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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 11459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11459 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 31917/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL AN all'udienza del 12.11.2025, ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
e , in qualità di Genitori del Parte_1 Parte_2 minore , rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Vulcano e Persona_1 dall'Avv. Rosa Funciello ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via
BE IT 83
RICORRENTI
CONTRO
in persona del l.r.p.t. CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento ratei indennità di frequenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e , genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sul minore , hanno convenuto in giudizio l per Persona_1 CP_1 vederlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza dovuti loro per il figlio minore in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al n. R.G. 26986/24 e definito, all'esito di CTU, con
1 decreto di omologazione depositato in data 6.5.2025, notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi. CP_ L' pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato che i ratei sono stati pagati, da parte CP_ dell' in data 3.11.2025: ha chiesto pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa, di natura documentale, è stata dunque decisa con la presente sentenza, letta pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' nelle more CP_1 dell'odierna udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., dei ratei arretrati della prestazione riconosciuta al minore , è cessata sul punto tra le parti la materia del Persona_1 contendere.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, stante l'avvenuto pagamento della prestazione in data successiva a quella di notifica del ricorso, vanno poste a carico dell' soccombente e distratte in favore del difensore antistatario. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi CP_1
€ 1.600,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore dei ricorrenti e da distrarsi.
Roma, 12.11.2025
il Giudice
IL AN
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL AN all'udienza del 12.11.2025, ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
e , in qualità di Genitori del Parte_1 Parte_2 minore , rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Vulcano e Persona_1 dall'Avv. Rosa Funciello ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via
BE IT 83
RICORRENTI
CONTRO
in persona del l.r.p.t. CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento ratei indennità di frequenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e , genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sul minore , hanno convenuto in giudizio l per Persona_1 CP_1 vederlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza dovuti loro per il figlio minore in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al n. R.G. 26986/24 e definito, all'esito di CTU, con
1 decreto di omologazione depositato in data 6.5.2025, notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi. CP_ L' pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato che i ratei sono stati pagati, da parte CP_ dell' in data 3.11.2025: ha chiesto pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa, di natura documentale, è stata dunque decisa con la presente sentenza, letta pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' nelle more CP_1 dell'odierna udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., dei ratei arretrati della prestazione riconosciuta al minore , è cessata sul punto tra le parti la materia del Persona_1 contendere.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, stante l'avvenuto pagamento della prestazione in data successiva a quella di notifica del ricorso, vanno poste a carico dell' soccombente e distratte in favore del difensore antistatario. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi CP_1
€ 1.600,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore dei ricorrenti e da distrarsi.
Roma, 12.11.2025
il Giudice
IL AN
2