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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 9767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9767 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 3 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 6832/2024
TRA
(con l'Avv. Sibilla Muscio) ti) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
(con il funzionario Davide Laurino)
RESISTENTE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente – premettendo di aver adito il Tribunale al fine di veder CP_ accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere dall' la prestazione economica costituita dall'assegno ordinario di invalidità a partire dalla domanda amministrativa del 27 febbraio 2020 e di condannare detto istituto a liquidare in suo favore le somme con condanne alle spese – deduceva di aver dimostrato nel corso del giudizio il possesso dei requisiti necessari (sanitari, amministrativi ed economici) e quindi supportato idoneamente la pretesa.
CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
CP_ Riscontrato l'avvenuto riconoscimento dall' dei requisiti utili al soddisfacimento della pretesa fatta valere dal sig. , va dichiarata la cessazione della materia del contendere e su volontà delle parti Pt_1 disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma, 3 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 3 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 6832/2024
TRA
(con l'Avv. Sibilla Muscio) ti) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
(con il funzionario Davide Laurino)
RESISTENTE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente – premettendo di aver adito il Tribunale al fine di veder CP_ accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere dall' la prestazione economica costituita dall'assegno ordinario di invalidità a partire dalla domanda amministrativa del 27 febbraio 2020 e di condannare detto istituto a liquidare in suo favore le somme con condanne alle spese – deduceva di aver dimostrato nel corso del giudizio il possesso dei requisiti necessari (sanitari, amministrativi ed economici) e quindi supportato idoneamente la pretesa.
CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
CP_ Riscontrato l'avvenuto riconoscimento dall' dei requisiti utili al soddisfacimento della pretesa fatta valere dal sig. , va dichiarata la cessazione della materia del contendere e su volontà delle parti Pt_1 disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma, 3 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli