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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/12/2025, n. 3231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3231 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1465/2017 pendente tra:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alvino Gennaro Parte_4 C.F._4 (C.F. ); C.F._5 ATTORI
(P. IVA ), con il patrocinio Parte_5 P.IVA_1 dell'Avv. La Mantia Francesco Maria (C.F. ); C.F._6 CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Riccio Controparte_1 C.F._7 TA (C.F. ); C.F._8 TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CARANDENTE (C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._9 dell'Avv. Giaccio Teresa (C.F. ) e dell'Avv. Izzo Manuela (C.F. C.F._10
); C.F._11 TERZO CHIAMATO IN CAUSA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Iodice P.IVA_2 Brunella (C.F. ), dell'Avv. Fabrizio Luca (C.F. ) e C.F._12 C.F._13 dell'Avv. Turriziani Claudio (C.F. ; C.F._14 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. D'amato P.IVA_3 Francesca (C.F. ); C.F._15 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Serafino Controparte_3 C.F._16 AL (C.F. ; C.F._17 TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
11.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – , e hanno convenuto in Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 giudizio la al fine di sentir accertare la responsabilità della Parte_5 citata clinica per il decesso della madre , con conseguente condanna al Controparte_4 risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale.
1.1 – In particolare, gli attori hanno dedotto quanto segue:
• in data 30.04.2012, è stata ricoverata presso la Casa di Salute ”, Controparte_4 Parte_5 con diagnosi di ingresso di “calcolosi colecistica” e, in data 26.05.2012, è stata dimessa con diagnosi di uscita di “calcolosi colicisto-coledocica”;
• nei giorni seguenti, le condizioni della paziente sono peggiorate, per cui, in data 29.05.2012, ella si è recata nuovamente presso la ”, ove è stata sottoposta ad Parte_5 Parte_5 ecografia dell'addome;
• in data 31.05.2012, la stessa è stata ricoverata presso l' . Cardarelli”, con CP_5 diagnosi di accettazione di “anuria”;
• è stata dimessa in data 15.06.2012, in “stato settico da pielonefrosi acuta con ascesso perirenale”, che ne ha provocato il decesso in pari data;
• secondo parte attrice, l'exitus è stato determinato dalla condotta degli operati sanitari della che, omettendo di attuare gli opportuni approfondimenti Parte_5 diagnostici, hanno impedito di formulare la corretta diagnosi e di praticare i trattamenti terapeutici finalizzati a evitare l'ingravescenza della malattia che ha determinato il decesso.
2 1.2 – Con comparsa depositata in data 20.06.2017, si è costituita in giudizio la
[...]
argomentando circa l'infondatezza della domanda attorea;
ha chiesto, inoltre, Parte_5 si essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, ossia UnipolSai
Assicurazioni S.p.A., nonché gli operatori sanitari intervenuti nel caso di specie, vale a dire
, ed . Controparte_1 Controparte_6 Controparte_7
1.3 – Il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa di tutti i soggetti indicati da parte convenuta.
Tuttavia, non risulta evocato in giudizio , non essendo stato depositato alcun Controparte_7 atto di citazione notificato al medesimo;
al contrario, dai documenti versati all'interno del fascicolo, si evince che la ha citato esclusivamente , Parte_5 Controparte_1 [...]
e UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. CP_6
1.4 – Con comparsa depositata in data 19.12.2017, si è costituita in giudizio la UnipolSai
Assicurazioni S.p.A., rimarcando che la polizza assicurativa invocata dalla non Parte_5 copre il sinistro per cui è causa, poiché è scaduta in data 14.09.2013 e, essendo stata stipulata con clausola “claims made”, non copre la richiesta risarcitoria in esame, pervenuta successivamente a tale data;
ha argomentando, in ogni caso, circa l'infondatezza della domanda formulata da parte attrice;
ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda principale e di quella di manleva.
1.5 – In data 20.12.2017, si è costituito in giudizio , che ha eccepito la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione formulato dagli attori e dell'atto di chiamata in causa, nonché la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
ha argomentato circa l'infondatezza della domanda, attorea, chiedendone il rigetto, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa UnipolSai
Assicurazioni S.p.A., avendo stipulato con la stessa polizze assicurative professionali I rischio e
II rischio.
1.6 – Autorizzata anche la chiamata in causa richiesta da , UnipolSai Controparte_1
Assicurazioni S.p.A. ha depositato due comparse in data 27.04.2018, rilevando l'infondatezza della domanda attorea e di quella formulata dalla nei confronti dell'assicurato; ha Parte_5 evidenziato le condizioni contrattuali relativi alle polizze invocate.
1.7 – In data 10.05.2018, si è costituito tardivamente in giudizio Carandente CP_6 chiedendo il rigetto della domanda attorea e di quella formulata dalla convenuta;
ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice.
1.8 – Autorizzata la chiamata in causa richiesta da previa rimessione Controparte_6
3 in termini del medesimo, si è costituta in giudizio AXA Assicurazioni S.p.A., che ha chiesto il rigetto della domanda attorea e di quella formulata dalla casa di Salute nei confronti dell'assicurato, evidenziando, in subordine, che la polizza opera unicamente a favore dell'assicurato e per la responsabilità di quest'ultimo, con espressa esclusione di ogni responsabilità solidale con terzi ovvero della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria, e comunque nei limiti del massimale di polizza.
1.9 – All'esito della prima udienza, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., richiesti dalle parti;
in pendenza di tali termini, è intervenuta in giudizio CP_3
, chiedendo il risarcimento del danno parentale scaturente dal decesso della madre
[...]
. Controparte_4
Successivamente, è stata disposta una CTU medico legale;
a seguito dell'espletamento delle operazioni peritali, il giudizio è stato ritenuto maturo per la decisione, rinviato per la precisazione delle conclusioni e poi riservato in decisione.
Con ordinanza del 12.05.2025, il Giudice ha disposto la rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio, al fine di chiedere chiarimenti al CTU. È stata fissata l'udienza del 11.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della procedibilità della domanda, alla luce del regolare esperimento del procedimento di mediazione, che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale depositato da parte attrice, allegato all'atto di citazione.
2.1 – Atteso che la parte convenuta non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
3 – Nel merito, si rileva che la domanda formulata da parte attrice nei confronti della
[...]
attiene alla responsabilità contrattuale di tale soggetto, che ha evocato in Parte_5 giudizio i singoli operatori sanitari intervenuti. Al fine di esaminare tale domanda, è necessaria una breve premessa, riguardante la responsabilità da inadempimento del professionista sanitario e delle strutture ospedaliere, con riferimento al regime operante prima dell'entrata in vigore della legge 24/2017, che non è applicabile al caso di specie, poiché le norme sostanziali in essa
4 contenute non sono applicabili in maniera retroattiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019,
n. 28994).
3.1 – Invero, è pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità, che la responsabilità dell'ente ospedaliero, nei confronti del paziente, sia di natura contrattuale.
In effetti, la Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 1716/1979 affermava che “l'accettazione del paziente nell'ospedale, ai fini del ricovero oppure di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto d'opera professionale tra il paziente e l'ente ospedaliero, il quale assume a proprio carico, nei confronti del paziente, l'obbligazione di svolgere l'attività diagnostica e la conseguente attività terapeutica in relazione alla specifica situazione del paziente preso in cura”. Tale posizione è stata costantemente ribadita nelle successive pronunce della
Suprema Corte, specificando che, nel caso in cui un paziente si rivolga ad una struttura sanitaria per la sottoposizione ad un intervento medico chirurgico e la struttura lo prenda in carico ai fini dell'intervento, con la medesima si instaura un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive, il cosiddetto contratto di spedalità (cfr. Cassazione civile sez. un., 11/01/2008, n.
577; Cassazione civile sez. III, 03/02/2012, n. 1620; Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.
16272). Conseguentemente, si riconosce la responsabilità contrattuale dell'ente sanitario, sia per i danni causati dall'inadeguatezza della struttura, sia per i danni provocati dai suoi dipendenti e, più in generale, da coloro che operano nella struttura medesima;
quest'ultima tipologia di responsabilità, peraltro, è imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale si fonda sull'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cassazione civile sez. un., 01/07/2002,
n. 9556; Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, n. 29001).
3.2 – Con riferimento alla responsabilità dell'operatore sanitario, invece, la giurisprudenza di legittimità, prima dell'entrata in vigore della legge 24/2017, aveva incentrato la propria attenzione sugli obblighi di protezione scaturenti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria;
a partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con
5 conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cassazione civile sez. III,
22/01/1999, n. 589). Tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale qualificato”, consentiva di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/01/2004, n. 1547;
Cassazione civile sez. III, 19/04/2006, n. 9085; Cassazione civile sez. III, 26/02/2013, n. 4792).
3.3 – In tema di riparto dell'onere probatorio, dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicabilità del criterio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, all'interno della sentenza n. 13533/2001, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente, tale orientamento è stato specificato affermando che l'attore deve provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare, quale causa o concausa efficiente, il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/12/2013, n. 27855; Cassazione civile sez. III,
13/10/2017, n. 24073).
Il paziente danneggiato, dunque, è tenuto ad allegare l'inadempimento degli operatori sanitari, individuando in maniera specifica le condotte colpose dei medesimi;
tale allegazione è funzionale alla prova del nesso eziologico tra l'inadempimento e il danno lamentato, che è posta a carico del paziente. In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danneggiato è tenuto a provare la sussistenza della cd. causalità costitutiva, mentre è posta a carico della struttura ospedaliera la prova della cd. causalità estintiva: con riguardo all'inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, si è affermato, infatti, che il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse
6 primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, secondo il parametro del “più probabile che non”, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione
(Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28991; Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.
10050).
In sintesi, riconducendo la responsabilità per attività medico chirurgica al paradigma di cui all'art. 1218 c.c., il paziente creditore ha il mero onere di provare il contratto (o il contatto sociale) intercorso con la struttura e/o con il sanitario, nonché quello soltanto di allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo invece tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, nonché la relativa gravità. Si delinea, poi, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle: il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal danneggiante;
pertanto, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, che è fatto costitutivo del diritto, il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione, che è fatto estintivo del diritto (cfr. Cassazione civile sez. III,
29/01/2018, n. 2061).
3.4 – Per quanto riguarda i rapporti tra la clinica e gli operatori sanitari, è necessario rilevare che la struttura sanitaria, chiamata in causa da un paziente che lamenti un danno, sostiene che la responsabilità dello stesso dipende solo dall'imperizia del professionista che ha eseguito l'intervento chirurgico e non da proprie carenze organizzative e strutturali, per cui su di essa grava l'onere di provare l'esclusiva responsabilità del medico (Cassazione civile sez. VI,
27/09/2019, n. 24167).
Inoltre, si osserva che la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
7 una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale;
essa deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c..
Pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298 comma 2 e 2055 comma 3 c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa. Il regresso integrale della clinica nei confronti dell'operatore sanitario, dunque, è di regola escluso;
esso è possibile soltanto nel caso in cui la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, n. 29001; Corte appello Napoli sez. IX, 04/10/2022, n. 4051). In altri termini, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.
28987).
4 – Alla luce delle descritte coordinate ermeneutiche, la domanda formulata da parte attrice non può essere accolta, non essendo provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta degli operatori sanitari e il decesso della paziente, alla luce delle risultanze della CTU espletata nel corso del presente giudizio.
4.1 – In effetti, all'interno della prima relazione depositata, il CTU ha chiarito che “il dato documentale (con le riserve derivanti dalla mancata esecuzione dell'esame autoptico), è
8 espressivo, per la signora , di anni 60, di una morte determinata da una grave Controparte_4 insufficienza multiorgano, connessa ad uno shock settico conseguenziale ad una pielonefrosi sottovalutata”.
Il consulente ha osservato che gli operatori sanitari della ” hanno Parte_5 colposamente trascurato i sintomi da cui era affetta la paziente, che emergevano dalla “positività della manovra di e a destra, (che indicava la presenza di una sofferenza renale Per_1 Per_2 destra legata ad infiammazione) già al momento del ricovero presso la casa di cura, ma anche la presenza di muco-pus all'esame delle urine del 30/04/12 e mai più ripetuto”, dagli esami strumentali, da cui si evinceva “estesa alterazione morfostrutturale del rene dx con grossolane concrezioni calcifiche a stampo calicopieliche e notevole incremento volumetrico globale del rene che presenta aspetto globoso;
disomogeneità diffusa corticale e del grasso perirenale che si estende diffusamente al retroperitoneo ed allo psoas a dx. Si consiglia valutazione con mdc”, nonché della “costante presenza, nei giorni successivi, di una leucocitosi neutrofila con linfopenia, indici di infezione batterica”. Secondo il CTU, tali indici “dovevano certamente indirizzare il diagnosta verso una patologia infiammatoria e quindi comportare il precoce inizio di una terapia antibiotica mirata”. L'omissione di tale diagnosi e di tale terapia, dunque, integrano una condotta colposa da parte degli operatori sanitari.
4.2 – Come rilevato all'interno dell'ordinanza del 12.05.2025, la prima relazione depositata dal
CTU contiene considerazioni contraddittorie, in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra la rilevata condotta colposa e l'exitus della paziente. Tali incertezze sono state superate, attraverso le relazioni integrative depositate dal CTU in data 18.09.2025 e 16.10.2025.
In effetti, lo stesso ha sottolineato che “la possibilità di morte per shock settico, seppur notevolmente migliorata negli ultimi tempi, grazie al progredire del trattamento diagnostico terapeutico, è pur sempre significativa e si aggira tra il 30-40%”; ha aggiunto, inoltre, che “nel caso in esame vanno considerati altri fattori di natura concausale” e, in particolare, la “neoplasia renale di cui era affetta la de cuius anche se la stessa non ha mai trovato una chiara conferma strumentale e soprattutto non è stata mai prospettata una stadiazione (ad esempio la presenza o meno di metastasi che ovviamente modificano di gran lunga la prognosi)”. Sulla base di tali considerazioni, il consulente ha osservato che, “pur essendo la letteratura concorde nel ritenere che la sopravvivenza a 5 anni del tumore del rene in Italia (in senso generico) è intorno al 70%,
9 nel caso specifico la diffusione del processo neoplastico dalla zona retro-peritoneale (dove effettivamente è situato il rene) in zona peritoneale, costituisce un indubbio fattore prognostico sfavorevole, determinando, unitamente alla compromissione del sistema immunitario, tipico delle patologie neoplastiche in fase avanzata, un netto calo della percentuale di sopravvivenza che nel caso in esame deve essere collocata in una fascia percentuale certamente inferiore al 50% e valutabile intorno al 40% anche se i sanitari della casa avessero espletato in Controparte_8 maniera precisa corretta e tempestiva le attività che vengono contestate”.
In altri termini, il CTU ha escluso, sulla base del criterio del “più probabile che non”, il nesso di causalità tra la condotta colposa degli operatori sanitari e il decesso di;
infatti, ha Controparte_4 evidenziato che, alla luce delle condizioni di salute in cui si trovava la paziente, le probabilità di sopravvivenza della stessa sarebbero stato comunque inferiori al 50%, anche se i medici avessero posto in essere il corretto trattamento diagnostico e terapeutico.
4.3 – È evidente che la conclusione raggiunta dal CTU si fonda sul presupposto che la paziente fosse affetta da neoplasia renale, con diffusione del processo neoplastico dalla zona retroperitoneale (dove effettivamente è situato il rene) in zona peritoneale.
Lo stesso consulente ha chiarito che la sussistenza di tale patologia oncologica può essere affermata solo in chiave probabilistica, poiché non è stato effettuato di esame autoptico e non esiste di una chiara conferma strumentale (TC con mezzo di contrasto, RM, biopsia per l'esame istologico). Cionondimeno, il CTU ha rilevato la presenza di numerosi indici, da quali si desume la sussistenza della neoplasia renale in parola:
• il referto della tac addome e pelvi eseguita in data 03.05.2012 recita: “Colecisti litiasica;
fegato aumentato di volume a densità disomogenea;
surrene sn formazione nodulare di circa
3,7x2,6 a prevalente componente adiposa e suggestiva di mielolipoma;
estesa alterazione morfo strutturale del rene dx con grossolane concrezioni calcifiche a stampo calicopieliche e notevole incremento volumetrico globale del rene che presenta aspetto globoso;
disomogeneità diffusa corticale e del grasso per i renale che si estende diffusamente al retro peritoneo ed allo psoas a dx. Si consiglia valutazione con mdc”;
• la RX praticata in data 16.05.2012 evidenzia: “Stomaco in sede e normoconformato;
peristalsi valide e piloro pervio con vuotamento lievemtente discinetico;
segni di gastrite e duodenite;
residui di mdc nelle anse coliche;
esame da integrare con egds”;
10 • la TAC addome effettuata in data 23.05.2012 veniva così refertata: “Esame non eseguibile per presenza di notevoli artefatti da contrasto baritato residuo nelle anse coliche”;
• l'ecografia addome, a firma del dott. eseguita in data 29.05.2012, riporta: “A destra Per_3 il rene è completamente sovvertito nella sua struttura, di dimensioni notevolmente aumentate, caratterizzato dalla presenza di calcoli e da una marcata dilatazione delle cavità escretrici, con presenza di bozzature parenchimali”;
• nella diagnosi d'uscita, in data 26.05.2012, dalla casa di Cura Lucia veniva indicata Pt_5
“sospetta neoplasia renale dx”;
• la consulenza urologica effettuata in data 31.05.2012 descriveva: “Giunge con oliguria e ipopotessiemia, emoglobina 7.3 gr/dl. Da rivalutare con UroTC quando consentito dai parametri ematochimici”;
• la TAC Addome completo senza e con mezzo di contrasto, eseguita in data 01.06.2012 evidenziava: “Rene dx aumentato di volume, dismorfico, con estesa calcolosi a stampo dei calici superiori e medi ed aspetto idronefrosico nella porzione sottoequatoriale con rilievo di ascessualizzazione che si estende al mm. psoas omolaterale ed allo spazio perirenale. Non si rilevano segna di filtrazione urinaria nei tempi fisiologici a destra;
centimetriche adenopatie in sede lomboaortica destra;
• durante tutto il ricovero presso la e l'Ospedale “Cardarelli” Parte_5 Parte_5 venivano rilevate ipopotessiemia, anemia ed ematuria.
In particolare, il CTU ha ritenuto che “una neoplasia renale destra di grandi dimensioni possa essere una delle cause (anche se indiretta) del rallentamento del transito gastrointestinale e dei reperti riscontrati (pasto baritato gastrico a 24 ore, discinesia, ridotto calibro del colon ascendente”; ha sostenuto che “l'assenza o la forte riduzione della filtrazione/escrezione del MdC in una UroTC (o in una TC in fare urografica) su un lato specifico” può indicare l'esistenza di un tumore del rene;
ha evidenziato che “l'ipopotessiemia non è un marcatore di screening o diagnostico per il tumore del rene, ma è un reperto di laboratorio significativo”, poiché, se “è grave e inspiegabile, può suggerire la presenza di una sindrome paraneoplastica, che a sua volta è associata a una malattia neoplastica più aggressiva e avanzata”; ha rilevato che “l'anemia è una comune complicanza e spesso un sintomo sistemico o paraneoplastico associato alla diagnosi di tumore renale, in particolare del carcinoma a cellule renali” e che la stessa “è spesso associata a
11 uno stadio più avanzato del tumore renale o a una malattia più aggressiva”.
Sulla base di tali specifiche considerazioni, il consulente ha concluso: “Alla luce dei rilievi evidenziati e descritti, supportati dalle indicazioni riportate in tutta la letteratura scientifica internazionale, l'idea, e di conseguenza l'affermazione che la fosse affetta anche da una CP_4 patologia tumorale del rene destro è figlia del criterio del più probabile che non”.
In questa prospettiva, adoperando il criterio probabilistico che caratterizza l'accertamento della responsabilità civile, è necessario affermare che la paziente era affetta da neoplasia renale al momento dell'accesso presso la l'esistenza di tale patologia Parte_5 impone di escludere che il decesso sia imputabile alla condotta gli operatori sanitari, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato, sempre in chiave probabilistica, anche se gli stessi avessero praticato il corretto trattamento sanitario.
Conseguentemente, la domanda deve essere rigettata, restando assorbite le ulteriori questioni.
5 – Peraltro, deve osservarsi che non può essere esaminata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances di conservazione del rapporto parentale, tardivamente formulata da parte attrice all'interno della comparsa conclusionale, poiché la stessa non è contenuta nell'atto di citazione, né è stata proposta entro le preclusioni di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Invero, che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale: pertanto, è necessario che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza venga espressamente formulata in citazione o ricorso, non bastando che, nell'atto introduttivo del giudizio, la parte richieda il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte del congiunto (cfr.
Cassazione civile sez. III, 02/09/2022, n. 25886; Cassazione civile sez. III, 29/11/2012, n.
21245).
6 – Con riferimento alle spese di lite, si rileva che le stesse, alla luce della soccombenza, dovrebbero essere poste a carico di parte attrice e di quella intervenuta, in favore di tutte le altre parti processuali. Invero, a carico di tali soggetti dovrebbe essere posto anche il rimborso delle spese processuali sostenute dai terzi evocati in giudizio, poiché le chiamate in causa si sono rese necessarie in relazione alle tesi sostenute dagli attori e queste sono risultate infondate, a nulla
12 rilevando che gli stessi non hanno proposto nei confronti dei terzi alcuna domanda;
infatti, tale rimborso non può rimanere a carico delle parti che hanno chiamato in causa i terzi, atteso che siffatte iniziative non appaiono manifestamente infondate (Cassazione civile sez. I, 18/04/2023,
n. 10364).
6.1 – Cionondimeno, si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni di cui all'art. 92 comma 2
c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra gli attori, la terza intervenuta e tutte le altre parti in causa, dal momento che la presente azione giudiziaria è stata indotta dalla condotta degli operatori sanitari dell'odierna convenuta che, pur non essendo causalmente connessa al decesso della de cuius, si è comunque rivelata colposa;
inoltre, deve essere evidenziata l'obiettiva incertezza della vicenda esaminata, che è stata ricostruita sulla base di criteri probabilistici;
peraltro, la peculiarità del caso trattato rende ingiustificata la condanna alle spese, non risultando possibile disgiungere la valutazione di soccombenza dalla considerazione della piena legittimità e umana comprensibilità dell'iniziativa processuale finalizzata all'accertamento del decesso della congiunta degli attori (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 26/06/2018, n. 16828).
6.2 – Le sole spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico degli attori e della terza intervenuta, in solido, alla luce della soccombenza, disponendo che gli importi posti a carico di , e siano Parte_3 Parte_2 Parte_1 provvisoriamente anticipati dall'Erario, salvo revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in applicazione dell'art. 131 comma 4 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande formulate da parte attrice e dalla terza intervenuta;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti;
3. pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di Parte_1
, , e , in solido, disponendo Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_3 che gli importi posti a carico di , e siano Parte_3 Parte_2 Parte_1 provvisoriamente anticipati dall'Erario, salvo revoca dell'ammissione al patrocinio a spese
13 dello Stato;
4. condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
Nola, 01/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1465/2017 pendente tra:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alvino Gennaro Parte_4 C.F._4 (C.F. ); C.F._5 ATTORI
(P. IVA ), con il patrocinio Parte_5 P.IVA_1 dell'Avv. La Mantia Francesco Maria (C.F. ); C.F._6 CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Riccio Controparte_1 C.F._7 TA (C.F. ); C.F._8 TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CARANDENTE (C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._9 dell'Avv. Giaccio Teresa (C.F. ) e dell'Avv. Izzo Manuela (C.F. C.F._10
); C.F._11 TERZO CHIAMATO IN CAUSA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Iodice P.IVA_2 Brunella (C.F. ), dell'Avv. Fabrizio Luca (C.F. ) e C.F._12 C.F._13 dell'Avv. Turriziani Claudio (C.F. ; C.F._14 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. D'amato P.IVA_3 Francesca (C.F. ); C.F._15 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Serafino Controparte_3 C.F._16 AL (C.F. ; C.F._17 TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
11.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – , e hanno convenuto in Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 giudizio la al fine di sentir accertare la responsabilità della Parte_5 citata clinica per il decesso della madre , con conseguente condanna al Controparte_4 risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale.
1.1 – In particolare, gli attori hanno dedotto quanto segue:
• in data 30.04.2012, è stata ricoverata presso la Casa di Salute ”, Controparte_4 Parte_5 con diagnosi di ingresso di “calcolosi colecistica” e, in data 26.05.2012, è stata dimessa con diagnosi di uscita di “calcolosi colicisto-coledocica”;
• nei giorni seguenti, le condizioni della paziente sono peggiorate, per cui, in data 29.05.2012, ella si è recata nuovamente presso la ”, ove è stata sottoposta ad Parte_5 Parte_5 ecografia dell'addome;
• in data 31.05.2012, la stessa è stata ricoverata presso l' . Cardarelli”, con CP_5 diagnosi di accettazione di “anuria”;
• è stata dimessa in data 15.06.2012, in “stato settico da pielonefrosi acuta con ascesso perirenale”, che ne ha provocato il decesso in pari data;
• secondo parte attrice, l'exitus è stato determinato dalla condotta degli operati sanitari della che, omettendo di attuare gli opportuni approfondimenti Parte_5 diagnostici, hanno impedito di formulare la corretta diagnosi e di praticare i trattamenti terapeutici finalizzati a evitare l'ingravescenza della malattia che ha determinato il decesso.
2 1.2 – Con comparsa depositata in data 20.06.2017, si è costituita in giudizio la
[...]
argomentando circa l'infondatezza della domanda attorea;
ha chiesto, inoltre, Parte_5 si essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, ossia UnipolSai
Assicurazioni S.p.A., nonché gli operatori sanitari intervenuti nel caso di specie, vale a dire
, ed . Controparte_1 Controparte_6 Controparte_7
1.3 – Il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa di tutti i soggetti indicati da parte convenuta.
Tuttavia, non risulta evocato in giudizio , non essendo stato depositato alcun Controparte_7 atto di citazione notificato al medesimo;
al contrario, dai documenti versati all'interno del fascicolo, si evince che la ha citato esclusivamente , Parte_5 Controparte_1 [...]
e UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. CP_6
1.4 – Con comparsa depositata in data 19.12.2017, si è costituita in giudizio la UnipolSai
Assicurazioni S.p.A., rimarcando che la polizza assicurativa invocata dalla non Parte_5 copre il sinistro per cui è causa, poiché è scaduta in data 14.09.2013 e, essendo stata stipulata con clausola “claims made”, non copre la richiesta risarcitoria in esame, pervenuta successivamente a tale data;
ha argomentando, in ogni caso, circa l'infondatezza della domanda formulata da parte attrice;
ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda principale e di quella di manleva.
1.5 – In data 20.12.2017, si è costituito in giudizio , che ha eccepito la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione formulato dagli attori e dell'atto di chiamata in causa, nonché la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
ha argomentato circa l'infondatezza della domanda, attorea, chiedendone il rigetto, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa UnipolSai
Assicurazioni S.p.A., avendo stipulato con la stessa polizze assicurative professionali I rischio e
II rischio.
1.6 – Autorizzata anche la chiamata in causa richiesta da , UnipolSai Controparte_1
Assicurazioni S.p.A. ha depositato due comparse in data 27.04.2018, rilevando l'infondatezza della domanda attorea e di quella formulata dalla nei confronti dell'assicurato; ha Parte_5 evidenziato le condizioni contrattuali relativi alle polizze invocate.
1.7 – In data 10.05.2018, si è costituito tardivamente in giudizio Carandente CP_6 chiedendo il rigetto della domanda attorea e di quella formulata dalla convenuta;
ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice.
1.8 – Autorizzata la chiamata in causa richiesta da previa rimessione Controparte_6
3 in termini del medesimo, si è costituta in giudizio AXA Assicurazioni S.p.A., che ha chiesto il rigetto della domanda attorea e di quella formulata dalla casa di Salute nei confronti dell'assicurato, evidenziando, in subordine, che la polizza opera unicamente a favore dell'assicurato e per la responsabilità di quest'ultimo, con espressa esclusione di ogni responsabilità solidale con terzi ovvero della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria, e comunque nei limiti del massimale di polizza.
1.9 – All'esito della prima udienza, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., richiesti dalle parti;
in pendenza di tali termini, è intervenuta in giudizio CP_3
, chiedendo il risarcimento del danno parentale scaturente dal decesso della madre
[...]
. Controparte_4
Successivamente, è stata disposta una CTU medico legale;
a seguito dell'espletamento delle operazioni peritali, il giudizio è stato ritenuto maturo per la decisione, rinviato per la precisazione delle conclusioni e poi riservato in decisione.
Con ordinanza del 12.05.2025, il Giudice ha disposto la rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio, al fine di chiedere chiarimenti al CTU. È stata fissata l'udienza del 11.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della procedibilità della domanda, alla luce del regolare esperimento del procedimento di mediazione, che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale depositato da parte attrice, allegato all'atto di citazione.
2.1 – Atteso che la parte convenuta non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
3 – Nel merito, si rileva che la domanda formulata da parte attrice nei confronti della
[...]
attiene alla responsabilità contrattuale di tale soggetto, che ha evocato in Parte_5 giudizio i singoli operatori sanitari intervenuti. Al fine di esaminare tale domanda, è necessaria una breve premessa, riguardante la responsabilità da inadempimento del professionista sanitario e delle strutture ospedaliere, con riferimento al regime operante prima dell'entrata in vigore della legge 24/2017, che non è applicabile al caso di specie, poiché le norme sostanziali in essa
4 contenute non sono applicabili in maniera retroattiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019,
n. 28994).
3.1 – Invero, è pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità, che la responsabilità dell'ente ospedaliero, nei confronti del paziente, sia di natura contrattuale.
In effetti, la Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 1716/1979 affermava che “l'accettazione del paziente nell'ospedale, ai fini del ricovero oppure di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto d'opera professionale tra il paziente e l'ente ospedaliero, il quale assume a proprio carico, nei confronti del paziente, l'obbligazione di svolgere l'attività diagnostica e la conseguente attività terapeutica in relazione alla specifica situazione del paziente preso in cura”. Tale posizione è stata costantemente ribadita nelle successive pronunce della
Suprema Corte, specificando che, nel caso in cui un paziente si rivolga ad una struttura sanitaria per la sottoposizione ad un intervento medico chirurgico e la struttura lo prenda in carico ai fini dell'intervento, con la medesima si instaura un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive, il cosiddetto contratto di spedalità (cfr. Cassazione civile sez. un., 11/01/2008, n.
577; Cassazione civile sez. III, 03/02/2012, n. 1620; Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.
16272). Conseguentemente, si riconosce la responsabilità contrattuale dell'ente sanitario, sia per i danni causati dall'inadeguatezza della struttura, sia per i danni provocati dai suoi dipendenti e, più in generale, da coloro che operano nella struttura medesima;
quest'ultima tipologia di responsabilità, peraltro, è imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale si fonda sull'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cassazione civile sez. un., 01/07/2002,
n. 9556; Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, n. 29001).
3.2 – Con riferimento alla responsabilità dell'operatore sanitario, invece, la giurisprudenza di legittimità, prima dell'entrata in vigore della legge 24/2017, aveva incentrato la propria attenzione sugli obblighi di protezione scaturenti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria;
a partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con
5 conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cassazione civile sez. III,
22/01/1999, n. 589). Tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale qualificato”, consentiva di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/01/2004, n. 1547;
Cassazione civile sez. III, 19/04/2006, n. 9085; Cassazione civile sez. III, 26/02/2013, n. 4792).
3.3 – In tema di riparto dell'onere probatorio, dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicabilità del criterio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, all'interno della sentenza n. 13533/2001, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente, tale orientamento è stato specificato affermando che l'attore deve provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare, quale causa o concausa efficiente, il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/12/2013, n. 27855; Cassazione civile sez. III,
13/10/2017, n. 24073).
Il paziente danneggiato, dunque, è tenuto ad allegare l'inadempimento degli operatori sanitari, individuando in maniera specifica le condotte colpose dei medesimi;
tale allegazione è funzionale alla prova del nesso eziologico tra l'inadempimento e il danno lamentato, che è posta a carico del paziente. In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danneggiato è tenuto a provare la sussistenza della cd. causalità costitutiva, mentre è posta a carico della struttura ospedaliera la prova della cd. causalità estintiva: con riguardo all'inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, si è affermato, infatti, che il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse
6 primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, secondo il parametro del “più probabile che non”, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione
(Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28991; Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.
10050).
In sintesi, riconducendo la responsabilità per attività medico chirurgica al paradigma di cui all'art. 1218 c.c., il paziente creditore ha il mero onere di provare il contratto (o il contatto sociale) intercorso con la struttura e/o con il sanitario, nonché quello soltanto di allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo invece tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, nonché la relativa gravità. Si delinea, poi, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle: il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal danneggiante;
pertanto, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, che è fatto costitutivo del diritto, il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione, che è fatto estintivo del diritto (cfr. Cassazione civile sez. III,
29/01/2018, n. 2061).
3.4 – Per quanto riguarda i rapporti tra la clinica e gli operatori sanitari, è necessario rilevare che la struttura sanitaria, chiamata in causa da un paziente che lamenti un danno, sostiene che la responsabilità dello stesso dipende solo dall'imperizia del professionista che ha eseguito l'intervento chirurgico e non da proprie carenze organizzative e strutturali, per cui su di essa grava l'onere di provare l'esclusiva responsabilità del medico (Cassazione civile sez. VI,
27/09/2019, n. 24167).
Inoltre, si osserva che la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
7 una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale;
essa deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c..
Pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298 comma 2 e 2055 comma 3 c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa. Il regresso integrale della clinica nei confronti dell'operatore sanitario, dunque, è di regola escluso;
esso è possibile soltanto nel caso in cui la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, n. 29001; Corte appello Napoli sez. IX, 04/10/2022, n. 4051). In altri termini, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.
28987).
4 – Alla luce delle descritte coordinate ermeneutiche, la domanda formulata da parte attrice non può essere accolta, non essendo provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta degli operatori sanitari e il decesso della paziente, alla luce delle risultanze della CTU espletata nel corso del presente giudizio.
4.1 – In effetti, all'interno della prima relazione depositata, il CTU ha chiarito che “il dato documentale (con le riserve derivanti dalla mancata esecuzione dell'esame autoptico), è
8 espressivo, per la signora , di anni 60, di una morte determinata da una grave Controparte_4 insufficienza multiorgano, connessa ad uno shock settico conseguenziale ad una pielonefrosi sottovalutata”.
Il consulente ha osservato che gli operatori sanitari della ” hanno Parte_5 colposamente trascurato i sintomi da cui era affetta la paziente, che emergevano dalla “positività della manovra di e a destra, (che indicava la presenza di una sofferenza renale Per_1 Per_2 destra legata ad infiammazione) già al momento del ricovero presso la casa di cura, ma anche la presenza di muco-pus all'esame delle urine del 30/04/12 e mai più ripetuto”, dagli esami strumentali, da cui si evinceva “estesa alterazione morfostrutturale del rene dx con grossolane concrezioni calcifiche a stampo calicopieliche e notevole incremento volumetrico globale del rene che presenta aspetto globoso;
disomogeneità diffusa corticale e del grasso perirenale che si estende diffusamente al retroperitoneo ed allo psoas a dx. Si consiglia valutazione con mdc”, nonché della “costante presenza, nei giorni successivi, di una leucocitosi neutrofila con linfopenia, indici di infezione batterica”. Secondo il CTU, tali indici “dovevano certamente indirizzare il diagnosta verso una patologia infiammatoria e quindi comportare il precoce inizio di una terapia antibiotica mirata”. L'omissione di tale diagnosi e di tale terapia, dunque, integrano una condotta colposa da parte degli operatori sanitari.
4.2 – Come rilevato all'interno dell'ordinanza del 12.05.2025, la prima relazione depositata dal
CTU contiene considerazioni contraddittorie, in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra la rilevata condotta colposa e l'exitus della paziente. Tali incertezze sono state superate, attraverso le relazioni integrative depositate dal CTU in data 18.09.2025 e 16.10.2025.
In effetti, lo stesso ha sottolineato che “la possibilità di morte per shock settico, seppur notevolmente migliorata negli ultimi tempi, grazie al progredire del trattamento diagnostico terapeutico, è pur sempre significativa e si aggira tra il 30-40%”; ha aggiunto, inoltre, che “nel caso in esame vanno considerati altri fattori di natura concausale” e, in particolare, la “neoplasia renale di cui era affetta la de cuius anche se la stessa non ha mai trovato una chiara conferma strumentale e soprattutto non è stata mai prospettata una stadiazione (ad esempio la presenza o meno di metastasi che ovviamente modificano di gran lunga la prognosi)”. Sulla base di tali considerazioni, il consulente ha osservato che, “pur essendo la letteratura concorde nel ritenere che la sopravvivenza a 5 anni del tumore del rene in Italia (in senso generico) è intorno al 70%,
9 nel caso specifico la diffusione del processo neoplastico dalla zona retro-peritoneale (dove effettivamente è situato il rene) in zona peritoneale, costituisce un indubbio fattore prognostico sfavorevole, determinando, unitamente alla compromissione del sistema immunitario, tipico delle patologie neoplastiche in fase avanzata, un netto calo della percentuale di sopravvivenza che nel caso in esame deve essere collocata in una fascia percentuale certamente inferiore al 50% e valutabile intorno al 40% anche se i sanitari della casa avessero espletato in Controparte_8 maniera precisa corretta e tempestiva le attività che vengono contestate”.
In altri termini, il CTU ha escluso, sulla base del criterio del “più probabile che non”, il nesso di causalità tra la condotta colposa degli operatori sanitari e il decesso di;
infatti, ha Controparte_4 evidenziato che, alla luce delle condizioni di salute in cui si trovava la paziente, le probabilità di sopravvivenza della stessa sarebbero stato comunque inferiori al 50%, anche se i medici avessero posto in essere il corretto trattamento diagnostico e terapeutico.
4.3 – È evidente che la conclusione raggiunta dal CTU si fonda sul presupposto che la paziente fosse affetta da neoplasia renale, con diffusione del processo neoplastico dalla zona retroperitoneale (dove effettivamente è situato il rene) in zona peritoneale.
Lo stesso consulente ha chiarito che la sussistenza di tale patologia oncologica può essere affermata solo in chiave probabilistica, poiché non è stato effettuato di esame autoptico e non esiste di una chiara conferma strumentale (TC con mezzo di contrasto, RM, biopsia per l'esame istologico). Cionondimeno, il CTU ha rilevato la presenza di numerosi indici, da quali si desume la sussistenza della neoplasia renale in parola:
• il referto della tac addome e pelvi eseguita in data 03.05.2012 recita: “Colecisti litiasica;
fegato aumentato di volume a densità disomogenea;
surrene sn formazione nodulare di circa
3,7x2,6 a prevalente componente adiposa e suggestiva di mielolipoma;
estesa alterazione morfo strutturale del rene dx con grossolane concrezioni calcifiche a stampo calicopieliche e notevole incremento volumetrico globale del rene che presenta aspetto globoso;
disomogeneità diffusa corticale e del grasso per i renale che si estende diffusamente al retro peritoneo ed allo psoas a dx. Si consiglia valutazione con mdc”;
• la RX praticata in data 16.05.2012 evidenzia: “Stomaco in sede e normoconformato;
peristalsi valide e piloro pervio con vuotamento lievemtente discinetico;
segni di gastrite e duodenite;
residui di mdc nelle anse coliche;
esame da integrare con egds”;
10 • la TAC addome effettuata in data 23.05.2012 veniva così refertata: “Esame non eseguibile per presenza di notevoli artefatti da contrasto baritato residuo nelle anse coliche”;
• l'ecografia addome, a firma del dott. eseguita in data 29.05.2012, riporta: “A destra Per_3 il rene è completamente sovvertito nella sua struttura, di dimensioni notevolmente aumentate, caratterizzato dalla presenza di calcoli e da una marcata dilatazione delle cavità escretrici, con presenza di bozzature parenchimali”;
• nella diagnosi d'uscita, in data 26.05.2012, dalla casa di Cura Lucia veniva indicata Pt_5
“sospetta neoplasia renale dx”;
• la consulenza urologica effettuata in data 31.05.2012 descriveva: “Giunge con oliguria e ipopotessiemia, emoglobina 7.3 gr/dl. Da rivalutare con UroTC quando consentito dai parametri ematochimici”;
• la TAC Addome completo senza e con mezzo di contrasto, eseguita in data 01.06.2012 evidenziava: “Rene dx aumentato di volume, dismorfico, con estesa calcolosi a stampo dei calici superiori e medi ed aspetto idronefrosico nella porzione sottoequatoriale con rilievo di ascessualizzazione che si estende al mm. psoas omolaterale ed allo spazio perirenale. Non si rilevano segna di filtrazione urinaria nei tempi fisiologici a destra;
centimetriche adenopatie in sede lomboaortica destra;
• durante tutto il ricovero presso la e l'Ospedale “Cardarelli” Parte_5 Parte_5 venivano rilevate ipopotessiemia, anemia ed ematuria.
In particolare, il CTU ha ritenuto che “una neoplasia renale destra di grandi dimensioni possa essere una delle cause (anche se indiretta) del rallentamento del transito gastrointestinale e dei reperti riscontrati (pasto baritato gastrico a 24 ore, discinesia, ridotto calibro del colon ascendente”; ha sostenuto che “l'assenza o la forte riduzione della filtrazione/escrezione del MdC in una UroTC (o in una TC in fare urografica) su un lato specifico” può indicare l'esistenza di un tumore del rene;
ha evidenziato che “l'ipopotessiemia non è un marcatore di screening o diagnostico per il tumore del rene, ma è un reperto di laboratorio significativo”, poiché, se “è grave e inspiegabile, può suggerire la presenza di una sindrome paraneoplastica, che a sua volta è associata a una malattia neoplastica più aggressiva e avanzata”; ha rilevato che “l'anemia è una comune complicanza e spesso un sintomo sistemico o paraneoplastico associato alla diagnosi di tumore renale, in particolare del carcinoma a cellule renali” e che la stessa “è spesso associata a
11 uno stadio più avanzato del tumore renale o a una malattia più aggressiva”.
Sulla base di tali specifiche considerazioni, il consulente ha concluso: “Alla luce dei rilievi evidenziati e descritti, supportati dalle indicazioni riportate in tutta la letteratura scientifica internazionale, l'idea, e di conseguenza l'affermazione che la fosse affetta anche da una CP_4 patologia tumorale del rene destro è figlia del criterio del più probabile che non”.
In questa prospettiva, adoperando il criterio probabilistico che caratterizza l'accertamento della responsabilità civile, è necessario affermare che la paziente era affetta da neoplasia renale al momento dell'accesso presso la l'esistenza di tale patologia Parte_5 impone di escludere che il decesso sia imputabile alla condotta gli operatori sanitari, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato, sempre in chiave probabilistica, anche se gli stessi avessero praticato il corretto trattamento sanitario.
Conseguentemente, la domanda deve essere rigettata, restando assorbite le ulteriori questioni.
5 – Peraltro, deve osservarsi che non può essere esaminata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances di conservazione del rapporto parentale, tardivamente formulata da parte attrice all'interno della comparsa conclusionale, poiché la stessa non è contenuta nell'atto di citazione, né è stata proposta entro le preclusioni di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Invero, che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale: pertanto, è necessario che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza venga espressamente formulata in citazione o ricorso, non bastando che, nell'atto introduttivo del giudizio, la parte richieda il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte del congiunto (cfr.
Cassazione civile sez. III, 02/09/2022, n. 25886; Cassazione civile sez. III, 29/11/2012, n.
21245).
6 – Con riferimento alle spese di lite, si rileva che le stesse, alla luce della soccombenza, dovrebbero essere poste a carico di parte attrice e di quella intervenuta, in favore di tutte le altre parti processuali. Invero, a carico di tali soggetti dovrebbe essere posto anche il rimborso delle spese processuali sostenute dai terzi evocati in giudizio, poiché le chiamate in causa si sono rese necessarie in relazione alle tesi sostenute dagli attori e queste sono risultate infondate, a nulla
12 rilevando che gli stessi non hanno proposto nei confronti dei terzi alcuna domanda;
infatti, tale rimborso non può rimanere a carico delle parti che hanno chiamato in causa i terzi, atteso che siffatte iniziative non appaiono manifestamente infondate (Cassazione civile sez. I, 18/04/2023,
n. 10364).
6.1 – Cionondimeno, si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni di cui all'art. 92 comma 2
c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra gli attori, la terza intervenuta e tutte le altre parti in causa, dal momento che la presente azione giudiziaria è stata indotta dalla condotta degli operatori sanitari dell'odierna convenuta che, pur non essendo causalmente connessa al decesso della de cuius, si è comunque rivelata colposa;
inoltre, deve essere evidenziata l'obiettiva incertezza della vicenda esaminata, che è stata ricostruita sulla base di criteri probabilistici;
peraltro, la peculiarità del caso trattato rende ingiustificata la condanna alle spese, non risultando possibile disgiungere la valutazione di soccombenza dalla considerazione della piena legittimità e umana comprensibilità dell'iniziativa processuale finalizzata all'accertamento del decesso della congiunta degli attori (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 26/06/2018, n. 16828).
6.2 – Le sole spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico degli attori e della terza intervenuta, in solido, alla luce della soccombenza, disponendo che gli importi posti a carico di , e siano Parte_3 Parte_2 Parte_1 provvisoriamente anticipati dall'Erario, salvo revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in applicazione dell'art. 131 comma 4 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande formulate da parte attrice e dalla terza intervenuta;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti;
3. pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di Parte_1
, , e , in solido, disponendo Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_3 che gli importi posti a carico di , e siano Parte_3 Parte_2 Parte_1 provvisoriamente anticipati dall'Erario, salvo revoca dell'ammissione al patrocinio a spese
13 dello Stato;
4. condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
Nola, 01/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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