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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 86/2023
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti BIOSA VANNALISA PIA/BIOSA
SALVATORE ( VIA ANGIOY 10/B 07029 C.F._2
TEMPIO PAUSANIA ITALIA;
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to CANU MARIA P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: pensione
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/2/2023 la ricorrente ha evocato nanti il
Tribunale di Tempio Pausania sez lavoro, l' per chiedere:” Accertare CP_1
il diritto della Sig.ra a percepire la pensione per Parte_1 invalidità specifica di cui all'art. 22, comma 2, lettera A della Legge
859/1965. Per l'effetto:
2. Annullare e/o comunque rendere inefficace nei
confronti della ricorrente il provvedimento datato 29.11.2022 con il quale
il Fondo Volo / confermava la revoca della pensione di invalidità CP_1
specifica già approvata in data 29.10.2018. Condannare conseguentemente
l' al pagamento della pensione di invalidità specifica, nonché di tutti CP_1
gli arretrati, maggiorati degli interessi di legge e rivalutazione, dalla data
di decorrenza, ovverosia dal 18.08.2020. Con vittoria di spese e compensi
di lite.
A fondamento della domanda ha dedotto di essere stata licenziata dalla
Società Meridiana S.p.A. e messa in mobilità in data 28.06.2016 e di essere stata assunta, in data 23.03.2017, dalla Compagnia aerea EASYJET Airline
Company Ltd. con un contratto a tempo determinato con scadenza prevista in data 31.10.2017, sospendendo pertanto la precedente mobilità.
Ha affermato, di essere stata fermata, in data 09.10.2017, dal medico che si occupava nella zona di Treviso-Venezia dei servizi di Assistenza Sanitaria
ai Naviganti per conto del Ministero della Salute, a seguito di visita effettuata per i problemi respiratori che la affliggevano, ed inviata per gli ulteriori accertamenti all'I.M.A.S di Milano;
Pag. 2 di 11 Ha esposto di essersi sottoposta, in data 30.10.2017, alla prescritta visita di controllo delle condizioni di salute presso l'Istituto di Medicina
Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Milano (I.M.A.S.) e, all'esito della visita, a causa della diagnosi di “asma da reflusso”, veniva riconosciuta come soggetto “non idoneo al rinnovo dell'attestato per l'esercizio delle attività previste come equipaggio di cabina per mesi due”.
Ha altresì affermato che nelle more del procedimento accertativo, il
31.10.2017, il contratto di impiego a tempo determinato con EasyJet Ltd.
era scaduto e, in ragione della temporanea inabilità, non poteva essere prolungato, ma nonostante, ciò, in data 24.11.2017, era stata convocata telefonicamente dalla EasyJet Ltd. per il rinnovo del contratto lavorativo,
ma a causa della inidoneità riconosciuta era stata costretta a dover declinare l'invito a presentarsi per riprendere il lavoro.
Ha esposto che in data 11.05.2018, dopo varie proroghe di questa temporanea sospensione del brevetto era stata chiamata per una nuova visita presso l'IMAS, e all'esito, non era stata riconosciuta idonea al rinnovo dell'attestato per l'esercizio dell'attività come equipaggio di cabina in via definitiva;
in data 25.07.2018, era stata convocata a visita dall' attestando, all'esito, l'univocità della patologia, requisito CP_1
fondamentale per concretizzare il diritto all'invalidità.
Pag. 3 di 11 Ha affermato di avere presentato in data 10.10.2018, a seguito del riconoscimento da parte dell' di detta univocità, tramite il patronato CP_1
INAS di Olbia, la domanda di pensione d'invalidità specifica e,
contestualmente, la dichiarazione di opzione per la mobilità avendo questa un ammontare più elevato rispetto alla prima;
in data 29.10.2018, la domanda di pensione d'invalidità specifica della ricorrente era stata accolta dal Fondo Volo dell' e posta in liquidazione provvisoria (cat. VL CP_1
n.00206413).
Ha altresì esposto, di trovarsi al momento del riconoscimento della pensione d'invalidità, in mobilità, avendo già esercitato l'opzione di usufruire temporaneamente della stessa in luogo della pensione di invalidità
ed avendo altresì usufruito dal 18.08.2018, sulla base delle Circolari CP_1
97/2017 ed 89/2019- del fondo straordinario di integrazione alla mobilità
presso il fondo Trasporto Aereo per due anni, la sua pensione non veniva materialmente liquidata e resa disponibile, ma posta tutti i mesi, con regolare emissione di cedolini, in “Cassa Sede” presso l'Agenzia
Complessa di Olbia, fino alla scadenza della mobilità, avvenuta il
17.08.2020.
Ha altresì affermato che dal 18.08.2020 giunta al termine dei due anni di integrazione mobilità garantiti dal Fondo di Trasporto Aereo, la pensione
Pag. 4 di 11 (cat. VL n.00206413) non veniva mai effettivamente erogata, e l' , in CP_1
data 26.11.2021, aveva revocato la pensione con provvedimento in autotutela (disposizione n. 730000-21-0061);
Ha da ultimo affernmato di avere presentato in data 18.02.2022, ricorso avverso questo ultimo provvedimento, chiedendone l'annullamento,
rigettato dal in data 29.11.2022. CP_2
Si è costituito in giudizio l ed ha contestato il fondamento del ricorso CP_1
affermando la mancanza dei presupposti normativi per l'accoglimento della domanda di pensione presentata dalla ricorrente.
Ha precisato che la pensione non era stata posta in pagamento ma accantonata in “cassa sede” fin dalla decorrenza in quanto la Sig.ra veva optato per la percezione di altra prestazione più favorevole, Pt_1
ossia il trattamento integrativo del Fondo Trasporto Aereo (FTA) che era stato erogato fino ad agosto 2020; neppure in epoca successiva alla percezione dell'altra prestazione oggetto dell'opzione - la pensione era stata posta in pagamento, in ragione di una più approfondita rivalutazione,
nelle more svolta, dei requisiti fondanti la sussistenza del diritto alla prestazione ex adverso richiesta.
Ha chiesto:” contrariis rejectis- respingere il ricorso in quanto del tutto
infondato in fatto ed in diritto -con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Pag. 5 di 11 La causa istruita documentalmente è stata decisa in data odierna con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
Il thema decidendum impone individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione del trattamento previdenziale previsto dall'art. 22, comma II,
lett. a) L. n. 859 del 1965 in favore degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea.
La norma in esame dispone, in particolare, che: " Hanno diritto alla pensione di invalidita' gli iscritti: a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purche' la invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al
Fondo".
La disciplina normativa contenuta nell'art. 22 L. n. 859 del 1965, come modificato dall'art. 1 L. n. 484 del 1973, prevede dunque l'ipotesi dell'invalidità generica accanto a quella specifica (c.d. invalidità ordinaria)
e l'invalidità dipendente da causa di servizio (c.d. privilegiata), tutte accumunate dal requisito che l'invalidità sia causa della risoluzione del rapporto di lavoro.
Pag. 6 di 11 dunque la lettera della norma che, in ossequio al disposto di cui Pt_2
all'art. 12 delle Preleggi, subordina il riconoscimento della pensione di invalidità specifica per il personale di volo alla condizione che l'"invalidità
dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo".
Ciò posto, non residuano spazi interpretativi tali da consentire diversa opzione che, invece, richiede stretto rapporto di consequenzialità
cronologica e di contenuto tra l'accertamento dell'inidoneità all'esercizio delle mansioni autorizzate dal brevetto/attestato aeronautico e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale di volo interessato.
Tale interpretazione appare come l'unica consentita avuto riguardo, altresì,
alla ratio della disciplina in esame, che consente trattamento previdenziale ad hoc al personale di volo divenuto permanentemente inabile ad esercitare la professione per la quale sia richiesto il brevetto/attestato aeronautico e che, proprio in ragione di ciò, abbia subito interruzione del rapporto di lavoro.
Se ne desume che il legislatore, nel richiedere che la sopraggiunta inidoneità fisica determini la cessazione del rapporto di lavoro, intenda delimitare l'ambito della tutela previdenziale di settore, riservandola ai soli
Pag. 7 di 11 casi in cui le condizioni di salute del lavoratore risultino così gravi da non consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa.
All'art. 22 comma II, lett. a) L. n. 859 del 1965 va dunque attribuito carattere di specialità e, in ossequio ai principi generali, divieto di applicazione analogica.
Si tratta di tipica disciplina applicabile al personale di volo unitamente alla generale estensione agli iscritti al Fondo V. delle disposizioni in materia di invalidità ed inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
prevista dall'art. 4 D.Lgs. n. 164 del 1997.
Dovendosi dunque ravvisare stretto collegamento eziologico e procedimentale tra l'accertamento dello stato di inidoneità permanente alla mansione affidata al personale di volo e la risoluzione del rapporto di lavoro nel fatto costitutivo del diritto evocato, ne deriva, nel caso di specie,
giudizio di infondatezza della pretesa azionata da parte ricorrente.
Va dunque ribadito che all'art. 22 comma II, lett. a) L. n. 859 del 1965 va attribuita valenza di disciplina speciale, derogatoria rispetto al trattamento previdenziale assicurato ai lavoratori dipendenti iscritti all'AGO, per cui la norma, in ossequio a quanto disposto dall'art. 14 delle Preleggi, non potrà
trovare applicazione nell'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - in cui la risoluzione del contratto sia del tutto indipendente dallo stato di salute del
Pag. 8 di 11 lavoratore, dipendendo invece dal ricorso del datore di lavoro al contratto a tempo determinato o alle procedure di mobilità: ipotesi in alcun modo assimilabile da punto di vista teleologico e di contenuto a quella cui la norma subordina il riconoscimento del beneficio in esame.
Una diversa interpretazione, al contrario, comporterebbe applicazione della norma "oltre il caso in essa considerato", al di là della lettera e della ratio della fattispecie evocata, con assoluta violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici ove si intenda consentire accertamento dello stato di inidoneità alla mansione lavorativa anche oltre e a prescindere dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro in stretta consequenzialità
cronologica e funzionale ad accertamento dello stato di inabilità
permanente rispetto all'esecuzione dei compiti e delle mansioni affidate al personale di volo.
Il nesso causale tra inidoneità e cessazione dal rapporto di lavoro resta un requisito essenziale ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità
specifica di cui all'art. 22 della l. 859 del 1965.
Nel caso in specie l'invalidità non è stata causa della risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto il rapporto di lavoro era cessato per scadenza del contratto, alla data del 31.10.2017, e non per inidoneità permanente per l'esercizio delle attività previste come equipaggio di cabina, accertamento
Pag. 9 di 11 per di più avvenuto in data 11.05.2018, a distanza di 7 mesi dalla scadenza del contratto.
L' ha rigettato la domanda di pensione di invalidità specifica sulla CP_1
base di una lettura della norma che questo giudice, per tutte le considerazioni sin qui svolte, ritiene assolutamente corretta.
Sulla scorta di tali rilievi, il ricorso dev'essere rigettato, dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 22, comma II, lett. a) L. n. 859 del 1965 al caso di specie, in difetto dei relativi presupposti applicativi.
Le spese debbono essere integralmente compensate tra le parti, stante la novità della questione di diritto, specificando che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato:
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione;
- rigetta il ricorso,
- compensa integralmente le spese di lite.
- Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto
Pag. 10 di 11 27/05/2025
Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 86/2023
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti BIOSA VANNALISA PIA/BIOSA
SALVATORE ( VIA ANGIOY 10/B 07029 C.F._2
TEMPIO PAUSANIA ITALIA;
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to CANU MARIA P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: pensione
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/2/2023 la ricorrente ha evocato nanti il
Tribunale di Tempio Pausania sez lavoro, l' per chiedere:” Accertare CP_1
il diritto della Sig.ra a percepire la pensione per Parte_1 invalidità specifica di cui all'art. 22, comma 2, lettera A della Legge
859/1965. Per l'effetto:
2. Annullare e/o comunque rendere inefficace nei
confronti della ricorrente il provvedimento datato 29.11.2022 con il quale
il Fondo Volo / confermava la revoca della pensione di invalidità CP_1
specifica già approvata in data 29.10.2018. Condannare conseguentemente
l' al pagamento della pensione di invalidità specifica, nonché di tutti CP_1
gli arretrati, maggiorati degli interessi di legge e rivalutazione, dalla data
di decorrenza, ovverosia dal 18.08.2020. Con vittoria di spese e compensi
di lite.
A fondamento della domanda ha dedotto di essere stata licenziata dalla
Società Meridiana S.p.A. e messa in mobilità in data 28.06.2016 e di essere stata assunta, in data 23.03.2017, dalla Compagnia aerea EASYJET Airline
Company Ltd. con un contratto a tempo determinato con scadenza prevista in data 31.10.2017, sospendendo pertanto la precedente mobilità.
Ha affermato, di essere stata fermata, in data 09.10.2017, dal medico che si occupava nella zona di Treviso-Venezia dei servizi di Assistenza Sanitaria
ai Naviganti per conto del Ministero della Salute, a seguito di visita effettuata per i problemi respiratori che la affliggevano, ed inviata per gli ulteriori accertamenti all'I.M.A.S di Milano;
Pag. 2 di 11 Ha esposto di essersi sottoposta, in data 30.10.2017, alla prescritta visita di controllo delle condizioni di salute presso l'Istituto di Medicina
Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Milano (I.M.A.S.) e, all'esito della visita, a causa della diagnosi di “asma da reflusso”, veniva riconosciuta come soggetto “non idoneo al rinnovo dell'attestato per l'esercizio delle attività previste come equipaggio di cabina per mesi due”.
Ha altresì affermato che nelle more del procedimento accertativo, il
31.10.2017, il contratto di impiego a tempo determinato con EasyJet Ltd.
era scaduto e, in ragione della temporanea inabilità, non poteva essere prolungato, ma nonostante, ciò, in data 24.11.2017, era stata convocata telefonicamente dalla EasyJet Ltd. per il rinnovo del contratto lavorativo,
ma a causa della inidoneità riconosciuta era stata costretta a dover declinare l'invito a presentarsi per riprendere il lavoro.
Ha esposto che in data 11.05.2018, dopo varie proroghe di questa temporanea sospensione del brevetto era stata chiamata per una nuova visita presso l'IMAS, e all'esito, non era stata riconosciuta idonea al rinnovo dell'attestato per l'esercizio dell'attività come equipaggio di cabina in via definitiva;
in data 25.07.2018, era stata convocata a visita dall' attestando, all'esito, l'univocità della patologia, requisito CP_1
fondamentale per concretizzare il diritto all'invalidità.
Pag. 3 di 11 Ha affermato di avere presentato in data 10.10.2018, a seguito del riconoscimento da parte dell' di detta univocità, tramite il patronato CP_1
INAS di Olbia, la domanda di pensione d'invalidità specifica e,
contestualmente, la dichiarazione di opzione per la mobilità avendo questa un ammontare più elevato rispetto alla prima;
in data 29.10.2018, la domanda di pensione d'invalidità specifica della ricorrente era stata accolta dal Fondo Volo dell' e posta in liquidazione provvisoria (cat. VL CP_1
n.00206413).
Ha altresì esposto, di trovarsi al momento del riconoscimento della pensione d'invalidità, in mobilità, avendo già esercitato l'opzione di usufruire temporaneamente della stessa in luogo della pensione di invalidità
ed avendo altresì usufruito dal 18.08.2018, sulla base delle Circolari CP_1
97/2017 ed 89/2019- del fondo straordinario di integrazione alla mobilità
presso il fondo Trasporto Aereo per due anni, la sua pensione non veniva materialmente liquidata e resa disponibile, ma posta tutti i mesi, con regolare emissione di cedolini, in “Cassa Sede” presso l'Agenzia
Complessa di Olbia, fino alla scadenza della mobilità, avvenuta il
17.08.2020.
Ha altresì affermato che dal 18.08.2020 giunta al termine dei due anni di integrazione mobilità garantiti dal Fondo di Trasporto Aereo, la pensione
Pag. 4 di 11 (cat. VL n.00206413) non veniva mai effettivamente erogata, e l' , in CP_1
data 26.11.2021, aveva revocato la pensione con provvedimento in autotutela (disposizione n. 730000-21-0061);
Ha da ultimo affernmato di avere presentato in data 18.02.2022, ricorso avverso questo ultimo provvedimento, chiedendone l'annullamento,
rigettato dal in data 29.11.2022. CP_2
Si è costituito in giudizio l ed ha contestato il fondamento del ricorso CP_1
affermando la mancanza dei presupposti normativi per l'accoglimento della domanda di pensione presentata dalla ricorrente.
Ha precisato che la pensione non era stata posta in pagamento ma accantonata in “cassa sede” fin dalla decorrenza in quanto la Sig.ra veva optato per la percezione di altra prestazione più favorevole, Pt_1
ossia il trattamento integrativo del Fondo Trasporto Aereo (FTA) che era stato erogato fino ad agosto 2020; neppure in epoca successiva alla percezione dell'altra prestazione oggetto dell'opzione - la pensione era stata posta in pagamento, in ragione di una più approfondita rivalutazione,
nelle more svolta, dei requisiti fondanti la sussistenza del diritto alla prestazione ex adverso richiesta.
Ha chiesto:” contrariis rejectis- respingere il ricorso in quanto del tutto
infondato in fatto ed in diritto -con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Pag. 5 di 11 La causa istruita documentalmente è stata decisa in data odierna con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
Il thema decidendum impone individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione del trattamento previdenziale previsto dall'art. 22, comma II,
lett. a) L. n. 859 del 1965 in favore degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea.
La norma in esame dispone, in particolare, che: " Hanno diritto alla pensione di invalidita' gli iscritti: a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purche' la invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al
Fondo".
La disciplina normativa contenuta nell'art. 22 L. n. 859 del 1965, come modificato dall'art. 1 L. n. 484 del 1973, prevede dunque l'ipotesi dell'invalidità generica accanto a quella specifica (c.d. invalidità ordinaria)
e l'invalidità dipendente da causa di servizio (c.d. privilegiata), tutte accumunate dal requisito che l'invalidità sia causa della risoluzione del rapporto di lavoro.
Pag. 6 di 11 dunque la lettera della norma che, in ossequio al disposto di cui Pt_2
all'art. 12 delle Preleggi, subordina il riconoscimento della pensione di invalidità specifica per il personale di volo alla condizione che l'"invalidità
dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo".
Ciò posto, non residuano spazi interpretativi tali da consentire diversa opzione che, invece, richiede stretto rapporto di consequenzialità
cronologica e di contenuto tra l'accertamento dell'inidoneità all'esercizio delle mansioni autorizzate dal brevetto/attestato aeronautico e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale di volo interessato.
Tale interpretazione appare come l'unica consentita avuto riguardo, altresì,
alla ratio della disciplina in esame, che consente trattamento previdenziale ad hoc al personale di volo divenuto permanentemente inabile ad esercitare la professione per la quale sia richiesto il brevetto/attestato aeronautico e che, proprio in ragione di ciò, abbia subito interruzione del rapporto di lavoro.
Se ne desume che il legislatore, nel richiedere che la sopraggiunta inidoneità fisica determini la cessazione del rapporto di lavoro, intenda delimitare l'ambito della tutela previdenziale di settore, riservandola ai soli
Pag. 7 di 11 casi in cui le condizioni di salute del lavoratore risultino così gravi da non consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa.
All'art. 22 comma II, lett. a) L. n. 859 del 1965 va dunque attribuito carattere di specialità e, in ossequio ai principi generali, divieto di applicazione analogica.
Si tratta di tipica disciplina applicabile al personale di volo unitamente alla generale estensione agli iscritti al Fondo V. delle disposizioni in materia di invalidità ed inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
prevista dall'art. 4 D.Lgs. n. 164 del 1997.
Dovendosi dunque ravvisare stretto collegamento eziologico e procedimentale tra l'accertamento dello stato di inidoneità permanente alla mansione affidata al personale di volo e la risoluzione del rapporto di lavoro nel fatto costitutivo del diritto evocato, ne deriva, nel caso di specie,
giudizio di infondatezza della pretesa azionata da parte ricorrente.
Va dunque ribadito che all'art. 22 comma II, lett. a) L. n. 859 del 1965 va attribuita valenza di disciplina speciale, derogatoria rispetto al trattamento previdenziale assicurato ai lavoratori dipendenti iscritti all'AGO, per cui la norma, in ossequio a quanto disposto dall'art. 14 delle Preleggi, non potrà
trovare applicazione nell'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - in cui la risoluzione del contratto sia del tutto indipendente dallo stato di salute del
Pag. 8 di 11 lavoratore, dipendendo invece dal ricorso del datore di lavoro al contratto a tempo determinato o alle procedure di mobilità: ipotesi in alcun modo assimilabile da punto di vista teleologico e di contenuto a quella cui la norma subordina il riconoscimento del beneficio in esame.
Una diversa interpretazione, al contrario, comporterebbe applicazione della norma "oltre il caso in essa considerato", al di là della lettera e della ratio della fattispecie evocata, con assoluta violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici ove si intenda consentire accertamento dello stato di inidoneità alla mansione lavorativa anche oltre e a prescindere dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro in stretta consequenzialità
cronologica e funzionale ad accertamento dello stato di inabilità
permanente rispetto all'esecuzione dei compiti e delle mansioni affidate al personale di volo.
Il nesso causale tra inidoneità e cessazione dal rapporto di lavoro resta un requisito essenziale ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità
specifica di cui all'art. 22 della l. 859 del 1965.
Nel caso in specie l'invalidità non è stata causa della risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto il rapporto di lavoro era cessato per scadenza del contratto, alla data del 31.10.2017, e non per inidoneità permanente per l'esercizio delle attività previste come equipaggio di cabina, accertamento
Pag. 9 di 11 per di più avvenuto in data 11.05.2018, a distanza di 7 mesi dalla scadenza del contratto.
L' ha rigettato la domanda di pensione di invalidità specifica sulla CP_1
base di una lettura della norma che questo giudice, per tutte le considerazioni sin qui svolte, ritiene assolutamente corretta.
Sulla scorta di tali rilievi, il ricorso dev'essere rigettato, dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 22, comma II, lett. a) L. n. 859 del 1965 al caso di specie, in difetto dei relativi presupposti applicativi.
Le spese debbono essere integralmente compensate tra le parti, stante la novità della questione di diritto, specificando che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato:
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione;
- rigetta il ricorso,
- compensa integralmente le spese di lite.
- Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto
Pag. 10 di 11 27/05/2025
Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 11 di 11