Decreto cautelare 6 agosto 2021
Ordinanza cautelare 15 settembre 2021
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00239/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00323/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Bertoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento
del provvedimento 80/2021 m.p. emesso dalla Questura di Chieti datato 22.06.2021, notificato il 25.6.2021, il quale dispone il divieto di accedere (e di stazionare) per anni 1 (uno) negli esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento siti in Vasto Marina nonché di qualsiasi atto presupposto,
consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1.- Il Questore della Provincia di Chieti, con provvedimento prot. n.80/2021 del 22 giugno 2021, sulla base della proposta formulata dal Commissariato di P.S. di Vasto (CH), ha disposto, ai sensi dell'art. 13-bis, comma I del D.L. n.14/2017, il d.a.spo. urbano per anni uno a carico del Sig. -OMISSIS- al fine di arginare la pericolosità sociale del medesimo.
2.- Con ricorso ritualmente notificato il Sig. -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento d.a.spo. sopra citato.
3.- Il gravame è affidato alla denuncia di cinque articolate censure con cui si deduce:
“ 1.-Violazione falsa applicazione dell’art. 7 Legge 241.1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione;
2.- Eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto di motivazione;
3.- Violazione falsa applicazione 13 bis del D.L. 20.02.2017, n. 14, come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla l. n. 173/2020. Eccesso di potere per difetto di motivazione
4.- Violazione falsa applicazione art. 13 Cost.. Violazione falsa applicazione 13 bis del D.L. 20.02.2017, n. 14, come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla l. n. 173/2020 Eccesso di potere per indeterminatezza – violazione del principio di proporzionalità.
5.- Violazione falsa applicazione 13 bis del D.L. 20.02.2017, n. 14, come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla l. n. 173/2020 Eccesso di potere per difetto di motivazione -violazione del principio di gradualità ”.
4.- In data 10/08/2021 si è costituita in resistenza al ricorso, con atto di mera forma, il Ministero dell’Interno intimato che, successivamente, ha depositato agli atti una relazione difensiva con cui è stato rilevato che la Questura di Chieti, quale autore dell’atto impugnato, non è stata correttamente evocata in giudizio e non ha fornito notizie sulla vicenda, concludendo perché la causa venisse comunque trattenuta in decisione.
5.- All’esito dell’udienza camerale del 10 settembre 2021, questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 214 in data 15 settembre 2021 ha respinto l’istanza cautelare sulla base della seguente motivazione “ Considerato che: -le circostanze dell’arresto ben specificate nel provvedimento impugnato (ove si sottolinea anche l’esistenza di precedenti denunce a piede libero nonché la frequentazione con soggetti già segnalati per reati contro la persona), per la gravità del comportamento anche contro gli agenti di Polizia, giustificano ampiamente la prognosi di pericolosità, e pertanto la misura appare a un primo esame del tutto adeguata e proporzionata ”.
6.- Avverso il dictum cautelare parte ricorrente ha interposto appello innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 6356/2021 del 26/11/2021, lo ha respinto nei termini seguenti “ Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso in appello non appare assistito da significativi elementi di fondatezza, e che sul piano delle esigenze cautelari l’esecuzione del provvedimento gravato non concreta la denunciata limitazione di diritti costituzionalmente tutelati, dal momento che il provvedimento impugnato in primo grado ha effetti limitati alla località di Vasto Marina ”.
7.- In prossimità dell’udienza di trattazione parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. nella quale ha rilevato che gli effetti del DASPO sono esauriti e che comunque residua in capo al medesimo un interesse morale e risarcitorio alla decisione del ricorso; si è quindi riportato alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi chiedendone l’integrale accoglimento.
8.- All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 14 aprile 2026, tenutasi in collegamento da remoto, al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
9.- Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
9.1.- Non ha pregio giuridico la prima doglianza con cui viene postulata la violazione della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, atteso che il Questore ha dato conto delle ragioni di urgenza che giustificano la deroga procedimentale alla disposizione di cui all’art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241.
Deve quindi darsi continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento de quo non deve essere preceduto dalla riferita comunicazione, per le esigenze di celerità intrinseche alla stessa natura preventiva della misura, finalizzata ad evitare ulteriori probabili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Ciò detto, deve comunque precisarsi che – in disparte l’intrinseca urgenza di provvedere – come affermato a più riprese dal Consiglio di Stato, anche di recente (cfr. sez. III, 4 novembre 2024, n. 8765), il ricorrente non può limitarsi a denunciare la mancata comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
Il motivo è, quindi, infondato alla luce di quanto previsto dall’art.21-octies, comma 2, seconda alinea, a mente del quale “ Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
La norma, correttamente intesa, esclude sia sufficiente, per il ricorrente, allegare la sola mancata comunicazione di avvio del procedimento, come avvenuto nella vicenda in esame.
L’articolo, invero, “ va interpretato nel senso che, onde evitare di gravare la pubblica amministrazione di una probatio diabolica, il privato non può limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio, ma deve quantomeno indicare o allegare anche gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione e, solo dopo che abbia adempiuto a questo onere di allegazione, che la norma pone implicitamente a suo carico, l'amministrazione risulta gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato. ” (Consiglio di Stato, 20 agosto 2013, n.4192).
Nel caso di specie il ricorrente nulla ha dedotto, limitandosi a dolersi della mancata comunicazione di cui al citato art.7.
9.2. - Vanno respinti anche il secondo e il terzo motivo, con cui vengono dedotti il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto di motivazione e la violazione falsa applicazione 13 bis del D.L. 20.02.2017, n. 14, che, per ragioni logiche e di connessione, impongono una trattazione unitaria.
In termini generali deve rammentarsi che il Daspo ha natura discrezionale con finalità preventiva ed è adottato per la necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica se ed in quanto la condotta tenuta da un soggetto sia stata in concreto idonea a porre in pericolo i citati valori, all’esito di accertamento dei fatti e di accurata valutazione della pericolosità del destinatario da parte dell’Amministrazione.
In merito ai requisiti di applicazione della misura di cui al d.lgs. 20 febbraio 2017, n. 14 (cd. DASPO urbano), la giurisprudenza amministrativa ha enucleato i seguenti canoni ermeneutici:
- ai fini dell'applicazione del cd. DASPO urbano, il riferimento alla "denuncia" operato dalla disposizione normativa in esame non va inteso in senso processual-penalistico, come escludente i casi di reati perseguibili a querela, ma va correttamente interpretato come riferentesi al "fatto storico" del deferimento alla Autorità giudiziaria, circostanza fattuale puntualmente verificatasi nel caso in scrutinio (cfr . ex multis , T.A.R. per la Sicilia - Palermo, Sez. IV, 15 gennaio 2025, n. 95);
- quanto al secondo requisito (pericolo per la sicurezza), per giurisprudenza costante il DASPO urbano “ è una fattispecie tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia d'intervento alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che le condotte siano ascrivibili ai destinatari dello stesso, ma, appunto, una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità ” (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866);
- avendo la misura in analisi lo scopo di prevenire i reati piuttosto che reprimerli, il giudizio sulla pericolosità sociale “ non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all'applicazione delle misure di prevenzione ” (cfr. T.A.R. per la Sicilia - Palermo, sez. IV, n. 95/2025 cit., che richiama T.A.R. per la Calabria - Reggio Calabria, Sez. I, 3 gennaio 2024, n. 5; T.A.R. per la Campania - Napoli, Sez. V, n. 15 novembre 2011, n. 5375).
Applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie, rileva il Collegio che il divieto gravato soddisfa entrambi i requisiti di legge per la sua irrogazione nei confronti del ricorrente.
Nello specifico, come ravvisato puntualmente nella parte motiva del provvedimento, a carico del ricorrente emerge “ che il predetto risulta denunciato per delitti contro la persona negli anni 2016 e 2017; “è stato tratto in arresto in flagranza di reato dal Commissariato di P.S. di Vasto, convalidato dalla competente A.G, per violazione degli artt. 337, 341 bis, 582,585, 576 co. I n.5 bis c.p., di seguito all'aggressione posta in essere dal predetto insieme ad altre persone, in data 29.05.2021, nei pressi del bar "-OMISSIS-" sito in Vasto (CH), località "Vasto Marina" -OMISSIS-; in tale circostanza, il-OMISSIS-, al personale del Commissariato di P.S. di Vasto accorso sul posto, per segnalazione di rissa, dapprima rivolgeva delle offese e poi si scagliava contro un operatore di polizia procurandogli delle lesioni”; “il -OMISSIS- è stato più volte controllato in compagnia di persone con precedenti di polizia anche per reati contro la persona ”.
Da quanto sopra è di palmare evidenza che il provvedimento gravato sia stato emesso in piena conformità all'art.13 bis del D.L. 20.02.2017, n. 14 e sia immune del deficit istruttorio e motivazionale denunciati, come già rilevato da questo Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 214/2021.
9.3. - Da ultimo non hanno pregio giuridico la quarta e la quinta censura con cui si lamenta la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità.
Segnatamente, è da respingere l’assunto per cui il divieto sarebbe in concreto sproporzionato in rapporto alla sua estensione spaziale e temporale: sul piano “temporale” la misura di 1 anno è ben al di sotto del limite massimo dei 2 anni, ed appare congrua rispetto ai fatti accertati; sul piano “spaziale” gli episodi contestati al ricorrente sono stati commessi nella località “Vasto Marina”, sicché non appare in alcun modo irragionevole né sproporzionata la scelta dell’Amministrazione di disporre il divieto di accesso o lo stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento siti in Vasto Marina.
10.- In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
11.- Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente che si quantificano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RA VA, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
Caterina UP, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | MA RA VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.