Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00655/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2021, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Otranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del provvedimento di decadenza del Comune di Otranto prot. n. -OMISSIS- del 12 gennaio 2021, successivamente conosciuto;
- ove occorra, dell'atto di avvio della decadenza del Comune di Otranto prot. n. -OMISSIS- del 1° ottobre 2020;
- ove occorra, degli atti del Comune di Otranto prot. n. -OMISSIS- dell'11 agosto 2016 e prot. n. -OMISSIS- del 24 luglio 2020;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
- e, in subordine, qualora sia ritenuto necessario ai fini dell'interesse a ricorrere, per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il formale rilascio del titolo demaniale sino al 31 dicembre 2033.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Otranto, dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. SI RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
Con atto in data 24.3.2026 parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento delle relative domande.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SC, Presidente
SI RO, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| SI RO | ON SC |
IL SEGRETARIO