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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/12/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. V.G. 3210/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3210/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. LUGANO MARCELLO con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZETTA PLANA 1 VOGHERA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Genova, in data 10/06/2011, (atto n.123, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto badando a non assumere atteggiamenti lesivi della reciproca reputazione o della prole;
2) l'abitazione coniugale in Voghera, Via Ella Tambussi Grasso n. 8, di proprietà del Sig.
, resta assegnata in uso a perché essa vi conviva con il figlio sino a quando il Pt_1 Parte_2 figlio stesso non abbia raggiunto la piena indipendenza economica, con tutti i beni mobili ivi presenti, arredi e complementi di arredo inclusi, con autorizzazione al marito a prelevare gli effetti personali;
atteso che la sig.ra dichiara e manifesta l'intenzione di acquistare Parte_2 un immobile a fini abitativi, le parti convengono che l'assegnazione venga automaticamente meno e perda ogni efficacia giuridica dal momento dell'acquisto;
3) il figlio minore è affidato congiuntamente ai coniugi secondo la disciplina normativa Per_1 vigente, in regime di affidamento condiviso ed i genitori avranno piena responsabilità genitoriale sul figlio obbligandosi a concordare ogni decisione importante inerente il minore ed ad adottare un indirizzo condiviso in ordine a dette scelte, nonché ad occuparsi con la massima collaborazione degli aspetti inerenti l'educazione e la formazione del ragazzo;
4) manterrà residenza privilegiata presso la madre ovvero nella casa coniugale in Per_1
Voghera Via Ella Tambussi Grasso n. 8;
5) Il Sig. potrà vedere il figlio quando più lo desidera, senza formalità e salvo preavviso;
Pt_1 egli terrà inoltre con sé il minore due giorni 16.00 alle 8.00 del giorno successivo quando lo accompagnerà a scuola) ed a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
terrà inoltre con sé il figlio per un settimana durante le festività natalizie, tre giorni durante quelle pasquali, quindici giorni durante le ferie estive, una settimana per periodi di vacanza da determinarsi congiuntamente durante il corso dell'anno; la suddetta calendarizzazione ed i relativi orari potranno sempre essere modificati per accordo delle parti e sempre in senso estensivo anche in considerazione primaria degli impegni lavorativi;
6) il Sig. , a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio, ed anche in Pt_1 considerazione del pagamento della rata di mutuo gravante sull'immobile assegnato, verserà mensilmente alla Sig.ra la somma di € 300,00 (trecento) mensili, da rivalutarsi Pt_2 automaticamente su base annuale secondo gli indici ISTAT a partire da settembre 2026, da versarsi entro il 15° giorno del mese mediante bonifico bancario;
l'assegno unico universale di pubblica contribuzione sarà, per accordo condiviso delle parti, benficiato in via esclusiva dalla sig.ra , fermo l'impegno del sig. a dare le comunicazione di legge ai compenti uffici Pt_2 Pt_1 pubblici;
7) i coniugi provvederanno a sostenere gli esborsi per le spese extra assegno che si rendessero necessarie per figlio, in misura paritaria del 50% ciascuno, secondo previsione e disciplina del
Protocollo del Tribunale di Pavia in questa sede integralmente richiamato;
in tale misura i costi saranno rimborsati al genitore che li abbia ad anticipare;
8) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni contribuzione per il proprio mantenimento essendo entrambi dotati di reddito proprio da attività lavorativa;
9) l'autovettura Ford Puma Targata GK220DF intestata al Sig. , viene attribuita Parte_1 in proprietà alla Sig.ra , con diritto all'immediata trascrizione e trapasso al PRA cui il Parte_2 sig. presta sin d'ora pieno assenso;
Pt_1
10) i coniugi si danno espresso assenso ed autorizzazione all'ottenimento di documenti validi per l'espatrio.”
Pag. 2 di 4 All'udienza del 10.11.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. (SE PREVISTE)
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 sposati in GENOVA il giorno 10/06/2011, con atto trascritto presso i Registri dello Stato
Civile del suddetto Comune (atto n.123, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
2) omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 03.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina BellegrandI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. V.G. 3210/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3210/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. LUGANO MARCELLO con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZETTA PLANA 1 VOGHERA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Genova, in data 10/06/2011, (atto n.123, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto badando a non assumere atteggiamenti lesivi della reciproca reputazione o della prole;
2) l'abitazione coniugale in Voghera, Via Ella Tambussi Grasso n. 8, di proprietà del Sig.
, resta assegnata in uso a perché essa vi conviva con il figlio sino a quando il Pt_1 Parte_2 figlio stesso non abbia raggiunto la piena indipendenza economica, con tutti i beni mobili ivi presenti, arredi e complementi di arredo inclusi, con autorizzazione al marito a prelevare gli effetti personali;
atteso che la sig.ra dichiara e manifesta l'intenzione di acquistare Parte_2 un immobile a fini abitativi, le parti convengono che l'assegnazione venga automaticamente meno e perda ogni efficacia giuridica dal momento dell'acquisto;
3) il figlio minore è affidato congiuntamente ai coniugi secondo la disciplina normativa Per_1 vigente, in regime di affidamento condiviso ed i genitori avranno piena responsabilità genitoriale sul figlio obbligandosi a concordare ogni decisione importante inerente il minore ed ad adottare un indirizzo condiviso in ordine a dette scelte, nonché ad occuparsi con la massima collaborazione degli aspetti inerenti l'educazione e la formazione del ragazzo;
4) manterrà residenza privilegiata presso la madre ovvero nella casa coniugale in Per_1
Voghera Via Ella Tambussi Grasso n. 8;
5) Il Sig. potrà vedere il figlio quando più lo desidera, senza formalità e salvo preavviso;
Pt_1 egli terrà inoltre con sé il minore due giorni 16.00 alle 8.00 del giorno successivo quando lo accompagnerà a scuola) ed a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
terrà inoltre con sé il figlio per un settimana durante le festività natalizie, tre giorni durante quelle pasquali, quindici giorni durante le ferie estive, una settimana per periodi di vacanza da determinarsi congiuntamente durante il corso dell'anno; la suddetta calendarizzazione ed i relativi orari potranno sempre essere modificati per accordo delle parti e sempre in senso estensivo anche in considerazione primaria degli impegni lavorativi;
6) il Sig. , a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio, ed anche in Pt_1 considerazione del pagamento della rata di mutuo gravante sull'immobile assegnato, verserà mensilmente alla Sig.ra la somma di € 300,00 (trecento) mensili, da rivalutarsi Pt_2 automaticamente su base annuale secondo gli indici ISTAT a partire da settembre 2026, da versarsi entro il 15° giorno del mese mediante bonifico bancario;
l'assegno unico universale di pubblica contribuzione sarà, per accordo condiviso delle parti, benficiato in via esclusiva dalla sig.ra , fermo l'impegno del sig. a dare le comunicazione di legge ai compenti uffici Pt_2 Pt_1 pubblici;
7) i coniugi provvederanno a sostenere gli esborsi per le spese extra assegno che si rendessero necessarie per figlio, in misura paritaria del 50% ciascuno, secondo previsione e disciplina del
Protocollo del Tribunale di Pavia in questa sede integralmente richiamato;
in tale misura i costi saranno rimborsati al genitore che li abbia ad anticipare;
8) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni contribuzione per il proprio mantenimento essendo entrambi dotati di reddito proprio da attività lavorativa;
9) l'autovettura Ford Puma Targata GK220DF intestata al Sig. , viene attribuita Parte_1 in proprietà alla Sig.ra , con diritto all'immediata trascrizione e trapasso al PRA cui il Parte_2 sig. presta sin d'ora pieno assenso;
Pt_1
10) i coniugi si danno espresso assenso ed autorizzazione all'ottenimento di documenti validi per l'espatrio.”
Pag. 2 di 4 All'udienza del 10.11.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. (SE PREVISTE)
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 sposati in GENOVA il giorno 10/06/2011, con atto trascritto presso i Registri dello Stato
Civile del suddetto Comune (atto n.123, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
2) omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 03.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina BellegrandI
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