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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9869/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale”
TRA
Parte_1
- in persona del legale rappresentante p.t., Partita
[...] CP_1
IVA n. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tommaso Ventre, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta alla via Roma n. 66.
- Opponente -
E
Dr. C.F.: , dr. C.F.: Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
, e avv. Salvatore Piccolo, C.F.: , rappresentati e C.F._2 C.F._3 difesi dall'avv. Salvatore Piccolo, quest'ultimo anche quale procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Sparanise (CE) alla via Abate Roffredo n. 32.
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente rappresentare che, con ricorso per decreto ingiuntivo n.
3053/2021, rubricato al R.G. n. 8129/2021, pubblicato il 04.11.2021 dall'intestato Tribunale di S.
RI C.V., il dr. , il dr. e l'avv. Salvatore Piccolo ingiungevano Controparte_2 Controparte_3 al consorzio Parte_1
.c.p.a. - in persona del legale rappresentante p.t., d'ora in
[...] avanti, breviter, il pagamento della somma di euro 15.000,00 al dr. Controparte_4
, di euro 7.000,00 al dr. e di euro 3.500,00 all'avv. Salvatore Controparte_2 Controparte_3
Piccolo, quale residuo del credito maturato dai ricorrenti a seguito della transazione raggiunta dalle parti il 12.01.2019, oltre spese e interessi del procedimento di ingiunzione.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., a supporto della quale lamentava la
[...] nullità della transazione posta a base del ricorso monitorio, per violazione degli artt. 2 e 191 del D.lgs.
n. 267/2000, nonché l'inesigibilità del credito ingiunto perché riferibile a corrispettivi da imputare ai membri del esclusivamente previa erogazione, mai avvenuta, di finanziamenti regionali cui CP_5 doveva beneficiare la società consortile, instando per la revoca del procedimento monitorio ed agendo in via riconvenzionale per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in ordine all'intercorso atto transattivo, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di risposta si costituivano in giudizio gli ingiungenti, i quali insistevano per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 06.06.2022 veniva denegata la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.
All'udienza del 24.06.2025, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
L'opposizione è infondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione dà luogo a un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, co. 2 c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cfr. Cass.
17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass.15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
I suesposti principi vanno coniugati con le tradizionali regole che presiedono al riparto dell'onere della prova nel settore della responsabilità contrattuale, cristallizzate dall'arresto delle Sezioni Unite del 30 ottobre 2001 n. 13533, alla stregua delle quali “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; per cui, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, attore in senso sostanziale, è gravato della prova del rapporto obbligatorio che giustifica il suo diritto al pagamento, mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, è tenuto a dimostrare l'inefficacia o l'estinzione dell'altrui diritto (Cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Nella specie, il credito monitorio scaturiva dall'accordo transattivo del 12.01.2019, intervenuto tra le parti per la composizione stragiudiziale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, contrassegnato con R.G. n. 11227/17, dalle stesse incardinato innanzi a Codesto Tribunale.
Nel dettaglio, a tacitazione delle competenze spettanti - fino al 31.12.2016 - al dottor Controparte_2
e - fino al 31.12.2018 - al dr. , rispettivamente Presidente e Componente del Controparte_3
Collegio Sindacale del consorzio come pure delle spese legali dovute al Pt_1 Controparte_4 loro difensore, avv. Salvatore Piccolo, tramite la sopraggiunta transazione l'opponente si obbligava al pagamento delle seguenti somme: euro 40.000,00 in favore del dr. ; euro Controparte_2
21.000,00 in favore del dr. ; euro 5.500,00 in favore dell'avv. Salvatore Piccolo. Controparte_3
In tale ottica, tenuto conto della indiscussa parziale ottemperanza alle intese convenute, così come prospettata dagli opposti, la transazione in parola assume valore di piena prova del credito monitorio, in quanto ne delinea compiutamente le ragioni giustificative, sia nell'an che nel quantum.
Diversamente, l'opponente censurava, sotto svariati profili, l'efficacia probatoria dell'accordo transattivo sotteso all'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo, eccependone in primo luogo la nullità, dacché redatta in spregio al D.lgs. n. 267/2000
In particolare, il , stante la sua natura di ente pubblico, asseriva Controparte_5 che la transazione doveva rispettare i precetti di cui agli artt. 2 e 191 del summenzionato D.lgs. n.
267/2000, afferenti alla forma scritta ad subastantiam, relativa alla competenza degli organi deliberanti, ed alla copertura finanziaria delle spese. Sotto tale aspetto, va osservato che la società con partecipazione pubblica è società di capitali di diritto comune, di cui lo Stato o altro ente pubblico detiene una partecipazione, che può essere totalitaria (azionariato di Stato), di maggioranza o di minoranza (società mista).
Con la privatizzazione è accaduto che alcuni servizi pubblici, pur ritenuti essenziali, siano stati affidati a società per azioni le cui quote risultano di pertinenza prevalente, se non esclusiva, di enti pubblici.
Beninteso, la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato per il solo fatto che l'ente pubblico ne possegga in tutto o in parte le azioni, per cui se la società partecipata dalla mano pubblica si avvale degli strumenti previsti dal diritto societario, essa non può che essere ritenuta un soggetto di natura privata.
Al riguardo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto tra l'ente locale e la società per azioni costituita dallo stesso per la gestione di un servizio pubblico è di assoluta autonomia, sicché una società del genere opera come persona giuridica privata, senza alcun collegamento con l'ente pubblico (Cfr. Cass. SS.UU. 6 maggio 1995 n. 4989).
Ne discende che il va qualificato come soggetto autonomo, Controparte_5 dotato di vita propria, titolare di diritti e regolato dalla normativa privatistica: in tal senso, la Corte
d'Appello di Napoli, investita di una questione simile a quella in esame, con la sentenza n. 4509/2024, richiamata dal medesimo opponente a sostegno delle proprie difese, escludeva la riconducibilità della disciplina pubblicistica in capo all'ente consortile.
Orbene, sulla scorta del regime privatistico al quale soggiace, la transazione de quibus va considerata pienamente valida ed efficace, giacché sottoscritta dal legale rappresentante del Controparte_5
, il quale, avendone pacificamente la rappresentanza sostanziale, era legittimato a
[...] svolgere atti vincolanti per la società consortile.
Del pari, l'opponente deduceva il difetto dei presupposti integranti gli estremi dell'opposto decreto di ingiunzione, atteso che, come evincibile dal verbale assembleare n. 3 del 13.12.2010, le somme transatte, costituenti il titolo del decreto monitorio, erano ascrivibili a compensi, dovuti ad
Amministratori e Sindaci, subordinati all'ottenimento di fondi regionali che, in concreto, non venivano stanziati.
A tal proposito, va rammentato che la transazione, regolata agli art. 1965 e ss. c.c., è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
La transazione è un contratto consensuale ed a prestazioni corrispettive, atteso che entrambi gli stipulanti rinunciano a parte delle proprie pretese. Poiché la transazione è volta ad incidere sulla lite, si tratta di negozio a natura dispositiva;
una volta stipulato, è questo che regolerà i rapporti tra le parti in relazione alla res litigiosa.
L'art. 1976 c.c. sancisce l'esistenza di due tipi diversi di transazione, cioè quella novativa e quella non novativa, che differiscono tra loro in quanto solo la prima si sostituisce al rapporto originario che, quindi, si estingue.
Invero, l'efficacia novativa della transazione discende dalla situazione di oggettiva incompatibilità che si viene a creare tra il rapporto preesistente e il rapporto costituito dalla transazione (Cfr. Cass.
Civ. n. 4008/2006); se le parti hanno inteso dare vita a un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, tale volontà necessita di una manifestazione espressa (Cfr. Cass. Civ. n. 1946/2003) ovvero può desumersi anche da fatti concludenti (Cfr. Cass. Civ. n. 11330/1997).
Sul punto, va evidenziato che la differenza tra le due ipotesi di transazione novativa e non novativa consiste essenzialmente nel fatto che, mentre nella transazione conservativa il venir meno dell'accordo determina la reviviscenza del rapporto originario, con il conseguente ripristino delle posizioni precedentemente vantate dalle parti, nella transazione novativa ciò non può accadere, dal momento che la situazione sulla quale è venuto ad innestarsi l'accordo è stata ormai rimossa e non può più rivivere, salvo che le parti non ne abbiano previsto la mera quiescenza, anziché il definitivo accantonamento.
La circostanza che il predetto accantonamento si verifichi soltanto a seguito della stipulazione di una transazione novativa non significa peraltro che, in presenza di una transazione conservativa, sia consentito alle parti di far valere le reciproche pretese nascenti dal rapporto preesistente, come se quella transazione non fosse mai stata conclusa: argomentando a contrariis, verrebbe infatti meno la stessa funzione assegnata al contratto in esame, consistente nell'evitare l'insorgenza della lite o nel porre fine alla stessa proprio mettendo da parte quelle pretese, attraverso la modificazione del precedente assetto d'interessi, in modo tale da pervenire ad un nuovo equilibrio tra le posizioni delle parti” (Cfr. Cass., Sez. III, 16.11.2006, n. 24377; 26.01.2006, n. 1690).
Tanto premesso, dalla transazione in commento si ricava che “…A far data dalla sottoscrizione del presente atto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo recante n. R.G. 11227/2017 pendente innanzi al Tribunale di S. RI C.V. Dr. Luca Caputo per l'udienza del 21.03.2019 deve considerarsi abbandonato ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ed il decreto ingiuntivo espressamente rinunciato con il presente atto…i patti e le condizioni della presente transazione sono tutte soggette
a termine essenziale inoltre il mancato adempimento oltre che il mancato rispetto dei termini essenziali determina il riconoscimento delle somme indicate nel presente accordo vale a dire il credito in favore del Dr. per la somma complessiva di euro 40.000,00 ed il credito Controparte_2 in favore del Dr. per la somma di euro 21.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nonché il Controparte_3 credito in favore dell'avvocato Salvatore Piccolo della somma di euro 5.500,00 a titolo di compenso professionale ed in qualità di antistatario. Si chiarisce che in caso di mancato e tempestivo adempimento il presente atto rappresenta una novazione del credito mediante il riconoscimento del credito da parte del Progetto dei crediti, come quantificati, in favore del Dr. CP_5 [...]
Dr. e dell'avvocato Salvatore Piccolo. Espressamente le parti Persona_1 Controparte_3 rinunciano alla clausola compromissoria contenuta nello statuto in caso di mancato adempimento della presente transazione anche per effetto dell'avvenuta transazione…”.
Dal tenore letterale del negozio transattivo emerge, dunque, che le parti acconsentivano non solo a rinunciare al processo di opposizione ma anche agli effetti del decreto ingiuntivo, alla luce della nuova regolamentazione dei rapporti che con la transazione veniva stabilita, accordandosi per la revoca del decreto ingiuntivo e la conseguente estinzione del procedimento.
Altresì, dall'atto transattivo, che le parti pacificamente riconoscono come novativo, non è rinvenibile alcuna clausola di risoluzione espressa, risultando invece riscontrabile il consolidamento delle posizioni creditorie in essa contenute in caso di violazione di quanto pattuito nei termini concordati.
In altre parole, con la transazione del 12.01.2019, le parti hanno novato integralmente il credito azionato nel procedimento monitorio, sostituendolo con obbligazioni nuove, oggettivamente differenti da quelle originarie.
Ne deriva che reviviscenze del rapporto precedente non sono possibili, così come sono precluse possibili verifiche di inadempimenti inerenti ai rapporti pregressi all'atto transattivo, potendo in questa sede essere indagato soltanto l'inadempimento rispetto ai nuovi obblighi assunti.
Attesa, dunque, la novazione del credito monitorio, vanno denegate le doglianze sollevate dall'opponente circa l'infondatezza del credito ingiunto per il mancato avveramento della condizione attinente al conseguimento dei finanziamenti regionali.
In definitiva, in assenza di fatti idonei a paralizzare le pretese monitorie, l'opposizione al vaglio non
è meritevole di accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto va confermato, con assorbimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di S. RI C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3053/2021, rubricato al R.G. n. 8129/2021, pubblicato il 04.11.2021 dall'adito Tribunale;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente; 3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro
2.540,00, spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell' Avv. Salvatore
Piccolo per anticipo fattone.
Così deciso in S. RI C.V., in data 23.10.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9869/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale”
TRA
Parte_1
- in persona del legale rappresentante p.t., Partita
[...] CP_1
IVA n. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tommaso Ventre, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta alla via Roma n. 66.
- Opponente -
E
Dr. C.F.: , dr. C.F.: Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
, e avv. Salvatore Piccolo, C.F.: , rappresentati e C.F._2 C.F._3 difesi dall'avv. Salvatore Piccolo, quest'ultimo anche quale procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Sparanise (CE) alla via Abate Roffredo n. 32.
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente rappresentare che, con ricorso per decreto ingiuntivo n.
3053/2021, rubricato al R.G. n. 8129/2021, pubblicato il 04.11.2021 dall'intestato Tribunale di S.
RI C.V., il dr. , il dr. e l'avv. Salvatore Piccolo ingiungevano Controparte_2 Controparte_3 al consorzio Parte_1
.c.p.a. - in persona del legale rappresentante p.t., d'ora in
[...] avanti, breviter, il pagamento della somma di euro 15.000,00 al dr. Controparte_4
, di euro 7.000,00 al dr. e di euro 3.500,00 all'avv. Salvatore Controparte_2 Controparte_3
Piccolo, quale residuo del credito maturato dai ricorrenti a seguito della transazione raggiunta dalle parti il 12.01.2019, oltre spese e interessi del procedimento di ingiunzione.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., a supporto della quale lamentava la
[...] nullità della transazione posta a base del ricorso monitorio, per violazione degli artt. 2 e 191 del D.lgs.
n. 267/2000, nonché l'inesigibilità del credito ingiunto perché riferibile a corrispettivi da imputare ai membri del esclusivamente previa erogazione, mai avvenuta, di finanziamenti regionali cui CP_5 doveva beneficiare la società consortile, instando per la revoca del procedimento monitorio ed agendo in via riconvenzionale per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in ordine all'intercorso atto transattivo, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di risposta si costituivano in giudizio gli ingiungenti, i quali insistevano per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 06.06.2022 veniva denegata la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.
All'udienza del 24.06.2025, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
L'opposizione è infondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione dà luogo a un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, co. 2 c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cfr. Cass.
17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass.15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
I suesposti principi vanno coniugati con le tradizionali regole che presiedono al riparto dell'onere della prova nel settore della responsabilità contrattuale, cristallizzate dall'arresto delle Sezioni Unite del 30 ottobre 2001 n. 13533, alla stregua delle quali “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; per cui, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, attore in senso sostanziale, è gravato della prova del rapporto obbligatorio che giustifica il suo diritto al pagamento, mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, è tenuto a dimostrare l'inefficacia o l'estinzione dell'altrui diritto (Cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Nella specie, il credito monitorio scaturiva dall'accordo transattivo del 12.01.2019, intervenuto tra le parti per la composizione stragiudiziale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, contrassegnato con R.G. n. 11227/17, dalle stesse incardinato innanzi a Codesto Tribunale.
Nel dettaglio, a tacitazione delle competenze spettanti - fino al 31.12.2016 - al dottor Controparte_2
e - fino al 31.12.2018 - al dr. , rispettivamente Presidente e Componente del Controparte_3
Collegio Sindacale del consorzio come pure delle spese legali dovute al Pt_1 Controparte_4 loro difensore, avv. Salvatore Piccolo, tramite la sopraggiunta transazione l'opponente si obbligava al pagamento delle seguenti somme: euro 40.000,00 in favore del dr. ; euro Controparte_2
21.000,00 in favore del dr. ; euro 5.500,00 in favore dell'avv. Salvatore Piccolo. Controparte_3
In tale ottica, tenuto conto della indiscussa parziale ottemperanza alle intese convenute, così come prospettata dagli opposti, la transazione in parola assume valore di piena prova del credito monitorio, in quanto ne delinea compiutamente le ragioni giustificative, sia nell'an che nel quantum.
Diversamente, l'opponente censurava, sotto svariati profili, l'efficacia probatoria dell'accordo transattivo sotteso all'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo, eccependone in primo luogo la nullità, dacché redatta in spregio al D.lgs. n. 267/2000
In particolare, il , stante la sua natura di ente pubblico, asseriva Controparte_5 che la transazione doveva rispettare i precetti di cui agli artt. 2 e 191 del summenzionato D.lgs. n.
267/2000, afferenti alla forma scritta ad subastantiam, relativa alla competenza degli organi deliberanti, ed alla copertura finanziaria delle spese. Sotto tale aspetto, va osservato che la società con partecipazione pubblica è società di capitali di diritto comune, di cui lo Stato o altro ente pubblico detiene una partecipazione, che può essere totalitaria (azionariato di Stato), di maggioranza o di minoranza (società mista).
Con la privatizzazione è accaduto che alcuni servizi pubblici, pur ritenuti essenziali, siano stati affidati a società per azioni le cui quote risultano di pertinenza prevalente, se non esclusiva, di enti pubblici.
Beninteso, la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato per il solo fatto che l'ente pubblico ne possegga in tutto o in parte le azioni, per cui se la società partecipata dalla mano pubblica si avvale degli strumenti previsti dal diritto societario, essa non può che essere ritenuta un soggetto di natura privata.
Al riguardo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto tra l'ente locale e la società per azioni costituita dallo stesso per la gestione di un servizio pubblico è di assoluta autonomia, sicché una società del genere opera come persona giuridica privata, senza alcun collegamento con l'ente pubblico (Cfr. Cass. SS.UU. 6 maggio 1995 n. 4989).
Ne discende che il va qualificato come soggetto autonomo, Controparte_5 dotato di vita propria, titolare di diritti e regolato dalla normativa privatistica: in tal senso, la Corte
d'Appello di Napoli, investita di una questione simile a quella in esame, con la sentenza n. 4509/2024, richiamata dal medesimo opponente a sostegno delle proprie difese, escludeva la riconducibilità della disciplina pubblicistica in capo all'ente consortile.
Orbene, sulla scorta del regime privatistico al quale soggiace, la transazione de quibus va considerata pienamente valida ed efficace, giacché sottoscritta dal legale rappresentante del Controparte_5
, il quale, avendone pacificamente la rappresentanza sostanziale, era legittimato a
[...] svolgere atti vincolanti per la società consortile.
Del pari, l'opponente deduceva il difetto dei presupposti integranti gli estremi dell'opposto decreto di ingiunzione, atteso che, come evincibile dal verbale assembleare n. 3 del 13.12.2010, le somme transatte, costituenti il titolo del decreto monitorio, erano ascrivibili a compensi, dovuti ad
Amministratori e Sindaci, subordinati all'ottenimento di fondi regionali che, in concreto, non venivano stanziati.
A tal proposito, va rammentato che la transazione, regolata agli art. 1965 e ss. c.c., è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
La transazione è un contratto consensuale ed a prestazioni corrispettive, atteso che entrambi gli stipulanti rinunciano a parte delle proprie pretese. Poiché la transazione è volta ad incidere sulla lite, si tratta di negozio a natura dispositiva;
una volta stipulato, è questo che regolerà i rapporti tra le parti in relazione alla res litigiosa.
L'art. 1976 c.c. sancisce l'esistenza di due tipi diversi di transazione, cioè quella novativa e quella non novativa, che differiscono tra loro in quanto solo la prima si sostituisce al rapporto originario che, quindi, si estingue.
Invero, l'efficacia novativa della transazione discende dalla situazione di oggettiva incompatibilità che si viene a creare tra il rapporto preesistente e il rapporto costituito dalla transazione (Cfr. Cass.
Civ. n. 4008/2006); se le parti hanno inteso dare vita a un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, tale volontà necessita di una manifestazione espressa (Cfr. Cass. Civ. n. 1946/2003) ovvero può desumersi anche da fatti concludenti (Cfr. Cass. Civ. n. 11330/1997).
Sul punto, va evidenziato che la differenza tra le due ipotesi di transazione novativa e non novativa consiste essenzialmente nel fatto che, mentre nella transazione conservativa il venir meno dell'accordo determina la reviviscenza del rapporto originario, con il conseguente ripristino delle posizioni precedentemente vantate dalle parti, nella transazione novativa ciò non può accadere, dal momento che la situazione sulla quale è venuto ad innestarsi l'accordo è stata ormai rimossa e non può più rivivere, salvo che le parti non ne abbiano previsto la mera quiescenza, anziché il definitivo accantonamento.
La circostanza che il predetto accantonamento si verifichi soltanto a seguito della stipulazione di una transazione novativa non significa peraltro che, in presenza di una transazione conservativa, sia consentito alle parti di far valere le reciproche pretese nascenti dal rapporto preesistente, come se quella transazione non fosse mai stata conclusa: argomentando a contrariis, verrebbe infatti meno la stessa funzione assegnata al contratto in esame, consistente nell'evitare l'insorgenza della lite o nel porre fine alla stessa proprio mettendo da parte quelle pretese, attraverso la modificazione del precedente assetto d'interessi, in modo tale da pervenire ad un nuovo equilibrio tra le posizioni delle parti” (Cfr. Cass., Sez. III, 16.11.2006, n. 24377; 26.01.2006, n. 1690).
Tanto premesso, dalla transazione in commento si ricava che “…A far data dalla sottoscrizione del presente atto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo recante n. R.G. 11227/2017 pendente innanzi al Tribunale di S. RI C.V. Dr. Luca Caputo per l'udienza del 21.03.2019 deve considerarsi abbandonato ai sensi dell'art. 309 c.p.c. ed il decreto ingiuntivo espressamente rinunciato con il presente atto…i patti e le condizioni della presente transazione sono tutte soggette
a termine essenziale inoltre il mancato adempimento oltre che il mancato rispetto dei termini essenziali determina il riconoscimento delle somme indicate nel presente accordo vale a dire il credito in favore del Dr. per la somma complessiva di euro 40.000,00 ed il credito Controparte_2 in favore del Dr. per la somma di euro 21.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nonché il Controparte_3 credito in favore dell'avvocato Salvatore Piccolo della somma di euro 5.500,00 a titolo di compenso professionale ed in qualità di antistatario. Si chiarisce che in caso di mancato e tempestivo adempimento il presente atto rappresenta una novazione del credito mediante il riconoscimento del credito da parte del Progetto dei crediti, come quantificati, in favore del Dr. CP_5 [...]
Dr. e dell'avvocato Salvatore Piccolo. Espressamente le parti Persona_1 Controparte_3 rinunciano alla clausola compromissoria contenuta nello statuto in caso di mancato adempimento della presente transazione anche per effetto dell'avvenuta transazione…”.
Dal tenore letterale del negozio transattivo emerge, dunque, che le parti acconsentivano non solo a rinunciare al processo di opposizione ma anche agli effetti del decreto ingiuntivo, alla luce della nuova regolamentazione dei rapporti che con la transazione veniva stabilita, accordandosi per la revoca del decreto ingiuntivo e la conseguente estinzione del procedimento.
Altresì, dall'atto transattivo, che le parti pacificamente riconoscono come novativo, non è rinvenibile alcuna clausola di risoluzione espressa, risultando invece riscontrabile il consolidamento delle posizioni creditorie in essa contenute in caso di violazione di quanto pattuito nei termini concordati.
In altre parole, con la transazione del 12.01.2019, le parti hanno novato integralmente il credito azionato nel procedimento monitorio, sostituendolo con obbligazioni nuove, oggettivamente differenti da quelle originarie.
Ne deriva che reviviscenze del rapporto precedente non sono possibili, così come sono precluse possibili verifiche di inadempimenti inerenti ai rapporti pregressi all'atto transattivo, potendo in questa sede essere indagato soltanto l'inadempimento rispetto ai nuovi obblighi assunti.
Attesa, dunque, la novazione del credito monitorio, vanno denegate le doglianze sollevate dall'opponente circa l'infondatezza del credito ingiunto per il mancato avveramento della condizione attinente al conseguimento dei finanziamenti regionali.
In definitiva, in assenza di fatti idonei a paralizzare le pretese monitorie, l'opposizione al vaglio non
è meritevole di accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto va confermato, con assorbimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di S. RI C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3053/2021, rubricato al R.G. n. 8129/2021, pubblicato il 04.11.2021 dall'adito Tribunale;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente; 3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro
2.540,00, spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell' Avv. Salvatore
Piccolo per anticipo fattone.
Così deciso in S. RI C.V., in data 23.10.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente