Sentenza breve 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 25/11/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02619/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02089/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2025, proposto dalle ditte I.Co.S. S.r.l. ed Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.l., nella qualità di società mandataria e mandante del costituendo R.T.I. I.CO.S. s.r.l./Operazioni e servizi portuali Palermo, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B8A22EEB4E, B758292DC2, rappresentate e difese dagli avvocati Pasqualina Giudice e Francesco Messina, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Irene Grifò, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della comunicazione di esclusione dalla procedura di gara da parte dell’Autorità di sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale inviata dal RUP in data 07/10/2025;
- del Decreto del Commissario straordinario n. 52 del 06/10/2025 di non aggiudicazione ovvero di annullamento con relativa presa d’atto della esclusione dalla procedura di gara, notificato in data 13 ottobre 2025;
- del Decreto n. 60 del 15/10/2025 – determina a contrarre per avvio di procedura di gara – del Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale, pubblicato a seguito della mancata aggiudicazione e conseguenziale annullamento della gara precedente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 il dott. NI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso alle parti;
1. Con decreto n. 135 del 14 maggio 2025, l’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale ha indetto una gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di pulizia delle aree comuni dei porti di AN e RT LE, decespugliamento, cura del verde, pulizia garitte, rimozione rifiuti speciali pericolosi e non abbandonati da ignoti e relativi conferimenti in discarica o piattaforma, per la durata di quattro anni e con una opzione di proroga per 6 mesi.
La gara è stata suddivisa in due lotti, rispettivamente relativi al porto di AN (lotto1) ed a quello di RT LE (lotto 2) e proprio per l’aggiudicazione di questo ultimo lotto hanno partecipato, riunite in raggruppamento temporaneo, le odierne ricorrenti.
L’importo stimato del lotto oggetto di causa era di euro 547.638,00 ed il criterio di aggiudicazione adottato è stato quello della offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Per il lotto in discorso è pervenuta alla stazione appaltante una sola domanda di partecipazione, presentata dal R.T.I. I.CO.S. S.r.l./Operazioni e servizi portuali Palermo S.r.l. (odierna ricorrente).
Avviata la procedura di gara l’Amministrazione, con nota del 6 agosto 2025, dava atto di aver ammesso con riserva il citato RTI evidenziando, tuttavia, come la dichiarazione congiunta di partecipazione non recasse l’indicazione delle quote e delle specifiche attività facenti capo alle ditte componenti del raggruppamento. Venivano perciò richiesti chiarimenti sul punto, nonché in ordine alla prodotta “ Dichiarazione di “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali”, con indicazione dettagliata delle classi e delle categorie, di ciascuno dei componenti il Raggruppamento, resa ai sensi del DPR 445/2000”.
Parte ricorrente provvedeva a riscontrare la nota citata trasmettendo la documentazione richiesta e confermando, quanto all’iscrizione nell’albo nazionale dei gestori ambientali, di cui al DM 3 giugno 2014, n. 120, il possesso delle categorie 4 e 5, asseritamente superiori rispetto alla sottocategoria 4 bis richiesta dal disciplinare di gara, specificando che questa ultima “… non è una categoria che può essere richiesta ed ottenuta da chi, come la I.CO.S. s.r.l. ad esempio, è in possesso delle autorizzazioni alla cat. 4 ovvero alla cat. 5; tant’è che il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, all’art. 1 c.2 della Delibera del CN n. 2 del 24/04/2018, ha stabilito che “L’iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti. Pertanto, appare evidente come le categorie oggetto di autorizzazione siano quelle già riportate dalla S.A. e che la 4 bis non può essere oggetto di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in quanto non assimilabile al tipo di autorizzazioni già in possesso delle società costituenti il R.T.I. in quanto da ritenersi superiori”.
Preso atto della documentazione prodotta in esito al soccorso istruttorio, nella seduta del 12 settembre 2025, la Commissione ha dato atto che la parte ricorrente “…non ha fornito in maniera chiara la prova del possesso del requisito di “iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la sottocategoria 4 Bis” ed ha chiesto “al RUP di verificare se, in base alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta dal suddetto RTI, si possa ritenere assolto il possesso del requisito in questione…”.
Con nota del 23 settembre 2025, il R.U.P. ha evidenziato che, alla luce della documentazione trasmessa, il requisito di partecipazione previsto dal bando non potesse ritenersi soddisfatto e, nella seduta del 30 settembre 2025, la Commissione ha escluso dalla gara il R.T.I. tra la I.CO.S. S.r.l. (mandataria) e la O.S.P. S.r.l. (mandante).
Il provvedimento di esclusione veniva quindi comunicato con nota del 7 ottobre 2025 e, con nota del 13 ottobre 2025, la stazione appaltante comunicava e notificava alla I.CO.S. la mancata aggiudicazione della gara e l’annullamento della procedura, come da disposizione del Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia occidentale di cui al Decreto n. 52 del 6 ottobre 2025. Infine, con decreto n. 60 del 15 ottobre 2025, l’Amministrazione ha adottato una nuova determina a contrarre per l’affidamento del servizio per cui è causa.
2. Per chiedere l’annullamento dell’esclusione dalla gara per cui è causa, del provvedimento di indizione della nuova procedura, del bando del 14 maggio 2025 e degli altri atti presupposti e successivi è dunque insorta la parte ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 30 ottobre 2025 e depositato il 7 novembre successivo.
2.1. Con un primo motivo, parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e l’eccesso di potere per difetto di presupposti, per illogicità manifesta e per l’incongrua richiesta dei requisiti di partecipazione nelle due gare susseguitesi.
Premesso che la stazione appaltante ha ancorato l’esclusione del R.T.I. ricorrente al solo mancato possesso della sottocategoria 4 bis , prevista dal punto 6.2, lett. b), del disciplinare di gara, sostiene in sostanza parte ricorrente che il provvedimento che reca l’esclusione ed il successivo annullamento della gara medesima sarebbero illegittimi, atteso che il possesso di detta sottocategoria sarebbe negato a coloro che, come i componenti del RTI ricorrente, siano in possesso di una delle categorie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali relative al trasporto dei rifiuti, ossia della categoria 1 (relativa al trasporto di rifiuti urbani), della 4 (relativa al trasporto di rifiuti non pericolosi) e della 5 (relativa al trasporto di rifiuti pericolosi).
A sostegno della esposta prospettazione, parte ricorrente sottolinea che il possesso della citata sottocategoria 4 bis è stato escluso dalla stessa Amministrazione intimata dai requisiti di partecipazione alla nuova gara essendo stato considerato dallo stesso RUP meramente residuale.
Sotto diverso profilo, parte ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche in considerazione del principio di chiarezza e proporzionalità, che impone che i requisiti di partecipazione ad una gara siano adeguati, pertinenti e non eccessivamente restrittivi rispetto all'oggetto dell'appalto.
2.2. Con una seconda censura, parte ricorrente denunzia poi che il provvedimento di indizione della nuova gara sarebbe affetto, per illegittimità derivata, dai medesimi vizi della gravata esclusione.
3. Con decreto n. 640 del 10 novembre 2025, il Presidente del Tribunale ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, atteso che “ le stesse ricorrenti dichiarano che attualmente svolgono il servizio in regime di proroga e fino al 31/01/2026” e che “ i tempi di trattazione dell’istanza cautelare collegiale garantiscono il completo effetto ripristinatorio dell’eventuale provvedimento favorevole”.
4. In data 13 novembre 2025 si è costituita con atto di stile l’Amministrazione intimata che, con memoria del 19 novembre 2025, nel chiedere il rigetto del ricorso, ne ha eccepito la irricevibilità avuto riguardo alla mancata tempestiva impugnazione di una clausola del bando immediatamente escludente, con la conseguente inammissibilità per carenza di interesse della domanda di annullamento degli atti della seconda procedura di gara avviata in esito all’esclusione.
Con memoria versata in atti pure in data 19.11.2025, parte ricorrente ha replicato alle eccezioni preliminari della resistente Amministrazione ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 21 novembre 2025, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il Presidente del Collegio ha evidenziato la tardività della memoria di replica depositata dalla parte ricorrente il 19.11.2025 in quanto versata in atti oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile rilevando altresì, a mente dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo che ove, come eccepito dalla resistente Amministrazione, la domanda di annullamento del bando si rivelasse irricevibile, da ciò deriverebbe l'inammissibilità del gravame avverso gli atti successivi.
Parte ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento, rilevando che la previsione tra i requisiti di ordine speciale e idoneità professionale della sottocategoria 4 bis sarebbe da intendersi quale clausola nulla, che non soggiace ad un termine specifico di impugnazione, sicché parte ricorrente non avrebbe avuto l’onere di impugnarla, se non unitamente alle ulteriori e successive determinazioni della stazione appaltante adottate sulla scorta di essa. Parte ricorrente ha chiesto infine di essere autorizzata a chiamare in giudizio, quali soggetti controinteressati, le ditte facenti parte di un RTI che ha partecipato alla (seconda) procedura di gara indetta dalla resistente Amministrazione in esito all’esclusione della ricorrente ed al conseguente annullamento della procedura di gara indetta con il bando del 14 maggio 2025.
La difesa dall’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia occidentale, dal canto suo, ha insistito per l’accoglimento delle eccezioni preliminari e comunque per il rigetto del mezzo di tutela all’esame.
Il Presidente del Collegio ha, infine, dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e la causa è stata posta in decisione.
6. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (art. 60 e art. 120, comma 6, nonché artt. 49 e 74 c.p.a.).
7. Il Collegio ritiene inoltre che, per ragioni di economia processuale, possa prescindersi dalla chiesta integrazione del contraddittorio nei confronti delle ditte componenti del raggruppamento temporaneo che ha partecipato alla procedura di gara indetta dalla resistente Amministrazione con decreto n. 60 del 15 ottobre 2025, atteso che il ricorso è in parte irricevibile e, per il resto, inammissibile per carenza di interesse.
Va osservato che per consolidata giurisprudenza, dal cui insegnamento vi sono ragioni per derogare nella fattispecie all’esame, l'onere di immediata impugnazione dei bandi è circoscritto all'ipotesi in cui la contestazione sia riferita a clausole (contenute nei bandi medesimi) immediatamente e direttamente escludenti, cioè clausole che con assoluta certezza precludano all’operatore economico la partecipazione alla procedura pubblica.
Più nello specifico “… comportano l'onere dell'immediata impugnazione solo le clausole del bando considerate "immediatamente escludenti", ovvero solo quelle che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull'interesse dei concorrenti in quanto precludono, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un'utile partecipazione alla gara (Consiglio di Stato, sez. V, 08/01/2021, n. 284; Ad. Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4). Si tratta di clausole riguardanti requisiti di partecipazione ex se ostativi all'ammissione dell'interessato o, al più, di clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, dovendo, invece, le rimanenti clausole essere impugnate insieme all'atto che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 12/04/2019, n. 2387; sez. VI, 07/03/2018, n. 1469; sez. IV, 11/10/2016, n. 4180) " ( ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VII, 4.4.2023, n.3486). In sostanza, “ Le clausole immediatamente escludenti riguardano i requisiti di partecipazione ex se ostativi all'ammissione dell'interessato o, al più, di clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 3.3.2021, n. 1813).
Ciò premesso va anche rilevato che l’identificazione delle clausole immediatamente escludenti è stata oggetto di approfondimento e, per consolidato orientamento del Giudice d’appello, è stato evidenziato come possano rientrare nel genus di tali clausole le fattispecie di: “ a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta; d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all'intero importo dell'appalto, nonché i bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall'aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" pt.) e gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" ” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4; cfr. in termini, da ultimo, anche Consiglio di Stato sez. V, 4 marzo 2025, n. 1829 e 7 marzo 2024, n. 2229).
8. Tanto premesso appare evidente che nella vicenda all’esame le doglianze dedotte dalla ricorrente sono dirette a contestare la legittimità delle disposizioni della legge di gara perché asseritamente abnormi o irragionevoli, in quanto le stesse illegittimamente impedirebbero la partecipazione alla gara a soggetti in possesso di qualificazioni, in tesi, superiori a quella richiesta dalla lex specialis a pena di esclusione e concernente il possesso dell’iscrizione all’albo nazionale dei Gestori Ambientali anche per la sottocategoria 4 bis .
Osserva il Collegio che il disciplinare di gara (allegato 021 del deposito originale, pagg. 11 e seguenti), prevedeva espressamente:
- al punto 6, primo comma, che “ I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti (generali e speciali) previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti sotto indicati” ;
- al punto 6.2, lett. b), che i concorrenti dovessero possedere tra i requisiti di ordine speciale e idoneità professionale anche la “ Iscrizione [all’] Albo Nazionale Gestori Ambientali almeno alle seguenti classi e categorie: - Categoria 01/sottocategorie D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7; - Categorie 04, 05 e 09; - Categoria 10 (A e B)/ sottocategoria 4 Bis ; - Classi 1 (E), da 4 a 8 (D), da 9 a 10 (E)” e che “ Ai sensi dell’art. 105, co. 10 del D.lgs. 36/2023, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali (A.N.G.A.)” ;
- al punto 6.5, rubricato “ Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE” che “ I requisiti di Idoneità professionale devono essere posseduti: − da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE…” .
8.1. Non può condividersi, e va dunque disatteso, quanto sostenuto dalla parte ricorrente in ordine alla asserita nullità della menzionata clausola di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara.
In sostanza, a giudizio della parte ricorrente, avrebbe dovuto apprezzarsi, nel caso di specie, la violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, che determina la nullità secondo la previsione dell'art. 10 del D.lgs. n. 36/2023.
Sul punto il Collegio osserva però che non veniva qui in rilievo una clausola di esclusione ultronea rispetto a quelle tipizzate e ammesse dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023. Piuttosto, come già ampiamente visto, si trattava della previsione, da parte della stazione appaltante, di un requisito di idoneità tecnica che gli offerenti dovevano soddisfare, in base alle esigenze dell'Amministrazione appaltante.
Ciò posto, non vi sono ragioni nella vicenda all’esame per discostarsi dalla giurisprudenza del Giudice d’appello che evidenzia come la clausola del bando di gara, in questo caso del disciplinare, mediante la quale si individua il livello minimo di capacità tecnica o professionale dell'impresa offerente mantiene natura escludente ma, per ciò solo, non è nulla per contrasto col principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto stabilito ora dall’art. 10, comma 2, del predetto D.lgs. n. 36/2023 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20 giugno 2024, n. 5507; TAR Lazio, sez. II, 6 novembre 2023, n. 16402).
La citata clausola, non impugnata tempestivamente dalla parte ricorrente, non poteva quindi essere disapplicata dalla stazione appaltante, né ora da questo Giudice.
In contrasto con quanto prospettato dalla parte ricorrente, della clausola in questione non può predicarsi la nullità, né per violazione del principio di proporzionalità dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 100, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, atteso che nell’ordinamento amministrativo è esclusa “…la nullità per contrasto con norme imperative di legge, giudicando [si] tale categoria particolarmente pericolosa rispetto alle esigenze di certezza e di stabilità dell’azione amministrativa” (Consiglio di Stato sez. V, 15 marzo 2010, n. 1498, testualmente richiamata da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 16 ottobre 2020, n. 22) , né tanto meno per violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, atteso che la fissazione dei criteri di selezione (anche con riguardo ai requisiti di idoneità professionale), a torto o a ragione, rientra pienamente nella capacità della stazione appaltante.
Al riguardo è stato rilevato condivisibilmente che “ antecedentemente all’introduzione nell’ordinamento dei contratti pubblici del principio di tassatività delle cause di esclusione (nell’art. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, quale risultante dalla novella introdotta dall’art. 4, co. 2, lett. d), d.l. n. 70 del 2011:), non si è mai dubitato dell’ampia facoltà intestata all’Amministrazione di individuare, nel rispetto della legge, il contenuto della disciplina delle procedure selettive…quale ne fosse l’oggetto: reclutamenti di personale, contratti attivi e passivi, affidamento di beni e risorse pubbliche (così, Cons. Stato, Ad. plen. 25 febbraio 2014 n. 9, § 6.1)…Nondimeno, anche successivamente all’introduzione della regola della tassatività delle cause di esclusione nell’ambito della disciplina degli appalti pubblici, si è statuito che fossero legittime le clausole dei bandi di gara che prevedono adempimenti a pena di esclusione…anche di carattere formale, purché conformi ai tassativi casi contemplati dal medesimo comma, nonché dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, del regolamento di esecuzione e delle leggi statali (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014 n. 9, § 6.4; successivamente 16 ottobre 2020, n. 22)…Conseguentemente, la norma contenuta nell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, non ha posto un divieto per la stazione appaltante di indicare nel bando le condizioni minime di partecipazione e i mezzi di prova, al fine di consentire la verifica, in via formale e sostanziale, delle capacità realizzative dell’impresa, nonché le competenze tecnico-professionali e le risorse umane, organiche all’impresa medesima, bensì ha regolamentato questo potere (Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2020 n. 22, § 7)…Sulla scorta dei principi enucleati, il Collegio rileva che, in ragione del suo tenore testuale, la clausola del bando innanzi riportata, in quanto riferita…ai livelli minimi di capacità tecnica dell’impresa offerente (cfr. la richiamata Ad. plen., n. 22 del 2020) risulta valida…Risulta dunque infondata la deduzione di una sua nullità ad opera dell’appellante….Al contempo, proprio perché rivolta all’individuazione della platea dei potenziali partecipanti, escludendo chi non fosse in grado di comprovare il possesso del requisito tecnico-operativo richiesto, la clausola in questione si pone come “immediatamente escludente”, ai fini del configurarsi dell’interesse a ricorrere e dell’individuazione del dies a quo a cui ancorare il termine di proposizione del ricorso (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4; 7 aprile 2011, n. 4; 29 gennaio 2003 n. 1)” (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 febbraio 2022, n. 1107).
8.2. Preso atto della validità della clausola con cui la legge di gara prevedeva l’iscrizione all’albo nazionale dei Gestori Ambientali anche per la sottocategoria 4 bis , quale requisito di partecipazione per tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei, emerge chiaramente che essa precludeva, in modo tranciante e oggettivo, la partecipazione alla gara per i RTI i cui componenti non fossero tutti iscritti anche a tale Albo, ragion per cui la sua portata escludente non è meramente potenziale ed eventuale, ma concreta ed immediata, e dunque essa risultava immediatamente lesiva e tale da onerare il concorrente interessato a gravarla da impugnazione sin dalla pubblicazione del bando, a mente dell’art. 120, comma 2, del codice del processo ammnistrativo.
In conformità all’orientamento della giurisprudenza amministrativa ormai consolidatosi era, dunque, necessario impugnare la lex specialis nel termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione del bando di gara, pacificamente avvenuta il 14 maggio 2025, pertanto poiché il mezzo di tutela all’esame è stato notificato, come detto, soltanto il 30 ottobre 2025 le doglianze volte a contestare il bando in questione sono irricevibili.
9. La declaratoria di irricevibilità delle doglianze articolate dalla parte ricorrente avverso il bando di cui al decreto n. 135 del 14 maggio 2025 determina l’inammissibilità, per carenza di interesse, della domanda di annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara per cui è causa, adottato sulla scorta delle previsioni del bando in parola e travolge, sia le censure di illegittimità derivata dedotte avverso il successivo decreto di indizione della nuova gara n. 60 del 15 ottobre 2025, che la domanda risarcitoria pure articolata con il mezzo di tutela all’esame.
10. In conclusione, alla luce di quanto detto, il ricorso all’esame nei limiti esposti deve essere dichiarato irricevibile e, per il resto, va dichiarato inammissibile.
11. In ragione della peculiarità della vicenda controversa, il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara nei limiti indicati in motivazione parte irricevibile e, per il resto, inammissibile.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA AB, Presidente
NI AN, Primo Referendario, Estensore
Elena HA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AN | CA AB |
IL SEGRETARIO