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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
R.G.2563/2024
Udienza del 7.02.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro sono presenti: per parte ricorrente l'avv. CAPRIO TERESA, la quale si riporta al ricorso ex art. 442 c.p.c. di cui chiede l'integrale accoglimento. Si accettano le conclusioni di cui alla CTU della dott.ssa . In subordine chiede il rinnovo delle Persona_1 operazioni peritali ove il giudice adito lo ritenesse necessario.
Per parte resistente l'avv. GAROFALO SILVIO che si riporta agli atti.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 7.02.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2563/2024, avente ad oggetto:
“Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
(c.f. indicato: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Teresa Caprio ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Beata Francesca, n. 10,
(indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f. in persona del Presidente p.t., con sede legale
[...] P.IVA_1 in Roma, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del
22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente, in Avellino, via
Roma, n. 17, (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
Pag. 2 di 9 CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.08.2024, la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “a. accertare e dichiarare che la ricorrente, , è affetta da totale inabilità e pertanto Parte_1 necessita di assistenza continua stante l'incapacità ad attendere agli atti quotidiani della vita e la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o, in sub/te fin dalla data stabilita nell'accertamento del C.T.U ; b. accertare e dichiarare che la ricorrente
, è affetta da patologie tali che la rendono invalida ai Parte_1 sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 ai fini della richiesta di permessi fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o, sub/te fin dalla data stabilita nell'accertamento del C.T.U.”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
La ricorrente esponeva di aver inoltrato alla competente Commissione
Sanitaria, domanda amministrativa ai fini del riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile, previo accertamento del requisito sanitario, e di essere stata riconosciuta, a seguito di visita del 29.11.2022, invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L.0124/98) medio grave 67%- 99%, con decorrenza dal 15.11.2022.
Rappresentava, quindi, di essere stata riconosciuta, a seguito di visita collegiale del 29.11.2022 soggetto portatore di handicap ai sensi e per gli effetti della L. 104/92 art. 3, comma 1.
Riportava di aver proposto ricorso per A.T.P. n. r.g. 1635/2023 innanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, evidenziando che il C.T.U. incaricato, a seguito di visita peritale, riteneva la ricorrente affetta da totale inabilità con necessità di assistenza continua, stante l'incapacità ad
Pag. 3 di 9 attendere agli atti quotidiani della vita, con diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché soggetto portatore di handicap grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, con decorrenza dal 20.03.2024.
Riferiva, di poi, che, rinviata la causa al 9.07.2024, il giudice emetteva sentenza di improcedibilità del ricorso, stante il mancato deposito delle note di trattazione scritta da parte di entrambe le parti costituite e lamentava la violazione dell'art. 127 ter c.p.c., evidenziando che in caso di mancato deposito delle note nel termine assegnato da parte di entrambe le parti, la norma prevede l'assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle stesse, ovvero la fissazione di udienza, precisando che solo in caso di inattività delle parti nel nuovo termine fissato o di mancata comparizione, è previsto che il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva del 19.11.2024, si costituiva in giudizio l' instando per il rigetto del CP_1 ricorso ed eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione.
Chiedeva verificarsi la tempestività e ammissibilità dell'azione.
Eccepiva la nullità e inammissibilità del ricorso, rilevando la mancata specificazione della prestazione rivendicata, nonché la mancata contestazione delle conclusioni del CTU nella fase di ATPO.
Riteneva la genericità del ricorso evidenziando la mancata comprovazione dei requisiti invalidanti e socioeconomici per il riconoscimento del diritto preteso.
Condivideva le conclusioni della CTU espletata in fase di ATP, contestando il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, stante la insussistenza dei relativi requisiti socioeconomici.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione, nonché la prescrizione estintiva e la decadenza, chiedendo il pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c..
Pag. 4 di 9 Ciò premesso, acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa con sentenza.
3. In via preliminare, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui «Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all' art.445 bis c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell' art. 111, comma settimo, della
Costituzione , dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato
a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984 , la domanda è procedibile, ai sensi dell' art. 445 bis, secondo comma, c.p.c. , se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente
è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico» (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2022, n. 10753).
Inoltre, si è affermato che «L'ordinanza di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva di natura sostanziale, stante la possibilità per
l'interessato d promuovere il ricorso nel merito» (Cassazione civile, sez. lav.,
05/05/2015, n. 8932).
In virtù dei principi giurisprudenziali in parola, il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. deve qualificarsi quale mera condizione di procedibilità della domanda di merito.
Pertanto, eventuali declaratorie di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed estinzione del procedimento sommario, traducendosi in pronunce di mero rito, insuscettibili di formare res iudicata e non
Pag. 5 di 9 impugnabili con il ricorso straordinario per Cassazione, non pregiudicano l'intervenuta soddisfazione della condizione legale di procedibilità, il rispetto del termine semestrale di decadenza, né la successiva proposizione dell'azione di merito per la tutela del diritto.
Ne deriva che l'azione in questa sede proposta dal ricorrente va qualificata come azione ordinaria ai sensi dell'art. 442 c.p.c., procedibile in ragione dell'introduzione del procedimento di A.T.P.O., (R.G. 1635/2023), benché dichiarato improcedibile.
4. Ciò posto e venendo all'esame nel merito della domanda, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti appresso segnati.
In punto di diritto, avendo la presente controversia ad oggetto, tra l'altro,
l'indennità di accompagnamento vale, anzitutto, ricordare che tale beneficio
è previsto dalla L. 18/1980 in favore di coloro che non siano in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o siano incapaci di attendere agli atti della vita quotidiana senza un'assistenza continua.
In altri termini, la prestazione è riconosciuta a coloro i quali venga diagnosticata una condizione di non autosufficienza e, in particolare, a coloro per i quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o l'incapacità di compiere i principali atti di vita quotidiana in modo autonomo.
Ai fini del riconoscimento del diritto in esame non occorre che l'invalido versi in determinate condizioni economiche (come è, invece, richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità ai sensi degli artt. 12 e 13 legge 118/1971) atteso che “la finalità del beneficio è quella di incoraggiare le famiglie a tenere in casa i soggetti minorati, evitandone il ricovero e la conseguente emarginazione e pertanto è giustificato anche nei confronti delle famiglie non povere e contribuisce a sollevare lo Stato da un onere più gravoso” (Cass. 7/12/1994, n. 10480; Cass. 16/4/1992, n.
4641).
Pag. 6 di 9 Nel riconoscimento dello stato di handicap viene invece presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap –sempre come definito dalla Legge n. 104/92– esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e tale valutazione si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona risulta affetta.
Ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, sono suscettibili di essere utilizzate le risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di A.T.P.O. summenzionato (R.G. 1635/2023), ivi depositata in data 3.7.2024 a firma della dott.ssa e prodotta Persona_1 nel presente giudizio.
Il C.T.U., sulla scorta della certificazione medica prodotta ed all'esito di un completo esame anamnestico, obiettivo e documentale, ha posto la diagnosi di “Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale ed osteoporosi
Cardiopatia ipertensiva Diabete mellito NID Malattia cerebrovascolare con
Depressione”, ritenendo che “Le condizioni cliniche della signora Parte_1
sono discrete, I disturbi metabolici sono compensati dalla terapia.
[...]
Una forma di depressione da malattia cerebrovascolare. Artrosi con compromissione funzionale e deambulazione cautelata Per la natura e la consistenza delle minorazioni persiste una riduzione dell'autonomia personale pertanto può essere riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento”.
Il perito ha formulato, dunque, le seguenti conclusioni medico-legali:
“Pertanto, ritengo per la sig. , nata a [...]_1
Gotto 20-12-45, residente in [...](17-04-
2015) - equa la valutazione del 100% grave con indennità di accompagnamento a partire dalla data di inizio operazioni peritali 20-03-
Pag. 7 di 9 2024”, senza tuttavia riconoscere in capo alla periziata lo status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Orbene, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In particolare, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico- deduttivo.
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
5. In definitiva, sulla scorta di quanto rilevato dal C.T.U., va affermata la riconoscibilità, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a far data dal 20.03.2024.
6. Di contro, va rigettata la domanda di accertamento della situazione di handicap in situazione di gravità, status questo invero non riscontrato dal C.T.U., né suscettibile di essere riconosciuto per il sol fatto che il consulente ha accertato sussistere il requisito sanitario utile per la indennità di accompagnamento. Al riguardo va osservato che l'indennità di accompagnamento è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno di un accompagnatore e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione.
7. in conclusione, per le ragioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, segue la decisione di cui in dispositivo con assorbimento di ogni altra questione.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, nonché il riconoscimento del beneficio richiesto con
Pag. 8 di 9 decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa, determinano una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021, n.
27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961;
15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019) e costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la integrale compensazione.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Dichiara sussistenti in capo a i requisiti sanitari per Parte_1
l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 20.03.2024;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 7.02.2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
Pag. 9 di 9
Settore Lavoro e Previdenza
R.G.2563/2024
Udienza del 7.02.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro sono presenti: per parte ricorrente l'avv. CAPRIO TERESA, la quale si riporta al ricorso ex art. 442 c.p.c. di cui chiede l'integrale accoglimento. Si accettano le conclusioni di cui alla CTU della dott.ssa . In subordine chiede il rinnovo delle Persona_1 operazioni peritali ove il giudice adito lo ritenesse necessario.
Per parte resistente l'avv. GAROFALO SILVIO che si riporta agli atti.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 7.02.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2563/2024, avente ad oggetto:
“Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
(c.f. indicato: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Teresa Caprio ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Beata Francesca, n. 10,
(indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f. in persona del Presidente p.t., con sede legale
[...] P.IVA_1 in Roma, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del
22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente, in Avellino, via
Roma, n. 17, (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
Pag. 2 di 9 CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.08.2024, la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “a. accertare e dichiarare che la ricorrente, , è affetta da totale inabilità e pertanto Parte_1 necessita di assistenza continua stante l'incapacità ad attendere agli atti quotidiani della vita e la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o, in sub/te fin dalla data stabilita nell'accertamento del C.T.U ; b. accertare e dichiarare che la ricorrente
, è affetta da patologie tali che la rendono invalida ai Parte_1 sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 ai fini della richiesta di permessi fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o, sub/te fin dalla data stabilita nell'accertamento del C.T.U.”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
La ricorrente esponeva di aver inoltrato alla competente Commissione
Sanitaria, domanda amministrativa ai fini del riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile, previo accertamento del requisito sanitario, e di essere stata riconosciuta, a seguito di visita del 29.11.2022, invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L.0124/98) medio grave 67%- 99%, con decorrenza dal 15.11.2022.
Rappresentava, quindi, di essere stata riconosciuta, a seguito di visita collegiale del 29.11.2022 soggetto portatore di handicap ai sensi e per gli effetti della L. 104/92 art. 3, comma 1.
Riportava di aver proposto ricorso per A.T.P. n. r.g. 1635/2023 innanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, evidenziando che il C.T.U. incaricato, a seguito di visita peritale, riteneva la ricorrente affetta da totale inabilità con necessità di assistenza continua, stante l'incapacità ad
Pag. 3 di 9 attendere agli atti quotidiani della vita, con diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché soggetto portatore di handicap grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, con decorrenza dal 20.03.2024.
Riferiva, di poi, che, rinviata la causa al 9.07.2024, il giudice emetteva sentenza di improcedibilità del ricorso, stante il mancato deposito delle note di trattazione scritta da parte di entrambe le parti costituite e lamentava la violazione dell'art. 127 ter c.p.c., evidenziando che in caso di mancato deposito delle note nel termine assegnato da parte di entrambe le parti, la norma prevede l'assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle stesse, ovvero la fissazione di udienza, precisando che solo in caso di inattività delle parti nel nuovo termine fissato o di mancata comparizione, è previsto che il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva del 19.11.2024, si costituiva in giudizio l' instando per il rigetto del CP_1 ricorso ed eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione.
Chiedeva verificarsi la tempestività e ammissibilità dell'azione.
Eccepiva la nullità e inammissibilità del ricorso, rilevando la mancata specificazione della prestazione rivendicata, nonché la mancata contestazione delle conclusioni del CTU nella fase di ATPO.
Riteneva la genericità del ricorso evidenziando la mancata comprovazione dei requisiti invalidanti e socioeconomici per il riconoscimento del diritto preteso.
Condivideva le conclusioni della CTU espletata in fase di ATP, contestando il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, stante la insussistenza dei relativi requisiti socioeconomici.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione, nonché la prescrizione estintiva e la decadenza, chiedendo il pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c..
Pag. 4 di 9 Ciò premesso, acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa con sentenza.
3. In via preliminare, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui «Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all' art.445 bis c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell' art. 111, comma settimo, della
Costituzione , dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato
a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984 , la domanda è procedibile, ai sensi dell' art. 445 bis, secondo comma, c.p.c. , se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente
è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico» (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2022, n. 10753).
Inoltre, si è affermato che «L'ordinanza di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva di natura sostanziale, stante la possibilità per
l'interessato d promuovere il ricorso nel merito» (Cassazione civile, sez. lav.,
05/05/2015, n. 8932).
In virtù dei principi giurisprudenziali in parola, il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. deve qualificarsi quale mera condizione di procedibilità della domanda di merito.
Pertanto, eventuali declaratorie di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed estinzione del procedimento sommario, traducendosi in pronunce di mero rito, insuscettibili di formare res iudicata e non
Pag. 5 di 9 impugnabili con il ricorso straordinario per Cassazione, non pregiudicano l'intervenuta soddisfazione della condizione legale di procedibilità, il rispetto del termine semestrale di decadenza, né la successiva proposizione dell'azione di merito per la tutela del diritto.
Ne deriva che l'azione in questa sede proposta dal ricorrente va qualificata come azione ordinaria ai sensi dell'art. 442 c.p.c., procedibile in ragione dell'introduzione del procedimento di A.T.P.O., (R.G. 1635/2023), benché dichiarato improcedibile.
4. Ciò posto e venendo all'esame nel merito della domanda, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti appresso segnati.
In punto di diritto, avendo la presente controversia ad oggetto, tra l'altro,
l'indennità di accompagnamento vale, anzitutto, ricordare che tale beneficio
è previsto dalla L. 18/1980 in favore di coloro che non siano in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o siano incapaci di attendere agli atti della vita quotidiana senza un'assistenza continua.
In altri termini, la prestazione è riconosciuta a coloro i quali venga diagnosticata una condizione di non autosufficienza e, in particolare, a coloro per i quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o l'incapacità di compiere i principali atti di vita quotidiana in modo autonomo.
Ai fini del riconoscimento del diritto in esame non occorre che l'invalido versi in determinate condizioni economiche (come è, invece, richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità ai sensi degli artt. 12 e 13 legge 118/1971) atteso che “la finalità del beneficio è quella di incoraggiare le famiglie a tenere in casa i soggetti minorati, evitandone il ricovero e la conseguente emarginazione e pertanto è giustificato anche nei confronti delle famiglie non povere e contribuisce a sollevare lo Stato da un onere più gravoso” (Cass. 7/12/1994, n. 10480; Cass. 16/4/1992, n.
4641).
Pag. 6 di 9 Nel riconoscimento dello stato di handicap viene invece presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap –sempre come definito dalla Legge n. 104/92– esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e tale valutazione si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona risulta affetta.
Ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, sono suscettibili di essere utilizzate le risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di A.T.P.O. summenzionato (R.G. 1635/2023), ivi depositata in data 3.7.2024 a firma della dott.ssa e prodotta Persona_1 nel presente giudizio.
Il C.T.U., sulla scorta della certificazione medica prodotta ed all'esito di un completo esame anamnestico, obiettivo e documentale, ha posto la diagnosi di “Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale ed osteoporosi
Cardiopatia ipertensiva Diabete mellito NID Malattia cerebrovascolare con
Depressione”, ritenendo che “Le condizioni cliniche della signora Parte_1
sono discrete, I disturbi metabolici sono compensati dalla terapia.
[...]
Una forma di depressione da malattia cerebrovascolare. Artrosi con compromissione funzionale e deambulazione cautelata Per la natura e la consistenza delle minorazioni persiste una riduzione dell'autonomia personale pertanto può essere riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento”.
Il perito ha formulato, dunque, le seguenti conclusioni medico-legali:
“Pertanto, ritengo per la sig. , nata a [...]_1
Gotto 20-12-45, residente in [...](17-04-
2015) - equa la valutazione del 100% grave con indennità di accompagnamento a partire dalla data di inizio operazioni peritali 20-03-
Pag. 7 di 9 2024”, senza tuttavia riconoscere in capo alla periziata lo status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Orbene, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In particolare, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico- deduttivo.
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
5. In definitiva, sulla scorta di quanto rilevato dal C.T.U., va affermata la riconoscibilità, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a far data dal 20.03.2024.
6. Di contro, va rigettata la domanda di accertamento della situazione di handicap in situazione di gravità, status questo invero non riscontrato dal C.T.U., né suscettibile di essere riconosciuto per il sol fatto che il consulente ha accertato sussistere il requisito sanitario utile per la indennità di accompagnamento. Al riguardo va osservato che l'indennità di accompagnamento è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno di un accompagnatore e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione.
7. in conclusione, per le ragioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, segue la decisione di cui in dispositivo con assorbimento di ogni altra questione.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, nonché il riconoscimento del beneficio richiesto con
Pag. 8 di 9 decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa, determinano una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021, n.
27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961;
15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019) e costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la integrale compensazione.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Dichiara sussistenti in capo a i requisiti sanitari per Parte_1
l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 20.03.2024;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 7.02.2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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