Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7099/2023 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Rossato Alina Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Di Paolo Federica Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. al n° 7099/2023, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 14.12.2023 da:
, con l'avv. GELMI CLAUDIA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con gli avv.ti ROSSETTO MAURO, DI FRANCO Parte_2
FRANCESCO e NARDACCHIONE ROSA CARLA;
come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. oggetto: Domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“Tanto premesso, i signori e ut supra rappresentati e Parte_2 Parte_1
difesi, riportandosi a quanto già sottoscritto nel ricorso, chiedono che Codesto Ecc.mo
Tribunale voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti
CONDIZIONI
1. dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 7.07.2001, matrimonio regolarmente Parte_2 Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizione e annotazioni;
2. confermare l'assegnazione alla Sig.ra della casa coniugale, sita in Piove Parte_1
di CC (PD), Via Garibaldi n. 83, con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti, eccezion fatta per una scrivania e cassapanca nota ai coniugi che sarà asportata entro la data del deposito del ricorso dal Sig. ; Parte_2
3. il figlio vive con la madre presso l'abitazione familiare, la figlia dal 2021 Per_1 Per_2
si è trasferita a vivere a Milano. In ogni caso, vista la maggiore età di entrambi i figli, resta inteso che gli stessi concorderanno liberamente con ciascun genitore i tempi di frequentazione, fermo restando gli impegni scolastici e relazionali;
4. confermare l'assegno di mantenimento per i figli, pari nel complesso ad € 2000,00 mensili e così € 1000,00 per ciascun figlio che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese nel conto corrente intestato alla stessa IBAN:
[...]; Il padre corrisponderà invece direttamente alla figlia la somma di euro 1.000,000 al mese, somme tutte da rivalutarsi annualmente in Per_2
base agli indici ISTAT a decorrere da settembre 2024, e da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno dieci di ogni mese, nei rispettivi conti correnti (madre e figlia);
5. confermare che il padre si farà altresì carico del 100% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli, così come definite e regolamentate dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Padova. In ogni caso, saranno ad integrale carico del padre i costi per la retta della scuola superiore paritaria di sino al diploma e tutti gli altri costi quali libri Per_1
di testo scuolabus, ripetizioni, etc. , nonché le eventuali tasse universitarie ed i costi per l'alloggio presso le sedi universitarie per entrambi i figli anche per università private, fino a quando non saranno economicamente autosufficienti;
6. confermare che il sig. contribuirà alle spese di gestione della casa Parte_2
coniugale per un importo annuo di € 22.000,00 per la durata di tre anni sino al 2026
compreso, tramite contratto di collaborazione tra la Sig.ra e la Società Parte_1
Rewind 2023 entro la data di deposito del presente ricorso;
dette somme saranno versate, quanto ad Euro 22.000,00 sul conto corrente della moglie contestualmente al deposito del predetto ricorso, i restanti 44.000,00 euro saranno versati alla data del deposito della sentenza di divorzio, salvo che il marito non preferisca versarli prima di tale data;
7. confermare che il marito si farà carico delle spese per tutte le utenze della palazzina di
Via Garibaldi, a Piove di CC ( piano terra e secondo piano) e ciò fino alla stipula dell'atto pubblico in cui verrà ceduta la proprietà della predetta intera palazzina alla moglie,
eccezion fatta per le spese del piano nobile, ovvero della casa coniugale, in quanto nei 30
giorni successivi al dal deposito dal predetto ricorso, la signora si sarà intestata i Pt_1
contatori del piano nobile del predetto immobile con volture a suo nome;
8. il sig. sosterrà integralmente e direttamente (anche a mezzo della Parte_2
PITTARELLO PROJECT), tutti i costi relativi alla manutenzione ordinaria di tutte e tre le unità immobiliari site in Piove di CC, ovvero dell'abitazione familiare -piano nobile, del piano terra e del secondo pian sopra al piano nobile della Palazzina di Via Garibaldi n. 67
fino al deposito della sentenza di divorzio, in particolare anche le spese per il rifacimento balconi di cui il preventivo già approvato e concordato tra marito e moglie allegato al presente ricorso (All. A);
9. confermare che a definizione di ogni rispettivo rapporto economico-patrimoniale intercorrente tra i coniugi, a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa, previa valutazione di congruità di codesto Ill.mo Tribunale, il signor si obbliga, in proprio e Parte_2
quale legale rappresentante della attesa delibera Controparte_1
assembleare antecedente, con sede in Piove di CC (PD), Via Garibaldi n. 83/b, e promette di attribuire e cedere, senza alcun corrispettivo, alla sig.ra che si impegna Parte_1
ad accettare, le seguenti unità immobiliari: appartamento con annesso cortile esclusivo,
ufficio con annesso soppalco, negozio con magazzino e annesse cantine in Comune di Piove
di CC (PD), via Giuseppe Garibaldi n. 83 e 85 e più precisamente: a) appartamento occupante l'intero piano primo, composto da: soggiorno, pranzo - cottura, due camere, due guardaroba, ripostiglio, due bagni e tre poggioli con annessi due ripostigli, lavanderia e loggia al piano ammezzato e annesso cortile esclusivo al piano terra;
b) ufficio con annesso soppalco e due bagni;
c) negozio con magazzino e bagno al piano terra, con annessi due locali cantina al piano interrato, di complessivi mq. 73 (settantatré) circa. Confini: per quattro lati con prospetto su scoperto (l'appartamento); - per quattro lati con prospetto su scoperto (l'ufficio sub 12); - a nord con altra unità, a sud con proprietà di terzi, ad ovest con portico pubblico (il negozio con magazzino). Dette unità immobiliari urbane descritte nelle ultime planimetrie depositate all'Ufficio provinciale di Padova dell'Agenzia delle
Entrate (catasto) con denunce, rispettivamente, prot. n. PD0171666 in data 22 giugno 2005,
PD0028665 in data 22 febbraio 2016 e PD0078463 in data 8 marzo 2007 risultano così
censite al: CATASTO dei FABBRICATI del COMUNE di PIOVE DI SACCO (PD), FOGLIO
27 (ventisette): Mapp. 247/sub. 10, via Garibaldi G. n. 67, piano T-1-2, cat. A/2, cl. 1, vani
9,5 (nove virgola cinque), superficie catastale totale mq. 261 (duecentosessantuno) - totale escluse aree scoperte mq. 238 (duecentotrentotto), R.C. Euro 1.030,33; Ditta intestata:
: Mapp. 247/sub. 12, via Garibaldi G. n. 67, piano 3, cat. A/10, cl. Parte_2
1, vani 9,5 (nove virgola cinque), superficie catastale totale mq. 264
(duecentosessantaquattro), R.C. Euro 3.140,06; Mapp. 247/sub. 13, via Garibaldi G. n. 67,
piano S1-T, cat. C/1, cl. 8, mq. 73 (settantatré), superficie catastale totale mq. 106 (centosei),
R.C. Euro 1.851,14. Ditta intestata: l signor Controparte_1 Parte_2
, per sé e in qualità di Amministratore Unico della società "
[...] [...]
, ai sensi e per gli effetti del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma CP_1
14, convertito in legge con legge in data 30 luglio 2010 n. 122, dichiara la conformità dei dati censuari di cui sopra e delle planimetrie depositate in Catasto allo stato di fatto delle unità in oggetto. Garantisce il signor , per sé e in qualità di Parte_2
Amministratore Unico della società " la piena proprietà e Controparte_1
libera disponibilità di quanto sopra per averlo acquistato: - quanto al mapp. 247/sub 10: in forza di atto a rogito notaio del Verme di Cadoneghe in data 1 aprile 2004 Persona_3
rep.n. 10338, registrato a Padova 2 il 19 aprile 2004 al n. 3925/1T e trascritto a Padova il
20 aprile 2004 ai n.ri 17079/10611; Confermare che gli immobili vengono promessi nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano con le relative accessioni e pertinenze, nonché
con oneri e servitù attive e passive di ogni specie liberi da pesi, oneri, trascrizioni ed iscrizioni di qualsiasi natura e privilegi anche fiscali. Il trasferimento avverrà a titolo di definizione di ogni reciproca pretesa tra le parti a titolo di una tantum ex art. 5 co. 8 L. n.
898/1970 e ss., consapevole la signora che ferma la valenza e i termini degli accordi Pt_1
espressi nel presente ricorso, non potrà chiedere null'altro al signor . Parte_2
10. confermare che la stipula notarile della cessione qui promessa verrà effettuata entro 10
(dieci) giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
11. i mobili e i corredi presenti nella casa coniugale e nelle altre due unità immobiliari ,
rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità e proprietà della sig.ra Parte_1
il Sig. rinuncia in ogni caso rinunciando e sin d'ora , in proprio e quale legale Parte_2
rappresentante della ad ogni relativa richiesta, eccezion Controparte_1
fatta per una cassapanca ed un tavolo studio identificato dai coniugi se non già asportata che il Sig. , a proprie spese, provvederà ad asportare;
Parte_2
12. Confermare che tutti le spese e gli oneri, anche notarili, necessari per il trasferimento alla sig.ra degli immobili, di cui al presente punto, saranno a carico del sig. Parte_1
. Confermare che saranno altresì a carico del sig. tutti i Parte_2 Parte_2
costi (compresi i compensi e gli onorari del professionista a ciò incaricato), che risulteranno necessari per l'eventuale cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare posta al secondo piano, ora ad uso ufficio.
13. Il sig. , quale legale rappresentante di , Parte_2 Controparte_1
rinuncia espressamente agli eventuali affitti maturati e maturandi in virtù del contratto di locazione ancora in essere del piano terra-negozio- della palazzina in via in Via Garibaldi, Piove di CC e verranno emesse le relative note di credito per le fatture eventualmente già
emesse.
14. Confermare che la sig.ra s'obbliga a cedere, al sig. Parte_1 Parte_2
che si obbliga ad acquisire, la sua quota del 10% nella Controparte_1
contestualmente ai trasferimenti immobiliari in suo favore, di cui al punto precedente, ad un valore di Euro100,00;
15. Con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente e dichiarano di aver definito ogni reciproca richiesta restitutoria e/o pretesa economico-patrimoniale. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”
Per il P.M.: “Visto”.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, in regime di separazione dei beni, a Venezia (VE), in data 07.07.2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto comune al n. 105, parte II, serie
A, anno 2001.
Dalla loro unione sono nati due figli: l'11.04.2002 e il 15.11.2004. Per_2 Per_1
Le parti, in data 14.12.2023 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 26.01.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la Sentenza n.414/2024,
pubblicata il 20.02.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti con note depositate in data 02.12.2024 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento alla statuizione di divorzio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett.
b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi,
svoltasi in trattazione scritta, del 26.01.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi relative alla domanda di divorzio, con riferimento ai punti dal 2 al 5 sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente ai punti dal 2 al 5 delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento poi, ai punti dal 6 al 14 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione di accordi nascenti dal matrimonio, costituiscono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e,
pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia;
in ogni caso, il Tribunale dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi,
hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare e alla cessione di quote aziendali di cui ai punti rispettivamente 9 e 10 e 12 e 14 delle conclusioni sopra riportate.
Alla luce dell'assenza di un contributo di separazione, dell'età dei coniugi e dei loro redditi, va riconosciuta l'equità della datio una tantum a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi del marito di cui al punto 9. delle conclusioni riportate in epigrafe .
Attesa la natura della causa, spese di lite interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, contratto in data 07.07.2001 a Venezia (VE) e trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 105, parte II, serie A, anno
2001;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dal 2 al 5 delle conclusioni rassegnante in punto di pronuncia di divorzio;
4) Dichiara l'equità dell'impegno al trasferimento immobiliare a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970 di cui al punto 9. Delle
conclusioni;
5) Spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 12.12.2024
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato