Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' UZ
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2023, proposto da Federazione Italiana della Caccia - Sezione Provinciale di L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Matteo Flamminj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ambito Territoriale di Caccia “Subequano”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tittaferrante, Andrea Luccitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Regione UZ, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
- del verbale di deliberazione n. 10-22 del Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia “subequano” del 22 novembre 2022, convocato dal Vice Presidente Giuseppe Vignale con lettera prot. n. 25-22 del 16 novembre 2022, con il quale è stato eletto nuovo Presidente il Sig. Primo Pallotta;
- delle note di convocazione del Comitato di gestione datate 16 novembre 2022, aventi n. prot. 25 22, e i successivi atti adottati dal Presidente Primo Pallotta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ambito Territoriale di Caccia “Subequano”;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il Dott. CH CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 20.1.2023 e depositato in data 13.02.2023, Federazione italiana della caccia - Sezione provinciale di L’Aquila ha adito l’intestato Tribunale nei confronti dell’Ambito territoriale di caccia “subequano”, quale parte resistente, nonché di Regione UZ, quale controinteressata, al fine di sentir annullare gli atti meglio descritti in epigrafe.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha articolato i motivi meglio enucleati nell’atto introduttivo del giudizio.
2. In data 22.3.2023, dell’Ambito territoriale di caccia “subequano” si è costituita in giudizio mediante una comparsa di stile.
3. Benchè ritualmente intimata, Regione UZ ha invece ritenuto di non costituirsi in giudizio,
4. In data 11.3.2026, parte ricorrente ha depositato in atti istanza di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo al Collegio di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, con contestuale compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite del giudizio.
5. In data 16.3.2026, parte resistente ha aderito all’istanza di parte ricorrente, concordando altresì sull’integrale compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite del giudizio.
6. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 17.04.2026 e celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, alla luce della dichiarazione versata in atti (e non notificata), in data 11.3.2026, da parte ricorrente, peraltro accettata da parte resistente, si ricava, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse in capo alla prima in ordine alla decisione della causa nel merito. Il Collegio deve quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
8. La chiusura in rito della causa, nonché l’accordo sul punto tra le parti, consentono al Collegio di compensare integralmente, tra esse, le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'UZ (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RO, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
CH CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH CO | NA RO |
IL SEGRETARIO