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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16987 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65010/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa UN CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65010 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 17/07/2025 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Marrocco, presso il cui studio in Piazza San Giovanni 47, Cassino, hanno eletto domicilio, giusta procura in atti.
ATTORI
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_1
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12
è ex lege domiciliato.
INTERVENUTI
pagina 1 di 16 OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da parte attrice in data 14/07/2025 e da parte convenuta in data
16/07/2025, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con ricorso, notificato (unitamente al decreto di fissazione dell'udienza) rispettivamente in data 29/03/2023 alla Repubblica Federale Tedesca e, “ai fini dell'applicazione ex art. 43,comma 6, dl 30/4/22 n. 36 convertito con l 29/6/22 n. 79, alla Repubblica d'Italia, in persona del Presidente p.t., domiciliata presso l'avvocatura generale dello Stato” all'Avvocatura Generale dello Stato il 15/02/2023, , , Parte_1 Parte_2
in qualità di eredi di hanno chiesto l'accoglimento della Parte_3 Persona_1
domanda, nei confronti della Repubblica Federale di NI, di risarcimento del danno non patrimoniale patito da proprio congiunto a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich, danno quantificato in via indicativa in una somma complessiva pari ad euro € 108.770,00, oltre interessi;
oltre al danno “permanente” conseguito al periodo di prigionia, da liquidarsi equitativamente.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che carabiniere ausiliario Persona_1
presso la legione Carabinieri, prima di Roma e poi di Torino, era stato catturato dalle truppe tedesche in data
09/09/1943. Era stato deportato e sottoposto ai lavori forzati, fino alla liberazione da parte dell'esercito americano, il 10/09/1945.
In conclusione, hanno chiesto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) Accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di NI, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di
[...]
in conseguenza dei trattamenti disumani derivanti dalla prigionia nel campo di Persona_1 concentramento indicato in premessa;
2) Per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti degli odierni ricorrenti nella misura, come quantificata nel presente ricorso, o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno permanente conseguito al
pagina 2 di 16 periodo di prigionia, da liquidarsi anche facendo ricorso a criteri equitativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato quale antistatario.»
In data 18/04/2023, sono intervenuti la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, e il , in persona del Ministro p.t. Hanno chiesto il rigetto della Controparte_2
domanda. In particolare, hanno eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Controparte_2
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art.
[...]
43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello
Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine hanno dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati in danno del de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Hanno sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito fosse prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo);
Nel merito, hanno eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur), in particolare rispetto al danno biologico, da accertare mediante documentazione medica. In subordine, hanno sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno e hanno affermato che, in sede di liquidazione del danno, dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere detratto quanto già percepito a titolo pagina 3 di 16 indennitario/risarcitorio (con riferimento, tra gli altri, agli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n. 2043 del
1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, hanno chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a Controparte_2
titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per
l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
Controparte_1
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 29/03/2023, per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la Controparte_3
contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di NI ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di NI poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17/07/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalle intervenute, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro pagina 4 di 16 l'umanità commessi iure imperii dalla NI nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. Cont La Repubblica federale di NI (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v.
Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo
Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della NI per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
pagina 5 di 16 L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del
7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
A prescindere dalla fondatezza nel merito della domanda, di cui si dirà infra, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha dedotto, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti dei cc.dd. internati militari italiani deportati in NI, in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra. Parte attrice ha infatti dedotto che, per il periodo della prigionia,
[...] ha subito “l'annientamento della libertà e della personalità”; “è stato internato nel campo Persona_1
di concentramento e ai lavori forzati in condizioni gravi, privato di qualsivoglia assistenza medica e denutrito”. Ha aggiunto che “durante il periodo di internamento, ha assistito all'uccisione di altri sventurati
pagina 6 di 16 commilitoni fatti prigionieri e internati ed ha portato con sé per tutto il resto della vita il trauma e le conseguenze di tali vicende” (pag. 5 atto introduttivo).
La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2024 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca e del Controparte_2
e della
[...] Controparte_1
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di NI, convenuta in giudizio, è infondata.
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al Terzo
Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di NI.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di NI o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la NI- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
pagina 7 di 16 L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di
NI, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della NI verso le vittime del Terzo Reich da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della NI (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione del
[...]
e della (nel caso di specie intervenuti in Controparte_2 Controparte_1 giudizio) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal ). Controparte_2
5. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione deve essere respinta.
Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974
(all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di
pagina 8 di 16 un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività. Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
6. Prova della qualità di erede
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito, quale elemento costitutivo della domanda (cfr. Cass. civ. ord. n. 31402 del 2019).
Giova in ogni caso richiamare, sul punto, l'ordinanza della Cassazione n. 10519 del 18/04/2024, la quale ha affermato che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova,
pagina 9 di 16 in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (cfr. anche, da ultimo, Cass n. 817 del 13 gennaio 2025).
Gli attori hanno agito in giudizio quali eredi di e hanno depositato certificazione Persona_1
anagrafica (stato di famiglia, doc. 6, nonché i certificati di nascita di , e docc. 7, Parte_1 Pt_2 Pt_3
8, 9), risultante dai registri di stato civile del comune di Rocca D'Evandro, dal quale si evince che Per_1
era sposato con con la quale aveva tre figli, , e Persona_1 Persona_2 Pt_1 Pt_2 Pt_3
odierni attori.
Ad avviso del Tribunale, non risultando peraltro la redazione di alcun testamento, è provata la qualità di eredi ab intestato degli attori.
Né vi sono elementi per ritenere che abbia rinunciato, in vita, alle pretese Persona_1
risarcitorie azionate dagli eredi in questa sede (tenuto conto della imprescrittibilità del diritto come sopra esposto).
7. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
7.1 Nel merito, la domanda risarcitoria, iure hereditatis, per i danni sofferti da è Persona_1
fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere, in qualità di eredi, il risarcimento del danno spettante a
[...]
per le sofferenze morali e fisiche subite dallo stesso tra la data della cattura, risalente al Persona_1
1943, e quella del rimpatrio, avvenuto nel 1945 (nonché per il danno “permanente”, conseguente alla prigionia, subito per tutto il resto della sua vita).
Ciò posto, non è in discussione la circostanza che il Tribunale adito sia chiamato ad accertare la sussistenza dell'illecito posto a fondamento della domanda, come “giudice”, secondo le regole del processo, tuttavia - sulla base di una rivalutazione di quanto ritenuto da questo Giudicante in una analoga fattispecie e pure in presenza pagina 10 di 16 di un orientamento non uniforme di questa seconda sezione del Tribunale in cause simili riguardanti gli
Internati militari italiani (IMI)-, deve osservarsi quanto segue.
La cattura e l'internamento del soldato trovano riscontro probatorio nel foglio Persona_1 matricolare (cfr. doc. 12 allegato all'atto introduttivo), da cui emerge che il predetto il 07/08/1944 era stato catturato a Torino dalle truppe tedesche ed era stato deportato in NI quale prigioniero di guerra, e liberato il 10/09/1945, per un totale di 732 giorni.
è stato poi insignito della Croce di merito per internamento in NI (cfr. doc. Persona_1
11 del fascicolo di parte attrice).
Al fine di valutare la domanda risarcitoria proposta devono essere richiamate le vicende storiche che si inseriscono nel tragico contesto che ha interessato l'Italia dopo l'armistizio di (08/09/1943) con il Per_3 quale lo Stato italiano dichiarò la resa alle forze alleate. Dopo l'armistizio, dinanzi al rifiuto, da parte dei militari italiani, di combattere al fianco delle milizie tedesche (o di prestare giuramento di fedeltà alla
Repubblica di Salò) è storicamente accertato i militari italiani (circa 650 mila) furono catturati dalle truppe tedesche, disarmati e deportati.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era un civile, ma un Persona_1 militare dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
È indubbio che il rapporto tra le forze armate del Terzo Reich e quelle del Regno d'Italia avesse assunto la connotazione di un rapporto di belligeranza di fatto e pertanto assumono rilievo, ai fini che qui interessano, le convenzioni internazionali disciplinanti il trattamento dei militari prigionieri di guerra. Giova di seguito riportare le principali disposizioni di riferimento:
Secondo la Convenzione dell'Aja del 1907 , “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura” (art. 5); “Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra…. (art.6); “Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento. In mancanza d'intesa speciale tra i belligeranti, i
pagina 11 di 16 prigionieri di guerra saranno trattati per il nutrimento, l'alloggio e il vestiario, come le truppe del Governo che li avrà catturati (art.7).
La Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra del 27/07/1929, imponeva di trattare i prigionieri di guerra con umanità, “ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione” (art.13); “I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore…(art.14); “La
che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad Pt_4 accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede” (art.15); “I prigionieri di guerra potranno essere internati soltanto in stabilimenti situati sulla terra ferma e che offrano ogni garanzia
d'igiene e di salubrità; salvo in casi speciali giustificati dall'interesse dei prigionieri stessi, questi non saranno internati in penitenziari” (art.22). La stessa Convenzione di Ginevra contiene una serie di previsioni dirette alla tutela dei diritti fondamentali della persona (dall'art. 25 all'art. 28 sono disciplinati l'alloggio, il vitto e il vestiario dei prigionieri di guerra;
dall'art. 29 all'art. 32 l'igiene e le cure mediche).
Ad avviso del Tribunale già la circostanza che il Terzo Reich definì arbitrariamente IMI (internati militari italiani;
Italienische Militärinternierte) i militari italiani catturati, quale categoria distinta dal prigioniero di guerra al fine di sottrarli a quelle che, illo tempore, erano le tutele previste dalla Convenzione dell'Aja del 1907
e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra del 27/07/1929, assume valenza probatoria riguardo al fatto che costoro vennero privati della tutela internazionale che lo status di prigioniero di guerra gli avrebbe assicurato.
Le circostanze allegate dagli attori trovano riscontro nella recente legge 3 gennaio 2025, n. 6, di “Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale” che all'art. 1 così dispone "
1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 CP_5
settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro
pagina 12 di 16 coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio".
In sostanza, anche per i militari, è configurabile un crimine di guerra in presenza di violazioni gravi delle regole che disciplinano i conflitti armati e delle norme del diritto umanitario internazionale. Nel caso in oggetto parte attrice ha specificamente allegato proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione, nonché
l'assoggettamento di a condizioni di sostanziale schiavitù costretto a lavori Persona_1
usuranti, denutrito e in condizioni igieniche inaccettabili, circostanze non specificatamente contestate dall'amministrazione costituita che si è limitata a ricordare l'onere della controparte di provare il danno. Si tratta di clausola di mero stile, priva di una chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi della domanda azionata, che non può essere intesa come contestazione idonea ad escludere gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (cfr. Cass. n. 9439/2022). Ancora è stato affermato che "in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.." (cfr. Cass. n. 17889/2020).
Riguardo alla posizione della Repubblica federale tedesca, che ha scelto la contumacia, non ignora il Tribunale che “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova” (cfr., tra tante, Cass. n. 24485/2014). Tuttavia, a fronte degli elementi anche presuntivi acquisiti - rappresentati dalla pacifica sottrazione dei deportati a qualsivoglia garanzia convenzionale, in violazione delle norme di diritto internazionale (e alla loro sottoposizione ad un regime giuridico legato al totale arbitrio dei tedeschi), dal riconoscimento da parte del legislatore nazionale della condizione degli IMI come soggetti che “subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto”, nonché dalla circostanza da intendersi ormai storicamente acquisita (e quindi equiparabile al fatto notorio) che le condizioni giuridiche e reali degli internati pagina 13 di 16 fossero disumane e comunque tali da violare gravemente le previsioni delle convenzioni sul trattamento dei prigionieri (tanto da indurre gli storici ad individuarli con l'appellativo di "schiavi militari") - devono ritenersi provati i fatti allegati da parte attrice e tali da costituire un crimine di guerra o contro l'umanità.
Invero, la parte convenuta contumace, non costituendosi, non ha allegato elementi idonei a provare che, durante il periodo di internamento, fosse stato riservato al de cuis degli odierni attori un trattamento conforme alle convenzioni internazionali (circostanza questa nemmeno ipotizzata dalla parte costituita), diverso da quello notoriamente riservato alle migliaia di militari internati in NI. Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità “una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata, essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale "iuris tantum", quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria, la cui omissione impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c” (cfr. Cass. n.4241/2016).
7.2. Danno non patrimoniale
Deve essere riconosciuta la voce non patrimoniale del danno, nei limiti di seguito indicati.
Va premesso, innanzitutto, che la categoria del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., in linea con i principi consolidati dalla Corte Cassazione (a partire dalle sentenze gemelle del 2008) deve ritenersi unitaria nella sua essenza, sebbene si articoli in una pluralità di voci descrittive al fine di consentire una più puntuale e coerente liquidazione (cfr. Cass. n. 1361/2014; Cass. n. 13992/2018).
Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti dal loro dante causa, lesivi della personalità e della salute psicofisica, per aver “assistito di persona all'orrore del programmato sterminio […] alla sopraffazione umana e alla morte dei sopraffatti”.
Ad avviso del Tribunale può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalla vittima e derivante dalle sofferenze morali e fisiche subite tra la data della cattura e quella della liberazione. Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo - pure a fronte delle pagina 14 di 16 innegabili diversità con la particolare fattispecie in oggetto-, agli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di
Roma, al valore attuale (tabelle del 2025) per la liquidazione della invalidità temporanea assoluta (pari ad euro
130,25 giornalieri). Invero, la prova del fatto stesso della deportazione e della prigionia in un luogo di annientamento assoluto della propria libertà, dignità e identità della persona (comprese le relative conseguenze in termini di sofferenze morali e fisiche che ne sono derivate) sono in astratto paragonabili alla invalidità assoluta derivante da una lesione psico fisica di estrema intensità.
Pertanto, tenendo conto della durata della deportazione del de cuius, ovvero di 732 giorni deve essere liquidato,
l'importo di euro 95.343,00
Deve aggiungersi che gli attori hanno agito quali eredi di senza indicare la Persona_1
presenza o meno di altri eredi. Nella specie quindi l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spetta a tutti gli eventuali eredi di nei limiti delle rispettive quote Persona_1
ereditarie (e agli attori nei limiti delle proprie quote).
Sull'importo, come sopra liquidato all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consentono di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso Tribunale di
Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025, n.r.g.
38727/2022).
8. Compensatio lucri cum damno
Rispetto alla eccezione di compensatio lucri cum damno, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n.
36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al
Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3 ).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, tenuto conto del valore della domanda pagina 15 di 16 (scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000) e dell'attività svolta (in considerazione della serialità della controversia e della limitata attività istruttoria svolta).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca e, per l'effetto, liquida in favore degli attori l'importo di euro 95.343,00, nei limiti della rispettiva quota ereditaria, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (quali eredi di , oltre interessi legali dalla Persona_1
pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
-rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori;
- condanna la parte convenuta e le parti intervenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore delle parti attrici, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre al rimborso delle spese versate a titolo di contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 03.12.2025
Il Giudice
UN CO
pagina 16 di 16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa UN CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65010 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 17/07/2025 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Marrocco, presso il cui studio in Piazza San Giovanni 47, Cassino, hanno eletto domicilio, giusta procura in atti.
ATTORI
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_1
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12
è ex lege domiciliato.
INTERVENUTI
pagina 1 di 16 OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da parte attrice in data 14/07/2025 e da parte convenuta in data
16/07/2025, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con ricorso, notificato (unitamente al decreto di fissazione dell'udienza) rispettivamente in data 29/03/2023 alla Repubblica Federale Tedesca e, “ai fini dell'applicazione ex art. 43,comma 6, dl 30/4/22 n. 36 convertito con l 29/6/22 n. 79, alla Repubblica d'Italia, in persona del Presidente p.t., domiciliata presso l'avvocatura generale dello Stato” all'Avvocatura Generale dello Stato il 15/02/2023, , , Parte_1 Parte_2
in qualità di eredi di hanno chiesto l'accoglimento della Parte_3 Persona_1
domanda, nei confronti della Repubblica Federale di NI, di risarcimento del danno non patrimoniale patito da proprio congiunto a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich, danno quantificato in via indicativa in una somma complessiva pari ad euro € 108.770,00, oltre interessi;
oltre al danno “permanente” conseguito al periodo di prigionia, da liquidarsi equitativamente.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che carabiniere ausiliario Persona_1
presso la legione Carabinieri, prima di Roma e poi di Torino, era stato catturato dalle truppe tedesche in data
09/09/1943. Era stato deportato e sottoposto ai lavori forzati, fino alla liberazione da parte dell'esercito americano, il 10/09/1945.
In conclusione, hanno chiesto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) Accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di NI, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di
[...]
in conseguenza dei trattamenti disumani derivanti dalla prigionia nel campo di Persona_1 concentramento indicato in premessa;
2) Per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti degli odierni ricorrenti nella misura, come quantificata nel presente ricorso, o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno permanente conseguito al
pagina 2 di 16 periodo di prigionia, da liquidarsi anche facendo ricorso a criteri equitativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato quale antistatario.»
In data 18/04/2023, sono intervenuti la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, e il , in persona del Ministro p.t. Hanno chiesto il rigetto della Controparte_2
domanda. In particolare, hanno eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Controparte_2
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art.
[...]
43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello
Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine hanno dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati in danno del de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Hanno sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito fosse prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo);
Nel merito, hanno eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur), in particolare rispetto al danno biologico, da accertare mediante documentazione medica. In subordine, hanno sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno e hanno affermato che, in sede di liquidazione del danno, dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere detratto quanto già percepito a titolo pagina 3 di 16 indennitario/risarcitorio (con riferimento, tra gli altri, agli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n. 2043 del
1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, hanno chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a Controparte_2
titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per
l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
Controparte_1
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 29/03/2023, per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la Controparte_3
contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di NI ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di NI poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17/07/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalle intervenute, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro pagina 4 di 16 l'umanità commessi iure imperii dalla NI nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. Cont La Repubblica federale di NI (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v.
Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo
Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della NI per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
pagina 5 di 16 L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del
7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
A prescindere dalla fondatezza nel merito della domanda, di cui si dirà infra, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha dedotto, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti dei cc.dd. internati militari italiani deportati in NI, in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra. Parte attrice ha infatti dedotto che, per il periodo della prigionia,
[...] ha subito “l'annientamento della libertà e della personalità”; “è stato internato nel campo Persona_1
di concentramento e ai lavori forzati in condizioni gravi, privato di qualsivoglia assistenza medica e denutrito”. Ha aggiunto che “durante il periodo di internamento, ha assistito all'uccisione di altri sventurati
pagina 6 di 16 commilitoni fatti prigionieri e internati ed ha portato con sé per tutto il resto della vita il trauma e le conseguenze di tali vicende” (pag. 5 atto introduttivo).
La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2024 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca e del Controparte_2
e della
[...] Controparte_1
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di NI, convenuta in giudizio, è infondata.
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al Terzo
Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di NI.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di NI o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la NI- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
pagina 7 di 16 L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di
NI, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della NI verso le vittime del Terzo Reich da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della NI (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione del
[...]
e della (nel caso di specie intervenuti in Controparte_2 Controparte_1 giudizio) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal ). Controparte_2
5. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione deve essere respinta.
Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974
(all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di
pagina 8 di 16 un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività. Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
6. Prova della qualità di erede
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito, quale elemento costitutivo della domanda (cfr. Cass. civ. ord. n. 31402 del 2019).
Giova in ogni caso richiamare, sul punto, l'ordinanza della Cassazione n. 10519 del 18/04/2024, la quale ha affermato che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova,
pagina 9 di 16 in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (cfr. anche, da ultimo, Cass n. 817 del 13 gennaio 2025).
Gli attori hanno agito in giudizio quali eredi di e hanno depositato certificazione Persona_1
anagrafica (stato di famiglia, doc. 6, nonché i certificati di nascita di , e docc. 7, Parte_1 Pt_2 Pt_3
8, 9), risultante dai registri di stato civile del comune di Rocca D'Evandro, dal quale si evince che Per_1
era sposato con con la quale aveva tre figli, , e Persona_1 Persona_2 Pt_1 Pt_2 Pt_3
odierni attori.
Ad avviso del Tribunale, non risultando peraltro la redazione di alcun testamento, è provata la qualità di eredi ab intestato degli attori.
Né vi sono elementi per ritenere che abbia rinunciato, in vita, alle pretese Persona_1
risarcitorie azionate dagli eredi in questa sede (tenuto conto della imprescrittibilità del diritto come sopra esposto).
7. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
7.1 Nel merito, la domanda risarcitoria, iure hereditatis, per i danni sofferti da è Persona_1
fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere, in qualità di eredi, il risarcimento del danno spettante a
[...]
per le sofferenze morali e fisiche subite dallo stesso tra la data della cattura, risalente al Persona_1
1943, e quella del rimpatrio, avvenuto nel 1945 (nonché per il danno “permanente”, conseguente alla prigionia, subito per tutto il resto della sua vita).
Ciò posto, non è in discussione la circostanza che il Tribunale adito sia chiamato ad accertare la sussistenza dell'illecito posto a fondamento della domanda, come “giudice”, secondo le regole del processo, tuttavia - sulla base di una rivalutazione di quanto ritenuto da questo Giudicante in una analoga fattispecie e pure in presenza pagina 10 di 16 di un orientamento non uniforme di questa seconda sezione del Tribunale in cause simili riguardanti gli
Internati militari italiani (IMI)-, deve osservarsi quanto segue.
La cattura e l'internamento del soldato trovano riscontro probatorio nel foglio Persona_1 matricolare (cfr. doc. 12 allegato all'atto introduttivo), da cui emerge che il predetto il 07/08/1944 era stato catturato a Torino dalle truppe tedesche ed era stato deportato in NI quale prigioniero di guerra, e liberato il 10/09/1945, per un totale di 732 giorni.
è stato poi insignito della Croce di merito per internamento in NI (cfr. doc. Persona_1
11 del fascicolo di parte attrice).
Al fine di valutare la domanda risarcitoria proposta devono essere richiamate le vicende storiche che si inseriscono nel tragico contesto che ha interessato l'Italia dopo l'armistizio di (08/09/1943) con il Per_3 quale lo Stato italiano dichiarò la resa alle forze alleate. Dopo l'armistizio, dinanzi al rifiuto, da parte dei militari italiani, di combattere al fianco delle milizie tedesche (o di prestare giuramento di fedeltà alla
Repubblica di Salò) è storicamente accertato i militari italiani (circa 650 mila) furono catturati dalle truppe tedesche, disarmati e deportati.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era un civile, ma un Persona_1 militare dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
È indubbio che il rapporto tra le forze armate del Terzo Reich e quelle del Regno d'Italia avesse assunto la connotazione di un rapporto di belligeranza di fatto e pertanto assumono rilievo, ai fini che qui interessano, le convenzioni internazionali disciplinanti il trattamento dei militari prigionieri di guerra. Giova di seguito riportare le principali disposizioni di riferimento:
Secondo la Convenzione dell'Aja del 1907 , “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura” (art. 5); “Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra…. (art.6); “Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento. In mancanza d'intesa speciale tra i belligeranti, i
pagina 11 di 16 prigionieri di guerra saranno trattati per il nutrimento, l'alloggio e il vestiario, come le truppe del Governo che li avrà catturati (art.7).
La Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra del 27/07/1929, imponeva di trattare i prigionieri di guerra con umanità, “ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione” (art.13); “I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore…(art.14); “La
che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad Pt_4 accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede” (art.15); “I prigionieri di guerra potranno essere internati soltanto in stabilimenti situati sulla terra ferma e che offrano ogni garanzia
d'igiene e di salubrità; salvo in casi speciali giustificati dall'interesse dei prigionieri stessi, questi non saranno internati in penitenziari” (art.22). La stessa Convenzione di Ginevra contiene una serie di previsioni dirette alla tutela dei diritti fondamentali della persona (dall'art. 25 all'art. 28 sono disciplinati l'alloggio, il vitto e il vestiario dei prigionieri di guerra;
dall'art. 29 all'art. 32 l'igiene e le cure mediche).
Ad avviso del Tribunale già la circostanza che il Terzo Reich definì arbitrariamente IMI (internati militari italiani;
Italienische Militärinternierte) i militari italiani catturati, quale categoria distinta dal prigioniero di guerra al fine di sottrarli a quelle che, illo tempore, erano le tutele previste dalla Convenzione dell'Aja del 1907
e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra del 27/07/1929, assume valenza probatoria riguardo al fatto che costoro vennero privati della tutela internazionale che lo status di prigioniero di guerra gli avrebbe assicurato.
Le circostanze allegate dagli attori trovano riscontro nella recente legge 3 gennaio 2025, n. 6, di “Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale” che all'art. 1 così dispone "
1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 CP_5
settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro
pagina 12 di 16 coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio".
In sostanza, anche per i militari, è configurabile un crimine di guerra in presenza di violazioni gravi delle regole che disciplinano i conflitti armati e delle norme del diritto umanitario internazionale. Nel caso in oggetto parte attrice ha specificamente allegato proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione, nonché
l'assoggettamento di a condizioni di sostanziale schiavitù costretto a lavori Persona_1
usuranti, denutrito e in condizioni igieniche inaccettabili, circostanze non specificatamente contestate dall'amministrazione costituita che si è limitata a ricordare l'onere della controparte di provare il danno. Si tratta di clausola di mero stile, priva di una chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi della domanda azionata, che non può essere intesa come contestazione idonea ad escludere gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (cfr. Cass. n. 9439/2022). Ancora è stato affermato che "in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.." (cfr. Cass. n. 17889/2020).
Riguardo alla posizione della Repubblica federale tedesca, che ha scelto la contumacia, non ignora il Tribunale che “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova” (cfr., tra tante, Cass. n. 24485/2014). Tuttavia, a fronte degli elementi anche presuntivi acquisiti - rappresentati dalla pacifica sottrazione dei deportati a qualsivoglia garanzia convenzionale, in violazione delle norme di diritto internazionale (e alla loro sottoposizione ad un regime giuridico legato al totale arbitrio dei tedeschi), dal riconoscimento da parte del legislatore nazionale della condizione degli IMI come soggetti che “subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto”, nonché dalla circostanza da intendersi ormai storicamente acquisita (e quindi equiparabile al fatto notorio) che le condizioni giuridiche e reali degli internati pagina 13 di 16 fossero disumane e comunque tali da violare gravemente le previsioni delle convenzioni sul trattamento dei prigionieri (tanto da indurre gli storici ad individuarli con l'appellativo di "schiavi militari") - devono ritenersi provati i fatti allegati da parte attrice e tali da costituire un crimine di guerra o contro l'umanità.
Invero, la parte convenuta contumace, non costituendosi, non ha allegato elementi idonei a provare che, durante il periodo di internamento, fosse stato riservato al de cuis degli odierni attori un trattamento conforme alle convenzioni internazionali (circostanza questa nemmeno ipotizzata dalla parte costituita), diverso da quello notoriamente riservato alle migliaia di militari internati in NI. Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità “una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata, essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale "iuris tantum", quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria, la cui omissione impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c” (cfr. Cass. n.4241/2016).
7.2. Danno non patrimoniale
Deve essere riconosciuta la voce non patrimoniale del danno, nei limiti di seguito indicati.
Va premesso, innanzitutto, che la categoria del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., in linea con i principi consolidati dalla Corte Cassazione (a partire dalle sentenze gemelle del 2008) deve ritenersi unitaria nella sua essenza, sebbene si articoli in una pluralità di voci descrittive al fine di consentire una più puntuale e coerente liquidazione (cfr. Cass. n. 1361/2014; Cass. n. 13992/2018).
Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti dal loro dante causa, lesivi della personalità e della salute psicofisica, per aver “assistito di persona all'orrore del programmato sterminio […] alla sopraffazione umana e alla morte dei sopraffatti”.
Ad avviso del Tribunale può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalla vittima e derivante dalle sofferenze morali e fisiche subite tra la data della cattura e quella della liberazione. Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo - pure a fronte delle pagina 14 di 16 innegabili diversità con la particolare fattispecie in oggetto-, agli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di
Roma, al valore attuale (tabelle del 2025) per la liquidazione della invalidità temporanea assoluta (pari ad euro
130,25 giornalieri). Invero, la prova del fatto stesso della deportazione e della prigionia in un luogo di annientamento assoluto della propria libertà, dignità e identità della persona (comprese le relative conseguenze in termini di sofferenze morali e fisiche che ne sono derivate) sono in astratto paragonabili alla invalidità assoluta derivante da una lesione psico fisica di estrema intensità.
Pertanto, tenendo conto della durata della deportazione del de cuius, ovvero di 732 giorni deve essere liquidato,
l'importo di euro 95.343,00
Deve aggiungersi che gli attori hanno agito quali eredi di senza indicare la Persona_1
presenza o meno di altri eredi. Nella specie quindi l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spetta a tutti gli eventuali eredi di nei limiti delle rispettive quote Persona_1
ereditarie (e agli attori nei limiti delle proprie quote).
Sull'importo, come sopra liquidato all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consentono di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso Tribunale di
Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025, n.r.g.
38727/2022).
8. Compensatio lucri cum damno
Rispetto alla eccezione di compensatio lucri cum damno, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n.
36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al
Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3 ).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, tenuto conto del valore della domanda pagina 15 di 16 (scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000) e dell'attività svolta (in considerazione della serialità della controversia e della limitata attività istruttoria svolta).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca e, per l'effetto, liquida in favore degli attori l'importo di euro 95.343,00, nei limiti della rispettiva quota ereditaria, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (quali eredi di , oltre interessi legali dalla Persona_1
pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
-rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori;
- condanna la parte convenuta e le parti intervenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore delle parti attrici, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre al rimborso delle spese versate a titolo di contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 03.12.2025
Il Giudice
UN CO
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