Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 04/05/2026, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02819/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01965/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1965 del 2026, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la patria potestà sulla minore -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Adinolfi, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mondragone, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in OL, via Armando Diaz, 11;
Istituto Comprensivo Mondragone II, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale OL, domiciliataria ex lege in OL, via Diaz 11;
Asl Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Progetto di vita del minore -OMISSIS- Petrella approvato con verbale UVI n. -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per il risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimo comportamento della p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Circolo Didattico D D Primo Mondragone e di Circolo Didattico D D Secondo Mondragone e della Asl Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. UG SA Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
RILEVATO che i ricorrenti premettevano di essere genitori ed esercenti la patria potestà sul minore -OMISSIS- affetto da “Autismo” con invalidità al 100% della minore ex c. 3, art. 3 L. 104/1992;
- che il progetto di vita approvato dal Comune e dall’Asl per il predetto minore, ai sensi dell’art. 14 l. n. 328/2000, era null’altro che una “scatola vuota”;
- che tale progetto risultava infatti generico, sommario ed incompleto, tale da rendersi evidentemente inidoneo ad assolvere le funzioni ad esso deputate dalla legge;
- che, in particolare, mancavano riferimenti ai necessari “budget” di progetto e misure relative alle disposizioni contenute nella Legge cd. “dopo di noi”;
Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 14 l. n. 328/2000, attesa l'omessa indicazione delle misure minime previste dalla legge; le Amministrazioni resistenti si sono infatti limitate a descrivere i trattamenti in atto e cioè le terapie ABA e l’insegnante di sostegno; 2) non è stato indicato il budget di progetto; 3) violazione dell’art. 1 l. n. 112/2016, atteso che nulla si prevede quanto ai requisiti richiesti dalla Legge “dopo di noi” e finalizzati all’inclusione sociale del bambino ed all’accompagnamento dello stesso a sviluppare la propria capacità di adattarsi a contesti abitativi e sociali differenti da quello familiare, con uno sguardo anche all’eventuale inserimento nel mondo del lavoro; 4) ai ricorrenti spetta il risarcimento del danno esistenziale, sussistendo tutti i presupposti indicati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato;
Rilevato che la Asl eccepiva che, quanto alla presunta assenza di budget di progetto, questo non risulta requisito normativamente previsto dall’art.14 della legge 328/2000 e non è di competenza della ASL; il budget è previsto per il disabile privo di genitori e di sostegno familiare, ma non vi è alcuna previsione che obblighi ad inserire da subito tali tutele nella redazione del progetto individuale ex lege 328/2000 di un bambino che gode di un adeguato sostegno familiare ed in età scolare, quindi soggetto a numerose future rivalutazioni anche sotto il profilo funzionale per la redazione del P.E.I.; il progetto era difatti assolutamente esaustivo su tutti i dati sanitari, sociali e scolastici, gli obiettivi da monitorare e raggiungere ed i referenti del caso;
Ritenuto che il ricorso è infondato;
- che, in particolare, la seconda e la terza censura sono infondate;
- che, come ritenuto da questa Sezione in un caso analogo, sono “ infondate le censure in tema di “budget di progetto” e di legge sul “dopo di noi”: «2.3.2. E, invero, trattasi di disciplina che già a latere soggettivo non è aderente alla situazione oggetto di causa, avendo quali beneficiari persone disabili prive del sostegno genitoriale e familiare:
- “la presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori” (art. 1, l. 112/16);
- i soggetti beneficiari sono indicati nei termini di “persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” con priorità assegnata alle: “a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità; b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa” (art. 4, comma 3, del DM 23 novembre 2016, recante giustappunto i “requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”).
2.3.3. Evidente, indi, la inconferenza del richiamo a tale disciplina:
- diversa essendo la platea soggettiva dei destinatari delle misure ivi contemplate (soggetti privi del sostegno familiare ovvero che sono in procinto di perderlo);
- non mai essendo dubitabile la esistenza, nel caso di specie, dell’assistenza e del sostegno dei genitori, peraltro essi stessi ancora in giovane età, per il piccolo bambino di sei anni bisognoso di assistenza, perché disabile. (…)
2.3.6. Orbene, le finalità summenzionate -che permeano e informano la disciplina invocata nel gravame oggetto dell’odierno scrutinio- per certo non rientrano tra quelle che devono connotare un progetto individuale adatto ad un bambino di appena 6 anni che, per sua fortuna, vive e agisce nel suo proprio contesto familiare e genitoriale, dal quale, all’evidenza, non può e non deve essere allontanato e per il quale, naturalmente, non possono ancora essere previsti e attivati interventi destinati alla acquisizione di autonomie e competenze per la residenzialità, ovvero soluzioni abitative di diversa intensità.
2.3.7. Di qui la patente estraneità, ratione personae, delle prescrizioni su cui fonda il mezzo.
(…) siccome sopra rappresentato, di nessun budget di progetto è a parlarsi per ciò che attiene a progetti, come nella fattispecie, per bambini disabili aventi il sostegno genitoriale e familiare, essendo tale budget predicabile –oltre che nei casi previsti dalla l. 112/2016, per i minori privi del sostegno genitoriale e familiare- per quei minori “internati negli Istituti educativi assistenziali, sottoposti a misure alternative alla detenzione con provvedimenti dell’autorità giudiziaria e i minori con disturbi psichiatrici di pertinenza territoriali internati negli Istituti educativi assistenziali, sottoposti a misure alternative alla detenzione con provvedimenti dell’autorità giudiziaria” (art. 46 l.r. 27 gennaio 2012, n. 1 e relative linee guida di cui alla DGRC 483/2012, afferenti agli “interventi sociosanitari integrati finalizzati al welfare comunitario attraverso la metodologia dei ‘Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali sostenuti da Budget di Salute’”).
2.5.3. Ne discende, irrefragabile, la inapplicabilità ratione personae degli istituti e delle disposizioni invocate dai ricorrenti
Analogamente a quanto accaduto nel caso definito con la sentenza citata, anche nel caso di specie si tratta di una minore piuttosto piccola, dell’età di 9 anni, inserita in un contesto familiare caratterizzato dall’attenta presenza della madre (come si evince anche dalla lettura del verbale impugnato, in cui si dà atto del suo intervento alla convocazione dell’Unità di valutazione integrata del 01.08.2024).
Ne consegue l’impossibilità di riferire al caso in esame le censure in materia di “budget di progetto” e di “dopo di noi”. ” (T.a.r. Campania, OL, sez. IX, n. 2329/2025);
- che, quanto alla prima censura, essa – se non inammissibile per genericità, atteso che non è chiaro quali misure, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe dovuto prevedere il progetto – è anch’essa infondata;
- che, infatti, il progetto prevede i trattamenti terapeutici, il sostegno scolastico, il servizio di trasporto scolastico, le attività ricreative preferite (attività motoria e musica) e che, per un bambino in età scolare, il piano appare sufficientemente dettagliato;
- che il rigetto della domanda di annullamento comporta anche il rigetto della domanda risarcitoria;
- che, attesa la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 1965 dell’anno 2026;
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
3. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG SA Di OL, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG SA Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.