioni di illegittimità, circa il mancato assolvimento dell'onere della prova, da parte della convenuta in ordine alla corretta esecuzione contrattuale di tutti i Controparte_2
prelievi effettuati., “chiudendo la valutazione con una presunzione di corretta esecuzione della prestazione da parte dell'Istituto Bancario” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello).
In particolare, sostiene che era onere della banca fornire la prova della corretta esecuzione del contratto di conto corrente e di avere proceduto agli addebiti in conto su ordine del legittimato. Ed invece argomenta, “ agli atti del giudizio, anche la documentazione di cui si insiste nella apocrifia della firma, è limitata solo ad alcuni movimenti del conto corrente. Nulla la ha CP_2
dimostrato relativamente agli altri movimenti del conto corrente”, specie considerando che la documentazione oggetto di querela di falso riguardava solo una parte delle operazioni contestate.
Le deduzioni esposte non hanno pregio.
E' principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che la contestazione delle annotazioni contenute negli estratti conto bancari deve essere tempestiva, specifica e riferita a singole operazioni, non essendo sufficienti affermazioni generiche e non circostanziate (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n.
28771/2023; Cass. Civ., Sez. III, n. 19820/2022; Cass. Civ., Sez. I, n.
9158/2018).
Nel caso in esame, è incontestato che l'attrice abbia avuto la disponibilità degli estratti conto periodici a partire da quelli relativi all'anno 2003, avendoli ella richiesti nel mese di maggio dell'anno 2009, senza tuttavia procedere ad alcuna analitica e tempestiva contestazione delle singole operazioni ivi annotate.
L'unica eccezione è rappresentata dalle partite oggetto di querela di falso, rispetto alle quali, tuttavia, le consulenze tecniche d'ufficio espletate nel corso del giudizio hanno concluso per l'autenticità delle sottoscrizioni, riconducibili all'odierna appellante.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1832 c.c. e dell'art. 119 del D.lgs.
385/1993 (T.U.B.), l'attrice è decaduta dal diritto di impugnare le risultanze degli estratti conto, con conseguente presunzione di veridicità delle operazioni in essi riportate.
Ed invero, secondo l'insegnamento costante della Corte di Cassazione, la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto implica una presunzione legale di regolarità delle singole operazioni, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del correntista, il quale è tenuto a dimostrare, in via puntuale e specifica, le irregolarità lamentate (Cass. Civ., Sez. I, n.
24014/2021; Cass. Civ., Sez. I, n. 7944/2021; Cass. Civ., Sez. I, n.
17650/2020).
Né giova all'appellante il richiamo a principi giurisprudenziali in materia di responsabilità contrattuale della banca, poiché, anche in tal caso, il correntista che contesti l'inadempimento dell'intermediario è gravato dall'onere di allegare e provare, in modo specifico, i fatti costitutivi della pretesa violazione, senza che possa ritenersi sufficiente una mera affermazione astratta o l'invocazione della regola generale dell'art. 1218 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, n. 7886/2017; Cass. Civ.,
Sez. III, n. 4742/2019).
La invece, si è limitata a formulare contestazioni generiche, Pt_1
non supportate da alcun elemento di fatto idoneo a sovvertire la presunzione di correttezza delle operazioni bancarie, fatta eccezione – come già detto – per le sole operazioni oggetto di querela di falso, che sono tuttavia risultate riferibili alla stessa attrice (come accertato dalle due consulenze grafologiche svolte in primo grado).
Alla luce degli esiti della espletata istruttoria, il Tribunale,
condivisibilmente, ha escluso l'inadempimento contrattuale della banca, rilevando, sulla base della espletata istruttoria, che non vi è mai stata autorizzazione a terzi per operare sul conto corrente dell'attrice e che tutte le operazioni sono state eseguite in conformità agli ordini provenienti dalla legittima intestataria del rapporto.
Pertanto, l'onere della prova, correttamente allocato, non è stato assolto dall'appellante, che non ha fornito elementi idonei a sovvertire la presunzione di regolarità delle operazioni registrate, né ha offerto prova alcuna dell'asserito inadempimento dell'istituto di credito.
4. Nel prosieguo della sua impugnazione, deduce Parte_1
l'illegittimità della sentenza di primo grado per non aver correttamente accertato la falsità delle firme apposte sui documenti oggetto di querela di falso: in particolare, insiste nella tesi secondo cui le sottoscrizioni sarebbero state apposte dall'ex marito “ ” -come avrebbe lui stesso ammesso in Parte_2
ambito familiare - e lamenta altresì vizi nella consulenza tecnica grafologica espletata, chiedendo pertanto la rinnovazione della stessa mediante nomina di un nuovo consulente.
Anche tali doglianze vanno respinte. Invero, a parere della Corte, è pienamente condivisibile la valutazione operata dal Giudice di prime cure, il quale, sulla base delle risultanze di entrambe le consulenza tecnica d'ufficio, in particolare modo sulla base della seconda a firma della dr.ssa , ha correttamente escluso la falsità delle Persona_2
firme, ritenendole riconducibili all'attrice.
Detta ultima consulenza , infatti – come evidenziato dal Tribunale - è stata eseguita con metodologia particolarmente rigorosa, rispettosa dei canoni tecnici della disciplina, ed è giunta a conclusioni nette ed univoche in ordine all'autenticità delle firme apposte sugli assegni e sulla documentazione bancaria contestata. Nelle conclusioni, l'ausiliario, ha precisato che: “Le siglo-firme a nome apparente apposte sulla documentazione bancaria oggetto CP_6
del quesito SONO AUTENTICHE. Le convergenze strutturali evidenziate acquistano un valore altamente probante sul piano tecnico: sul piano neuro- biologico per la convergenza nel DNA scrittorio (pressione e tratto), sul piano ideo-grafico per la costruzione strutturale della sottoscrizione, e sul piano grafo- motorio per la medesima gestualità nei movimenti grafo-dinamici.” (cfr. pag. 69
della citata CTU).
Ergo, alcun rilievo riveste il disconoscimento, rinnovato in questa sede, dalla con riferimento alle firme da ella apposte in calce ai documenti Pt_1
de quibus, non essendo supportato da alcun ulteriore elemento obiettivo idoneo a contrastare e confutare le conclusioni tecnicamente fondate del perito nominato dal Giudice. È infatti consolidato orientamento della Corte di
Cassazione che, in materia di contestazione di sottoscrizioni, l'eventuale disconoscimento dell'autenticità da parte dell'interessato non ha alcuna efficacia probatoria in assenza di riscontri oggettivi, specie quando una consulenza tecnica grafologica abbia accertato, sulla base di criteri scientifici, la conformità delle firme alle caratteristiche grafiche personali del soggetto (Cass. civ., Sez.
III, 22 novembre 2018, n. 30146; Cass. civ., Sez. I, 6 aprile 2017, n. 8984).
Va inoltre rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che il giudice può attribuire valore decisivo alla consulenza tecnica d'ufficio grafologica quando essa sia sorretta da motivazione logica e coerente e risulti immune da vizi di metodo, non essendo necessaria la nomina di un nuovo consulente per il solo fatto che una delle parti contesti l'esito dell'accertamento peritale (Cass. civ., Sez. I, 25 ottobre 2016, n. 21413; Cass. civ., Sez. III, 19 marzo 2015, n. 5501).
Pertanto, la richiesta di rinnovazione della CTU non appare giustificata dagli asseriti vizi tecnici della perizia, di fatto insussistenti, ma si fonda unicamente sull'interesse soggettivo dell'appellante ad ottenere una diversa valutazione, priva tuttavia di riscontri probatori concreti. Per giurisprudenza costante, la rinnovazione della consulenza tecnica non può essere disposta al solo fine di sollecitare un nuovo giudizio tecnico quando la perizia precedente risulti adeguatamente motivata e coerente (Cass. civ., Sez. II, 11 luglio 2011,
n. 15106; Cass. civ., Sez. III, 16 aprile 2010, n. 9251).
In definitiva, per quanto esposto, la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, appellata, va confermata perché corretta, in punto di fatto e di diritto, sia laddove afferma l'infondatezza della pretesa dell'appellante in ordine alla falsità delle firme in discussione, sia laddove riconosce la piena correttezza della condotta dell'istituto bancario. 5. Atteso l'esito del giudizio, vi è una piena soccombenza dell'appellante che giustifica la sua condanna al pagamento delle spese Parte_1
del presente grado in favore della parte appellata, dette spese Controparte_1
si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse,
dell'impegno difensivo svolto e dell'esito favorevole della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - con citazione per Parte_1
l'udienza del 18 maggio 2020, notificata il 16 dicembre 2019 - avverso la sentenza n. 8848/2019 del Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, in composizione collegiale, pubblicata in data 8 ottobre 2019, così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna a pagare in favore della le Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.946,00 per i compensi professionali, oltre al 15 % sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio